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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2023 R.G. vertente
fra
nato il [...] ad [...] ; C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia , domiciliato presso il C.F._1
di lui studio, in Potenza (PZ), Viale G. Marconi, 219,, domiciliato presso il di lei studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6.07.2023 e ritualmente notificato, il sig , adiva il Parte_1
giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa in qualità di coltivatore diretto dall'01.01.1984 ad oggi e che il giorno 14.01.2022, verso le ore 8,00 circa, mentre lavorava presso la propria azienda, sita in BA di NI (PZ), in Contrada Pallareta, nell'accudire gli animali, scivolava su una lastra di ghiaccio, riportando un “”trauma contusivo - discorsivo della spalla destra con lesione traumatica della cuffia dei rotatori in preesistente sindrome di impingement, trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra già sottoposta nel 2007 a decompressione subacromiale con acromion plastica in artroscopia””
L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26.03.2022, indennizzava il ricorrente, per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 18.01.2022 al 24.03.2022, non riconoscendo postumi permanenti;
parte ricorrente deduceva altresì che avverso la predetta decisione, nei termini di legge, l'istante proponeva opposizione, chiedendo di essere sottoposto a collegiale medica, la quale veniva espletata in data 27.03.2023 e definita in
“”Maniera discorde””, poiché l'Istituto assicuratore, confermava il giudizio medico legale, precedentemente espresso, non riconoscendo postumi permanenti.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2 presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare che l'infortunio del
14.01.2022, determinava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% (Indennizzo in capitale) o, in misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio;
chiedeva, inoltre, di condannare l' al pagamento in favore dell'istante, del beneficio CP_1 con decorrenza dalla data dell'infortunio, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari
Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 19 febbraio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2 Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “a seguito dell'evento traumatico sul lavoro del 14.1.2022 il signor riporto' “trauma distorsivo/contusivo Pt_1 spalla dx, spalla sx e gluteo sx”. Gli esiti del suddetto trauma consistono in una lesione della cuffia dei rotatori e tumefazione dell'articolazione acromion-claveare omolaterale (RMN accertata) con limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi del movimento. Sono state accertate menomazioni presistenti extralavorative e concorrenti a carico della spalla sx. Il danno biologico valutando anche le preesistenze extralavorative e' globalmente quantizzato nella misura dell'8%.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.7.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 8 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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