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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4209/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, C.F. , P.IVA_2
presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
ATTORE
C.F. ‒ P.IVA in persona del Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Procuratore Speciale Dott. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_2
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per atto Notaio di Persona_1
Roma del 12 maggio 2021, rep. n. 90561, racc. n. 26619, dall'Avv. Franco Alunno Rossetti, presso il cui studio in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, , residente in [...] CodiceFiscale_1
n.20;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_3 CP_3
e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_2 suo favore della somma di € 32.962,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria e interessi sull'importo già liquidato dal dì del sinistro all'intervenuto pagamento.
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva che al momento del Parte_4
sinistro era dipendente del , in servizio presso il Tribunale di Spoleto. Parte_3 Riferiva che in data 11 dicembre 2019, verso le ore 16.00, alla guida della propria Parte_4
autovettura AC DE, targato FE360DH, percorreva la SS3 Flaminia quando, all'altezza del KM
147+570, restava coinvolto in un incidente stradale.
Rilevava che dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Perugia, intervenuta sul luogo del sinistro, era emerso che il convenuto alla guida della propria autovettura Fiat Punto Controparte_3
percorreva la SS3 Flaminia in careggiata Nord e giunto nei pressi del KM 147+570 “in un tratto di strada curvilinea sinistra ad ampio raggio, in località S. Eraclio di Foligno, non si avvedeva che il traffico davanti a sè era fermo incolonnato. Alla percezione del pericolo frenava entrando in sbandata percorrendo la carreggiata al centro strada a cavallo della discontinua di mezzeria andando a colpire con la parte laterale posteriore sinistra sulla parte laterale posteriore destra
l'autovettura Audi (veicolo B) condotta da , il quale solo a bordo si trovava in corsia CP_4
di sorpasso, essendo incolonnati. A seguito di questo urto il veicolo A deviava la marcia verso destra andando a colpire sulla fiancata parte posteriore sx l'autovettura AC DE (veicolo C) condotta da tale , anch'esso fermo incolonnato in corsia di marcia e solo a bordo”. Parte_4
La parte attrice deduceva che è pacifica la responsabilità del sinistro di , assicurato Controparte_3
con il quale a causa di una distrazione non si avvedeva in tempo che le Parte_2
autovetture che lo precedevano erano ferme ed incolonnate.
Riferiva il Ministero che a seguito delle lesioni riportate, è rimasto assente dal Parte_4 servizio dall' 11 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 e che l'Amministrazione, a causa della assenza dal lavoro ha subito un danno in quanto, nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa,
è stata tenuta ad erogare per intero somme a titolo di emolumenti retribuitivi e contributivi per complessivi € 38.241,01.
Ritiene che detto importo costituisca danno risarcibile alla luce della costante giurisprudenza in virtù della quale il responsabile di lesioni personali in danno del lavoratore dipendente è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, nella misura corrispondente all'ammontare della retribuzione e dei contributi obbligatori versati dal medesimo in relazione al periodo di assenza del dipendente infortunato, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Riferiva che la senza negare la responsabilità esclusiva del proprio Parte_2
assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa, aveva contestato la difformità Controparte_3 tra la lesioni patite da e l'assenza dal lavoro. Parte_4
Riferiva che in forza di ciò la aveva provveduto al pagamento della somma di € Parte_2
5.278,26, trattenuta dalla parte attrice quale acconto sul maggiore avere e che sempre la compagnia di Assicurazioni convenuta non aveva inteso aderire alla negoziazione assistita per le divergenze sulla quantificazione dei danni.
Evidenziava che la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno da lesione del credito del datore di lavoro, che, con riguardo alla sua quantificazione, è correttamente istruita sia con la certificazione medica attestante l'assenza dal lavoro del dipendente, sia con gli emolumenti erogati nel periodo di assenza dal lavoro attestati dall'Ufficio contabile a ciò preposto.
Il Ministero del Giustizia ribadisce che la domanda è stata proposta per ottenere la restituzione delle somme pagate al proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro a causa del sinistro e che quindi non in contestazione il grado di infermità di un soggetto coinvolto nell'infortunio, ma il danno subìto dal datore di lavoro per avere erogato somme per fatto e colpa del terzo danneggiante.
Ritiene che la documentazione prodotta sia da sola sufficiente per la decisione della causa, tenuto conto anche del costante orientamento giurisprudenziale che si è formato in casi simili.
Insisteva nelle proprie richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia di Parte_2
la quale chiedeva di “accertare e dichiarare l'insussistenza di nesso di causalità tra
[...] il sinistro del 11/12/2019 e il danno da lesione del credito lamentato dall'attore” e ”in ogni caso, che l'importo di € 5.278,26 versato ante causam da con atto di Parte_2
liquidazione del 26/1/2023 in favore del è congruo ed integralmente Parte_3
satisfattivo del danno patito dalla predetta Amministrazione per i titoli dedotti in citazione riferibile eziologicamente all'evento lesivo occorso l'11/12/2019”. Chiedeva inoltre il rigetto di ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova.
La compagnia assicurativa a sostegno delle proprie ragioni contestava la sussistenza del nesso di causalità tra il periodo di assenza dal lavoro di ed il sinistro dell'11 dicembre 2019. Parte_4
A tale proposito evidenziava che dalla relazione redatta dal proprio medico fiduciario era risultato congruo il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea di settanta giorni, mentre il periodo di assenza dal lavoro di era stato di giorni 417. Rilevava quindi la sproporzione Parte_4
tra gli esiti lesivi del sinistro subito da e il periodo di assenza dal lavoro. Riteneva Parte_4
che a giustificare l'assenza suddetta non fossero sufficienti i certificati medici depositati in atti dalla parte attrice in quanto in essi non sono indicati i motivi della assenza dal lavoro, limitandosi a riportare come motivazione la presenza di uno stato patologico sotteso e connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.
Evidenzia che già prima del sinistro di cui è rimasto vittima presentava alcune Parte_4
patologie invalidanti quali discoartrosi con crolli vertebrali;
nel 2019 intervento per ernia iatale, a sedici anni trauma commotivo con fratture craniche e soprattutto un quadro depressivo in trattamento farmacologico dal 1982 per il quale gli era stata riconosciuta una invalidità dell'80%.
La compagnia convenuta ritiene che in assenza di una prova più dettagliata da parte dell'attore risulti giustificato il rifiuto di procedere al pagamento di maggiori somme.
Rilevava inoltre che le patologie preesistenti di cui soffriva pongono il problema Parte_4 della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cc ciò in quanto dette patologie pregresse possono costituire menomazioni concorrenti alla determinazione del periodo di assenza dal lavoro del danneggiato da cui poi è derivato il danno da lesione del credito. Ciò in conformità alla giurisprudenza consolidata che ritiene che il giudice debba anche valutare la presenza di preesistenze patologiche che possano concorrere con l'evento dannoso alla causazione della lesione lamentata dal danneggiato.
Evidenzia che il danno da credito lamentato da parte attrice, sebbene danno ulteriore e diverso rispetto al danno alla salute subito dal danneggiato, condivide con questo la propria derivazione causale dal sinistro dell'11 dicembre 2019 e dalla conseguente lesione subita dal dipendente, rendendosi necessaria una valutazione attenta del nesso di causalità tra l'evento e la lesione.
La convenuta contesta poi la riferibilità causale del periodo di assenza dal lavoro del danneggiato dal sinistro e quindi la quantificazione del danno lamentato dal datore di lavoro, in quanto ritiene che si basi su una determinazione unilaterale della durata della inidoneità al lavoro che si assume derivata a in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro. Chiedeva quindi che venisse Parte_4
ammessa Ctu.
Da ultimo la compagnia convenuta rilevava di avere provveduto al pagamento della somma di €
5.276,26 quale importo ritenuto congruo e dovuto tenuto conto della quota di danno effettivamente imputabile al conducente del veicolo, , in termini di durata dell'assenza dal lavoro Controparte_3
causalmente riconducibile all'evento occorso.
Con provvedimento del 1° febbraio 2024, veniva dichiarata la contumacia del convenuto CP_3
e veniva differita la prima udienza al 10 aprile 2024, previa concessione dei termini di cui
[...] all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 7 maggio 2024 veniva disposta ai sensi dell'art. 260 cpc l'ispezione di . Veniva a quest'ultimo ordinato Parte_4
di sottoporsi a visita medico legale per accertare le conseguenze del sinistro dell'11 dicembre 2019 e se sussite nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'assenza dal lavoro durata 417 giorni. Veniva rigettata ogni altra richiesta istruttoria.
Alla udienza del 3 luglio 2024 era presente anche . Veniva conferito l'incarico al Parte_4
Ctu, previa formulazione del quesito. Depositata la relazione medica, all'udienza del 20 novembre 2024 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc e veniva fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la decisione.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il presente procedimento è fondato nei limiti di cui alla motivazione.
Innanzitutto, va rilevato che la fattispecie in esame riguarda la richiesta di risarcimento danni formulata dalla Pubblica Amministrazione quale datore di lavoro per il danno da lesione da parte di terzi del proprio diritto di credito nei confronti del dipendente, , tenuto alla Parte_4
prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 6132/1988 ha ribadito il principio in virtù del quale il responsabile delle lesioni in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative di cui è creditore.
È quindi certo in questa ottica che sia l'ingiustizia del danno, sia il pregiudizio paventato dal datore di lavoro sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito posto in essere dal terzo.
Dalla documentazione agli atti non risultano contestazioni in merito alla dinamica del sinistro e alla responsabilità di , il quale, in data 11 dicembre 2019, ha causato le lesioni al Controparte_3
dipendente , lesioni che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro. Parte_4
Detto ciò, passando alla quantificazione ritiene la parte attrice che i convenuti siano tenuti a versare al datore di lavoro la retribuzione che ha dovuto pagare a durante tutto il periodo Parte_4 di assenza forzata dal lavoro e cioè dall'11 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 per 417 giorni complessivi. A sostegno delle proprie ragioni il ha rappresentato di avere depositato tutta Parte_3
la documentazione medica relativa al proprio dipendente.
Dal canto suo ritiene che il risarcimento del danno patito dal non Parte_2 Parte_3 possa essere preteso sulla sola base della documentazione medica, ritenendo che l'Amministrazione debba fornire la prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro e il periodo di assenza dal lavoro e che quindi il risarcimento non possa prescindere dall'accertamento effettivo della durata della malattia e delle sue conseguenze. ha evidenziato che a seguito di valutazione effettuata dal proprio medico Parte_2
legale è emerso che a causa delle lesioni riportate da nel sinistro suddetto il periodo Parte_4
di invalidità è di settanta giorni.
La Corte di Cassazione con la sentenza sopra detta ha stabilito in merito alla quantificazione che in difetto di prova diversa il danno “è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute”. Anche la giurisprudenza successiva (Cass. 2844/2010) ha statuito che “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge e dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative., unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo”.
Nel caso di specie alla luce della Ctu espletata, è emerso che il periodo di assenza dal lavoro di non può ritenersi congruo e conseguentemente il danno patrimoniale subito dal Parte_4
deve essere risarcito sulla base della quantificazione emersa a seguito dello Parte_3
svolgimento della ctu, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Il Consulente tecnico ha accertato che il dipendente è affetto da grave patologia Parte_4
psichiatrica ed artrosica per la quale nel 2018 ha ottenuto il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari all'80% e contestuale riconoscimento di stato di handicap in situazione di gravità.
Il Ctu ha accertato che a seguito dell'incidente dell'11 dicembre 2019 ha riportato Parte_4
un trauma cranico e facciale con la frattura delle ossa nasali, trauma distrattivo del rachide cervico- dorso-lombare, trauma contusivo-distorsivo del ginoscchio sinistro.
Il Ctu ha riferito che il Ct di parte aveva stimato in 80 giorni complessivi il periodo di inabilità temporanea, mente il consulente di parte della Compagnia di Assicurazioni l'aveva stimata in 70 giorni, aggiungendo che dalle certificazioni del medico di medicina generale di Parte_4 risultano indicate le lesioni conseguenti al sinistro dell'11 dicembre 2019 sino al 28 febbraio 2020.
Il consulente ha poi evidenziato che dalla certificazione medica successiva rilasciata dal medico di medicina generale del dipendente sino al 30 aprile 2020 viene genericamente indicato “trauma stradale” e che negli stessi certificati viene dato atto del disturbo psichiatrico che affligge Parte_4
. Rileva che sempre il medico di medicina generale nei certificati successivi ha ritenuto il
[...]
proprio paziente non idoneo al lavoro per la patologia psichiatrica che aveva condotto anche al riconoscimento della invalidità civile dell'80%. Il Ctu ha anche riferito che dal 7 settembre 2020
è stato considerato dalla Commissione Medica di Verifica di Perugia inidoneo Parte_4
temporaneamente al servizio per mesi tre a causa del grave disturbo psichiatrico di cui è affetto, nonché per una sindrome di apnee notturne di grado lieve. Ha evidenziato che al termine del periodo di osservazione in data 21 dicembre 2020 è stato ritenuto dalla suddetta Parte_4
Commissione inidoneo al servizio presso la P.A. ai sensi dell'art. 55 octies D.lgs 165/2001. Il consulente ha poi concluso, con motivazione condivisibile, affermando che le lesioni riportate nell'incidente dell'11 dicembre 2019 hanno comportato una astensione lavorativa fino al 30 aprile
2020 sottolineando che solo per settantanove giorni l'astensione è conseguenza diretta delle lesioni riportate nel sinistro, mentre “dal 29/02/2020 al 30/04/2020 l'astensione lavorativa era motivata, come da certificazione del MMG, anche dalla patologia psichiatrica preesistente l'evento traumatico
e che non risulta, documentalmente essere stata aggravata dallo stesso” (cfr. relazione in atti pag.
12). Ha quindi evidenziato che nel periodo 29 febbraio 2020-30 aprile 2020 le conseguenze dell'incidente erano residuali rispetto alla patologia che affligge e che il periodo Parte_4
successivo dal 4 maggio 2020 fino alla data del pensionamento “non è né causalmente né concausalmente riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro”.
Il ctu ha poi concluso che già al momento del sinistro e sino al 21 dicembre 2020 Parte_4 presentava uno stato della malattia che controindicava l'espletamento del servizio tanto che in occasione della verifica collegiale del 21 dicembre 2020 venne accertata dalla Commissione
l'inidoneità “assoluta specifica nelle mansioni confacenti di un pubblico dipendente” (cfr. relazione in atti pag. 13).
E' dunque emerso in modo chiaro dalla relazione del Ctu che allo scadere del giorno 79 di malattia,
l'ulteriore periodo di assenza per malattia del dipendente dal posto di lavoro (dal 29 febbraio 2020 sino al pensionamento) non può in alcun modo essere attribuito all'incidente dell'11 dicembre 2019 perché, come risulta dalla certificazione medica in atti comprese le verifiche della Commissione medica e dai certificati rilasciati dal medico di medicina generale, l'assenza dal lavoro era motivata solo dalla patologia che affligge , tanto che in data 21 dicembre 2020 è stata Parte_4
accertata l'inidoneità assoluta alle mansioni di un dipendente pubblico.
Smentita dalle risultanze della Ctu è la tesi attorea laddove afferma che la patologia preesistente abbia interagito con le lesioni procurate dal sinistro, in quanto non sussistono dubbi in merito alla mancanza di nesso di causalità dal 29 febbraio 2020 al pensionamento tra l'assenza dal lavoro del proprio dipendente e il danno subito dal perché, come suddetto, in detto periodo Parte_4 Parte_3
l'assenza dal lavoro è stata determinata esclusivamente dalla patologia psichiatrica di cui soffre e non dalle conseguenze del sinistro dell'11 dicembre 2020. Parte_4
Pertanto, tenuto conto che risulta documentato che il ha pagato al proprio dipendente, Parte_3
nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa a titolo di emolumenti retributivi e contributivi la somma complessiva di € 38.241,01 e che solo per settantanove giorni l'astensione dal lavoro di è conseguenza diretta del sinistro, i convenuti dovranno essere Parte_4
condannati, in solido tra loro, a restituire al la somma complessiva di € Parte_3
7.244,70 (€ 38.241,01: 417gg = € 91,70 al giorno x 79 gg). Risulta documentato e comunque non contestato che ha provveduto, prima Parte_2 della instaurazione della presente causa, al pagamento della somma di € 5.278,26. Conseguentemente
i convenuti, in solido tra loro, dovranno essere condannati al pagamento della minor somma di €
1.966,44, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida e quindi di obbligazione di valuta non è dovuta la rivalutazione in assenza di prova del maggior danno da parte del creditore ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cc.
Quanto alle spese sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti.
Le spese di Ctu, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4209/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla motivazione;
- condanna conseguentemente e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_3 pagamento in favore del della minor somma di € 1.966,44, oltre gli interessi Parte_3
dalla domanda al saldo;
- compensa interamente le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico del le spese di Ctu come liquidate con Parte_3
provvedimento in atti.
Così deciso in Perugia il 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4209/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, C.F. , P.IVA_2
presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
ATTORE
C.F. ‒ P.IVA in persona del Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Procuratore Speciale Dott. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_2
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti per atto Notaio di Persona_1
Roma del 12 maggio 2021, rep. n. 90561, racc. n. 26619, dall'Avv. Franco Alunno Rossetti, presso il cui studio in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, , residente in [...] CodiceFiscale_1
n.20;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_3 CP_3
e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_2 suo favore della somma di € 32.962,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria e interessi sull'importo già liquidato dal dì del sinistro all'intervenuto pagamento.
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva che al momento del Parte_4
sinistro era dipendente del , in servizio presso il Tribunale di Spoleto. Parte_3 Riferiva che in data 11 dicembre 2019, verso le ore 16.00, alla guida della propria Parte_4
autovettura AC DE, targato FE360DH, percorreva la SS3 Flaminia quando, all'altezza del KM
147+570, restava coinvolto in un incidente stradale.
Rilevava che dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Perugia, intervenuta sul luogo del sinistro, era emerso che il convenuto alla guida della propria autovettura Fiat Punto Controparte_3
percorreva la SS3 Flaminia in careggiata Nord e giunto nei pressi del KM 147+570 “in un tratto di strada curvilinea sinistra ad ampio raggio, in località S. Eraclio di Foligno, non si avvedeva che il traffico davanti a sè era fermo incolonnato. Alla percezione del pericolo frenava entrando in sbandata percorrendo la carreggiata al centro strada a cavallo della discontinua di mezzeria andando a colpire con la parte laterale posteriore sinistra sulla parte laterale posteriore destra
l'autovettura Audi (veicolo B) condotta da , il quale solo a bordo si trovava in corsia CP_4
di sorpasso, essendo incolonnati. A seguito di questo urto il veicolo A deviava la marcia verso destra andando a colpire sulla fiancata parte posteriore sx l'autovettura AC DE (veicolo C) condotta da tale , anch'esso fermo incolonnato in corsia di marcia e solo a bordo”. Parte_4
La parte attrice deduceva che è pacifica la responsabilità del sinistro di , assicurato Controparte_3
con il quale a causa di una distrazione non si avvedeva in tempo che le Parte_2
autovetture che lo precedevano erano ferme ed incolonnate.
Riferiva il Ministero che a seguito delle lesioni riportate, è rimasto assente dal Parte_4 servizio dall' 11 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 e che l'Amministrazione, a causa della assenza dal lavoro ha subito un danno in quanto, nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa,
è stata tenuta ad erogare per intero somme a titolo di emolumenti retribuitivi e contributivi per complessivi € 38.241,01.
Ritiene che detto importo costituisca danno risarcibile alla luce della costante giurisprudenza in virtù della quale il responsabile di lesioni personali in danno del lavoratore dipendente è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, nella misura corrispondente all'ammontare della retribuzione e dei contributi obbligatori versati dal medesimo in relazione al periodo di assenza del dipendente infortunato, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Riferiva che la senza negare la responsabilità esclusiva del proprio Parte_2
assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa, aveva contestato la difformità Controparte_3 tra la lesioni patite da e l'assenza dal lavoro. Parte_4
Riferiva che in forza di ciò la aveva provveduto al pagamento della somma di € Parte_2
5.278,26, trattenuta dalla parte attrice quale acconto sul maggiore avere e che sempre la compagnia di Assicurazioni convenuta non aveva inteso aderire alla negoziazione assistita per le divergenze sulla quantificazione dei danni.
Evidenziava che la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno da lesione del credito del datore di lavoro, che, con riguardo alla sua quantificazione, è correttamente istruita sia con la certificazione medica attestante l'assenza dal lavoro del dipendente, sia con gli emolumenti erogati nel periodo di assenza dal lavoro attestati dall'Ufficio contabile a ciò preposto.
Il Ministero del Giustizia ribadisce che la domanda è stata proposta per ottenere la restituzione delle somme pagate al proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro a causa del sinistro e che quindi non in contestazione il grado di infermità di un soggetto coinvolto nell'infortunio, ma il danno subìto dal datore di lavoro per avere erogato somme per fatto e colpa del terzo danneggiante.
Ritiene che la documentazione prodotta sia da sola sufficiente per la decisione della causa, tenuto conto anche del costante orientamento giurisprudenziale che si è formato in casi simili.
Insisteva nelle proprie richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia di Parte_2
la quale chiedeva di “accertare e dichiarare l'insussistenza di nesso di causalità tra
[...] il sinistro del 11/12/2019 e il danno da lesione del credito lamentato dall'attore” e ”in ogni caso, che l'importo di € 5.278,26 versato ante causam da con atto di Parte_2
liquidazione del 26/1/2023 in favore del è congruo ed integralmente Parte_3
satisfattivo del danno patito dalla predetta Amministrazione per i titoli dedotti in citazione riferibile eziologicamente all'evento lesivo occorso l'11/12/2019”. Chiedeva inoltre il rigetto di ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova.
La compagnia assicurativa a sostegno delle proprie ragioni contestava la sussistenza del nesso di causalità tra il periodo di assenza dal lavoro di ed il sinistro dell'11 dicembre 2019. Parte_4
A tale proposito evidenziava che dalla relazione redatta dal proprio medico fiduciario era risultato congruo il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea di settanta giorni, mentre il periodo di assenza dal lavoro di era stato di giorni 417. Rilevava quindi la sproporzione Parte_4
tra gli esiti lesivi del sinistro subito da e il periodo di assenza dal lavoro. Riteneva Parte_4
che a giustificare l'assenza suddetta non fossero sufficienti i certificati medici depositati in atti dalla parte attrice in quanto in essi non sono indicati i motivi della assenza dal lavoro, limitandosi a riportare come motivazione la presenza di uno stato patologico sotteso e connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.
Evidenzia che già prima del sinistro di cui è rimasto vittima presentava alcune Parte_4
patologie invalidanti quali discoartrosi con crolli vertebrali;
nel 2019 intervento per ernia iatale, a sedici anni trauma commotivo con fratture craniche e soprattutto un quadro depressivo in trattamento farmacologico dal 1982 per il quale gli era stata riconosciuta una invalidità dell'80%.
La compagnia convenuta ritiene che in assenza di una prova più dettagliata da parte dell'attore risulti giustificato il rifiuto di procedere al pagamento di maggiori somme.
Rilevava inoltre che le patologie preesistenti di cui soffriva pongono il problema Parte_4 della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cc ciò in quanto dette patologie pregresse possono costituire menomazioni concorrenti alla determinazione del periodo di assenza dal lavoro del danneggiato da cui poi è derivato il danno da lesione del credito. Ciò in conformità alla giurisprudenza consolidata che ritiene che il giudice debba anche valutare la presenza di preesistenze patologiche che possano concorrere con l'evento dannoso alla causazione della lesione lamentata dal danneggiato.
Evidenzia che il danno da credito lamentato da parte attrice, sebbene danno ulteriore e diverso rispetto al danno alla salute subito dal danneggiato, condivide con questo la propria derivazione causale dal sinistro dell'11 dicembre 2019 e dalla conseguente lesione subita dal dipendente, rendendosi necessaria una valutazione attenta del nesso di causalità tra l'evento e la lesione.
La convenuta contesta poi la riferibilità causale del periodo di assenza dal lavoro del danneggiato dal sinistro e quindi la quantificazione del danno lamentato dal datore di lavoro, in quanto ritiene che si basi su una determinazione unilaterale della durata della inidoneità al lavoro che si assume derivata a in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro. Chiedeva quindi che venisse Parte_4
ammessa Ctu.
Da ultimo la compagnia convenuta rilevava di avere provveduto al pagamento della somma di €
5.276,26 quale importo ritenuto congruo e dovuto tenuto conto della quota di danno effettivamente imputabile al conducente del veicolo, , in termini di durata dell'assenza dal lavoro Controparte_3
causalmente riconducibile all'evento occorso.
Con provvedimento del 1° febbraio 2024, veniva dichiarata la contumacia del convenuto CP_3
e veniva differita la prima udienza al 10 aprile 2024, previa concessione dei termini di cui
[...] all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 7 maggio 2024 veniva disposta ai sensi dell'art. 260 cpc l'ispezione di . Veniva a quest'ultimo ordinato Parte_4
di sottoporsi a visita medico legale per accertare le conseguenze del sinistro dell'11 dicembre 2019 e se sussite nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'assenza dal lavoro durata 417 giorni. Veniva rigettata ogni altra richiesta istruttoria.
Alla udienza del 3 luglio 2024 era presente anche . Veniva conferito l'incarico al Parte_4
Ctu, previa formulazione del quesito. Depositata la relazione medica, all'udienza del 20 novembre 2024 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc e veniva fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la decisione.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il presente procedimento è fondato nei limiti di cui alla motivazione.
Innanzitutto, va rilevato che la fattispecie in esame riguarda la richiesta di risarcimento danni formulata dalla Pubblica Amministrazione quale datore di lavoro per il danno da lesione da parte di terzi del proprio diritto di credito nei confronti del dipendente, , tenuto alla Parte_4
prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 6132/1988 ha ribadito il principio in virtù del quale il responsabile delle lesioni in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative di cui è creditore.
È quindi certo in questa ottica che sia l'ingiustizia del danno, sia il pregiudizio paventato dal datore di lavoro sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito posto in essere dal terzo.
Dalla documentazione agli atti non risultano contestazioni in merito alla dinamica del sinistro e alla responsabilità di , il quale, in data 11 dicembre 2019, ha causato le lesioni al Controparte_3
dipendente , lesioni che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro. Parte_4
Detto ciò, passando alla quantificazione ritiene la parte attrice che i convenuti siano tenuti a versare al datore di lavoro la retribuzione che ha dovuto pagare a durante tutto il periodo Parte_4 di assenza forzata dal lavoro e cioè dall'11 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 per 417 giorni complessivi. A sostegno delle proprie ragioni il ha rappresentato di avere depositato tutta Parte_3
la documentazione medica relativa al proprio dipendente.
Dal canto suo ritiene che il risarcimento del danno patito dal non Parte_2 Parte_3 possa essere preteso sulla sola base della documentazione medica, ritenendo che l'Amministrazione debba fornire la prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro e il periodo di assenza dal lavoro e che quindi il risarcimento non possa prescindere dall'accertamento effettivo della durata della malattia e delle sue conseguenze. ha evidenziato che a seguito di valutazione effettuata dal proprio medico Parte_2
legale è emerso che a causa delle lesioni riportate da nel sinistro suddetto il periodo Parte_4
di invalidità è di settanta giorni.
La Corte di Cassazione con la sentenza sopra detta ha stabilito in merito alla quantificazione che in difetto di prova diversa il danno “è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute”. Anche la giurisprudenza successiva (Cass. 2844/2010) ha statuito che “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge e dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative., unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo”.
Nel caso di specie alla luce della Ctu espletata, è emerso che il periodo di assenza dal lavoro di non può ritenersi congruo e conseguentemente il danno patrimoniale subito dal Parte_4
deve essere risarcito sulla base della quantificazione emersa a seguito dello Parte_3
svolgimento della ctu, tenuto conto di quanto di seguito esposto.
Il Consulente tecnico ha accertato che il dipendente è affetto da grave patologia Parte_4
psichiatrica ed artrosica per la quale nel 2018 ha ottenuto il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari all'80% e contestuale riconoscimento di stato di handicap in situazione di gravità.
Il Ctu ha accertato che a seguito dell'incidente dell'11 dicembre 2019 ha riportato Parte_4
un trauma cranico e facciale con la frattura delle ossa nasali, trauma distrattivo del rachide cervico- dorso-lombare, trauma contusivo-distorsivo del ginoscchio sinistro.
Il Ctu ha riferito che il Ct di parte aveva stimato in 80 giorni complessivi il periodo di inabilità temporanea, mente il consulente di parte della Compagnia di Assicurazioni l'aveva stimata in 70 giorni, aggiungendo che dalle certificazioni del medico di medicina generale di Parte_4 risultano indicate le lesioni conseguenti al sinistro dell'11 dicembre 2019 sino al 28 febbraio 2020.
Il consulente ha poi evidenziato che dalla certificazione medica successiva rilasciata dal medico di medicina generale del dipendente sino al 30 aprile 2020 viene genericamente indicato “trauma stradale” e che negli stessi certificati viene dato atto del disturbo psichiatrico che affligge Parte_4
. Rileva che sempre il medico di medicina generale nei certificati successivi ha ritenuto il
[...]
proprio paziente non idoneo al lavoro per la patologia psichiatrica che aveva condotto anche al riconoscimento della invalidità civile dell'80%. Il Ctu ha anche riferito che dal 7 settembre 2020
è stato considerato dalla Commissione Medica di Verifica di Perugia inidoneo Parte_4
temporaneamente al servizio per mesi tre a causa del grave disturbo psichiatrico di cui è affetto, nonché per una sindrome di apnee notturne di grado lieve. Ha evidenziato che al termine del periodo di osservazione in data 21 dicembre 2020 è stato ritenuto dalla suddetta Parte_4
Commissione inidoneo al servizio presso la P.A. ai sensi dell'art. 55 octies D.lgs 165/2001. Il consulente ha poi concluso, con motivazione condivisibile, affermando che le lesioni riportate nell'incidente dell'11 dicembre 2019 hanno comportato una astensione lavorativa fino al 30 aprile
2020 sottolineando che solo per settantanove giorni l'astensione è conseguenza diretta delle lesioni riportate nel sinistro, mentre “dal 29/02/2020 al 30/04/2020 l'astensione lavorativa era motivata, come da certificazione del MMG, anche dalla patologia psichiatrica preesistente l'evento traumatico
e che non risulta, documentalmente essere stata aggravata dallo stesso” (cfr. relazione in atti pag.
12). Ha quindi evidenziato che nel periodo 29 febbraio 2020-30 aprile 2020 le conseguenze dell'incidente erano residuali rispetto alla patologia che affligge e che il periodo Parte_4
successivo dal 4 maggio 2020 fino alla data del pensionamento “non è né causalmente né concausalmente riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro”.
Il ctu ha poi concluso che già al momento del sinistro e sino al 21 dicembre 2020 Parte_4 presentava uno stato della malattia che controindicava l'espletamento del servizio tanto che in occasione della verifica collegiale del 21 dicembre 2020 venne accertata dalla Commissione
l'inidoneità “assoluta specifica nelle mansioni confacenti di un pubblico dipendente” (cfr. relazione in atti pag. 13).
E' dunque emerso in modo chiaro dalla relazione del Ctu che allo scadere del giorno 79 di malattia,
l'ulteriore periodo di assenza per malattia del dipendente dal posto di lavoro (dal 29 febbraio 2020 sino al pensionamento) non può in alcun modo essere attribuito all'incidente dell'11 dicembre 2019 perché, come risulta dalla certificazione medica in atti comprese le verifiche della Commissione medica e dai certificati rilasciati dal medico di medicina generale, l'assenza dal lavoro era motivata solo dalla patologia che affligge , tanto che in data 21 dicembre 2020 è stata Parte_4
accertata l'inidoneità assoluta alle mansioni di un dipendente pubblico.
Smentita dalle risultanze della Ctu è la tesi attorea laddove afferma che la patologia preesistente abbia interagito con le lesioni procurate dal sinistro, in quanto non sussistono dubbi in merito alla mancanza di nesso di causalità dal 29 febbraio 2020 al pensionamento tra l'assenza dal lavoro del proprio dipendente e il danno subito dal perché, come suddetto, in detto periodo Parte_4 Parte_3
l'assenza dal lavoro è stata determinata esclusivamente dalla patologia psichiatrica di cui soffre e non dalle conseguenze del sinistro dell'11 dicembre 2020. Parte_4
Pertanto, tenuto conto che risulta documentato che il ha pagato al proprio dipendente, Parte_3
nonostante il mancato espletamento dell'attività lavorativa a titolo di emolumenti retributivi e contributivi la somma complessiva di € 38.241,01 e che solo per settantanove giorni l'astensione dal lavoro di è conseguenza diretta del sinistro, i convenuti dovranno essere Parte_4
condannati, in solido tra loro, a restituire al la somma complessiva di € Parte_3
7.244,70 (€ 38.241,01: 417gg = € 91,70 al giorno x 79 gg). Risulta documentato e comunque non contestato che ha provveduto, prima Parte_2 della instaurazione della presente causa, al pagamento della somma di € 5.278,26. Conseguentemente
i convenuti, in solido tra loro, dovranno essere condannati al pagamento della minor somma di €
1.966,44, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida e quindi di obbligazione di valuta non è dovuta la rivalutazione in assenza di prova del maggior danno da parte del creditore ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cc.
Quanto alle spese sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti.
Le spese di Ctu, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4209/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla motivazione;
- condanna conseguentemente e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_3 pagamento in favore del della minor somma di € 1.966,44, oltre gli interessi Parte_3
dalla domanda al saldo;
- compensa interamente le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico del le spese di Ctu come liquidate con Parte_3
provvedimento in atti.
Così deciso in Perugia il 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)