Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 21.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2133 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi Pt_1
55 Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo Della Volpe presso cui el.te dom.ta in Aversa via Controparte_1
G. Sanfelice Appellata
Nonché
appellata contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 30.8.2023, l' chiedeva la riforma della sentenza n. 961 del 2.3.2023 del Pt_1
Tribunale di Napoli nord che aveva accolto la domanda dell'appellata al pagamento dell'indennità CP_1 di mobilità in deroga.
Con il primo motivo di appello, l'ente previdenziale rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui il
Giudice in primo grado aveva ritenuto di autorizzare la chiamata in causa come terzo dell' pur non Pt_1 contenendo il ricorso alcuna richiesta nei suoi confronti con relative domande né la richiesta di chiamata in causa era stata formalizzata nell'atto introduttivo del processo.
Con il secondo motivo , l' censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato come applicabile anche Pt_1 all' appellante la sentenza , passata in giudicato, del Tribunale di Napoli n. 457/19 che invece era intervenuta solo tra la e la con un dispositivo che si limitava a dichiarare l'esistenza del CP_1 Controparte_2 diritto nei confronti della sola regione CP_2
Si costituiva l'appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Chiedeva la conferma della sentenza impugnata che era stata correttamente motivata.
La pur regolarmente citata non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L' appello è fondato e pertanto va accolto. Per il principio della motivazione più liquida, il Collegio ritiene di esaminare il motivo relativo all'estensione della sentenza passata in giudicato anche all che non era Pt_1 stata parte del giudizio relativo.
Ebbene a parere del Collegio la tesi dell' è corretta. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 457/19 si era Pt_1 limitata a dichiarare dovuta l'indennità di mobilità in deroga nei confronti della sola regione L' CP_2 non era stato citato e quindi non aveva in quella sede potuto formulare le eccezioni che avrebbe voluto Pt_1
e proposte in questo giudizio di quantificazione della somma. Si aggiunga che con il ricorso di primo grado nessuna domanda di condanna nei confronti dell' era stata avanzata tanto che era stato lo stesso Giudice Pt_1
a disporre la chiamata del terzo e a condannarlo in qualità di adiectus solutionis causa . Tuttavia tale condanna sulla base di una sentenza passata in giudicato a cui l' ente previdenziale era estraneo non può essere condivisa per le ragioni dette e fondate sull'art. 2909 cc che non ricomprende tale figura .
Di conseguenza per ottenere il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga l'appellata avrebbe dovuto avere una sentenza di condanna dell' a seguito di un giudizio che accertasse l'esistenza del diritto nei Pt_1 confronti dell'ente dopo aver seguito le procedure previste dalla legge.
Le spese si entrambi i gradi di giudizio si compensano dato l'esito alterno dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado;
B) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 21.3.2025 Il Presidente