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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO NI e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. SC DO (C.F. ) C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2
DO SC
INTERVENUTA con l'intervento del PM in sede con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 il signor conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno la signora chiedendo lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data
21.10.201 e l'accoglimento delle conclusioni che si riportano: “[…] b) dichiarare, nel superiore interesse dei minori ed ed in loro tutela, la Persona_1 Persona_2 sig.ra decaduta dalla responsabilità genitoriale in considerazione Controparte_1 del grave pregiudizio derivante, per la serena crescita dei figli, dal permanere della citata responsabilità in capo al sig. c) confermare l'affidamento esclusivo Parte_1
1 dei minori , nato a [...] il [...] ed , nato a [...]_2
Belgrado (Serbia) il 27.01.2016 al ricorrente d) stabilire a carico della Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Controparte_1 minore pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Vinte le spese di giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione, veniva assegnato termine perentorio per la rinnovazione della notifica tenuto conto del mancato rispetto dei termini di comparizione e ritenuta peraltro la necessità di notificare il ricorso secondo la disciplina della Convenzione in essere per le notificazioni degli atti giudiziari nel territorio della Serbia.
Il ricorrente documentava successivamente di aver richiesto all'ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia l'indirizzo della residenza serba della signora e di aver avuto comunicazione della mancanza Controparte_1 delle informazioni richieste e rilevava che, non avendo potuto avere conoscenza dell'indirizzo del destinatario dell'atto, non poteva ritenersi applicabile, in base all'art. 1 della predetta Convenzione dell'Aja del
15.11.1965, la convenzione stessa. Veniva dunque effettuata nuova notifica ex art. 143 c.p.c., nel rispetto dei termini di comparizione e, all'udienza del
5.6.2025, ritenuta corretta la notifica alla luce della documentazione in atti, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Dati provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., tenuto conto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della signora veniva nominato curatore speciale Controparte_1 dei minori nato a [...] il [...] ed nato Persona_1 Persona_2
a Belgrado (Serbia) il 27.01.2016.
Sentita la parte ricorrente e richiesta relazione di aggiornamento al Servizio
Sociale territorialmente competente, la causa veniva rinviata per l'ascolto dei minori all'udienza del 9.10.2025 e quindi rimessa al Collegio per la decisione avendo il procuratore del ricorrente rinunciato alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 e dei rispettivi scritti difensivi ed essendosi il curatore dei minori riportata al parere già espresso anche riscontrando l'esito dell'indagine dei
Servizi Sociali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato che trattasi di un giudizio di divorzio in cui il ricorrente è cittadino italiano e la resistente è cittadina straniera, segnatamente serba.
2 Va dunque verificata la competenza a decidere della autorità giudiziaria italiana con riguardo alle diverse domande proposte dal ricorrente, e altresì la legge applicabile.
1.1. Ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 Reg. Bruxelles II bis, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto, o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi”.
Nel caso in esame le parti hanno avuto in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi risiedendo il signor ancora nello Stato. Parte_1
1.2. Deve poi ritenersi che l'autorità giudiziaria italiana sia competente a decidere sulle domande relative alla responsabilità genitoriale delle parti, ai sensi dell'art. 12 del succitato Regolamento, che accorda la competenza a decidere in materia al giudice del luogo di residenza abituale del minore.
I figli della coppia, infatti, vivono con il padre nella casa familiare.
1.3. Quanto alla domanda relativa al mantenimento della prole ricorre ugualmente la competenza a decidere del giudice italiano, ciò in base all'art. 3 del Regolamento n. 4 del 2009, risultando, nel caso di specie, presenti i presupposti previsti dai criteri alternativi di competenza lett. b e d (“Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a)
l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b)
l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c)
l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”)
3 1.4. Ciò posto, con riguardo all'ulteriore questione della legge applicabile alle varie domande proposte dalle parti, deve ritenersi che alla domanda sullo status vada applicata la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 1259 del 2010 secondo cui in mancanza di scelta ad opera delle parti ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
1.5. Quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale e alle obbligazioni alimentari, infine, va parimenti applicata la legge italiana. In tal senso, depone sicuramente l'art. 5 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19.10.96, che individua quale legge applicabile alle domande volte alla adozione delle misure di protezione, tra cui quelle di affidamento
(art. 3 Convenzione), quella del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
Con riguardo alle domande inerenti al mantenimento della prole, la legge italiana va applicata, invece, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23.11.2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento n. 4 del 2009, che individua come criterio generale quello della legge del luogo di residenza abituale del creditore, e cioè dell'attuale ricorrente e dei figli.
2. È fondata la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato nella procedura di separazione personale (vedi Sentenza n. 864/2021 pubbl. il 05/11/2021 RG n.
2394/2020) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che, nella contumacia della resistente, il signor ha Parte_1 dichiarato di non avere avuto più nessun contatto con la resistente sin dal 2020, ciò rendendo impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
4 3. Venendo all'esame del merito, deve previamente esaminarsi la domanda de potestate, avendo il signor chiesto pronunciarsi la decadenza Parte_1 della resistente dalla responsabilità genitoriale.
3.1. Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
Assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla genitorialità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno, infatti, natura propriamente sanzionatoria, quanto essenzialmente una funzione preventiva, mirando ad evitare che per l'avvenire si ripetano atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
A fondamento dell'indagine che deve essere svolta e della conseguente pronuncia si pone in definitiva il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito un rapporto affettivo con una figura genitoriale che possa offrire garanzie di stabilità e di sicurezza e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo sviluppo psichico e affettivo, compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio.
3.2. Come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno
2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia
5 violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto
2023, n. 23669). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)” (sent.
Cass. 16/09/2024 n.24708, in motivazione).
3.3. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dalla signora sia di gravità tale da determinare l'accoglimento Controparte_1 della domanda, non potendosi peraltro che esprimere altresì una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali della resistente, da anni irreperibile essendosi definitivamente allontanata dal nucleo familiare già all'epoca del giudizio di separazione e in nessun modo avendo cercato di mantenere e coltivare con i figli, pur nel venir meno dell'unione coniugale, e pur in una situazione di lontananza geografica, il rapporto genitoriale.
La signora ha lasciato l'Italia (e la famiglia ivi formata) Controparte_1 una seconda volta (dopo un primo allontanamento durante la seconda gravidanza) poco dopo esservi rientrata all'esito della prematura nascita del secondo figlio, tornando nel proprio paese d'origine e senza lasciare al marito alcun contatto, neanche telefonico, così impedendo ogni tentativo di anche graduale ricostruzione delle relazioni genitoriali nell'interesse dei bambini, entrambi molto piccoli.
Si è determinata dunque un'assenza significativa e prolungata della madre dalla vita dei figli minori, e ciò sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale, ciò che è indice di una inosservanza decisiva, da parte della resistente, della responsabilità che ella ha nei confronti dei figli. Inoltre, le modalità attuate dalla ricorrente risultano assolutamente impeditive della
6 stessa possibilità della costruzione di un vissuto di relazione madre-figli, vissuto che, nella sostanza, non si è mai evoluto né concretizzato.
Tale condotta perseguita nel tempo, e che può definirsi certamente abbandonica, esclude inoltre, alla luce degli atti di causa, che possa delinearsi anche in futuro un genuino e concreto progetto di adesione della resistente ad una ricostruzione della relazione con i figli e dimostra invece l'inesistente propensione ad assumere una funzione genitoriale responsabile, efficace ed accogliente nei confronti dei minori in termini di stabilità socio-educativa e progettualità̀ familiare.
Si tratta di un comportamento gravemente lesivo delle esigenze di stabilità affettiva dei figli, che sono rimasti deprivati della primaria figura di riferimento.
Il totale disinteresse della madre nei confronti dei bambini, vieppiù in ragione della tenerissima età degli stessi e anche delle problematiche di salute che hanno caratterizzato sin dall'infanzia la situazione di – che in Per_2 considerazione della nascita estremamente prematura presenta una condizione disabilità che ha richiesto e continua a richiedere periodiche terapie – ha determinato il venir meno dell'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315-bis c.c. costituendo la più grave violazione dei doveri genitoriali. Per_ Tutto quanto richiamato delinea un peculiare pregiudizio per e Per_2 nel loro diritto a crescere accuditi da un genitore che, pur nelle peculiarità delle situazioni individuali, assicuri un apporto fattuale, emotivo e valoriale proprio dell'adulto di riferimento alle esigenze di crescita dei bambini.
E legittima una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ss. per non aver assicurato al minore il diritto di essere accudito e amato dal genitore.
La condotta abbandonica della madre, rectius, per quel qui rileva, il riflesso di tale condotta sui figli, è emersa anche in occasione dell'ascolto dei minori, Per_ avendo in particolare narrato con emozione che “la storia della mamma adesso la vivo più serenamente, adesso non ci penso tanto ma quando è andata via ci pensavo di più anche se non si è mai occupata tanto di noi e poi con mio BB litigavano spesso;
inoltre mia madre diceva che lei teneva più ai suoi nipoti che a noi, non so neanche dove siano oggi questi nipoti, non ho nessuna notizia;
comunque, alla fine non ci ho più pensato a mia madre, non mi manca”; “mia nonna mi ha fatto sempre da mamma, si è occupata sempre di noi, con lei sto benissimo”; “anche con BB sto molto bene” (vedi verbale di causa del 9.10.2025, in atti).
7 Anche in occasione del colloquio avuto con il curatore speciale risulta che i bambini abbiano raccontato di non vedere e non sentire la mamma da molto tempo e di vivere serenamente con il padre e con i nonni paterni.
3.4. Quanto alla situazione del signor alla luce della relazione Parte_1 dei Servizi Sociali nonché da quanto emerge dalla sentenza di separazione dei coniugi in atti, egli appare aver nel tempo svolto autonomamente il ruolo genitoriale confrontandosi, anche con l'aiuto della propria famiglia di origine, con le esigenze di tutela dei bambini. Il ricorrente si è sin dalla più tenera età dei bambini (anche tenuto conto del definitivo l'allontanamento della signora quando il minore dei figli era in tenerissima età) Controparte_1 occupato in modo autonomo dei figli, del tutto capace di una proficua interazione con i bambini, nella di loro considerazione di altro da sé, ed è apparso attento alle esigenze dei figli e capace di garantire a ciascuno dei bambini il percorso di crescita maggiormente adeguato. In tal senso risulta altresì il parere espresso dal Curatore Speciale dei minori.
3.5. Richiamati i principi espressi dalla Corte di legittimità, e nell'attuale impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di avere riferimenti familiari stabili, ritiene il Tribunale che sussistano nel caso in esame tutti i presupposti per la pronuncia di decadenza della signora dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...] dovrà essere considerato unico genitore esercente Parte_1 Per_ la responsabilità genitoriale sui figli minori e , con riguardo a Per_2 tutte le questioni attinenti i bambini, anche quelle più rilevanti di straordinaria amministrazione in relazione all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza, alla richiesta dei documenti.
4. Attesa la non assoluta incompatibilità della pronuncia di decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro dei figli da parte del genitore dichiarato decaduto (oltre che valutate la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale e l'astratta revocabilità dello stesso) (arg. da sent. Cass. 21/10/2024, n.27171) vanno in questa sede, per quanto di rilevanza, affrontate le altre questioni accessorie relative ai minori.
Ritiene il Collegio che i bambini vadano collocati presso l'abitazione del padre, confermandosi in questa sede i provvedimenti provvisori in tal senso già pronunciati dal Giudice Relatore.
8 I minori avranno dunque residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione sita in Collesalvetti (LI) via del Valico a Pisa n. 6, ambiente domestico da sempre punto di riferimento dei bambini e rispetto al quale non vi è stata alcuna segnalazione di inidoneità rispetto alle esigenze dei figli.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, ritiene invece il
Tribunale che, tenuto conto dell'allontanamento della signora CP_1
ormai risalente e consolidato, non vi siano allo stato i presupposti
[...] per l'articolazione di un calendario di frequentazione.
Ove la madre intenda riprendere la frequentazione con i figli dovrà dunque farsi parte diligente e chiedere l'attivazione di un calendario di incontri con i bambini ai Servizi Sociali competenti, oltre che l'attivazione in proprio favore di percorsi anche specialistici per il recupero della genitorialità da parte del
Servizio Sociale di riferimento.
5. Le disposizioni sin qui rese determinano il pieno carico familiare sul signor Per_ della gestione di e . Parte_1 Per_2
Sotto il profilo economico, e tenuto conto di quanto allegato dalla parte in merito alla propria condizione economica nulla peraltro essendo emerso con riferimento alla situazione personale e lavorativa della signora CP_1
avuto altresì riguardo all'età dei figli e alle conseguenti esigenze,
[...] può in via equitativa determinarsi il contributo della signora CP_1 al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300,00 mensili
[...]
(i.e. euro 150,00 per ciascun bambino), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie relative ai minori, i genitori divideranno nella Per_ rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per e , Per_2 da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Tenuto poi conto del carico familiare interamente sopportato dal signor Pt_1 lo stesso avrà diritto all'integrale corresponsione dell'Assegno Unico
[...] liquidato in favore di entrambi i figli.
9 6. Ogni altra questione discussa in causa risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Avuto altresì specifico riguardo alle motivazioni sottese alla nomina del curatore speciale del minore e alla fase processuale in cui la stessa è intervenuta, la signora va condannata al pagamento in Controparte_1 via integrale del compenso dovuto al curatore speciale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettando, dispone come segue:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti il
22/10/2011 tra e trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio di quel Comune al n. 23 parte I anno 2011;
2) dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti dei figli minori e Persona_1 Persona_2
3) dovrà essere considerato unico genitore esercente Parte_1 Per_ la responsabilità genitoriale sui figli minori e , potendo il Per_2 ricorrente assumere tutte le decisioni attinenti i bambini sia quanto all'ordinaria che straordinaria amministrazione, anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute, residenza abituale dei minori e richiesta dei documenti di identità; Per_
4) e sono collocati presso la casa paterna sita in Collesalvetti (LI) Per_2 via del Valico a Pisa n. 6;
5) provvede come in parte motiva quanto alla frequentazione madre/figli;
6) la signora contribuirà al mantenimento ordinario dei Controparte_1 Per_ figli minori e versando al signor l'importo mensile Per_2 Parte_1 di euro 300,00 (i.e. 150,00 per ciascun figlio), da pagarsi a decorrere dal giugno
2024, entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo
ISTAT; i genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli da individuarsi sulla base del protocollo
CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione
10 telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
7) il signor percepirà integralmente l'Assegno Unico liquidato in Parte_1 favore di entrambi i figli.
8) condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 950,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
.
9) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal Curatore speciale dei minori, che liquida in € 600,00 per fase di studio, euro
500,00 per fase introduttiva ed euro 600,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PO NI e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. SC DO (C.F. ) C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_2
DO SC
INTERVENUTA con l'intervento del PM in sede con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 il signor conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno la signora chiedendo lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data
21.10.201 e l'accoglimento delle conclusioni che si riportano: “[…] b) dichiarare, nel superiore interesse dei minori ed ed in loro tutela, la Persona_1 Persona_2 sig.ra decaduta dalla responsabilità genitoriale in considerazione Controparte_1 del grave pregiudizio derivante, per la serena crescita dei figli, dal permanere della citata responsabilità in capo al sig. c) confermare l'affidamento esclusivo Parte_1
1 dei minori , nato a [...] il [...] ed , nato a [...]_2
Belgrado (Serbia) il 27.01.2016 al ricorrente d) stabilire a carico della Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio Controparte_1 minore pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Vinte le spese di giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione, veniva assegnato termine perentorio per la rinnovazione della notifica tenuto conto del mancato rispetto dei termini di comparizione e ritenuta peraltro la necessità di notificare il ricorso secondo la disciplina della Convenzione in essere per le notificazioni degli atti giudiziari nel territorio della Serbia.
Il ricorrente documentava successivamente di aver richiesto all'ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia l'indirizzo della residenza serba della signora e di aver avuto comunicazione della mancanza Controparte_1 delle informazioni richieste e rilevava che, non avendo potuto avere conoscenza dell'indirizzo del destinatario dell'atto, non poteva ritenersi applicabile, in base all'art. 1 della predetta Convenzione dell'Aja del
15.11.1965, la convenzione stessa. Veniva dunque effettuata nuova notifica ex art. 143 c.p.c., nel rispetto dei termini di comparizione e, all'udienza del
5.6.2025, ritenuta corretta la notifica alla luce della documentazione in atti, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Dati provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., tenuto conto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della signora veniva nominato curatore speciale Controparte_1 dei minori nato a [...] il [...] ed nato Persona_1 Persona_2
a Belgrado (Serbia) il 27.01.2016.
Sentita la parte ricorrente e richiesta relazione di aggiornamento al Servizio
Sociale territorialmente competente, la causa veniva rinviata per l'ascolto dei minori all'udienza del 9.10.2025 e quindi rimessa al Collegio per la decisione avendo il procuratore del ricorrente rinunciato alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 e dei rispettivi scritti difensivi ed essendosi il curatore dei minori riportata al parere già espresso anche riscontrando l'esito dell'indagine dei
Servizi Sociali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato che trattasi di un giudizio di divorzio in cui il ricorrente è cittadino italiano e la resistente è cittadina straniera, segnatamente serba.
2 Va dunque verificata la competenza a decidere della autorità giudiziaria italiana con riguardo alle diverse domande proposte dal ricorrente, e altresì la legge applicabile.
1.1. Ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 Reg. Bruxelles II bis, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto, o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi”.
Nel caso in esame le parti hanno avuto in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi risiedendo il signor ancora nello Stato. Parte_1
1.2. Deve poi ritenersi che l'autorità giudiziaria italiana sia competente a decidere sulle domande relative alla responsabilità genitoriale delle parti, ai sensi dell'art. 12 del succitato Regolamento, che accorda la competenza a decidere in materia al giudice del luogo di residenza abituale del minore.
I figli della coppia, infatti, vivono con il padre nella casa familiare.
1.3. Quanto alla domanda relativa al mantenimento della prole ricorre ugualmente la competenza a decidere del giudice italiano, ciò in base all'art. 3 del Regolamento n. 4 del 2009, risultando, nel caso di specie, presenti i presupposti previsti dai criteri alternativi di competenza lett. b e d (“Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a)
l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b)
l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c)
l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”)
3 1.4. Ciò posto, con riguardo all'ulteriore questione della legge applicabile alle varie domande proposte dalle parti, deve ritenersi che alla domanda sullo status vada applicata la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 1259 del 2010 secondo cui in mancanza di scelta ad opera delle parti ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
1.5. Quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale e alle obbligazioni alimentari, infine, va parimenti applicata la legge italiana. In tal senso, depone sicuramente l'art. 5 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19.10.96, che individua quale legge applicabile alle domande volte alla adozione delle misure di protezione, tra cui quelle di affidamento
(art. 3 Convenzione), quella del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
Con riguardo alle domande inerenti al mantenimento della prole, la legge italiana va applicata, invece, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23.11.2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento n. 4 del 2009, che individua come criterio generale quello della legge del luogo di residenza abituale del creditore, e cioè dell'attuale ricorrente e dei figli.
2. È fondata la domanda di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato nella procedura di separazione personale (vedi Sentenza n. 864/2021 pubbl. il 05/11/2021 RG n.
2394/2020) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che, nella contumacia della resistente, il signor ha Parte_1 dichiarato di non avere avuto più nessun contatto con la resistente sin dal 2020, ciò rendendo impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
4 3. Venendo all'esame del merito, deve previamente esaminarsi la domanda de potestate, avendo il signor chiesto pronunciarsi la decadenza Parte_1 della resistente dalla responsabilità genitoriale.
3.1. Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
Assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla genitorialità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno, infatti, natura propriamente sanzionatoria, quanto essenzialmente una funzione preventiva, mirando ad evitare che per l'avvenire si ripetano atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
A fondamento dell'indagine che deve essere svolta e della conseguente pronuncia si pone in definitiva il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito un rapporto affettivo con una figura genitoriale che possa offrire garanzie di stabilità e di sicurezza e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo sviluppo psichico e affettivo, compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio.
3.2. Come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n.
29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno
2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia
5 violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto
2023, n. 23669). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)” (sent.
Cass. 16/09/2024 n.24708, in motivazione).
3.3. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dalla signora sia di gravità tale da determinare l'accoglimento Controparte_1 della domanda, non potendosi peraltro che esprimere altresì una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali della resistente, da anni irreperibile essendosi definitivamente allontanata dal nucleo familiare già all'epoca del giudizio di separazione e in nessun modo avendo cercato di mantenere e coltivare con i figli, pur nel venir meno dell'unione coniugale, e pur in una situazione di lontananza geografica, il rapporto genitoriale.
La signora ha lasciato l'Italia (e la famiglia ivi formata) Controparte_1 una seconda volta (dopo un primo allontanamento durante la seconda gravidanza) poco dopo esservi rientrata all'esito della prematura nascita del secondo figlio, tornando nel proprio paese d'origine e senza lasciare al marito alcun contatto, neanche telefonico, così impedendo ogni tentativo di anche graduale ricostruzione delle relazioni genitoriali nell'interesse dei bambini, entrambi molto piccoli.
Si è determinata dunque un'assenza significativa e prolungata della madre dalla vita dei figli minori, e ciò sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale, ciò che è indice di una inosservanza decisiva, da parte della resistente, della responsabilità che ella ha nei confronti dei figli. Inoltre, le modalità attuate dalla ricorrente risultano assolutamente impeditive della
6 stessa possibilità della costruzione di un vissuto di relazione madre-figli, vissuto che, nella sostanza, non si è mai evoluto né concretizzato.
Tale condotta perseguita nel tempo, e che può definirsi certamente abbandonica, esclude inoltre, alla luce degli atti di causa, che possa delinearsi anche in futuro un genuino e concreto progetto di adesione della resistente ad una ricostruzione della relazione con i figli e dimostra invece l'inesistente propensione ad assumere una funzione genitoriale responsabile, efficace ed accogliente nei confronti dei minori in termini di stabilità socio-educativa e progettualità̀ familiare.
Si tratta di un comportamento gravemente lesivo delle esigenze di stabilità affettiva dei figli, che sono rimasti deprivati della primaria figura di riferimento.
Il totale disinteresse della madre nei confronti dei bambini, vieppiù in ragione della tenerissima età degli stessi e anche delle problematiche di salute che hanno caratterizzato sin dall'infanzia la situazione di – che in Per_2 considerazione della nascita estremamente prematura presenta una condizione disabilità che ha richiesto e continua a richiedere periodiche terapie – ha determinato il venir meno dell'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315-bis c.c. costituendo la più grave violazione dei doveri genitoriali. Per_ Tutto quanto richiamato delinea un peculiare pregiudizio per e Per_2 nel loro diritto a crescere accuditi da un genitore che, pur nelle peculiarità delle situazioni individuali, assicuri un apporto fattuale, emotivo e valoriale proprio dell'adulto di riferimento alle esigenze di crescita dei bambini.
E legittima una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ss. per non aver assicurato al minore il diritto di essere accudito e amato dal genitore.
La condotta abbandonica della madre, rectius, per quel qui rileva, il riflesso di tale condotta sui figli, è emersa anche in occasione dell'ascolto dei minori, Per_ avendo in particolare narrato con emozione che “la storia della mamma adesso la vivo più serenamente, adesso non ci penso tanto ma quando è andata via ci pensavo di più anche se non si è mai occupata tanto di noi e poi con mio BB litigavano spesso;
inoltre mia madre diceva che lei teneva più ai suoi nipoti che a noi, non so neanche dove siano oggi questi nipoti, non ho nessuna notizia;
comunque, alla fine non ci ho più pensato a mia madre, non mi manca”; “mia nonna mi ha fatto sempre da mamma, si è occupata sempre di noi, con lei sto benissimo”; “anche con BB sto molto bene” (vedi verbale di causa del 9.10.2025, in atti).
7 Anche in occasione del colloquio avuto con il curatore speciale risulta che i bambini abbiano raccontato di non vedere e non sentire la mamma da molto tempo e di vivere serenamente con il padre e con i nonni paterni.
3.4. Quanto alla situazione del signor alla luce della relazione Parte_1 dei Servizi Sociali nonché da quanto emerge dalla sentenza di separazione dei coniugi in atti, egli appare aver nel tempo svolto autonomamente il ruolo genitoriale confrontandosi, anche con l'aiuto della propria famiglia di origine, con le esigenze di tutela dei bambini. Il ricorrente si è sin dalla più tenera età dei bambini (anche tenuto conto del definitivo l'allontanamento della signora quando il minore dei figli era in tenerissima età) Controparte_1 occupato in modo autonomo dei figli, del tutto capace di una proficua interazione con i bambini, nella di loro considerazione di altro da sé, ed è apparso attento alle esigenze dei figli e capace di garantire a ciascuno dei bambini il percorso di crescita maggiormente adeguato. In tal senso risulta altresì il parere espresso dal Curatore Speciale dei minori.
3.5. Richiamati i principi espressi dalla Corte di legittimità, e nell'attuale impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di avere riferimenti familiari stabili, ritiene il Tribunale che sussistano nel caso in esame tutti i presupposti per la pronuncia di decadenza della signora dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...] dovrà essere considerato unico genitore esercente Parte_1 Per_ la responsabilità genitoriale sui figli minori e , con riguardo a Per_2 tutte le questioni attinenti i bambini, anche quelle più rilevanti di straordinaria amministrazione in relazione all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza, alla richiesta dei documenti.
4. Attesa la non assoluta incompatibilità della pronuncia di decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro dei figli da parte del genitore dichiarato decaduto (oltre che valutate la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale e l'astratta revocabilità dello stesso) (arg. da sent. Cass. 21/10/2024, n.27171) vanno in questa sede, per quanto di rilevanza, affrontate le altre questioni accessorie relative ai minori.
Ritiene il Collegio che i bambini vadano collocati presso l'abitazione del padre, confermandosi in questa sede i provvedimenti provvisori in tal senso già pronunciati dal Giudice Relatore.
8 I minori avranno dunque residenza anagrafica presso il padre, nell'abitazione sita in Collesalvetti (LI) via del Valico a Pisa n. 6, ambiente domestico da sempre punto di riferimento dei bambini e rispetto al quale non vi è stata alcuna segnalazione di inidoneità rispetto alle esigenze dei figli.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, ritiene invece il
Tribunale che, tenuto conto dell'allontanamento della signora CP_1
ormai risalente e consolidato, non vi siano allo stato i presupposti
[...] per l'articolazione di un calendario di frequentazione.
Ove la madre intenda riprendere la frequentazione con i figli dovrà dunque farsi parte diligente e chiedere l'attivazione di un calendario di incontri con i bambini ai Servizi Sociali competenti, oltre che l'attivazione in proprio favore di percorsi anche specialistici per il recupero della genitorialità da parte del
Servizio Sociale di riferimento.
5. Le disposizioni sin qui rese determinano il pieno carico familiare sul signor Per_ della gestione di e . Parte_1 Per_2
Sotto il profilo economico, e tenuto conto di quanto allegato dalla parte in merito alla propria condizione economica nulla peraltro essendo emerso con riferimento alla situazione personale e lavorativa della signora CP_1
avuto altresì riguardo all'età dei figli e alle conseguenti esigenze,
[...] può in via equitativa determinarsi il contributo della signora CP_1 al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300,00 mensili
[...]
(i.e. euro 150,00 per ciascun bambino), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie relative ai minori, i genitori divideranno nella Per_ rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per e , Per_2 da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Tenuto poi conto del carico familiare interamente sopportato dal signor Pt_1 lo stesso avrà diritto all'integrale corresponsione dell'Assegno Unico
[...] liquidato in favore di entrambi i figli.
9 6. Ogni altra questione discussa in causa risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Avuto altresì specifico riguardo alle motivazioni sottese alla nomina del curatore speciale del minore e alla fase processuale in cui la stessa è intervenuta, la signora va condannata al pagamento in Controparte_1 via integrale del compenso dovuto al curatore speciale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettando, dispone come segue:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti il
22/10/2011 tra e trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio di quel Comune al n. 23 parte I anno 2011;
2) dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti dei figli minori e Persona_1 Persona_2
3) dovrà essere considerato unico genitore esercente Parte_1 Per_ la responsabilità genitoriale sui figli minori e , potendo il Per_2 ricorrente assumere tutte le decisioni attinenti i bambini sia quanto all'ordinaria che straordinaria amministrazione, anche quelle più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute, residenza abituale dei minori e richiesta dei documenti di identità; Per_
4) e sono collocati presso la casa paterna sita in Collesalvetti (LI) Per_2 via del Valico a Pisa n. 6;
5) provvede come in parte motiva quanto alla frequentazione madre/figli;
6) la signora contribuirà al mantenimento ordinario dei Controparte_1 Per_ figli minori e versando al signor l'importo mensile Per_2 Parte_1 di euro 300,00 (i.e. 150,00 per ciascun figlio), da pagarsi a decorrere dal giugno
2024, entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo
ISTAT; i genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli da individuarsi sulla base del protocollo
CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione
10 telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
7) il signor percepirà integralmente l'Assegno Unico liquidato in Parte_1 favore di entrambi i figli.
8) condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 950,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva ed euro 1000,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
.
9) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal Curatore speciale dei minori, che liquida in € 600,00 per fase di studio, euro
500,00 per fase introduttiva ed euro 600,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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