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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/11/2025, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10908 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAIMONE ANTONIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 01/01/1972 rappresentata e difesa dall'Avv. LUONGO PIERGIORGIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 10/4/2025
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI Precisazione delle conclusioni parti: come da conclusioni in data 19 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/03/2025 , premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla cui unione è nato Controparte_1
in data 21/9/2004, chiedeva la revoca della assegnazione della casa coniugale Persona_1 disposta con decreto TM in data 21-22/1/2009.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 8/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, le quali hanno raggiunto l'accordo di cui al relativo verbale.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15/10/2025
Osservato in diritto
Il figlio della coppia è maggiorenne ed autonomo. Le parti hanno concordato una data per il rilascio della casa coniugale da parte della resistente. Il tribunale prende atto dell'accordo. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a modifica del decreto TM 21.22/1/2009
1) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, che la resistente rilascerà CP_3
l'immobile coniugale alla data del 31/12/2026
2) DICHIARA compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAIMONE ANTONIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 01/01/1972 rappresentata e difesa dall'Avv. LUONGO PIERGIORGIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 10/4/2025
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI Precisazione delle conclusioni parti: come da conclusioni in data 19 settembre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/03/2025 , premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla cui unione è nato Controparte_1
in data 21/9/2004, chiedeva la revoca della assegnazione della casa coniugale Persona_1 disposta con decreto TM in data 21-22/1/2009.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 8/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, le quali hanno raggiunto l'accordo di cui al relativo verbale.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15/10/2025
Osservato in diritto
Il figlio della coppia è maggiorenne ed autonomo. Le parti hanno concordato una data per il rilascio della casa coniugale da parte della resistente. Il tribunale prende atto dell'accordo. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a modifica del decreto TM 21.22/1/2009
1) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, che la resistente rilascerà CP_3
l'immobile coniugale alla data del 31/12/2026
2) DICHIARA compensate le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato