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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6315 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 25670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25670 /2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRAIUOLO VINCENZO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DI NIOLA GENNARO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 esponeva : “ la ricorrente in data _1
01/06/2013 contraeva matrimonio concordatario in Napoli, in regime di comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Napoli al n. 31 p. II anno 2013 con il IG. nato a [...] il [...] c.f. ; b) i coniugi Controparte_1 C.F._2 stabilivano la loro residenza in Inghilterra acquistando, in regime di comunione legale dei beni,
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Sheffield al 24 East Glade Crescent, e la ricorrente contribuiva all'acquisto della casa vendendo un immobile di sua proprietà; c) dall'unione coniugale nasceva la IA in Gran Bretagna il Persona_1
15.02.2015 c.f. ; d) nel corso degli anni il carattere dispotico ed autoritario C.F._3 del professor fortemente impegnato nella carriera universitaria e poco incline _1 all'affectio maritalis, ha notevolmente inciso sui rapporti coniugali, rendendo marginale la figura femminile della ricorrente relegandola a mera casalinga, non adatta al ruolo di coniuge di un professore universitario, destabilizzandola e rendendo impossibile il continuo della convivenza.
Tutto ciò ha determinato la loro separazione, avvenuta nel febbraio 2023 quando di fatto il IG. viveva tra Napoli e la Gran Bretagna e la ricorrente viveva a Napoli al Viale Colli Aminei _1
n. 209 (già civico 55) scala A, Int.8, con la minore dal mese di ottobre Persona_2 dell'anno 2022; e) la minore frequenta regolarmente la scuola Persona_3 primaria 21° Circolo Didattico Statale “Mameli Zuppetta” viale Colli Aminei 18/B 80131- Napoli, dove frequenta la palestra ed è iscritta al gruppo scout di Materdei;
f) il IG. è Controparte_1 professore universitario presso la Sheffield University con profilo professionale di Professor of
Logistics and Supply Chain Management, autore di numerose pubblicazioni, e percepisce una retribuzione mensile adeguata al suo alto profilo professionale;
g) la ricorrente attualmente è senza occupazione in quanto, dopo un anno dalla nascita della IA, i coniugi hanno congiuntamente deciso che la stessa ricorrente sacrificasse la propria carriera professionale di web deIGner per badare alla casa e alla neonata, e che lavorasse come web deIGner nei progetti di ricerca del IG. La nuova condizione ha determinato la crescita economica e _1 professionale del resistente inibendo, nel contempo, le aspirazioni professionali della IG.ra , Pt_1 determinando di fatto una sottomissione lavorativa ed economica al proprio partner, a cui doveva rivolgersi per qualsiasi necessità economica. Dal 2012 al 2020 la IG.ra ha faticosamente Pt_1 portato a termine i suoi studi in Psicologia in Gran Bretagna, nonostante l'onerosità del lavoro di cura casalingo e dell'attività integrativa al bilancio familiare. Tali titoli attualmente non sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per tutto quanto premesso, appare evidente per la ricorrente la necessità di richiedere la separazione giudiziale con addebito ad esso;
” Controparte_1
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ 1) i coniugi vivranno separati e risiederanno in abitazioni e Stati (Gran Bretagna e Italia) differenti, con l'obbligo di comunicarsi le variazioni di domicilio;
2) affidare la IA minore
[...]
in modalità congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 in Napoli al Viale Colli Aminei n.209; 3) al fine di garantire alla IA uno stabile legame con il padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della sua personalità, verrà garantito il diritto di visita da parte dello stesso secondo il seguente calendario: Il padre potrà tenere con sé la IA per 7 giorni al mese in media, secondo un calendario semestrale, recandosi egli stesso a
Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi nonché ludici della medesima;
sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest' ultima presso la residenza del padre, previo accordo tra le parti;
b) durante le festività natalizie, la minore Persona_2 starà alternativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno o l'altro genitore, la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l' anno
2024-2025 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis, saranno trascorsi dalla minore con l'uno o l'altro genitore, alternativamente negli anni;
d) la minore trascorrerà con entrambi i genitori, preferibilmente, i giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico, e in caso di disaccordo, ad anni alterni con l' uno o l'altro genitore;
le festività rosse (
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l' uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, l' onomastico e il compleanno della medesima, mentre trascorrerà con il papà la festa del papà l' onomastico e il compleanno dello stesso;
e) ciascun genitore terra' con sé la IA durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da scegliersi tra le prime due quindicine per i mesi di Luglio ed Agosto, ad anni alterni. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ciò al fine di permettere alla ricorrente di organizzare le proprie vacanze estive, perchè la IG.ra non ha la possibilità, come invece il IG. di coniugare convegni Pt_1 _1 lavorativi con vacanze all'estero, né è in possesso di una multiproprietà in un villaggio vacanze a
Maratea. Durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno, ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione, l'indirizzo e la reperibilità; 4) porre a carico del IG. in ragione del reddito del resistente, in Controparte_1 base all'art. 337 ter cc e artt. 155 e 156 cc., di circa € 6.000,00 mensili, un contributo al mantenimento della ricorrente e della IA minore di € 2.100,00 mensili da versarsi Persona_2 entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del resistente, tenuto conto che le spese familiari devono comprendere solo per il canone di locazione della casa ove la minore sta crescendo l'importo di € 880,00 e €
93,00 di spese condominiali;
devono poi sommarsi le utenze domestiche, tari, abbigliamento della minore, spese alimentari, spese e mensa scolastiche, spese mediche, ludiche e sportive, ed infine le spese personali della ricorrente;
la somma così specificata andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici istat,”
In data 07.02.2025 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il resistente esponeva : “ 1) il IGnor e la IGnora Controparte_1 [...]
, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale nel giugno del 2009, iniziavano la _1 propria convivenza nel Giugno 2011, con il trasferimento di quest'ultima in Gran Bretagna, ove il
IGnor aveva avviato la propria attività lavorativa dal febbraio del 2010; 2) durante _1 questo periodo, entrambi i coniugi svolgevano una regolare attività lavorativa;
il IGnor _1 prima come ricercatore, poi docente, presso l'Università di Sheffield (dal Febbraio 2010) e la OR come graphic deIGner impiegata presso varie aziende locali (dal Gennaio 2012). Pt_1
La IGnora , inoltre, sostenuta dal IGnor decideva di riavviare i propri studi Pt_1 _1 universitari, iscrivendosi, dal Gennaio 2012, ad un corso di laurea di primo livello in Psicologia
(presso l'Open University, la principale università a distanza britannica), inizialmente in regime di tempo parziale;
3) dopo un breve periodo di convivenza in abitazioni prese in affitto, nell'aprile del 2013, acquistavano congiuntamente un immobile situato in 24, East Glade Crescent, S12 4QP,
Sheffield; il costo di acquisto ammontava a £113.500, che veniva corrisposto tramite la stipula di un mutuo della durata di 13 anni, sottoscritto, in maniera congiunta, dai coniugi, a fronte del versamento di un deposito di £28.500 (£21.000 dei quali versati dal IGnor , per una rata _1 mensile iniziale di £702 (addebitata sul conto bancario del IGnor che si occupava di _1 pagare anche l'assicurazione sulla casa, obbligatoria nel Regno Unito, ed una polizza assicurativa sulla vita per entrambi i coniugi) ;4) successivamente, i IGg.ri e contraevano _1 Pt_1 matrimonio concordatario in Napoli in data 01.06.2013 (Atto n. 31, p.II, s. C sez. A) come da estratto per riassunto atti di matrimonio e certificato di matrimonio allegati (i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni);5) dalla loro unione matrimoniale è nata in [...]
(Regno Unito), in data 15 febbraio 2015, la piccola (C.F.: Persona_3
);6) a seguito della nascita della piccola , del periodo di congedo C.F._3 Persona_2 per maternità e di un successivo ritorno al lavoro, la IGnora decideva, dal settembre 2016, Pt_1 di sospendere la propria attività quale lavoratrice dipendente ed il IGnor si ritrovava, _1 suo malgrado, ad essere l'unica forma di sostentamento per l'intero nucleo familiare, fornendo, altresì, la possibilità alla OR di impegnarsi nei propri studi;
In seguito, la OR Pt_1 Pt_1 decideva di intensificare ulteriormente la propria attività di studio, optando, per l'anno accademico 2017/18, per una immatricolazione a tempo pieno, equivalente a circa 40 ore di impegno settimanale . Tale decisione veniva avallata e sostenuta pienamente da parte resistente.
7) in questo periodo, la coppia provava inoltre ad ampliare il proprio nucleo familiare.
Sfortunatamente, due tentativi in tal senso si concludevano negativamente. La IGnora Pt_1 subiva, infatti, un aborto spontaneo nel Dicembre 2017 (all'ottava settimana di gravidanza) ed una interruzione terapeutica di gravidanza nel Settembre 2018;8) a conclusione del percorso di laurea di primo livello, nel settembre 2019, la IGnora decideva di proseguire i propri studi, Pt_1 iscrivendosi ad un corso di laurea di secondo livello (a tempo pieno) in Psicologia dello Sviluppo, presso la Sheffield Hallam University. Anche questa decisione fu ampiamente supportata dal
IGnor che, nuovamente, forniva supporto affettivo, intellettuale e materiale alla _1
IGnora , prodigandosi, inoltre, tramite la sua rete di contatti professionali, per la sua Pt_1 ammissione al corso stesso, occasionalmente, e compatibilmente con i propri impegni di studio, la
IGnora collaborava, con le proprie competenze da web deIGner, ad alcuni dei progetti di Pt_1 ricerca coordinati dal IGnor;
9) nell'agosto 2020, a culmine di un breve periodo di _1 vacanza in Italia, a seguito del rilassamento delle misure di prevenzione per la diffusione del
Covid-19, la IGnora manifestava al IGnor il desiderio di fermarsi, per un periodo Pt_1 _1 di tempo medio a Napoli, al fine di potere beneficiare della vicinanza della propria madre ultrasettantenne, per assicurare ad ella assistenza, e per scongiurare l'ipotesi di vivere nuovi periodi di quarantena in Gran Bretagna;
10) il IGnor per amore della moglie, la _1 appoggiava nuovamente e, beneficiando della possibilità di poter effettuare soggiorni di lavoro in
Italia grazie ad alcuni progetti di ricerca scientifica da lui stesso coordinati, e di un successivo periodo di esenzione da attività didattiche, acconsentiva al desiderio della stessa di stabilirsi temporaneamente a Napoli;
11) per il periodo dal Settembre 2020 al Luglio 2022, il IGnor collaborava fattivamente alla nuova organizzazione familiare, nonostante questa _1 prevedesse, di fatto, un ricorso continuo e costante a spostamenti dello stesso IGnor tra _1
l'Italia ed il Regno Unito per ragioni lavorative;
12) agli inizi del 2022, data la situazione, il IGnor decideva, di comune accordo con la coniuge, di considerare seriamente l'ipotesi di un _1 permanente trasferimento lavorativo in Italia. Verificata l'impossibilità di trovare un impiego presso sedi universitarie nel territorio campano, a seguito di varie interlocuzioni, lo stesso otteneva una chiamata diretta per chiara fama (formalmente deliberata nel settembre 2022), come professore ordinario, presso l'Università di Brescia Tale opportunità veniva valutata con favore, inizialmente, anche dalla IGnora , in virtù delle maggiori opportunità economiche Pt_1
e lavorative disponibili, anche per la stessa, nel contesto lombardo;
13) nel settembre 2022, il
IGnor dunque, in previsione di uno stabile ritorno in Italia, decideva con la moglie di _1 prendere in affitto un'abitazione (in Viale Colli Aminei 209, nel Comune di Napoli) con l'intenzione di completare, nell'anno 2023, il proprio trasferimento lavorativo, prospettando, per l'autunno dello stesso anno, il compimento della procedura di assunzione presso l'Università di Brescia. La citata unità immobiliare, il cui contratto veniva intestato alla OR , avrebbe dovuto Pt_1 fornire al nucleo familiare una stabile abitazione nella città di Napoli, in un periodo transitorio. I coniugi mantenevano, nel frattempo, la proprietà della casa coniugale sita a Sheffied in Gran
Bretagna. Il IGnor si diceva altresì disponibile a fare in modo che la OR _1 Pt_1 vivesse in questa abitazione per i primi tempi, operando di fatto in regime di pendolare e limitando la propria presenza in Lombardia agli impegni didattici e dipartimentali, dando dunque alla OR la possibilità di valutare un successivo trasferimento dell'intero nucleo familiare in Pt_1
Lombardia, tenendo anche conto delle eIGenze scolastiche ed emotive della piccola . Tali Per_2 piani erano stati discussi in dettaglio, durante l'estate del 2022 e totalmente accettati dalla
IGnora ; 14) tuttavia, a partire dal dicembre del 2022, la IGnora manifestava la Pt_1 Pt_1 volontà di sciogliere il vincolo coniugale con il IGnor e di non voler procedere _1 ulteriormente a pianificare, in maniera congiunta, la propria vita familiare;
15) il IGnor _1 cercava di comprendere le motivazioni sottese alla decisione di separarsi paventata dalla IGnora
, provando in ogni modo a salvare l'unione coniugale ma la IGnora si dimostrava Pt_1 Pt_1 inamovibile e decisa a porre fine al matrimonio;
16) a partire dal gennaio 2023, dunque, i coniugi iniziavano a vivere in regime di separazione di fatto. La crisi matrimoniale culminava, nel marzo
2023, in un messaggio di posta elettronica certificata inviato dal legale della IGnora al Pt_1
IGnor che conteneva una missiva che comunicava l'avvio formale di una procedura di _1 separazione;
17) il IGnor nell'aprile 2023, eleggeva il sottoscritto come suo legale e _1 provvedeva spontaneamente, a partire dalla data del 1/4/2023, a versare mensilmente la somma di € 1.500,00, comprensivi di mantenimento per la IA e dei canoni di affitto e condominiali Per_2 dell'abitazione in viale Colli Aminei 209. Il IGnor rientrato nel frattempo stabilmente _1 nel Regno Unito per ragioni lavorative, continuava ad occupare la casa coniugale sita in 24, East
Glade Crescent, Sheffield. Egli si incaricava, inoltre, di affrontare, in maniera esclusiva, tutte le spese straordinarie legate alla vita della piccola e concordava con la IGnora di poter Per_2 Pt_1 trascorrere con la stessa congrui periodi, quantificati nella misura di almeno 10 giorni mensili, ove possibile e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, in maniera consecutiva;
18) con il fallimento del rapporto coniugale deciso esclusivamente (e ad oggi senza una valida motivazione) dalla IGnora , e la crisi personale derivante da queste circostanze, il IGnor Pt_1 riteneva di non procedere con il suo trasferimento lavorativo nel nord Italia, che avrebbe _1 comportato notevoli costi in termini di ricerca di una nuova soluzione abitativa (non essendo stato raggiunto un accordo sulla vendita della casa coniugale in Inghilterra), un lungo periodo di adattamento lavorativo e un pesante carico didattico, da affrontare nella non semplice situazione derivante dal processo di separazione. Egli, dunque, rinunciava all'offerta di lavoro dell'Università di Brescia e decideva di proseguire la propria attività in Inghilterra, continuando a risiedere presso l'abitazione coniugale sita in 24, East Glade Crescent, Sheffield;
19) i IGnori e _1
, dopo un lungo periodo di negoziazione, assistiti dai rispettivi legali, pervenivano alla Pt_1 formalizzazione di un accordo (firmato e sottoscritto da tutte le parti) per una procedura di separazione consensuale depositata presso il Tribunale di Napoli nel luglio 2023 Tale accordo prevedeva la formalizzazione della cifra di 1.500 euro, versata, sino a quel momento a titolo spontaneo, dal IGnor come mantenimento per la IA minore, un contributo alle spese _1 straordinarie per la piccola della misura dell'80%, una regolamentazione dei tempi che Per_2 entrambi i genitori avrebbero trascorso con la piccola . La IGnora acconsentiva, Per_2 Pt_1 inoltre, all'utilizzo della casa coniugale in Gran Bretagna come residenza del IGnor _1 sino a nuova decisione comune delle parti;
il IGnor si impegnava, nel contempo, ad _1 ottemperare al pagamento delle rate residue del mutuo relativo all'abitazione, sino alla sua estinzione;
20) in ottemperanza all'accordo depositato, il IGnor forniva il proprio _1 consenso al cambio di residenza della IA , nonostante egli avesse fornito la propria Per_2 disponibilità a tenere con sé la minore presso la casa coniugale in Gran Bretagna, accettando dunque la collocazione presso la IGnora;
21) successivamente, verso la fine del mese di Pt_1 ottobre 2023, la OR revocava mandato al proprio legale, e procedeva con la nomina di Pt_1 un ulteriore avvocato che nella comparsa di costituzione in sostituzione dichiarava che la sua assistita non era più disposta a separarsi alle condizioni di cui all'accordo già sottoscritto
(nonostante nulla fosse cambiato relativamente ai termini dello stesso); 22) il procedimento di separazione consensuale iscritto al R.G. n. 14086/2023 veniva deciso con sentenza che rigettava la domanda di separazione consensuale in quanto la IGnora , dopo aver accettato e Pt_1 sottoscritto l'accordo, a pochi giorni dall'udienza, depositava note nelle quali dichiarava di non essere soddisfatta dalle condizioni dello stesso;
23) successivamente, la IGnora comunicava Pt_1 al IGnor che era disposta ad una separazione consensuale a condizione che la casa _1
Codi coniugale situata in Gran Bretagna a Sheffield 24, East Glade Crescent, S12 fosse venduta e che la somma ricavata venisse divisa in parti uguali, nonostante l'acquisto della stessa (anticipo e rate di mutuo) fosse stato prevalentemente a carico del IGnor 24) come ulteriore gesto _1 di buona volontà, e al fine di pervenire ad un ragionevole accordo tra le parti, nel gennaio 2024, il
IGnor acconsentiva alla vendita della casa coniugaleita in Gran Bretagna, nonostante _1 questa fosse utilizzata come sua residenza e domicilio. Il ricorrentesi occupava di tutte le incombenze burocratiche e pratiche legate alla compravendita, che veniva completata in data
16/8/2024. I proventi della vendita(190.000,00 sterline al lordo di spese ed oneri–185.636 netti, equivalenti a circa 217.000euro al cambio del 16/8/2024) venivano equamente divisi tra i coniugi;
25)quale ulteriore gesto distensivo, il IGnor nel Settembre 2024, provvedeva a _1 liquidare, con un bonifico di 1.100 euro in favore della OR la quota dell'autovettura che Pt_1
i coniugi avevano acquistato (con un bonifico effettuato dal IGnor nel Dicembre 2018 _1
(Hyundai i30, targa Regno Unito EJ61LJL); 26)a seguito dell' avvenuta alienazione dell'immobile,
e della congrua disponibilità economica generata anche per la IGnora , il IGnor Pt_1 _1 ha effettuato ogni possibile tentativo per giungere ad un accordo consensuale con la controparte, cosa resa non possibile dalle richieste di quest'ultima, completamente incompatibili con la situazione reddituale del mio assistito;
27)seppur in mancanza di qualsivoglia intesa formale, il
IGnor ha continuato sino ad oggi ad ottemperare alle condizioni sottoscritte _1 nell'accordo. Egli ha continuato a versare la cifra pattuita (1.500 euro mensili) ed il contributo alle spese straordinarie, nonostante la necessità di fronteggiare nuovee cospicue spese, non potendo più disporre della casa coniugale nel Regno Unito. Egli ha inoltre assicurato la propria presenza alla IA minore , trascorrendo con la piccola almeno dieci giorni al mese, ed Per_2 organizzando, di fatto, anche la propria vita professionale e personale in funzione della necessità di trascorrere il maggior tempo possibile con la stessa.”
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ a) autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) dichiari separati i coniugi e , con sentenza non definitiva in caso di prosieguo del Controparte_1 _1 procedimento per l'istruttoria; c) dichiari che la separazione è stata causa dei comportamenti della OR e ne addebiti la colpa dell'evento alla ricorrente e conseguentemente ne liquidi Pt_1 il danno causato alla salute del ricorrente per le vessazioni subite;
d) affidi la minore Persona_2 in via condivisa a entrambi i genitori: - la collocazione della minore sarà in Napoli al Viale Colli
Aminei n. 209, presso l'abitazione presa in affitto dalla IGnora . Il padre potrà _1 vedere e tenere con sé la IA per 10 giorni al mese in media, recandosi egli stesso in Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici della medesima;
sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest'ultima presso la residenza inglese del padre, previo accordo tra i le parti – Durante le festività natalizie, la Pt_1 _1 minore starà alternativamente negli anni, dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l'anno 2025 – 2026 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al
31 dicembre con la madre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni. La minore trascorrerà con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, l'onomastico e il compleanno della medesima;
la minore trascorrerà con il papà la festa del papà l'onomastico e il compleanno dello stesso. I genitori terranno con sé la IA durante le vacanze estive, per un periodo di 20 giorni consecutivi e/o non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno, luglio e/o
Agosto. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti, entro il 01 maggio di ogni anno;
durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo e la reperibilità della struttura ricettiva. La succitata regolamentazione potrà essere soggetta a piena flessibilità previa comunicazione tra le parti almeno 48 ore prima;
e) dichiari il IG. _1
(risultato non collocatario) tenuto e obbligato a corrispondere l'importo mensile di Euro
[...]
900,00 per la minore all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il Persona_2 mantenimento della IA;
detto importo sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese successivo alla data di deposito dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 secondo l'indice ISTAT;
f) dichiari i IGnori e tenuti e obbligati a corrispondere, all'altro genitore che affronterà _1 Pt_1
l'esborso, il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate per la IA come stabilite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli;
g) nulla disporre in ordine ad assegni di mantenimento fra i coniugi, atteso che la OR ha una concreta capacità lavorativa e di Pt_1 produrre reddito come provato da alcuni contratti di lavoro depositati, e tenuto altresì conto della brevità di durata del rapporto coniugale;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione. Con il presente atto il IGnor , come rappresentato e difeso, Controparte_1 ai sensi dell'art. 473-bis.49 comma 1°, chiede che il Tribunale che dichiari, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGnori _1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) in
[...] _1 data 01.06.2013 (Atto n. 31, p.II, s. C sez. A) con sentenza, anche provvisoria in caso di prosieguo dell'istruttoria, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli le annotazioni di rito e, premesse le considerazioni riportate nel presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; j) assuma i provvedimenti richiesti in sede di separazione come sopra specificati in riferimento all'affidamento della minore, sulla collocazione della minore con la madre presso l'abitazione sita a Napoli ovvero con il padre in Gran Bretagna e alle condizioni di mantenimento della IA, salvo modifiche sopravvenute nelle sottostanti condizioni in fatto;
k) disporre e statuire, con la pronuncia di divorzio, che i coniugi sono economicamente indipendenti;
l) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge da attribuirsi all'Avv. Gennaro Di Niola dichiaratosi antistatario.”
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c del 27.03.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione personale che di seguito si riporta: “ 1) i coniugi vivranno separati e risiederanno in abitazioni e Stati (Gran Bretagna e Italia) differenti, con l'obbligo di comunicarsi le future variazioni di domicilio rispetto alle residenze attuali, corrispondenti a quelli indicati in epigrafe;
2) la IA minore – nata a [...] il Persona_2 _1
15.02.2015, sarà affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra ; 3) la residenza privilegiata della minore sarà in Napoli al Viale _1
Colli Aminei n. 209, presso l'abitazione ove vive la IG.ra e dalla medesima _1 condotta in locazione. 4) Fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, per quanto attiene alla disciplina del diritto – dovere di visita del padre con la IA, al solo fine di fissare alla medesima un'organizzazione di vita stabile, si definiscono i seguenti periodi di permanenza con il padre, al di fuori dei quali la minore starà quindi con la madre: a) il padre potrà vedere e tenere con sé la IA per 10 giorni al mese in media (preferibilmente consecutivi, ove questo sia compatibile con i suoi impegni lavorativi), recandosi egli stesso in Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici della medesima. Sempre per consentire alla IA di avere un'organizzazione di vita stabile, oltre che per garantire che la madre possa organizzare liberamente i propri tempi allorquando non è con la IA, i genitori concorderanno con cadenza semestrale i periodi in cui ricadranno le visite del padre, fermo restando il reciproco dovere di collaborare e di essere flessibili per assicurare la migliore realizzazione del principio di bigenitorialità; sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest'ultima presso la residenza inglese del padre, previo accordo tra i genitori
– b) durante le festività natalizie, la minore starà alternativamente negli anni, Pt_1 _1 dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l'anno 2025 – 2026 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni;
d) la minore trascorrerà con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la Festa della mamma, l'onomastico e il compleanno della medesima;
la minore trascorrerà con il papà la Festa del papà l'onomastico e il compleanno dello stesso;
e) ancora, per le vacanze estive, il padre terrà con sé la IA, per un periodo di 20 giorni, consecutivi o non consecutivi, da individuarsi nel periodo da giugno ad agosto. Tale periodo sarà concordato tra i genitori entro il 1 febbraio di ogni anno e, nel corso dello stesso. Durante le vacanze estive di ciascun genitore che si terranno nei mesi di giugno, luglio e agosto resteranno sospesi i diritti – doveri di visita dell'altro genitore. Ciascun genitore, allorquando starà con la IA, avrà l'obbligo di garantire all'altro genitore che la IA sia reperibile telefonicamente per almeno due volte al giorno e dovrà altresì preventivamente comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo ove la stessa sarà reperibile. Sarà cura del padre, in tutti i giorni e periodi di propria competenza, prelevare e riaccompagnare la IA presso la sua residenza;
5) i coniugi pattuiscono che il IG. provvederà a versare alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1 _1 ciascun mese, un assegno mensile di euro 1.700,00 (euro mille e settecento /00) a titolo di mantenimento della IA . La relativa somma di euro 1.700,00 potrà Persona_2 essere versata nelle seguenti modalità: - fino a quando la IG.ra abiterà _1
l'appartamento in Napoli al viale Colli Aminei n. 209 in virtù dell'attuale contratto di locazione
(stipulato in Napoli il 3/10/2022 e registrato a Napoli 1 il 6/10/2022 al n. 15219 serie 3T), il IG. corrisponderà l'importo pattuito per l'assegno di mantenimento, secondo tali Controparte_1 modalità: - € 880,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario direttamente in favore del locatore, IG.ra in modo da pagare il canone di locazione mensile in nome e Controparte_2 per conto della IG.ra ; - € 72,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario _1 direttamente in favore dell'amministrazione del condominio di viale Colli Aminei n. 209 – Napoli, in modo da pagare in modo i contributi condominiali ordinari in nome e per conto della IG.ra
; - i residui € 748,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario direttamente _1 in favore della IG.ra . Ciò con l'ulteriore intesa che, qualora la misura del canone _1
e/o degli oneri condominiali ordinari variasse, varierà di conseguenza il residuo importo da corrispondersi direttamente in favore della IG.ra , restando sempre fermo che _1 dovrà raggiungersi il totale pattuito di €1.700,00 mensili. Si precisa che tali modalità di pagamento sono state concordemente pattuite tra i coniugi per agevolare la IG.ra _1
nei propri pagamenti e in considerazione del fatto che il IG. si è anche
[...] Controparte_1 costituito garante nel suddetto contratto di locazione;
- in caso di risoluzione del predetto contratto di locazione, salvo diversa richiesta della IG.ra , il IG. _1 Controparte_1 provvederà a corrispondere l'intera somma di euro 1.700,00 a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi direttamente in favore della stessa IG.ra . Il citato assegno di _1 mantenimento dell'importo di € 1.700,00 sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Inoltre, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, la IG.ra
[...]
rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; 6) le spese straordinarie per la minore _1
– ricadranno nella misura dell'80% a carico del IG. Persona_2 _1 Controparte_1
e per il restante 20% a carico della IG.ra . Per l'individuazione e _1 regolamentazione delle relative spese le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Protocollo in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Le spese straordinarie dovranno essere documentate dal coniuge anticipatario IG.ra
(a mezzo comunicazione e-mail) e rimborsate dal IG. alla _1 Controparte_1 IG.ra . Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo secondo il citato Pt_1
Protocollo d'intesa, una volta concordate tra i genitori, saranno anticipate dalla madre collocataria della minore e dalla medesima rendicontate (a mezzo quietanze, scontrini o qualsiasi strumento che garantisca la tracciabilità dei pagamenti) sempre tramite e-mail al IG. _1 entro e non oltre il 28 di ciascun mese;
ciò, in modo da consentire a quest'ultimo di corrispondere, entro il 5 del mese successivo, la propria quota di spese straordinarie unitamente all'importo dovuto a titolo di assegno mensile di mantenimento per la minore. Resta inteso tra le parti che, in considerazione del regime di affido condiviso pattuito, l'opportunità ed entità delle spese straordinarie riguardanti la IA – dovranno essere sempre Persona_2 _1 preventivamente concordate tra i coniugi e adeguatamente documentate, rimanendo al di fuori del descritto regime di contribuzione qualsiasi spesa o esborso effettuato da ciascun genitore in assenza del previo consenso dell'altro; ciò, logicamente, a latere di quanto previsto per le spese che non richiedono il preventivo consenso, come individuate e disciplinate dal già richiamato
Protocollo; 7) Le parti inoltre stabiliscono che la IG.ra percepirà il 100% _1 dell'assegno unico universale INPS spettante per la minore e pertanto, con il presente Persona_2 atto, il IG. rilascia autorizzazione in tal senso alla IG.ra . Controparte_1 _1 quanto previsto per le spese che non richiedono il preventivo consenso, come individuate e disciplinate dal già richiamato Protocollo;
8) Le questioni non regolamentate dal presente accordo verranno risolte facendo riferimento al Protocollo in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 9) Le parti si impegnano reciprocamente a dare il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per loro medesimi e per la IA;
10) la IG.ra e il _1 IG. chiedono sin da ora che, all'ìesito degli incombenti di rito e maturati i termini Controparte_1 di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Napoli
l'1/06/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli con atto del 2013, n. 31,
p. II, s. C., sez. A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni. Al medesimo scopo, i coniugi dichiarano di concordare sui presenti patti e condizioni anche ai fini del divorzio chiesto in via congiunta e, pertanto, si impegnano a confermare, ove necessario, tale volontà anche ai fini della relativa pronunzia;
11) le spese di giudizio sono totalmente compensate tra le parti e i difensori in epigrafe sottoscrivono il presente atto anche per rinunziare al beneficio della solidarietà previsto dalla vigente Legge professionale forense;
12)
i coniugi si dichiarano soddisfatti dalle predette condizioni, che accettano senza riserve, contestualmente rinunziando ad ogni diversa ed ulteriore domanda formulata nel presente giudizio, accettando ciascuna le rinunzie prestate dall'altra. Le parti espressamente precisano, altresì, che condizioni sopra indicate dovranno regolamentare i loro rapporti sia nella fase di separazione che all'esito della pronunzia del loro divorzio.”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.31 , parte II, S.C , Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013 );
• Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 28/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25670 /2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRAIUOLO VINCENZO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DI NIOLA GENNARO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 esponeva : “ la ricorrente in data _1
01/06/2013 contraeva matrimonio concordatario in Napoli, in regime di comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Napoli al n. 31 p. II anno 2013 con il IG. nato a [...] il [...] c.f. ; b) i coniugi Controparte_1 C.F._2 stabilivano la loro residenza in Inghilterra acquistando, in regime di comunione legale dei beni,
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Sheffield al 24 East Glade Crescent, e la ricorrente contribuiva all'acquisto della casa vendendo un immobile di sua proprietà; c) dall'unione coniugale nasceva la IA in Gran Bretagna il Persona_1
15.02.2015 c.f. ; d) nel corso degli anni il carattere dispotico ed autoritario C.F._3 del professor fortemente impegnato nella carriera universitaria e poco incline _1 all'affectio maritalis, ha notevolmente inciso sui rapporti coniugali, rendendo marginale la figura femminile della ricorrente relegandola a mera casalinga, non adatta al ruolo di coniuge di un professore universitario, destabilizzandola e rendendo impossibile il continuo della convivenza.
Tutto ciò ha determinato la loro separazione, avvenuta nel febbraio 2023 quando di fatto il IG. viveva tra Napoli e la Gran Bretagna e la ricorrente viveva a Napoli al Viale Colli Aminei _1
n. 209 (già civico 55) scala A, Int.8, con la minore dal mese di ottobre Persona_2 dell'anno 2022; e) la minore frequenta regolarmente la scuola Persona_3 primaria 21° Circolo Didattico Statale “Mameli Zuppetta” viale Colli Aminei 18/B 80131- Napoli, dove frequenta la palestra ed è iscritta al gruppo scout di Materdei;
f) il IG. è Controparte_1 professore universitario presso la Sheffield University con profilo professionale di Professor of
Logistics and Supply Chain Management, autore di numerose pubblicazioni, e percepisce una retribuzione mensile adeguata al suo alto profilo professionale;
g) la ricorrente attualmente è senza occupazione in quanto, dopo un anno dalla nascita della IA, i coniugi hanno congiuntamente deciso che la stessa ricorrente sacrificasse la propria carriera professionale di web deIGner per badare alla casa e alla neonata, e che lavorasse come web deIGner nei progetti di ricerca del IG. La nuova condizione ha determinato la crescita economica e _1 professionale del resistente inibendo, nel contempo, le aspirazioni professionali della IG.ra , Pt_1 determinando di fatto una sottomissione lavorativa ed economica al proprio partner, a cui doveva rivolgersi per qualsiasi necessità economica. Dal 2012 al 2020 la IG.ra ha faticosamente Pt_1 portato a termine i suoi studi in Psicologia in Gran Bretagna, nonostante l'onerosità del lavoro di cura casalingo e dell'attività integrativa al bilancio familiare. Tali titoli attualmente non sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per tutto quanto premesso, appare evidente per la ricorrente la necessità di richiedere la separazione giudiziale con addebito ad esso;
” Controparte_1
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ 1) i coniugi vivranno separati e risiederanno in abitazioni e Stati (Gran Bretagna e Italia) differenti, con l'obbligo di comunicarsi le variazioni di domicilio;
2) affidare la IA minore
[...]
in modalità congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 in Napoli al Viale Colli Aminei n.209; 3) al fine di garantire alla IA uno stabile legame con il padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della sua personalità, verrà garantito il diritto di visita da parte dello stesso secondo il seguente calendario: Il padre potrà tenere con sé la IA per 7 giorni al mese in media, secondo un calendario semestrale, recandosi egli stesso a
Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi nonché ludici della medesima;
sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest' ultima presso la residenza del padre, previo accordo tra le parti;
b) durante le festività natalizie, la minore Persona_2 starà alternativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'uno o l'altro genitore, la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l' anno
2024-2025 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis, saranno trascorsi dalla minore con l'uno o l'altro genitore, alternativamente negli anni;
d) la minore trascorrerà con entrambi i genitori, preferibilmente, i giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico, e in caso di disaccordo, ad anni alterni con l' uno o l'altro genitore;
le festività rosse (
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l' uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, l' onomastico e il compleanno della medesima, mentre trascorrerà con il papà la festa del papà l' onomastico e il compleanno dello stesso;
e) ciascun genitore terra' con sé la IA durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da scegliersi tra le prime due quindicine per i mesi di Luglio ed Agosto, ad anni alterni. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ciò al fine di permettere alla ricorrente di organizzare le proprie vacanze estive, perchè la IG.ra non ha la possibilità, come invece il IG. di coniugare convegni Pt_1 _1 lavorativi con vacanze all'estero, né è in possesso di una multiproprietà in un villaggio vacanze a
Maratea. Durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno, ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione, l'indirizzo e la reperibilità; 4) porre a carico del IG. in ragione del reddito del resistente, in Controparte_1 base all'art. 337 ter cc e artt. 155 e 156 cc., di circa € 6.000,00 mensili, un contributo al mantenimento della ricorrente e della IA minore di € 2.100,00 mensili da versarsi Persona_2 entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del resistente, tenuto conto che le spese familiari devono comprendere solo per il canone di locazione della casa ove la minore sta crescendo l'importo di € 880,00 e €
93,00 di spese condominiali;
devono poi sommarsi le utenze domestiche, tari, abbigliamento della minore, spese alimentari, spese e mensa scolastiche, spese mediche, ludiche e sportive, ed infine le spese personali della ricorrente;
la somma così specificata andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici istat,”
In data 07.02.2025 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il resistente esponeva : “ 1) il IGnor e la IGnora Controparte_1 [...]
, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale nel giugno del 2009, iniziavano la _1 propria convivenza nel Giugno 2011, con il trasferimento di quest'ultima in Gran Bretagna, ove il
IGnor aveva avviato la propria attività lavorativa dal febbraio del 2010; 2) durante _1 questo periodo, entrambi i coniugi svolgevano una regolare attività lavorativa;
il IGnor _1 prima come ricercatore, poi docente, presso l'Università di Sheffield (dal Febbraio 2010) e la OR come graphic deIGner impiegata presso varie aziende locali (dal Gennaio 2012). Pt_1
La IGnora , inoltre, sostenuta dal IGnor decideva di riavviare i propri studi Pt_1 _1 universitari, iscrivendosi, dal Gennaio 2012, ad un corso di laurea di primo livello in Psicologia
(presso l'Open University, la principale università a distanza britannica), inizialmente in regime di tempo parziale;
3) dopo un breve periodo di convivenza in abitazioni prese in affitto, nell'aprile del 2013, acquistavano congiuntamente un immobile situato in 24, East Glade Crescent, S12 4QP,
Sheffield; il costo di acquisto ammontava a £113.500, che veniva corrisposto tramite la stipula di un mutuo della durata di 13 anni, sottoscritto, in maniera congiunta, dai coniugi, a fronte del versamento di un deposito di £28.500 (£21.000 dei quali versati dal IGnor , per una rata _1 mensile iniziale di £702 (addebitata sul conto bancario del IGnor che si occupava di _1 pagare anche l'assicurazione sulla casa, obbligatoria nel Regno Unito, ed una polizza assicurativa sulla vita per entrambi i coniugi) ;4) successivamente, i IGg.ri e contraevano _1 Pt_1 matrimonio concordatario in Napoli in data 01.06.2013 (Atto n. 31, p.II, s. C sez. A) come da estratto per riassunto atti di matrimonio e certificato di matrimonio allegati (i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni);5) dalla loro unione matrimoniale è nata in [...]
(Regno Unito), in data 15 febbraio 2015, la piccola (C.F.: Persona_3
);6) a seguito della nascita della piccola , del periodo di congedo C.F._3 Persona_2 per maternità e di un successivo ritorno al lavoro, la IGnora decideva, dal settembre 2016, Pt_1 di sospendere la propria attività quale lavoratrice dipendente ed il IGnor si ritrovava, _1 suo malgrado, ad essere l'unica forma di sostentamento per l'intero nucleo familiare, fornendo, altresì, la possibilità alla OR di impegnarsi nei propri studi;
In seguito, la OR Pt_1 Pt_1 decideva di intensificare ulteriormente la propria attività di studio, optando, per l'anno accademico 2017/18, per una immatricolazione a tempo pieno, equivalente a circa 40 ore di impegno settimanale . Tale decisione veniva avallata e sostenuta pienamente da parte resistente.
7) in questo periodo, la coppia provava inoltre ad ampliare il proprio nucleo familiare.
Sfortunatamente, due tentativi in tal senso si concludevano negativamente. La IGnora Pt_1 subiva, infatti, un aborto spontaneo nel Dicembre 2017 (all'ottava settimana di gravidanza) ed una interruzione terapeutica di gravidanza nel Settembre 2018;8) a conclusione del percorso di laurea di primo livello, nel settembre 2019, la IGnora decideva di proseguire i propri studi, Pt_1 iscrivendosi ad un corso di laurea di secondo livello (a tempo pieno) in Psicologia dello Sviluppo, presso la Sheffield Hallam University. Anche questa decisione fu ampiamente supportata dal
IGnor che, nuovamente, forniva supporto affettivo, intellettuale e materiale alla _1
IGnora , prodigandosi, inoltre, tramite la sua rete di contatti professionali, per la sua Pt_1 ammissione al corso stesso, occasionalmente, e compatibilmente con i propri impegni di studio, la
IGnora collaborava, con le proprie competenze da web deIGner, ad alcuni dei progetti di Pt_1 ricerca coordinati dal IGnor;
9) nell'agosto 2020, a culmine di un breve periodo di _1 vacanza in Italia, a seguito del rilassamento delle misure di prevenzione per la diffusione del
Covid-19, la IGnora manifestava al IGnor il desiderio di fermarsi, per un periodo Pt_1 _1 di tempo medio a Napoli, al fine di potere beneficiare della vicinanza della propria madre ultrasettantenne, per assicurare ad ella assistenza, e per scongiurare l'ipotesi di vivere nuovi periodi di quarantena in Gran Bretagna;
10) il IGnor per amore della moglie, la _1 appoggiava nuovamente e, beneficiando della possibilità di poter effettuare soggiorni di lavoro in
Italia grazie ad alcuni progetti di ricerca scientifica da lui stesso coordinati, e di un successivo periodo di esenzione da attività didattiche, acconsentiva al desiderio della stessa di stabilirsi temporaneamente a Napoli;
11) per il periodo dal Settembre 2020 al Luglio 2022, il IGnor collaborava fattivamente alla nuova organizzazione familiare, nonostante questa _1 prevedesse, di fatto, un ricorso continuo e costante a spostamenti dello stesso IGnor tra _1
l'Italia ed il Regno Unito per ragioni lavorative;
12) agli inizi del 2022, data la situazione, il IGnor decideva, di comune accordo con la coniuge, di considerare seriamente l'ipotesi di un _1 permanente trasferimento lavorativo in Italia. Verificata l'impossibilità di trovare un impiego presso sedi universitarie nel territorio campano, a seguito di varie interlocuzioni, lo stesso otteneva una chiamata diretta per chiara fama (formalmente deliberata nel settembre 2022), come professore ordinario, presso l'Università di Brescia Tale opportunità veniva valutata con favore, inizialmente, anche dalla IGnora , in virtù delle maggiori opportunità economiche Pt_1
e lavorative disponibili, anche per la stessa, nel contesto lombardo;
13) nel settembre 2022, il
IGnor dunque, in previsione di uno stabile ritorno in Italia, decideva con la moglie di _1 prendere in affitto un'abitazione (in Viale Colli Aminei 209, nel Comune di Napoli) con l'intenzione di completare, nell'anno 2023, il proprio trasferimento lavorativo, prospettando, per l'autunno dello stesso anno, il compimento della procedura di assunzione presso l'Università di Brescia. La citata unità immobiliare, il cui contratto veniva intestato alla OR , avrebbe dovuto Pt_1 fornire al nucleo familiare una stabile abitazione nella città di Napoli, in un periodo transitorio. I coniugi mantenevano, nel frattempo, la proprietà della casa coniugale sita a Sheffied in Gran
Bretagna. Il IGnor si diceva altresì disponibile a fare in modo che la OR _1 Pt_1 vivesse in questa abitazione per i primi tempi, operando di fatto in regime di pendolare e limitando la propria presenza in Lombardia agli impegni didattici e dipartimentali, dando dunque alla OR la possibilità di valutare un successivo trasferimento dell'intero nucleo familiare in Pt_1
Lombardia, tenendo anche conto delle eIGenze scolastiche ed emotive della piccola . Tali Per_2 piani erano stati discussi in dettaglio, durante l'estate del 2022 e totalmente accettati dalla
IGnora ; 14) tuttavia, a partire dal dicembre del 2022, la IGnora manifestava la Pt_1 Pt_1 volontà di sciogliere il vincolo coniugale con il IGnor e di non voler procedere _1 ulteriormente a pianificare, in maniera congiunta, la propria vita familiare;
15) il IGnor _1 cercava di comprendere le motivazioni sottese alla decisione di separarsi paventata dalla IGnora
, provando in ogni modo a salvare l'unione coniugale ma la IGnora si dimostrava Pt_1 Pt_1 inamovibile e decisa a porre fine al matrimonio;
16) a partire dal gennaio 2023, dunque, i coniugi iniziavano a vivere in regime di separazione di fatto. La crisi matrimoniale culminava, nel marzo
2023, in un messaggio di posta elettronica certificata inviato dal legale della IGnora al Pt_1
IGnor che conteneva una missiva che comunicava l'avvio formale di una procedura di _1 separazione;
17) il IGnor nell'aprile 2023, eleggeva il sottoscritto come suo legale e _1 provvedeva spontaneamente, a partire dalla data del 1/4/2023, a versare mensilmente la somma di € 1.500,00, comprensivi di mantenimento per la IA e dei canoni di affitto e condominiali Per_2 dell'abitazione in viale Colli Aminei 209. Il IGnor rientrato nel frattempo stabilmente _1 nel Regno Unito per ragioni lavorative, continuava ad occupare la casa coniugale sita in 24, East
Glade Crescent, Sheffield. Egli si incaricava, inoltre, di affrontare, in maniera esclusiva, tutte le spese straordinarie legate alla vita della piccola e concordava con la IGnora di poter Per_2 Pt_1 trascorrere con la stessa congrui periodi, quantificati nella misura di almeno 10 giorni mensili, ove possibile e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, in maniera consecutiva;
18) con il fallimento del rapporto coniugale deciso esclusivamente (e ad oggi senza una valida motivazione) dalla IGnora , e la crisi personale derivante da queste circostanze, il IGnor Pt_1 riteneva di non procedere con il suo trasferimento lavorativo nel nord Italia, che avrebbe _1 comportato notevoli costi in termini di ricerca di una nuova soluzione abitativa (non essendo stato raggiunto un accordo sulla vendita della casa coniugale in Inghilterra), un lungo periodo di adattamento lavorativo e un pesante carico didattico, da affrontare nella non semplice situazione derivante dal processo di separazione. Egli, dunque, rinunciava all'offerta di lavoro dell'Università di Brescia e decideva di proseguire la propria attività in Inghilterra, continuando a risiedere presso l'abitazione coniugale sita in 24, East Glade Crescent, Sheffield;
19) i IGnori e _1
, dopo un lungo periodo di negoziazione, assistiti dai rispettivi legali, pervenivano alla Pt_1 formalizzazione di un accordo (firmato e sottoscritto da tutte le parti) per una procedura di separazione consensuale depositata presso il Tribunale di Napoli nel luglio 2023 Tale accordo prevedeva la formalizzazione della cifra di 1.500 euro, versata, sino a quel momento a titolo spontaneo, dal IGnor come mantenimento per la IA minore, un contributo alle spese _1 straordinarie per la piccola della misura dell'80%, una regolamentazione dei tempi che Per_2 entrambi i genitori avrebbero trascorso con la piccola . La IGnora acconsentiva, Per_2 Pt_1 inoltre, all'utilizzo della casa coniugale in Gran Bretagna come residenza del IGnor _1 sino a nuova decisione comune delle parti;
il IGnor si impegnava, nel contempo, ad _1 ottemperare al pagamento delle rate residue del mutuo relativo all'abitazione, sino alla sua estinzione;
20) in ottemperanza all'accordo depositato, il IGnor forniva il proprio _1 consenso al cambio di residenza della IA , nonostante egli avesse fornito la propria Per_2 disponibilità a tenere con sé la minore presso la casa coniugale in Gran Bretagna, accettando dunque la collocazione presso la IGnora;
21) successivamente, verso la fine del mese di Pt_1 ottobre 2023, la OR revocava mandato al proprio legale, e procedeva con la nomina di Pt_1 un ulteriore avvocato che nella comparsa di costituzione in sostituzione dichiarava che la sua assistita non era più disposta a separarsi alle condizioni di cui all'accordo già sottoscritto
(nonostante nulla fosse cambiato relativamente ai termini dello stesso); 22) il procedimento di separazione consensuale iscritto al R.G. n. 14086/2023 veniva deciso con sentenza che rigettava la domanda di separazione consensuale in quanto la IGnora , dopo aver accettato e Pt_1 sottoscritto l'accordo, a pochi giorni dall'udienza, depositava note nelle quali dichiarava di non essere soddisfatta dalle condizioni dello stesso;
23) successivamente, la IGnora comunicava Pt_1 al IGnor che era disposta ad una separazione consensuale a condizione che la casa _1
Codi coniugale situata in Gran Bretagna a Sheffield 24, East Glade Crescent, S12 fosse venduta e che la somma ricavata venisse divisa in parti uguali, nonostante l'acquisto della stessa (anticipo e rate di mutuo) fosse stato prevalentemente a carico del IGnor 24) come ulteriore gesto _1 di buona volontà, e al fine di pervenire ad un ragionevole accordo tra le parti, nel gennaio 2024, il
IGnor acconsentiva alla vendita della casa coniugaleita in Gran Bretagna, nonostante _1 questa fosse utilizzata come sua residenza e domicilio. Il ricorrentesi occupava di tutte le incombenze burocratiche e pratiche legate alla compravendita, che veniva completata in data
16/8/2024. I proventi della vendita(190.000,00 sterline al lordo di spese ed oneri–185.636 netti, equivalenti a circa 217.000euro al cambio del 16/8/2024) venivano equamente divisi tra i coniugi;
25)quale ulteriore gesto distensivo, il IGnor nel Settembre 2024, provvedeva a _1 liquidare, con un bonifico di 1.100 euro in favore della OR la quota dell'autovettura che Pt_1
i coniugi avevano acquistato (con un bonifico effettuato dal IGnor nel Dicembre 2018 _1
(Hyundai i30, targa Regno Unito EJ61LJL); 26)a seguito dell' avvenuta alienazione dell'immobile,
e della congrua disponibilità economica generata anche per la IGnora , il IGnor Pt_1 _1 ha effettuato ogni possibile tentativo per giungere ad un accordo consensuale con la controparte, cosa resa non possibile dalle richieste di quest'ultima, completamente incompatibili con la situazione reddituale del mio assistito;
27)seppur in mancanza di qualsivoglia intesa formale, il
IGnor ha continuato sino ad oggi ad ottemperare alle condizioni sottoscritte _1 nell'accordo. Egli ha continuato a versare la cifra pattuita (1.500 euro mensili) ed il contributo alle spese straordinarie, nonostante la necessità di fronteggiare nuovee cospicue spese, non potendo più disporre della casa coniugale nel Regno Unito. Egli ha inoltre assicurato la propria presenza alla IA minore , trascorrendo con la piccola almeno dieci giorni al mese, ed Per_2 organizzando, di fatto, anche la propria vita professionale e personale in funzione della necessità di trascorrere il maggior tempo possibile con la stessa.”
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ a) autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) dichiari separati i coniugi e , con sentenza non definitiva in caso di prosieguo del Controparte_1 _1 procedimento per l'istruttoria; c) dichiari che la separazione è stata causa dei comportamenti della OR e ne addebiti la colpa dell'evento alla ricorrente e conseguentemente ne liquidi Pt_1 il danno causato alla salute del ricorrente per le vessazioni subite;
d) affidi la minore Persona_2 in via condivisa a entrambi i genitori: - la collocazione della minore sarà in Napoli al Viale Colli
Aminei n. 209, presso l'abitazione presa in affitto dalla IGnora . Il padre potrà _1 vedere e tenere con sé la IA per 10 giorni al mese in media, recandosi egli stesso in Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici della medesima;
sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest'ultima presso la residenza inglese del padre, previo accordo tra i le parti – Durante le festività natalizie, la Pt_1 _1 minore starà alternativamente negli anni, dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l'anno 2025 – 2026 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al
31 dicembre con la madre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni. La minore trascorrerà con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, l'onomastico e il compleanno della medesima;
la minore trascorrerà con il papà la festa del papà l'onomastico e il compleanno dello stesso. I genitori terranno con sé la IA durante le vacanze estive, per un periodo di 20 giorni consecutivi e/o non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno, luglio e/o
Agosto. Tale periodo sarà comunicato vicendevolmente tra le parti, entro il 01 maggio di ogni anno;
durante tali periodi ciascun genitore ha l'obbligo di offrire reperibilità telefonica almeno due volte al giorno ed inoltre di comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo e la reperibilità della struttura ricettiva. La succitata regolamentazione potrà essere soggetta a piena flessibilità previa comunicazione tra le parti almeno 48 ore prima;
e) dichiari il IG. _1
(risultato non collocatario) tenuto e obbligato a corrispondere l'importo mensile di Euro
[...]
900,00 per la minore all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il Persona_2 mantenimento della IA;
detto importo sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese successivo alla data di deposito dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 secondo l'indice ISTAT;
f) dichiari i IGnori e tenuti e obbligati a corrispondere, all'altro genitore che affronterà _1 Pt_1
l'esborso, il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate per la IA come stabilite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli;
g) nulla disporre in ordine ad assegni di mantenimento fra i coniugi, atteso che la OR ha una concreta capacità lavorativa e di Pt_1 produrre reddito come provato da alcuni contratti di lavoro depositati, e tenuto altresì conto della brevità di durata del rapporto coniugale;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione. Con il presente atto il IGnor , come rappresentato e difeso, Controparte_1 ai sensi dell'art. 473-bis.49 comma 1°, chiede che il Tribunale che dichiari, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGnori _1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) in
[...] _1 data 01.06.2013 (Atto n. 31, p.II, s. C sez. A) con sentenza, anche provvisoria in caso di prosieguo dell'istruttoria, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli le annotazioni di rito e, premesse le considerazioni riportate nel presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; j) assuma i provvedimenti richiesti in sede di separazione come sopra specificati in riferimento all'affidamento della minore, sulla collocazione della minore con la madre presso l'abitazione sita a Napoli ovvero con il padre in Gran Bretagna e alle condizioni di mantenimento della IA, salvo modifiche sopravvenute nelle sottostanti condizioni in fatto;
k) disporre e statuire, con la pronuncia di divorzio, che i coniugi sono economicamente indipendenti;
l) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge da attribuirsi all'Avv. Gennaro Di Niola dichiaratosi antistatario.”
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c del 27.03.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione personale che di seguito si riporta: “ 1) i coniugi vivranno separati e risiederanno in abitazioni e Stati (Gran Bretagna e Italia) differenti, con l'obbligo di comunicarsi le future variazioni di domicilio rispetto alle residenze attuali, corrispondenti a quelli indicati in epigrafe;
2) la IA minore – nata a [...] il Persona_2 _1
15.02.2015, sarà affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra ; 3) la residenza privilegiata della minore sarà in Napoli al Viale _1
Colli Aminei n. 209, presso l'abitazione ove vive la IG.ra e dalla medesima _1 condotta in locazione. 4) Fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, per quanto attiene alla disciplina del diritto – dovere di visita del padre con la IA, al solo fine di fissare alla medesima un'organizzazione di vita stabile, si definiscono i seguenti periodi di permanenza con il padre, al di fuori dei quali la minore starà quindi con la madre: a) il padre potrà vedere e tenere con sé la IA per 10 giorni al mese in media (preferibilmente consecutivi, ove questo sia compatibile con i suoi impegni lavorativi), recandosi egli stesso in Napoli e avendo cura che la minore continui la sua vita regolarmente, non ostacolando gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi, nonché ludici della medesima. Sempre per consentire alla IA di avere un'organizzazione di vita stabile, oltre che per garantire che la madre possa organizzare liberamente i propri tempi allorquando non è con la IA, i genitori concorderanno con cadenza semestrale i periodi in cui ricadranno le visite del padre, fermo restando il reciproco dovere di collaborare e di essere flessibili per assicurare la migliore realizzazione del principio di bigenitorialità; sarà altresì possibile, nei periodi di fermo degli impegni scolastici della IA, prevedere visite di quest'ultima presso la residenza inglese del padre, previo accordo tra i genitori
– b) durante le festività natalizie, la minore starà alternativamente negli anni, Pt_1 _1 dal 24 dicembre al 31 dicembre con l'uno o l'altro genitore;
la minore starà alternativamente negli anni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
per l'anno 2025 – 2026 la minore trascorrerà il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente negli anni;
d) la minore trascorrerà con entrambi i genitori preferibilmente i giorni del proprio onomastico e del proprio compleanno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le “festività rosse” (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
la minore trascorrerà con la madre la Festa della mamma, l'onomastico e il compleanno della medesima;
la minore trascorrerà con il papà la Festa del papà l'onomastico e il compleanno dello stesso;
e) ancora, per le vacanze estive, il padre terrà con sé la IA, per un periodo di 20 giorni, consecutivi o non consecutivi, da individuarsi nel periodo da giugno ad agosto. Tale periodo sarà concordato tra i genitori entro il 1 febbraio di ogni anno e, nel corso dello stesso. Durante le vacanze estive di ciascun genitore che si terranno nei mesi di giugno, luglio e agosto resteranno sospesi i diritti – doveri di visita dell'altro genitore. Ciascun genitore, allorquando starà con la IA, avrà l'obbligo di garantire all'altro genitore che la IA sia reperibile telefonicamente per almeno due volte al giorno e dovrà altresì preventivamente comunicare l'esatto luogo di destinazione e l'indirizzo ove la stessa sarà reperibile. Sarà cura del padre, in tutti i giorni e periodi di propria competenza, prelevare e riaccompagnare la IA presso la sua residenza;
5) i coniugi pattuiscono che il IG. provvederà a versare alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1 _1 ciascun mese, un assegno mensile di euro 1.700,00 (euro mille e settecento /00) a titolo di mantenimento della IA . La relativa somma di euro 1.700,00 potrà Persona_2 essere versata nelle seguenti modalità: - fino a quando la IG.ra abiterà _1
l'appartamento in Napoli al viale Colli Aminei n. 209 in virtù dell'attuale contratto di locazione
(stipulato in Napoli il 3/10/2022 e registrato a Napoli 1 il 6/10/2022 al n. 15219 serie 3T), il IG. corrisponderà l'importo pattuito per l'assegno di mantenimento, secondo tali Controparte_1 modalità: - € 880,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario direttamente in favore del locatore, IG.ra in modo da pagare il canone di locazione mensile in nome e Controparte_2 per conto della IG.ra ; - € 72,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario _1 direttamente in favore dell'amministrazione del condominio di viale Colli Aminei n. 209 – Napoli, in modo da pagare in modo i contributi condominiali ordinari in nome e per conto della IG.ra
; - i residui € 748,00 verranno versati a mezzo di bonifico bancario direttamente _1 in favore della IG.ra . Ciò con l'ulteriore intesa che, qualora la misura del canone _1
e/o degli oneri condominiali ordinari variasse, varierà di conseguenza il residuo importo da corrispondersi direttamente in favore della IG.ra , restando sempre fermo che _1 dovrà raggiungersi il totale pattuito di €1.700,00 mensili. Si precisa che tali modalità di pagamento sono state concordemente pattuite tra i coniugi per agevolare la IG.ra _1
nei propri pagamenti e in considerazione del fatto che il IG. si è anche
[...] Controparte_1 costituito garante nel suddetto contratto di locazione;
- in caso di risoluzione del predetto contratto di locazione, salvo diversa richiesta della IG.ra , il IG. _1 Controparte_1 provvederà a corrispondere l'intera somma di euro 1.700,00 a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi direttamente in favore della stessa IG.ra . Il citato assegno di _1 mantenimento dell'importo di € 1.700,00 sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Inoltre, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, la IG.ra
[...]
rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; 6) le spese straordinarie per la minore _1
– ricadranno nella misura dell'80% a carico del IG. Persona_2 _1 Controparte_1
e per il restante 20% a carico della IG.ra . Per l'individuazione e _1 regolamentazione delle relative spese le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Protocollo in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Le spese straordinarie dovranno essere documentate dal coniuge anticipatario IG.ra
(a mezzo comunicazione e-mail) e rimborsate dal IG. alla _1 Controparte_1 IG.ra . Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo secondo il citato Pt_1
Protocollo d'intesa, una volta concordate tra i genitori, saranno anticipate dalla madre collocataria della minore e dalla medesima rendicontate (a mezzo quietanze, scontrini o qualsiasi strumento che garantisca la tracciabilità dei pagamenti) sempre tramite e-mail al IG. _1 entro e non oltre il 28 di ciascun mese;
ciò, in modo da consentire a quest'ultimo di corrispondere, entro il 5 del mese successivo, la propria quota di spese straordinarie unitamente all'importo dovuto a titolo di assegno mensile di mantenimento per la minore. Resta inteso tra le parti che, in considerazione del regime di affido condiviso pattuito, l'opportunità ed entità delle spese straordinarie riguardanti la IA – dovranno essere sempre Persona_2 _1 preventivamente concordate tra i coniugi e adeguatamente documentate, rimanendo al di fuori del descritto regime di contribuzione qualsiasi spesa o esborso effettuato da ciascun genitore in assenza del previo consenso dell'altro; ciò, logicamente, a latere di quanto previsto per le spese che non richiedono il preventivo consenso, come individuate e disciplinate dal già richiamato
Protocollo; 7) Le parti inoltre stabiliscono che la IG.ra percepirà il 100% _1 dell'assegno unico universale INPS spettante per la minore e pertanto, con il presente Persona_2 atto, il IG. rilascia autorizzazione in tal senso alla IG.ra . Controparte_1 _1 quanto previsto per le spese che non richiedono il preventivo consenso, come individuate e disciplinate dal già richiamato Protocollo;
8) Le questioni non regolamentate dal presente accordo verranno risolte facendo riferimento al Protocollo in materia di famiglia sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 9) Le parti si impegnano reciprocamente a dare il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per loro medesimi e per la IA;
10) la IG.ra e il _1 IG. chiedono sin da ora che, all'ìesito degli incombenti di rito e maturati i termini Controparte_1 di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Napoli
l'1/06/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli con atto del 2013, n. 31,
p. II, s. C., sez. A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni. Al medesimo scopo, i coniugi dichiarano di concordare sui presenti patti e condizioni anche ai fini del divorzio chiesto in via congiunta e, pertanto, si impegnano a confermare, ove necessario, tale volontà anche ai fini della relativa pronunzia;
11) le spese di giudizio sono totalmente compensate tra le parti e i difensori in epigrafe sottoscrivono il presente atto anche per rinunziare al beneficio della solidarietà previsto dalla vigente Legge professionale forense;
12)
i coniugi si dichiarano soddisfatti dalle predette condizioni, che accettano senza riserve, contestualmente rinunziando ad ogni diversa ed ulteriore domanda formulata nel presente giudizio, accettando ciascuna le rinunzie prestate dall'altra. Le parti espressamente precisano, altresì, che condizioni sopra indicate dovranno regolamentare i loro rapporti sia nella fase di separazione che all'esito della pronunzia del loro divorzio.”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.31 , parte II, S.C , Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013 );
• Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 28/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino