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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7087/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7087/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
30/04/2025
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Nola, alla Via Parte_1 C.F._1
Mario De Sena, n. 250, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Rubino (C.F.
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto C.F._2
di citazione
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonella Di Bitonto (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso la sede dell'Ente in - Piazza Umberto I n. 1 CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, il per ottenere il risarcimento delle Controparte_1
lesioni personali subite in conseguenza del sinistro occorso in data 02.07.2019 alla via
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nel Comune di in , allorquando nel percorrere l'area Parte_2 CP_1
destinata al mercato rionale, durante lo svolgimento dello stesso, rovinava a terra a causa di una anomalia del fondo di calpestio, rappresentata da una buca, non segnalata né transennata ed altresì ricoperta da carta e residui di polistirolo.
A causa delle lesioni subite, veniva allertato il 118 e la veniva condotta presso il Pt_1
pronto soccorso del nosocomio San Giovanni di Dio, ove le veniva diagnosticata la frattura del capitello radiale di destra, pertanto, subendo lesioni quantificate con perizia di parte in 5% di danno biologico, ITT 30 gg, ITP 30 gg al 50% e 30 gg al 25% per complessivi euro
9.047,95.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo, ex art. 2051 c.c. per le causali di cui in narrativa;
2. in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'evento lesivo, ex art. Controparte_1
2043 c.c. per le causali di cui in narrativa;
3. condannare il al Controparte_1 pagamento di € 9.047,95 a titolo di risarcimento del danno subito dalla sig.ra o Pt_1 nella maggiore o minore somma che l'ill.mo giudicante riterrà di giustizia.
4. con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.09.2021, si costituiva in giudizio il il quale contestava l'avversa domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concludeva chiedendo: “Rigettare integralmente la domanda attrice per evidente relativa infondatezza in fatto e in diritto, oltre che ai sensi dell'art. 1227, comma 2, 2043 e 2051 c.c.
2.- In subordine, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., opportunamente graduandola, e, conseguentemente, ridurre in proporzione, in misura sensibile, il quantum debeatur, espungendo da esso qualsiasi ulteriore personalizzazione del danno biologico a titolo di danno morale e/o esistenziale. Vinte le spese di giudizio ex d.m. n. 55/14.”.
Ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice ed espletata la CTU, all'udienza del
…..2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti che si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da
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cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr.
Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che
è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del
“neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno
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cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova precisare che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul
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versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn.
4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti
(cfr. Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n.
295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la
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cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso
(Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità
(Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il
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danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, sia la prova testimoniale assunta sia la consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico
– legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, ad avviso di questo Tribunale, consentono di ritenere che le lesioni personali subite da siano da considerarsi Parte_1
come conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti.
Quanto alla prova testimoniale, ritiene il Tribunale che debbano senz'altro essere prese in esame le dichiarazioni fornite dai testimoni e , della cui Testimone_1 Testimone_2
attendibilità non è dato dubitare.
Entrambi i testi, escussi all'udienza del 23.05.2023, hanno avuto modo di riferire di aver visto che: , mentre percorreva ad andatura lenta l'area mercatale, è inciampata in una Parte_1
buca non visibile, poiché coperta da carte e polistirolo;
la buca non era in alcun modo segnalata;
la riportava lesioni al braccio destro (cfr. verbale ud. 23.05.2023). Pt_1
La prospettazione attorea è, altresì confermata dalla documentazione in atti, in particolare i rilievi fotografici prodotti, riconosciuti anche dai testi, nonché la documentazione medica prodotta.
Inoltre, lo stesso elaborato peritale a firma della dott. – qui Persona_1
integralmente fatto proprio dallo scrivente in quanto debitamente argomentato e motivato - ha
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confermato il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene questo giudice che parte attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
All'opposto, il non ha assolto all'onere probatorio su di esso Controparte_1
gravante per elidere la presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Va, a tal riguardo, ricordato che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i beni demaniali non si applica per i danni subiti dagli utenti dei predetti beni, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima. (Sez. 3, Sentenza n.
9546 del 22/04/2010). Nulla ha allegato e dimostrato il sulle circostanze che CP_1
precedono e, quindi, sulla esistenza di condizioni concrete che gli avrebbero impedito l'esercizio di un controllo effettivo e concreto delle condizioni della strada, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche.
Pertanto, per le predette ragioni, va esclusa ogni corresponsabilità dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. non potendo ad ella ascriversi alcuna corresponsabilità, stante la assenza di segnalazione dell'irregolarità del manto stradale nell'area destinata a mercato rionale e, dunque, in luogo aperto al pubblico destinato alla percorrenza dei pedoni e costituente, senza dubbio, una insidia ed un trabocchetto poiché non visibile e non immediatamente percepibile.
Per le ragioni che precedono, quindi, va riconosciuta la responsabilità del
[...]
, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti da CP_1
nella misura che segue. Parte_1
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
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Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, riportò una “ frattura capitello radiale di destra”. Parte_1
L'ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 3%, con giorni 25 (venticinque) di
ITP (invalidità temporanea parziale) al 75%, giorni 30 (trenta) di ITP (invalidità temporanea parziale) al 50%; giorni 30 (trenta) di ITP (invalidità temporanea parziale) al 25%, connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione del 2024.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che
“La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n.
12408).
Va detto che le Tabelle già nella versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-
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relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, dunque, a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare
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l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie. In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass.
27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso Cass. 19189/2020). Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, parte attrice ha solo paventato un non meglio precisato danno derivante dalle lesioni subite senza tuttavia aver provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato. Sul punto anche i testi escussi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche (cfr. verbale del
23.05.2023).
Ciò detto, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente, e tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'infortunio (anni 49), il danno non patrimoniale da costei subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della “porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanese, non essendo stato
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allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato nell'importo complessivo di €.
€ 8.576,50, di cui € 3.574,00 a titolo di danno da invalidità permanente e complessivi €
5.002,50 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui € 2.156,25 per Invalidità Temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per Invalidità Temporanea parziale al 50% ed € 1.121,25 per
Invalidità Temporanea parziale al 25%.
Competono, infine, le spese mediche sostenute e documentate per un importo complessivo di €.376,00 come da documentazione allegata per cui, in conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in € 8.952,50 la cifra da riconoscere a per i Parte_1
danni dalla stessa subiti.
Su tale importo andranno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta in difetto di specifica allegazione e prova.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M.
10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro
5.201,00 - 26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi definitivamente liquidate
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con separato decreto in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Luigi Aprea, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la esclusiva responsabilità del di nella produzione dell'evento dannoso indicato e CP_1 CP_1
descritto in citazione;
2) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , della somma complessiva di € 8.952,50, a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva;
3) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre a favore del procuratore costituito avv. Giuseppe Rubino, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
4) PONE, definitivamente, a carico del convenuto in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e definitivamente liquidate con separato decreto in atti.
Aversa, 11/06/2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI APREA
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