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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
19
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2652 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci, Pt_1
elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Vicari, elettivamente domiciliato CP_1
come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7204/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 15/09/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato all' agiva in CP_1 Pt_1 giudizio contro l' per il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_2
diagnosticatagli come "protrusioni, ernia discale e spondilodiscoartrosi", assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata alle dipendenze della società
Impiantistica Civile Industriale Le Bruni srl, con mansioni di elettricista, con conseguente richiesta di riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita del 16% del totale per la menomazione psico-fisica subita, o di una diversa rendita secondo le risultanze del giudizio. Ha esposto che, a seguito della istanza presentata per conseguire il riconoscimento della malattia professionale, l Pt_1
rispondeva negativamente e avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione chiedendo la rivisitazione del caso in Collegiale medica.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell convenuto, ha così statuito “Accerta e dichiara che CP_2
l'infortunio ha determinato un danno biologico permanente nella misura complessiva del 10% e condanna l' al pagamento delle prestazioni conseguenti, oltre accessori come per legge. Pt_1
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2500,00, oltre Pt_1 iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) non erano in contestazione le mansioni svolte dal ricorrente né gli altri fatti esposti nel ricorso;
ii) il Ctu nominato aveva specificato che “in corso di consulenza tecnica d'ufficio si è constatata la presenza di una grave limitazione funzionale della colonna lombo sacrale con interessamento sciatalgico bilateralmente e rigidità della colonna lombo sacrale per contrattura dei muscoli lombari In considerazione del tipo di lavoro usurante svolto dal paziente e del tempo impiegato in tale attività appare sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia della colonna lombo sacrale già trattata chirurgicamente… sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della malattia professionale della colonna lombo sacrale in quanto è soddisfatta la nota criteriologica medico legale ed in particolare sussiste il nesso di causalità temporale, qualitativo, quantitativo e modale. La patologia della colonna lombo sacrale si può valutare nella misura del dieci per cento del totale inteso come danno biologico generico”; iii) le conclusioni del c.t.u., congruamente motivate, erano pienamente condivisibili con conseguente diritto della parte ricorrente alle relative prestazioni. Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della decisione Pt_1 impugnata per avere ritenuto non contestate dall' , e quindi provate, le mansioni del ricorrente CP_2
e per avere recepito acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il Ctu senza un esame obiettivo e dettagliato del caso.
Ha, pertanto, chiesto in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio e in via istruttoria il rinnovo della Ctu.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato.
Sostiene l'ente appellante che l' costituendosi in primo grado, con la memoria di costituzione del Pt_1
30.11.2021, aveva contestato ed impugnato in toto la descrizione fatta dal ricorrente circa le mansioni, le caratteristiche e i termini dell'attività svolta, e di tale precisa contestazione il giudice di prime cure non ha tenuto conto ritenendo erroneamente non contestate le mansioni del ricorrente.
In merito alla censura relativa al valore attribuito dal Tribunale alla non contestazione, da parte dell' si osserva che l' nella memoria di costituzione in primo grado si era limitato ad Pt_1 CP_2 affermare che “Dagli accertamenti medico legali esperiti in sede amministrativa non è emerso un adeguato rischio da posture incongrue né da vibrazioni a corpo intero. Pertanto, si contesta ed impugna in toto la descrizione fatta dal ricorrente (nel ricorso introduttivo) circa le mansioni, le caratteristiche e i termini dell'attività di autista svolta dal ricorrente stesso”. Trattasi di una contestazione generica che, tra l'altro, pare riferirsi ad altra mansione, dal momento che l'odierno appellato aveva allegato specificamente di svolgere mansioni di elettricista, e non di autista, rispettando un turno lavorativo dalle ore 07.00 alle 16.00, con una pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, di caricare tubazioni e cavi di grosso calibro e peso, caricando anche calcinacci, martello pneumatico e altri attrezzi necessari per il lavoro quotidiano.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l' non avesse contestato le mansioni svolte Pt_1
dal ricorrente né le modalità di svolgimento delle stesse e, per tale motivo, ha ritenuto superflue le prove orali richieste dall'attore ed ha disposto invece la ctu.
Il ricorrente aveva dedotto, senza contestazione, che durante il turno lavorativo di otto ore al giorno
“opera eseguendo le tracce sui muri per il passaggio dei cavi, tirando e assemblando i quadri elettrici ed eseguendo altre operazioni simili atte ad installare o sistemare impianti elettrici o sistemi di allarme, al coperto o anche all'esterno, compiendo uno sforzo fisico consistente e sovraccaricando il rachide in maniera pressocchè continua”, di dover “alzare di peso e spostare, caricandoli sul furgone e poi portandoli sui cantieri, materiali e utensili che hanno un peso che varia dai 5 ai 15 Kg, con cadenza quotidiana”, assumendo una postura incongrua per il rachide poiché curvo in avanti, oppure in rotazione: ne consegue che sia condivisibile quanto affermato dal consulente d'ufficio di primo grado che “In considerazione del tipo di lavoro usurante svolto dal paziente e del tempo impiegato in tale attività appare sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolte e la patologia della colonna lombo sacrale già trattata chirurgicamente. In particolare la patologia dei dischi intervertebrali e le annesse erniazioni con successivi interventi chirurgici di asportazione delle masse erniate e conseguente decompressione per protrusione erniaria di L4-L5 e discectomia percutanea lombare di L4-L5….Dalle risultanze della visita medico legale espletata in corso di CTU, nonché dalla disamina della documentazione sanitaria esaminata ritualmente depositata e nel rispetto sia della clinica medica che della criteriologia medico legale si può esprimere il seguente parere medico legale: SI sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della malattia professionale della colonna lombo sacrale in quanto è soddisfatta la nota criteriologica medico legale ed in particolare sussiste il nesso di causalità temporale, qualitativo, quantitativo e modale.
La patologia della colonna lombo sacrale si può valutare nella misura del dieci per cento del totale inteso come danno biologico generico”, conclusioni che sono condivise anche dal Collegio senza necessità alcuna, per la loro completezza e in assenza di puntuali e ragionate critiche di natura tecnica, di disporre una nuova Ctu, come richiesto dalla parte appellante (del tutto inammissibili sono le deduzioni mediche del 06.10.2022, allegate dall' all'atto di appello). Pt_1
Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, ed assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere, pertanto, rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate con il dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese processuali del grado in favore Pt_1 di che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella CP_1
misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 17 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa