Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1280/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti per l'udienza a trattazione scritta del 21.01.2025, tra:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello stato che la rappresenta e difende ope legis
ATTORI IN REVOCAZIONE -
CONTRO
I Dott.ri , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
; ; C.F._2 CP_4 C.F._3 Controparte_5
;
[...] C.F._4 CP_6 C.F._5 CP_7
; ; C.F._6 CP_8 C.F._7 CP_9
; ; C.F._8 CP_10 C.F._9 Controparte_11
; ;
[...] C.F._10 Controparte_12 C.F._11
; Controparte_13 C.F._12 Controparte_14
; C.F._13 Controparte_15 C.F._14
; Controparte_16 C.F._15 Controparte_17
CP_19 C.F._18 Controparte_20
; C.F._19 Controparte_21 C.F._20 [...]
; ; CP_22 C.F._21 CP_23 C.F._22
; Controparte_24 C.F._23 Controparte_25
; ; C.F._24 CP_26 C.F._25 Controparte_27
; ; C.F._26 CP_28 C.F._27 [...]
; Controparte_29 C.F._28 Controparte_30 C.F._29
; ; CP_31 C.F._30 CP_32 C.F._31
; ; CP_33 C.F._32 CP_34 C.F._33
; Controparte_35 C.F._34 CP_36
C.F._35 CP_37 C.F._36 CP_38
; ; C.F._37 Controparte_39 C.F._38 [...]
; CP_40 C.F._39 CP_41 C.F._40 [...]
; ; CP_42 C.F._41 Controparte_43 C.F._42
; ; CP_44 C.F._43 Controparte_45 C.F._44
Controparte_46 C.F._45 Controparte_47
; ; C.F._46 Controparte_48 C.F._47
; Controparte_49 C.F._48 CP_50
; ; C.F._49 CP_51 C.F._50 CP_52
; ; C.F._51 Controparte_53 C.F._52
Controparte_54 C.F._53 Controparte_55
; ; C.F._54 Controparte_56 C.F._55
; ; CP_57 C.F._56 Controparte_58 C.F._57
CP_59 C.F._58 Controparte_60
; ; C.F._59 Controparte_61 C.F._60
; Controparte_62 C.F._61 Controparte_63
C.F._62 CP_64 C.F._63 CP_65
; ; C.F._64 Controparte_66 C.F._65 CP_67
, ,
[...] C.F._66 Controparte_68 CodiceFiscale_67
e Controparte_69 C.F._68 CP_70
pag. 2/11 , tutti elett.te dom.ti in Roma, Viale delle Milizie, 9 c/o gli Avv.ti C.F._69
Carlo Rienzi e Gino Giuliano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
- CONVENUTI IN REVOCAZIONE –
NONCHE'
; CP_71 C.F._70 CP_72
, , C.F._71 CP_50 C.F._49 CP_73
; ;
[...] C.F._72 CP_74 C.F._73 CP_75
; ;
[...] C.F._74 Controparte_76 C.F._75
; CP_77 C.F._76
-ATTORI IN REVOCAZIONE IN PROCEDIMENTO RIUNITO-
NONCHE'
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_78 P.IVA_2 tempore, il (C.F. ), in Controparte_79 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, il (c.f. ), Controparte_80 P.IVA_3 in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_81
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elett.te dom.ti in
[...] P.IVA_4
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello stato che la rappresenta e difende ope legis
- ALTRI LITISCONSORTI-
Oggetto: revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4031/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato in data 27.02.2021, la
[...] ha chiesto di revocare ai sensi dell'art. 395 c.p.c. la sentenza n. Controparte_1
4031/2021 della Corte d'Appello di Roma, deducendo l'erroneità della stessa nella parte in pag. 3/11 cui ha accolto l'appello dei medici in epigrafe e si è pronunciata in favore degli stessi, contrastando in tal modo con altre n. 2 sentenze aventi natura di giudicato tra le parti.
In particolare, l'attore in revocazione ha così concluso:
“A) accertare, riconoscere e dichiarare che la sentenza dell'adita Corte n. 4031/2020, pubblicata il 31.8.20, è contraria a due precedenti giudicati, rappresentati, rispettivamente,
1) dalla sentenza n. 17039/05 del Tribunale di Roma per Controparte_2 [...]
; CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
;
[...] CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
; Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
; ;
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24
Controparte_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
Controparte_29 Controparte_30 CP_31 CP_32
; ;
[...] Controparte_82 CP_34 Controparte_35
CP_36 CP_37 CP_38 Controparte_39
Controparte_40 CP_41 Controparte_42 CP_43
; ; ;
[...] CP_44 Controparte_45 Controparte_46 [...]
; Controparte_47 Controparte_48 Controparte_49
;
[...] CP_50 CP_51 CP_52 [...]
; Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55 [...]
Controparte_56 CP_57 Controparte_58 CP_59
; ; Controparte_60 Controparte_61
; Controparte_62 Controparte_63 CP_64 CP_65
; e, 2) dalla sentenza n. 21203/2005,
[...] Controparte_66 CP_67 depositata il 5.10.2005, del Tribunale di Roma, per Controparte_68 CP_69
e senza che la Corte si sia mai pronunciata sulla relativa
[...] CP_70 eccezione;
B) per l'effetto, revocare la citata sentenza dell'adita Corte n. 4031/2020, pubblicata il 31.8.20, limitatamente alla posizione dei Dott.ri Controparte_2
; Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
; CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
pag. 4/11 CP_2 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
; Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
[...] Controparte_25 CP_26 Controparte_27 CP_28
;
[...] Controparte_29 Controparte_30 CP_31
CP_32 Controparte_82 CP_34 CP_35
;
[...] CP_36 CP_37 CP_38 Controparte_39
Controparte_40 CP_41 Controparte_42 CP_43
; ; ;
[...] CP_44 Controparte_45 Controparte_46 [...]
; Controparte_47 Controparte_48 Controparte_49
;
[...] CP_50 CP_51 CP_52 [...]
; Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55 [...]
Controparte_56 CP_57 Controparte_58 CP_59
; ; Controparte_60 Controparte_61
; Controparte_62 Controparte_63 CP_64 CP_65
;
[...] Controparte_66 CP_67 Controparte_68 CP_69
e respingendo, in sede rescissoria, la loro domanda, con
[...] CP_70
l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge;
C) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori di lege.”
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri Controparte_35 CP_4 CP_67
, , , , , Controparte_66 CP_65 CP_64 Controparte_58 CP_57
Controparte_83 CP_52 Controparte_56
, Controparte_60 CP_59 Controparte_55
, Via Poletti CP_84 CP_50 Controparte_62 C.F._61
14, 07026 Olbia - CP_85 Controparte_61 Controparte_49
, , ,
[...] Controparte_48 Controparte_47 CP_45
[...] CP_26 Controparte_43 Controparte_40 [...]
, CP_39 CP_86 Controparte_27 Controparte_69 Controparte_68
, , , CP_31 CP_70 CP_32 Controparte_30 Controparte_82
pag. 5/11 , CP_34 Controparte_29 Controparte_87 Controparte_46
CP_36 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_15
, , ,
[...] Controparte_14 Controparte_20 Controparte_24 CP_21
, ,
[...] Controparte_17 Controparte_16 Controparte_11 CP_13
, ,
[...] CP_6 Controparte_5 CP_10 Controparte_3 chiedendo che venga dichiarata inammissibile e comunque rigettata la citazione in revocazione per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo l'Amministrazione depositato gli atti posti a fondamento della sua richiesta, così concludendo:
“Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni di cui in narrativa, di voler dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di revocazione delle
Amministrazioni di cui in epigrafe, confermando, per l'effetto, la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n. 4031/2020, pronunciata da Codesta Corte di
Appello, Sezione Sez. I^, in data 31.8.2020. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con ogni conseguenza di legge”.
Gli altri medici convenuti in revocazione sono rimasti contumaci.
Parimenti non si sono costituite le altre Amministrazioni litisconsorti nei giudizi precedenti.
Con Ordinanza del giorno 15.03.2021 è stata disposta la riunione della causa Rg.
1419/2021 al presente procedimento, in quanto avente ad oggetto la revocazione della medesima sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4031/202, revocazione azionata dai medici , , CP_71 CP_72 CP_50 CP_73 CP_74 CP_75
[...] Controparte_76 CP_77
Verificata la regolare costituzione delle parti la causa veniva rinviata all'udienza del
27.02.2024, e successivamente rinviata d'ufficio alla udienza odierna.
All'udienza a trattazione scritta del 21.01.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti, ha deciso la causa con motivazione contestuale.
Occorre preliminarmente precisare che il presente giudizio in revocazione, azionato dalla ha ad oggetto la Sentenza 4031/2020, con cui la Controparte_1
Corte d'Appello Civile di Roma, riformando parzialmente la Sentenza n. 17826/2013 del
Tribunale di Roma, riconosceva in favore di alcuni medici in epigrafe il diritto al pag. 6/11 risarcimento del danno per mancata attuazione dello Stato Italiano delle Direttive nn.75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano un'adeguata remunerazione per i medici specialistici, nelle somme nelle stessa indicate.
Tuttavia, l'Amministrazione Statale contesta in tale sede la contrarietà della suddetta
Sentenza ad altre n. 2 pronunce del Tribunale di Roma, specificatamente la n. 17039/2005
e la n. 21203/2005, emesse in altri procedimenti e nei confronti delle medesime parti.
Tali pronunce rigettavano le domande dei medici attori, e, secondo la
[...]
presentando identità di parti, di petitutum e di causa petendi, Controparte_1 produrrebbero effetto di giudicato in quanto non impugnate dagli stessi, rimasti estranei ai giudizi di appello promossi da altri medici.
Per tali ragioni l'Amministrazione chiede revocarsi la Sentenza de qua ai sensi dell'art. 395 n.
5 c.p.c.
1. Sempre in via preliminare Questa Corte ritiene opportuno pronunciarsi sulla richiesta avanzata dai medici a seguire come in epigrafe indicati, attori in revocazione Parte_1 in altro procedimento qui riunito, Rg. 1419/2021, accogliendola.
Infatti, già nell'atto di citazione in revocazione gli attori evidenziavano che avverso la sentenza 4031/2020 gli stessi avevano provveduto a ricorrere anche dinnanzi la Corte di
Cassazione per violazione dell'art. 132, n. 5), cpc, ai sensi dell'art. 156, comma 2, cpc e dell'art. 161, cpc, in relazione all'art. 360, n. 4), cpc.
Nelle more del presente giudizio le suddette parti con note conclusionali hanno provveduto a depositare l'intervenuta ordinanza n. 25388/2023 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 29.08.2023, ordinanza con cui il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza sul punto, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello civile di
Roma.
Avendo le parti provveduto a riassumere il giudizio dinnanzi a Codesta Corte (Rg.
5985/2023), le stesse hanno avanzato la carenza di interesse alla revocazione della Sentenza
4031/2021 e chiesto la cessazione della materia del contendere.
La stessa deve accogliersi, e per l'effetto si riconosce cessata la materia del contendere nei confronti dei sig.ri , CP_71 CP_72 CP_50 CP_73 CP_74
pag. 7/11 CP_7
, per quanto concerne la CP_75 Controparte_76 CP_77 revocazione della sentenza n. 4031/2021.
In virtù del principio della soccombenza virtuale Questa Corte deve in ogni caso provvedere in punto di spese.
Nel caso di specie, non essendo cessato in concreto il contezioso tra le parti, che azionato dai medici in epigrafe proseguirà in sede di rinvio da Cassazione in altro giudizio, si ritiene opportuno procedere ad una compensazione delle spese del presente grado.
2. Passando alla revocazione principale azionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. è opportuno precisare quanto segue.
L'amministrazione ha agito in revocazione sul presupposto che la sentenza 4031/2021 della
Corte d'Appello di Roma fosse stata emessa in violazione di giudicato esterno, in quanto antitetica con altre due pronunce del Tribunale di Roma che, decidendo in senso sfavorevole ai medici in epigrafe, avrebbero finito per fare stato tra le parti poiché dalle stesse non impugnate.
In primo luogo, è necessario evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha depositato alcuna certificazione della cancelleria di passaggio in giudicato delle rispettive sentenze menzionate.
Ed infatti secondo un tradizionale orientamento, in virtù delle normali regole in tema di onere probatorio, la parte che eccepisce il giudicato esterno deve fornire la prova della relativa formazione dello stesso, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento
“affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cfr. Cass. 6024/2017).
Tale principio, ribadito dalla Corte di Cassazione con la Sent. n. 9102 del 01/04/2021, a tenore della quale “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione pag. 8/11 della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (Cass. n. 20974 del 2019, Cass. n. 9746 del 2017, n. 19883 del 2013; v. pure
Cass. n. 4803 del 2018), non risulta, nel caso di specie, rispettato.
Pur a voler accogliere alcuni recenti e diversi orientamenti, secondo i quali il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all'art. 124 disp. c.p.c. sull'assunto che “l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem” (cfr., da ultima, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 11.6.2021, n. 16589), deve comunque sottolinearsi come il Giudice debba essere messo, in ogni caso, nella possibilità di valutare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 395 n.5 c.p.c.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i diversi giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto, tale che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12348; Cass. civ., Sez. II, 21.12.2012,
n. 23815).
Nel caso di specie la difesa erariale non ha provveduto a depositare, oltre agli attestati di passaggio in giudicato della sentenza che dovrebbero contenere anch'essi i codici fiscali delle parti, alcun documento idoneo a valutare l'identità delle parti tra i procedimenti menzionati, nonché l'identità del petitum e della causa petendi.
Infatti, con riferimento ai convenuti di cui al punto a. dell'atto di citazione in revocazione non è possibile rinvenire, né nell'atto di citazione Rg. 25003/2002, né nelle sentenze rispettivamente del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello riferite al medesimo procedimento, né, in ogni caso, in nessun atto allegato all'odierno giudizio di revocazione, alcun elemento utile ad individuare l'identità dei soggetti e il corso di specializzazione per il pag. 9/11 quale essi procedevano, mancando infatti i codici fiscali nonché le specializzazioni di riferimento dei medici coinvolti.
Stessi rilievi si possono evidenziare anche nei riguardi dei convenuti in revocazione indicati al punto b. dell'atto di citazione, in relazione ai quali l'attore non deposita nemmeno l'atto di citazione di primo grado del diverso procedimento indicato.
Dunque, non risultano forniti gli elementi che consentono all'odierno giudicante di valutare l'identità delle parti, del petitutm (riconoscimento del compenso relativo agli anni di specializzazione o del risarcimento per il mancato tempestivo adeguamento alla normativa di emanazione unionale) e della causa petendi tra le decisioni di cui si asserisce il passaggio in giudicato e la sentenza n. 4031/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, mancando ai fini di un raffronto comparativo i codici fiscali dei medici attori nei procedimenti Rg.
25003/2002 e Rg. 44339/2002 e l'indicazione della specializzazione a cui si riferiscono le decisioni, ben potendo lo stesso medico aver conseguito più specializzazioni e agito in relazione a ciascuna di esse.
In altri termini, non è possibile per questo giudicante avere un'effettiva conoscenza degli elementi essenziali ai fini della dichiarazione ex art. 395 n. c.p.c. che impedirebbe una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti di elementi idonei.
In conclusione, mancando nel presente giudizio contemporaneamente la certificazione di cui all'art. 124 disp att. C.p.c. e altri elementi probanti atti a far rilevare anche d'ufficio al
Giudice l'identità di cui sopra tra le diverse pronunce, si rileva l'impossibilità di affermare la sussistenza del giudicato dedotto da parte attrice.
Ne consegue che non può ritenersi essersi concretizzato un vizio revocatorio, con conseguente rigetto della presente revocazione, e conferma della Sentenza 4031/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della bassa complessità della questione trattata, ai minimi del relativo scaglione di valore dichiarato, in
Euro 4.997,00, oltre spese generali IVA e CPA, con elisione della fase istruttoria che non è stata espletata.
pag. 10/11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-Dichiara la contumacia dei medici non costituitisi, come in epigrafe indicati;
-Dichiara la contumacia delle seguenti amministrazioni
[...]
, , CP_78 Controparte_79 [...]
e ; CP_80 Controparte_81
-dichiara cessata la materia del contendere per i medici CP_71 CP_72
, , CP_50 CP_73 CP_74 CP_75 Controparte_76 CP_77
e compensa le spese del presente grado tra gli stessi e la
[...] Controparte_1
[...] compensa per intero tra le suddette parti e le Amministrazioni le spese del presente giudizio;
-rigetta la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. proposta dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 4031/2021 della Corte d'Appello di Roma;
[...]
-condanna la attrice in revocazione alla rifusione in Controparte_1 favore dei medici in epigrafe costituiti delle spese del presente giudizio che liquida in Euro
4.997,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11