Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Rivieccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per la declaratoria dell'illegittimità e il conseguente annullamento parziale:
- del provvedimento reiettivo prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data -OMISSIS-, limitatamente alla parte concernente il rigetto della domanda subordinata formulata nel corpo dell’istanza presentata dall’esponente in data -OMISSIS-, successivamente integrata nella motivazione con istanza del -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di revoca del provvedimento prot. n. PR__-OMISSIS-,
e la conseguente emanazione:
- del provvedimento di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cagliari.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- la Prefettura di Cagliari aveva disposto la revoca dell’autorizzazione alla patente di guida in possesso del sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Cagliari lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato estinta quella pena detentiva, all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
In data -OMISSIS-, integrata con successiva nota del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha chiesto dal Prefetto di Cagliari di disporre il ritiro del sopra citato provvedimento di revoca della propria patente di guida, nonché, in subordine, il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida Cat. A-A2-B, previo superamento dell’esame teorico e pratico previsto per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo.
A fondamento di tali richieste il sig. -OMISSIS- ha posto l’accento sulla sopra descritta sentenza di estinzione della pena detentiva e sull’intervenuto decorso di (ben oltre) un triennio dal passaggio in giudicato dell’originaria sentenza di condanna, richiamando, altresì, il disposto dell’art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché alcuni precedenti giurisprudenziali asseritamente favorevoli.
Non avendo ottenuto risposta, l’interessato ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, che questa Sezione ha accolto con sentenza 5 maggio 2025, n. 401, condannando l’Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza di rilascio del nulla osta.
In data -OMISSIS- la Prefettura di Cagliari ha adottato il provvedimento in epigrafe descritto, con cui ha respinto l’istanza di nulla osta ritenendo -anche sulla scorta di un conforme parere espresso dal Ministero dell’Interno- insussistenti i requisiti soggettivi minimi “di moralità” declinati dall’art. 120, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 285/1992, per non avere il sig. -OMISSIS- ottenuto la riabilitazione penale ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., come richiesto dalla norma citata ai fini del nuovo conseguimento del titolo di guida.
Con il ricorso in esame, notificato in data 7 ottobre 2025, l’interessato ha chiesto l’annullamento di tale decisione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, eccependo il difetto di giurisdizione di questo tribunale e opponendosi, nel merito, all’accoglimento del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Merita senz’altro accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
Non vi sono, infatti, motivi per discostarsi da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite 14 marzo 2022, n. 8188, secondo cui “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione ” (si vedano, in conformità, Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2025, n. 2626; T.A.R. Napoli, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 4379 e 4 novembre 2024, n. 5902).
Deve perciò dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sul ricorso ora in esame, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto agli onorari del difensore del ricorrente (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 36/2025), preliminarmente confermata tale ammissione non risultando prima facie il ricorso manifestamente infondato e vista la richiesta di liquidazione della parcella presentata dal difensore, il Collegio ritiene congrua -in relazione all’opera complessivamente prestata dal medesimo, alla natura e al grado di complessità della causa, tenendo conto dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, oltre all’ulteriore dimezzamento previsto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002- la determinazione del compenso in complessivi euro 1.200,00, oltre agli accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al competente Giudice ordinario agli effetti di legge.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Liquida in favore dell’avv. Daniele Rivieccio per compensi, in relazione alla attività professionale svolta per il gratuito patrocinio del ricorrente, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI FE, Presidente
Antonio AN, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AN | GI FE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.