Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1967, n. 1658
CASS
Sentenza 5 luglio 1967

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I contratti di enfiteusi e la successiva affrancazione del fondo, quando non rappresentano l'oggetto specifico della controversia, ma debbono essere accertati solo in via incidentale,non vanno necessariamente provati per atto scritto, essendo sufficiente qualsiasi mezzo di prova idoneo a formare il convincimento del giudice. ( nella specie, alcuni eredi, al fine di reintegrare la quota di riserva, avevano proposto Azione di simulazione contro l'acquisto di un fondo da parte di un altro coerede, sostenendo che lo stesso fondo era stato tenuto in enfiteusi dal defunto e da questo affrancato con denaro proprio, mediante versamento del prezzo al simulato venditore, prima del contratto impugnato. I giudici di merito avevano ritenuto che queste ultime circostanze potessero essere provate mediante testi e la S. C. ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). ( Cfr. 2977-53 2765-57).*

L'Azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto e imprescrittibile. ( Conf. 2927-60 497-59 994-56).*

Il legittimario istituito erede e terzo rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius, quando l'Azione di simulazione da lui proposta contro tale negozio miri alla reintegrazione della quota di riserva e, pertanto, in tal caso, esso non e soggetto alle limitazioni delle prove stabilite dall'art. 1417 cod. civ. ( Conf. 276-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1967, n. 1658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1658
    Data del deposito : 5 luglio 1967

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