TRIB
Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
Il Giudice, dott. Anna Loredana Ciulla;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.04.2025, nel procedimento per la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 CCII introdotto da:
P. IVA PEC: ) con sede a Trapani in via Milanti CP_1 P.IVA_1 Email_1
n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manlio Spoto e Giuseppe Turco;
C.F._1
letto il parere depositato dall'esperto avv. Giuseppe Ernesto Gandolfo;
CP_ lette le memorie di costituzione depositate da , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che la società ricorrente ha sede nel relativo circondario;
ritenuto che la ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 comma 1 CCII, in quanto imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, tali da renderne probabile lo stato di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive;
letta la relazione dell'esperto secondo cui “le procedure esecutive incardinate nei confronti della
[...] CP_
nonché i decreti ingiuntivi non opposti, definitivi ed ormai titoli, ove azionati, potrebbero – in mancanza di misure protettive - determinare la perdita dei beni della società, con un'alta probabilità di determinare un danno anche in capo ai creditori, tenuto conto delle tecniche di vendita delle aste giudiziarie…….. la Composizione Negoziata delle Crisi rappresenta, non solo per l'istante, ma anche per gli stessi creditori, la soluzione migliore, poiché di certo preferibile a qualsivoglia ipotesi liquidatoria o di vendita coattiva dei beni della debitrice. Occorre, infatti, precisare che – in caso di liquidazione giudiziale
– si produrrebbero i seguenti effetti: -tempistiche di soddisfazione del credito assolutamente più lunghe e dall'incerta previsione;
-i creditori privilegiati, sarebbero esposti al rischio di una soddisfazione limitata se non nulla (in base all'esito delle vendite liquidatorie del patrimonio) e, per di più, con tempi incerti;
- stesse considerazioni di cui al punto precedente valgono per i creditori chirografari. Di contro, in caso di esito positivo della procedura per la CNC, l'impegno assunto non è generico, ma preciso per tempi e importi, rafforzando – così – la sicurezza di incassare le somme previste alle scadenze pattuite, essendo il rischio della continuità a carico dell'istante e non dei creditori;
Inoltre, bisogna considerare che in caso liquidazione coattiva cesserà del tutto l'attività aziendale, la cui continuità sarebbe – al contrario - garantita dalla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, permettendo il miglior realizzo dell'intero patrimonio dell'azienda, a beneficio proprio dei creditori, in quanto potranno approfittare della migliore valorizzazione (ad oggi possibile) del patrimonio del loro debitore. Infine, appare utile rappresentare che la ffre impiego a 11 dipendenti a tempo indeterminato che in caso di cessazione dell'azienda CP_1 resterebbero senza lavoro”; considerato che il Tribunale è chiamato, in questa sede, a compiere – sulla base delle informazioni fornite dalla società, della documentazione offerta e del parere reso dall'Esperto – un giudizio di carattere essenzialmente sommario in merito alla idoneità del procedimento a perseguire il risanamento dell'impresa ed alla concreta possibilità che le misure protettive siano funzionali ad evitare che eventuali iniziative dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative;
ritenuto che, nella fattispecie in esame, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, la documentazione prodotta dalla società, le considerazioni svolte dall'esperto nella propria relazione – il quale ha concluso la propria relazione con parere favorevole in ordine alla conferma delle misure protettive per la durata di giorni 120 - inducono a ritenere sussistente, sulla base di una valutazione necessariamente sommaria, la ragionevole possibilità che l'impresa possa conseguire il proprio risanamento e rimanere sul mercato, e che, quindi, le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese – divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;
- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
– e di cui oggi si chiede la conferma, risultino funzionali al conseguimento di tale obiettivo, in quanto strumentali al buon esito delle trattative;
considerato che
i creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive;
ritenuto che il sacrificio imposto ai creditori non appare sproporzionato nell'ottica del risanamento dell'impresa e della soddisfazione, seppur parziale, delle loro pretese, circostanza che potrebbe essere compromessa in caso di mancata conferma delle misure richieste;
ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta, ferma la previsione che l'Esperto, così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano industriale di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione ex art. 19 comma 6 CCII (e, segnatamente, quando le misure “non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”);
considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
letti gli artt. 18 e 19 CCII;
P.Q.M.
in accoglimento della domanda, conferma le misure protettive ex art. 18 CCII richieste da
[...]
CP_1
divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;
- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.
Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'esperto, nonché per la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito.
Trapani, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
Il Giudice, dott. Anna Loredana Ciulla;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.04.2025, nel procedimento per la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 CCII introdotto da:
P. IVA PEC: ) con sede a Trapani in via Milanti CP_1 P.IVA_1 Email_1
n. 13, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manlio Spoto e Giuseppe Turco;
C.F._1
letto il parere depositato dall'esperto avv. Giuseppe Ernesto Gandolfo;
CP_ lette le memorie di costituzione depositate da , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'adito Tribunale, atteso che la società ricorrente ha sede nel relativo circondario;
ritenuto che la ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 comma 1 CCII, in quanto imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, tali da renderne probabile lo stato di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive;
letta la relazione dell'esperto secondo cui “le procedure esecutive incardinate nei confronti della
[...] CP_
nonché i decreti ingiuntivi non opposti, definitivi ed ormai titoli, ove azionati, potrebbero – in mancanza di misure protettive - determinare la perdita dei beni della società, con un'alta probabilità di determinare un danno anche in capo ai creditori, tenuto conto delle tecniche di vendita delle aste giudiziarie…….. la Composizione Negoziata delle Crisi rappresenta, non solo per l'istante, ma anche per gli stessi creditori, la soluzione migliore, poiché di certo preferibile a qualsivoglia ipotesi liquidatoria o di vendita coattiva dei beni della debitrice. Occorre, infatti, precisare che – in caso di liquidazione giudiziale
– si produrrebbero i seguenti effetti: -tempistiche di soddisfazione del credito assolutamente più lunghe e dall'incerta previsione;
-i creditori privilegiati, sarebbero esposti al rischio di una soddisfazione limitata se non nulla (in base all'esito delle vendite liquidatorie del patrimonio) e, per di più, con tempi incerti;
- stesse considerazioni di cui al punto precedente valgono per i creditori chirografari. Di contro, in caso di esito positivo della procedura per la CNC, l'impegno assunto non è generico, ma preciso per tempi e importi, rafforzando – così – la sicurezza di incassare le somme previste alle scadenze pattuite, essendo il rischio della continuità a carico dell'istante e non dei creditori;
Inoltre, bisogna considerare che in caso liquidazione coattiva cesserà del tutto l'attività aziendale, la cui continuità sarebbe – al contrario - garantita dalla procedura di Composizione Negoziata della Crisi, permettendo il miglior realizzo dell'intero patrimonio dell'azienda, a beneficio proprio dei creditori, in quanto potranno approfittare della migliore valorizzazione (ad oggi possibile) del patrimonio del loro debitore. Infine, appare utile rappresentare che la ffre impiego a 11 dipendenti a tempo indeterminato che in caso di cessazione dell'azienda CP_1 resterebbero senza lavoro”; considerato che il Tribunale è chiamato, in questa sede, a compiere – sulla base delle informazioni fornite dalla società, della documentazione offerta e del parere reso dall'Esperto – un giudizio di carattere essenzialmente sommario in merito alla idoneità del procedimento a perseguire il risanamento dell'impresa ed alla concreta possibilità che le misure protettive siano funzionali ad evitare che eventuali iniziative dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative;
ritenuto che, nella fattispecie in esame, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, la documentazione prodotta dalla società, le considerazioni svolte dall'esperto nella propria relazione – il quale ha concluso la propria relazione con parere favorevole in ordine alla conferma delle misure protettive per la durata di giorni 120 - inducono a ritenere sussistente, sulla base di una valutazione necessariamente sommaria, la ragionevole possibilità che l'impresa possa conseguire il proprio risanamento e rimanere sul mercato, e che, quindi, le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese – divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;
- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
– e di cui oggi si chiede la conferma, risultino funzionali al conseguimento di tale obiettivo, in quanto strumentali al buon esito delle trattative;
considerato che
i creditori costituiti non si sono opposti alla conferma delle misure protettive;
ritenuto che il sacrificio imposto ai creditori non appare sproporzionato nell'ottica del risanamento dell'impresa e della soddisfazione, seppur parziale, delle loro pretese, circostanza che potrebbe essere compromessa in caso di mancata conferma delle misure richieste;
ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta, ferma la previsione che l'Esperto, così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano industriale di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione ex art. 19 comma 6 CCII (e, segnatamente, quando le misure “non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”);
considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
letti gli artt. 18 e 19 CCII;
P.Q.M.
in accoglimento della domanda, conferma le misure protettive ex art. 18 CCII richieste da
[...]
CP_1
divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;
- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.
Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'esperto, nonché per la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito.
Trapani, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla