Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3461 del 2024, proposto da
AE DE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. DE provvedimento di diniego del permesso di costruire presentato dal sig. AE DE RE ai sensi dell’art. 20 comma 1, del TU. Edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche e ai sensi di quanto, da ultimo previsto dal D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito, con modificazioni dall’art. 1 della L. 09.08.2013 n. 98 (c.d. “Decreto del Fare”), acquisita al protocollo generale dell’ente in data 30.12.2023, al prot. 103256 per gli interventi edilizi di realizzazione di un fabbricato residenziale su area libera, traversa privata via Alcide De Gasperi snc, foglio 33 mappale 926-927, notificato in data 18.04.2024, pronunciato dal Comune di Acerra V Direzione – SUE, a firma del dirigente Arch. Concetta Martone.
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Vista la nota del 10.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa MA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Considerato che:- con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di costruire richiesto dal sig. AE DE RE, data 30.12.2023, per la realizzazione di un fabbricato residenziale su area libera, traversa privata via Alcide De Gasperi snc, foglio 33 mappale 926-927, notificato in data 18.04.2024, pronunciato dal Comune di Acerra.
- Si è costituito il Comune di Acerra contestando le avverse censure.
- Con dichiarazione del 10.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso e chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, in assenza di opposizione della parte resistente, poichè l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla sua proposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
MA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| MA RI | NA LA |
IL SEGRETARIO