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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15058/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
AN AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15058 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IS MA AL Pt_1 Pt_2
2 RI MA AL-minorenne
3 SA MA AL-minorenne
4 IN MA
5 OL RO MA-minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
Dott. AN AS 1
1. IS MA AL (codice fiscale brasiliano n° ) nata il C.F._1
19.11.1979 a Sao Lourenco do Oeste, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: 78455-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti delle figlie minorenni 2. nata a [...], Stato del Mato Grosso, Controparte_2
Brasile, il 08 gennaio 2010, residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: , C.F._2
3. nata a [...], Stato del Mato Grosso, Controparte_3 Brasile, il 04 maggio 2012, residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: ; C.F._2
4. IN MA (codice fiscale brasiliano n° ) nata il C.F._3
25.07.1981 a San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile e residente in [...]373, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: , in C.F._2 proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti della figlia minorenne 5. , nata a [...], Stato del Texas, Stati Uniti, il 23 Parte_3 marzo 2016, residente in [...]373, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: ; C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare in capo alle ricorrenti IS MA AL, in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti delle figlie minorenni
[...]
e e IN MA, in proprio ed in Controparte_2 Controparte_3 qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti della figlia minorenne
, la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della Parte_3 cittadinanza italiana, e, per l'effetto, dichiararli cittadini italiani;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...], Persona_1 il 25 marzo 1872, figlio di e , emigrato in Brasile ove, in data Per_2 Persona_3 20.04.1891, contraeva matrimonio con la IG.ra , senza aver mai Persona_4 rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano.
Dott. AN AS 2
Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 01.06.1918, , il quale contraeva matrimonio con la Controparte_4 IG.ra , il 26.06.1937, dalla cui unione nasceva: Persona_5
➢ in data 08.04.1938, a Cocal do Sul, Stato di Santa Catarina, Brasile,
la quale si univa in matrimonio con Persona_6 CP_5
, in data 23.07.1955, dalla cui unione nasceva:
[...]
✓ in data 06.08.1957, a Vitorino, Stato del Parana, Brasile,
, che in data 24.06.1978, in Brasile, Parte_4 contraeva matrimonio con e dalla loro unione CP_6 nascevano:
❖ in data 19 novembre 1979 a Sao Lourenco do Oeste, Stato di Santa Catarina, Brasile, IS MA, odierna ricorrente che, in data 11.04.2009, contraeva matrimonio con e in seguito al Persona_7 matrimonio assumeva il nome di IS MA AL. Dalla loro unione nascevano:
▪ a Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, in data 08 gennaio 2010,
[...]
odierna ricorrente;
Controparte_2
▪ a Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, in data 04 maggio 2012,
[...]
odierna ricorrente;
Controparte_3
❖ in data 25 luglio 1981 a San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, IN MA, odierna ricorrente. Dall'unione di IN MA con Persona_8
nasceva:
[...]
▪ a Galveston, Stato del Texas, Stati Uniti, il 23 marzo 2016, , Pt_3 Parte_3 odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
Dott. AN AS 3
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Povegliano (TV), il 25 marzo 1872.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie,
Dott. AN AS 4
svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025
IL GOP
Dott. AN AS
Dott. AN AS 5
Dott. AN AS 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
AN AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15058 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IS MA AL Pt_1 Pt_2
2 RI MA AL-minorenne
3 SA MA AL-minorenne
4 IN MA
5 OL RO MA-minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
Dott. AN AS 1
1. IS MA AL (codice fiscale brasiliano n° ) nata il C.F._1
19.11.1979 a Sao Lourenco do Oeste, Stato di Santa Catarina, Brasile e residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: 78455-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti delle figlie minorenni 2. nata a [...], Stato del Mato Grosso, Controparte_2
Brasile, il 08 gennaio 2010, residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: , C.F._2
3. nata a [...], Stato del Mato Grosso, Controparte_3 Brasile, il 04 maggio 2012, residente in [...]267, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: ; C.F._2
4. IN MA (codice fiscale brasiliano n° ) nata il C.F._3
25.07.1981 a San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile e residente in [...]373, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: , in C.F._2 proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti della figlia minorenne 5. , nata a [...], Stato del Texas, Stati Uniti, il 23 Parte_3 marzo 2016, residente in [...]373, Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, cap: ; C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare in capo alle ricorrenti IS MA AL, in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti delle figlie minorenni
[...]
e e IN MA, in proprio ed in Controparte_2 Controparte_3 qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti della figlia minorenne
, la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della Parte_3 cittadinanza italiana, e, per l'effetto, dichiararli cittadini italiani;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
- ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...], Persona_1 il 25 marzo 1872, figlio di e , emigrato in Brasile ove, in data Per_2 Persona_3 20.04.1891, contraeva matrimonio con la IG.ra , senza aver mai Persona_4 rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano.
Dott. AN AS 2
Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 01.06.1918, , il quale contraeva matrimonio con la Controparte_4 IG.ra , il 26.06.1937, dalla cui unione nasceva: Persona_5
➢ in data 08.04.1938, a Cocal do Sul, Stato di Santa Catarina, Brasile,
la quale si univa in matrimonio con Persona_6 CP_5
, in data 23.07.1955, dalla cui unione nasceva:
[...]
✓ in data 06.08.1957, a Vitorino, Stato del Parana, Brasile,
, che in data 24.06.1978, in Brasile, Parte_4 contraeva matrimonio con e dalla loro unione CP_6 nascevano:
❖ in data 19 novembre 1979 a Sao Lourenco do Oeste, Stato di Santa Catarina, Brasile, IS MA, odierna ricorrente che, in data 11.04.2009, contraeva matrimonio con e in seguito al Persona_7 matrimonio assumeva il nome di IS MA AL. Dalla loro unione nascevano:
▪ a Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, in data 08 gennaio 2010,
[...]
odierna ricorrente;
Controparte_2
▪ a Lucas do Rio Verde, Stato del Mato Grosso, Brasile, in data 04 maggio 2012,
[...]
odierna ricorrente;
Controparte_3
❖ in data 25 luglio 1981 a San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, IN MA, odierna ricorrente. Dall'unione di IN MA con Persona_8
nasceva:
[...]
▪ a Galveston, Stato del Texas, Stati Uniti, il 23 marzo 2016, , Pt_3 Parte_3 odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
Dott. AN AS 3
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Povegliano (TV), il 25 marzo 1872.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie,
Dott. AN AS 4
svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025
IL GOP
Dott. AN AS
Dott. AN AS 5
Dott. AN AS 6