Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4652/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4652/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. DI MONDA RAFFAELE
- ATTRICE
E
CONDOMINIO di VIA S. DALI' N. 143 “PALAZZO DELLE ROSE” in
Napoli (c.f. , in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 come in atti dagli Avv.ti BOLOGNINI OLIMPIA e MEROLLA RANCESCO
SAVERIO
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
L'attrice citava in giudizio il Controparte_1 in Napoli per essere risarcita dei danni alla persona patiti il 27.08.2016, alle
[...] ore 15.00 circa, conseguenti ad una caduta avvenuta all'interno del proprio
condominio dovuta alla rottura di una piastrella che riveste il pavimento del pianerottolo al primo piano;
che a causa della caduta fu costretta a fare ricorso alle cure mediche presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo in Napoli, ove le veniva diagnosticata la frattura bimalleolare caviglia sinistra;
che il Condominio deve ritenersi responsabile ex art.2051 c.c. dell'omessa e/o cattiva manutenzione del bene CP_2
Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
Venivano espletate le prove testimoniali e una ctu medica.
Sul fatto.
La teste, , indifferente all'attrice, della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare, ha sostanzialmente confermato le circostanze di fatto assunte in citazione, dichiarando: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, per avervi assistito direttamente. Il giorno 27 Agosto 2016, alle ore 15,00 circa, mi trovavo in compagnia della mia amica che abita poco distante da casa mia. Parte_1
Stavamo uscendo per andare a fare una passeggiata con l'auto nei pressi del mare per mangiare un gelato. Dopo essere uscite dall'appartamento di , prima di iniziare la Parte_1 discesa della prima rampa di scale, sul pianerottolo, cadde sul proprio lato Parte_1 sinistro ed iniziò a lamentarsi per il dolore alla gamba sinistra ed in particolare alla caviglia.
A questo punto richiamai l'attenzione dei figli di che erano in casa. Subito Parte_1 uscirono e le demmo una mano a rientrare nell'appartamento e lì chiamammo il servizio 118, cioè l'ambulanza che arrivò dopo un'oretta circa, se ben ricordo. Non so se in casa al momento dell'incidente vi fosse anche il marito di . Preciso però che la mia amica attualmente Parte_1
è separata. Non lo era al momento dell'incidente. Ricordo che nel punto in cui la mia amica ebbe ad inciampare e cadere, la pavimentazione presentava una mattonella lesionata. Ricordo che era una mattonella con un pezzo del tutto mancante. Non so dire se fosse visibile in quanto
si trovava dinanzi a me e la piastrella lesionata io l'ho notata solo dopo la caduta Parte_1 della mia amica. abita in un appartamento ubicato al primo piano del Parte_1
Condominio Palazzo delle Rose. Lo stabile è munito di ascensore, ma non ricordo che
l'abbia mai preso, in quanto si tratta di salire o scendere solo due rampe di scale. Parte_1
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In ospedale è stata trasportata dall'ambulanza. Non ricordo se alcuno dei figli è Parte_1 andato in ospedale con lei. Ricordo che ha avuto un intervento chirurgico ed è Parte_1 rimasta in ospedale, se ben ricordo, circa due settimane. Poi, dopo le dimissioni, ha portato il gesso alla caviglia per molto tempo, che in questo momento non sono in grado di quantificare perché non ricordo. Ricordo però che spesso andavo a casa sua per darle una mano nelle faccende domestiche. è infermiera presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, nel reparto di Parte_1 dermatologia. La piastrella lesionata con il pezzo mancante era ubicata immediatamente prima della fascia di marmo dove inizia la rampa di scale. Uscendo dalla porta dell'appartamento della mia amica, vi è un angolo, svoltato il quale vi era tale piastrella lesionata con il pezzo mancante. Il pianerottolo non era molto illuminato perché la zona del pianerottolo dove si trova
l'appartamento della mia amica non presenta alcuna finestra. Inoltre, poiché erano le ore 15,00 circa l'illuminazione artificiale non era ancora in funzione. Nei giorni precedenti ero stata a casa di , ma non mi era capitato di notare la presenza della piastrella lesionata. Parte_1
Non vi era alcuna segnalazione della presenza di tale piastrella lesionata, al momento della caduta di . Riconosco nei rilievi fotografici prodotti dalla difesa della parte attrice e Parte_1 che mi vengono mostrati dalla S. V. i luoghi di causa ed, in particolare, la pavimentazione del pianerottolo di con la piastrella lesionata che ho descritto. In particolare, nel terzo Parte_1 rilievo fotografico vedo raffigurata anche la porta dell'appartamento di e l'angolo Parte_1 svoltato il quale vi era la presenza sulla pavimentazione della piastrella lesionata.”.
Le riproduzioni fotografiche allegate rappresentano un tratto del pianerottolo rivestito di piastrelle una delle quali, in un angolo, risulta mancante di un piccolo pezzo.
La dinamica del sinistro appare compatibile con le lesioni patite dall'istante in conseguenza della caduta (frattura bimalleolare caviglia sinistra).
Emergono, pertanto, adeguati elementi in base ai quali ritenere attendibile la ricostruzione offerta in citazione.
Diritto.
L'attrice, come già rilevato in precedenza, ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto ex art 2051 c.c.. secondo questa norma, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Si
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tratta di una responsabilità definita “oggettiva” per distinguerla dallo schema generale di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. Quest'ultima articolo afferma la responsabilità in presenza di un “comportamento doloso e colposo” dell'agente, che deve essere provato dal danneggiato, mentre la responsabilità per danni da cose in custodia si fonda sulla pura e semplice relazione tra la cosa che ha prodotto il danno e la persona che ne ha la custodia.
Unico limite alla responsabilità da mancata custodia è dato dal “caso fortuito”, ossia dall'esistenza di un fattore imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla sfera oggettiva di vigilanza e controllo del custode, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.
La prova liberatoria del caso fortuito incombe sul custode solo una volta assolto dal danneggiato l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia conseguenza della potenzialità lesiva della cosa in custodia.
Ed, infatti, la giurisprudenza della Cassazione afferma costantemente che “in tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito” (Cass., sez. III;
sent. n. 2075 del
13/02/2002).
Nella fattispecie non vi è contestazione sul rapporto di custodia che lega il convenuto al fabbricato condominiale.
Il Condominio non ha in alcun modo provato il fortuito.
Osserva, tuttavia, il giudicante che il comportamento della pur se Pt_1 indotto dalla difficoltà di discernere la parte mancante della mattonella del pianerottolo per la continuità cromatica della pavimentazione in quello specifico punto, non è stato comunque improntato alla normale prudenza e diligenza atteso che l'attrice è condomina e, quindi, contitolare del bene in custodia ed abita anche nel luogo ove è avvenuto l'incidente. Ciò comporta che avrebbe
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dovuto utilizzare particolare cautela nel camminare sul luogo in questione e questo certamente, in assenza di fattori concomitanti che rendevano ulteriormente pericoloso il percorso (ad es. sostanza scivolosa), avrebbe evitato la caduta.
A ciò si aggiunge che l'attrice era anche tenuta, come tutti i condomini, a richiedere l'esecuzione di lavori di manutenzione del pianerottolo condominiale.
Per questo motivo ritiene il giudicante che le parti in causa siano responsabili in parti eguali (ritenendo che la condizione della cosa ed il comportamento della abbiano apportato un eguale contributo causale al verificarsi della Pt_1 caduta) dei danni patiti dall'attrice e ne consegue che l'ammontare del risarcimento va ridotto per tali ragioni del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Quindi, tenuto conto del concorso di colpa, ex art. 1227 cc, dell'attrice nella misura del 50%, il Tribunale ritiene di condannare il Condominio convenuto al risarcimento del 50% dei danni subiti dalla ex art. 2051 c.c. Pt_1
Risarcimento del danno.
E' opportuno indicare i percorsi più significativi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità, allo scopo chiarire il rapporto tra danno biologico, danno morale e la figura emergente di danno esistenziale negli sviluppi giurisprudenziali attuali, per poi focalizzare l'attenzione sulle conclusioni delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sopra menzionate, e, quindi, verificare le conseguenze applicative sulle voci di danno richieste dalla parte attrice.
Ed, in effetti, le domande proposte riguardano diversi aspetti del danno non patrimoniale.
Le sentenze gemelle della Corte di Cassazione n. 8827 ed 8828 del 2003 hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nei casi previsti dalle legge, com espressamente previsto dall'art. 2059, anche in tutti i casi in cui il fatto illecito ha leso un interesse o un valore della persona non suscettibile di valutazione economica, ma di rilievo costituzionale, suddividendo il danno non patrimoniale in danno biologico, morale ed esistenziale.
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La successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2003, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, riconoscendo espressamente il “danno esistenziale”, come terza sottocategoria di danno non patrimoniale. In alcune pronunce si è individuato, il danno esistenziale come qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, distinto dal danno biologico, concernente un pregiudizio dell'integrità fisica e dal danno morale subiettivo, di carattere necessariamente transeunte (sentenza n.
7713/2000, n. 909/2001, n. 6732/2005, n. 13456/2006, n. 231172007 e le
Sezioni Unite n. 675272006, che hanno definito il danno esistenziale come “fare areddittuale” della persona distinto dal danno morale che avrebbe carattere emotivo ed interiore).
Basta richiamare in proposito la massima della sentenza (Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 13546 del 12/06/2006 (Rv. 593003)., secondo cui “Integra il c.d. danno esistenziale, riparabile ex art. 2059 cod. civ., lo sconvolgimento delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con lo stretto congiunto (cosiddetto danno parentale) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (…). Tale aspetto, peraltro, costituisce espressione di interessi essenziali della persona estrinsecantisi nel diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la quale trova riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost., con incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico) sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo). “(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13546 del
12/06/2006 (Rv. 593003)..
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La giurisprudenza che ha utilizzato la nozione di danno esistenziale, da intendersi come “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso”, distinto dal danno biologico e danno morale soggettivo, per il quale è richiesto uno specifico onere di allegazione e prova. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18199 del
28/08/2007 (Rv. 599614); conf. Sez. 3, Sentenza n. 20987 del 08/10/2007 (Rv.
599820).
In proposito, va tenuto conto delle osservazioni della dottrina, la quale evidenzia come con la 'scoperta' del danno esistenziale si sono messe in luce zone grigie del danno alla persona, non riconducibili nelle note categorie del danno patrimoniale, morale e biologico, e per tali motivi ribadisce l'autonomia concettuale del primo rispetto a dette categorie, individuando il criterio qualitativo che distingue una categoria rispetto all'altra. Essa evidenzia, infatti, che mentre il danno alla salute, pur tendendo a ristorare la menomata capacità dell'individuo di svolgere le svariate attività dell'esistenza nel loro aspetto non reddituale, si riporta ad un modello astratto di esistenza, sussiste anche la necessità di risarcire la preclusione in concreto della possibilità di svolgere, in un determinato momento della sua vita, una particolare attività areddituale, da considerare caratterizzante in senso positivo la sua qualità di vita rispetto a quella della generalità degli individui. Nella perdita di tale possibilità, secondo tale teoria sarà, quindi, individuabile il danno esistenziale quale voce autonoma ed ulteriore rispetto al danno alla salute.
A questo indirizzo si è contrapposto altro orientamento che nega l'ammissibilità del danno esistenziale. Essa si fonda sull'assunto che il danno patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ed, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003, anche ai casi di lesioni ai valori della persona costituzionalmente garantiti;
poiché il danno non patrimoniale è privo del requisito dell'atipicità previsto dall'art. 2043 c.c.,
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non vi è spazio per una categoria autonoma che lo priverebbe del carattere di tipicità (sentenza n. 15760/2006, n. 23918/2006; n. 9510/2006; n. 9514/2007, n.
1446/2007.).
Le Sezioni Unite n. 26972 del 2008 dichiarano di dar seguito all'orientamento delle sentenza n. 8827 ed 8828 del 2008, con alcune integrazioni, indicando alcuni assunti fondamentali, qui sintetizzati.
(I) L'art. 2059 c.c. non regola un'autonoma fattispecie di illecito. I requisiti costitutivi dell'illecito (condotta, nesso di causalità, danno ingiusto consistente nella lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela e del danno che ne consegue - danno-conseguenza) sono regolati, invece, dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059, però, regola i danni non patrimoniali mediante rinvio alle leggi che stabiliscono la risarcibilità degli stessi (art. 185 c.pc. ed altri casi tipici di compromissione di valori personali). A tali ipotesi va aggiunta la tutela minima dei diritti costituzionali inviolabili, quali il diritto alla salute ex. Art. 32 Cost., ormai definito come danno biologico dal testo unico delle assicurazioni (artt. 138
e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005); i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30
Cost.) compromessi dalla perdita o compromissione del rapporto parentale per morte o grave invalidità del congiunto); i diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, inviolabili perché riguardanti la dignità della persona tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost. (v. sent. n. 25157 del 2008).
(II) Da ciò la Corte desume che danno patrimoniale e non patrimoniale sono le uniche due categorie di danno riconosciute dall'ordinamento e si differenziano per l'evento dannoso: il danno patrimoniale è atipico, perché l'ingiustizia riguarda la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (v. sent. N. 50071999). Il danno non patrimoniale è tipico perché, essendo risarcibile solo se vi è espressa previsione normativa oppure se attiene a diritti inviolabili individuati dal giudice
(e, quindi, una ingiustizia costituzionalmente qualificata), riguarda solo interessi giuridici selezionati dal legislatore. Non può attribuirsi rilevanza, nell'ambito del danno non patrimoniale a qualsiasi bene giuridicamente rilevante, perché, sostanzialmente ciò significa riportare il danno non patrimoniale al principio di
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atipicità previsto dall'art. 2043 c.c. Il carattere aperto dei diritti della persona riconosciuto dall'art. 2 cost. consente che, nell'ambito di un processo evolutivo si rinvengano nel complessivo sistema costituzionale indici che consentano di elevare nuovi interessi emersi nella realtà sociale ad interessi di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona.
Da tali diritti vanno esclusi quelli indicati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, perché non assurgono ex art. 11 Cost. a rango costituzionale, né risulta consentita la disapplicazione del diritto interno, come avviene per l'efficacia delle norme di diritto comunitario (Corte Cost. n.
348/2007).
(III) Le Sezioni Unite, inoltre, svalutano la categoria del danno morale, evidenziando che né l'art. 2059 c.c., né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale e che il pregiudizio morale non è rilevante solo se transitorio: esso non individua una sottocategroria di danno, ma un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata incide solo sulla quantificazione risarcitoria, esclusi, tuttavia, i pregiudizi bagatellari.
Anche le nozioni di danno biologico e di danno parentale non sono altro che espressioni descrittive delle lesioni del diritto alla salute (art. 32 Cost) e dei diritti inviolabili della famiglia.
(IV) Il danno esistenziale è stato concepito dalla dottrina come pregiudizio alle attività realizzatrici della persona, come cambiamento dei propri comportamenti o abitudini di vita, con conseguente peggioramento della qualità della vita, è distinto dal danno morale, quale patimento intimo transeunte e dal danno biologico, caratterizzato da una lesione all'integrità psicofisica.
Le Sezioni Unite ne negano l'ammissibilità, perché difetta dell'ingiustizia, che deve riguardare il danno evento e non il danno conseguenza: è il primo, il diritto leso, e non il secondo, il pregiudizio, come a dover avere rilevanza costituzionale, come invece sostiene una tesi dottrinale che, secondo la Corte, dando una lettura
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costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., finisce con l'abrogarlo surrettiziamente..
Le diverse sentenze che hanno utilizzato tale espressione si riferiscono, in realtà:
a diritti costituzionalmente tutelati come il diritto all'educazione ed all'istruzione
(art. 9 e 30 Cost – sent. 7713/2000); a diritti del lavoratore contrattualmente previsti e di rango costituzionale (sentenza n. 9009 del 2001 e n. 8904/2003) alla sofferenza psichica della persona rimasta lucida dopo l'agonia seguita a breve dalla morte (sentenza n. 4782/2001).
L'esigenza di colmare vuoti di tutela alla base della categoria risulta superata dalla più ampia accezione del danno morale. Pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili:
-quando il danno è conseguenza di reato, perché risulta risarcibile come danno morale non solo il patema transeunte, ma anche la sofferenza morale cagionata dal non poter fare, a condizione che essa sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento (comprese le convenzioni internazionali) e che sussista l'ingiustizia generica ex art. 2043 c.c., di cui la tutela penale costituisce un indice sicuro;
-quando, non essendovi reato, vi è lesione di diritto inviolabile, come la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) in cui si concretano il danno da perdita del rapporto parentale o da impossibilità ad avere rapporti sessuali con il coniuge leso (v. sentenza n. 6607/1986);
-quando vi sono diritti derivanti da norma comunitaria;
-quando si tratta pregiudizi a diritti del lavoratore (come in caso di demansionamento), contrattualmente previsti e dotati di copertura costituzionale
(V) Nega, quindi , la risarcibilità di diversi pregiudizi riconosciuti dalla giurisprudenza del giudice di pace per liti bagatellari, come quelli derivanti da situazioni come disservizi, perdita dell'animale di affezione, contravvenzioni illegittime, disagi, fastidi, disappunti, ecc., sia perché non sono positivamente riconosciuti il diritto alla qualità della vita, alla serenità e lo stesso diritto alla felicità sia perché il danno conseguenza non deve essere futile o, anche se serio,
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non deve essere insignificante secondo la coscienza sociale, deve avere una certa soglia di offensività (es. graffi superficiali, mal di testa passeggero, non poter uscire di casa per poche ore). Ciò, peraltro, consente un bilanciamento tra tutela della persona e la tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.) secondo la coscienza sociale di quel momento storico, dovendosi risarcire il danno non patrimoniale solo se si eccede la tollerabilità ed il pregiudizio non è futile.
L'interpretazione non risulta neppure costituzionalmente illegittima, perché, al di fuori di previsioni tipiche, la tutela risarcitoria minima va accordata solo alla lesione di diritti inviolabili (Corte Cost. n. 87/1979).
Va, invece, richiamata l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di reato, vanno evitate le duplicazioni risarcitorie:
-va risarcita la sofferenza morale in sé e complessivamente considerata e non il danno morale soggettivo, di carattere transeunte;
se essa implica delle degenerazioni patologiche vi sarà danno biologico. Il danno morale non potrà essere risarcito in percentuale rispetto al danno biologico ma si dovrà procedere solo alla personalizzazione del danno biologico;
-non potrà essere risarcito congiuntamente il danno morale ed il danno da perdita parentale;
-nel danno biologico restano assorbiti danni alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, la perdita, la compromissione della sessualità (diversamente da quanto affermato nella sentenza 2311-2007), il danno estetico.
Sul piano probatorio il danno deve essere allegato e provato, escludendosi ogni valutazione di danno in re ipsa anche per la lesione di valori della persona: il danno biologico mediante accertamento medico-legale, salvo motivazione della superfluità dello stesso;
il danno morale mediante il sistema ordinario di prova.
Il Tribunale ritiene di poter condividere tale autorevole orientamento. La metodologia risarcitoria, però, resta in concreto problematica anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite.
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La formulazione di criteri logico-giudici per la quantificazione del danno non patrimoniale, va effettuata necessariamente in via equitativa, nelle sue diverse articolazioni (danno biologico risarcibile sempre, danno morale e pregiudizi alla sfera esistenziale, risarcibili solo nei casi riconosciuti dal legislatore) previa allegazione e dimostrazione dei danni.
(a) Per il danno morale lo svincolo dal danno biologico, indicato dalle Sezioni
Unite, attribuisce l'indipendenza del ristoro della sofferenza morale dalla lesione all'integrità psicofisica, costituendo le stesse delle variabili concettualmente indipendenti. Il criterio del rapporto frazionario tra danno morale soggettivo e danno biologico, si fonda sull'assunto in parte apodittico del crescere tendenzialmente proporzionale del danno morale rispetto al pregiudizio al bene salute espresso in termini percentuali, anche se esso pur trova un fondamento logico nella presunzione dell'id quod plerumque accidit ed un correttivo nella variazione del rapporto frazionario da effettuarsi in concreto.
Perso tale ausilio la valutazione equitativa del danno morale resta priva di un aggancio a parametri obiettivi e diffusi sul piano nazionale. Tuttavia, certamente tale valutazione, va effettuata mediante prova testimoniale senza però rinunciare alla prova per presunzioni, nella quale rientra come indicatore la intensità del lesione all'integrità psicofisica resa.
(b) Per il danno biologico e per le conseguenze sulla propria qualità di vita nella sua dimensione dinamico-relazionale (ovvero per il peggioramento in concreto della qualità di vita, ad esempio, per l'impossibilità a praticare hobbies, sport pratiche sociali verso cui si è specificamente appassionati in modo particolarmente intenso, altrimenti definibili come pregiudizi esistenziali), la personalizzazione richiesta dalla Corte di Cassazione, allorché si tratta di fatti costituenti reato (o concernenti altre situazioni specificamente tutelate), può trovare un riferimento importante, (anche al di fuori della materia della responsabilità civile da circolazione automobilistica), negli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni. Essi forniscono una definizione di danno biologico, sia pure, al meno dal punto di vista topografico, limitata alla materia della
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responsabilità civile da circolazione stradale:“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 138.) Tale voce di danno è aumentabile sino al trenta per cento nelle lesioni di non lieve entità “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali… con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.” (art. 138, comma 3), mentre nelle lesioni di lieve entità è prevista la possibilità di un aumento fino ad un quinto “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
(art. 139, comma 3). In modo quasi identico la definizione era stata anticipata dall'13 del D.Lgs 38/2000 in tema di assicurazione Inail.
Il metodo seguito dal codice delle assicurazioni è quello, quindi, di un aumento percentuale del risarcimento da danno biologico in presenza di un'incidenza dei postumi permanenti su specifici interessi o attività del soggetto leso che assumono una particolare valenza nell'ambito dello svolgimento della sua personalità.
Appare del tutto evidente che, nel caso di specie, mancando qualsiasi allegazione e prova sulla peculiare incidenza delle menomazioni permanenti sulle specifiche abitudini di vita dell'attrice non può ricorsi ad alcun incremento risulta del tutto indimostrata l'esistenza di un danno superiore rispetto al biologico.
Risarcimento del danno.
Danno biologico ed Inabilità temporanea.
Il danno biologico e l'inabilità temporanea sono liquidate sulla base delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024.
L'invalidità temporanea parziale va determinata sulla base dell'importo previsto per l'inabilità assoluta, ridotta percentualmente in modo corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta e moltiplicata per il numero dei giorni.
Danno morale.
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Per il danno morale, ricordato anche l'attuale orientamento della Suprema Corte in tema di liquidazione del danno morale della sua quantificazione sopra evidenziata, risulta adeguata la liquidazione prevista dalle tabelle di Milano congiuntamente per inabilità temporanea e danno morale.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato:- un danno biologico permanente del 7% per “frattura bimalleolare caviglia sinistra”; - età del danneggiato anni 46 all'epoca del fatto;
- un' inabilità temporanea totale
(I.T.T.) di gg. 30, ITP di gg. 20 al 50% e di gg. 20 al 25%.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 7% (età 46 anni al tempo del sinistro) 11.338,00
Inabilità Totale gg. 30 x 115,00 3.450,00
Inabilità parziale al 50% gg. 20 x 115,00 1.150,00
Inabilità parziale al 25% gg. 20 x 115,00 575,00
Spese mediche 583,76
TOTALE 17.096,76
In conclusione, la somma di cui l'attrice deve essere risarcita, per effetto del concorso di colpa del 50% posto a suo carico, è pari complessivamente ad €
8.548,38.
Il Condominio deve essere, quindi, condannato al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 8.548,38 [17.096,76/ 2 =€ 8.548,38 ].
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in
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applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
L'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza di parte convenuta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del (D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento medio e dell'attività processuale resasi necessaria.
Per le medesime ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria, va posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione di quanto anzi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – 6^Sezione civile- ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
1. accoglie la domanda e accertato il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod.civ., condanna ex art. 2051 cod. civ. il Condominio di VIA S.
DALI' N. 143 “PALAZZO DELLE ROSE” in Napoli in persona dell'amm.re p.t., al risarcimento del danno in favore di Parte_1 nella misura complessiva di euro € 8.548,38 oltre interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna il Condominio convenuto al pagamento del 50% delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 2538,50, oltre € 27,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. Raffaele Di
Monda per averne fatto dichiarazione di anticipo;
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3. Spese di CTU poste definitivamente a carico del Condominio nella misura del 50%.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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