Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4447/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4447/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
14/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA SAN VITALE 40/3/A 40125 Parte_1 P.IVA_1
BOLOGNA presso lo studio degli Avv.ti PAGANI GIANLUIGI, c.f.: , e C.F._1
Paolo Foschini (C.F. dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2
allegata all'atto di citazione
- ATTRICE OPPONENTE
E
, c.f.: Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to in VIA E. LEVANTE N. 192/6 40139 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv.
MURANO GIOVAMBATTISTA, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: parte attrice opponente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, per i motivi espressi in narrativa, accertata l'erroneità dell'importo ingiunto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 722/2023
(R.G. 679/2023) del Tribunale di Bologna e contestualmente determinare la somma dovuta a titolo di provvigione da parte di a geom. Con Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 vittoria delle spese di lite”.
Parte convenuta opposta
2) in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare il diritto della società opposta a percepire le provvigioni concordate nei conferimenti di incarico depositati in giudizio e quindi accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'importo di cui alla nota proforma depositata in giudizio pari € 15.470,00 (quindicimila quattrocento settanta) oltre interessi di mora dalla data di sottoscrizione del preliminare, detratto quanto già pagato per effetto della concessa provvisoria esecutorietà del decreto;
3) condannare parte opponente alle spese tutte del giudizio anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate dalla società opponente.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 722/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 09.02.2023, su ricorso di Parte_2
con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma di Euro 15.470, oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione svolta a favore della società ingiunta in relazione a due immobili siti in Comune di Bologna, Via della Cava
n. 34 e Vicolo Case n. 4.
In particolare, parte ricorrente sosteneva che il diritto della società ad Controparte_1
ottenere il pagamento delle provvigioni trovava fondamento nei conferimenti di incarichi sottoscritti dalla società contenenti gli importi specificamente concordati per l'attività di Parte_1
intermediazione (euro 8.000,00 ed euro 6.000,00 oltre iva ed accessori di legge).
2. La società opponeva il decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale: “contrariis Parte_1 reiectis, Nel merito, per i motivi espressi in narrativa, accertata l'erroneità dell'importo ingiunto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 722/2023 (R.G. 679/2023) del Tribunale di Bologna e contestualmente determinare la somma dovuta a titolo di provvigione da parte di a Parte_1 [...] del geom. . CP_1 Controparte_1
La società come affermato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non contestava la Parte_1
sussistenza del rapporto di mediazione ma sosteneva che la somma richiesta non fosse dovuta in
- 2 - quanto la società (parte venditrice del immobile predetto) e la società Parte_3 Pt_1
[... avrebbero concluso un affare diverso da quello oggetto della mediazione.
Nel dettaglio, società opponente sosteneva di aver incaricato di prestare la Controparte_1
propria attività di mediazione relativamente alla compravendita degli immobili di Via della Cava n.
34 in
Bologna e di Vicolo Case n. 4 in Bologna e che a tal proposito venivano sottoscritti due differenti conferimenti di incarico datati 30 settembre 2022, nei quali veniva indicata la provvigione spettante a qualora l'affare fosse stato concluso, pari al 2% di Euro 400.000,00 Controparte_1
(quattrocentomila/00) per l'acquisto del complesso di Via della Cava n. 34 ed al 1% di Euro
600.000,00 (seicentomila/00) per la compravendita dell'immobile di Vicolo Case n.
4. Tuttavia, oggetto della compravendita era stata solo una parte del compendio immobiliare di Via della Cava
n. 34, acquistata al prezzo di 250.000 Euro, come risultava dal contratto preliminare stipulato in data 12.12.2022. Pertanto, secondo la ricostruzione offerta dall'attore opponente, la misura del 2% del corrispettivo dovuto per l'attività immobiliare andava calcolata facendo riferimento al prezzo effettivo dell'acquisto poi concluso e non al valore dell'intero immobile ( stimato in € 400.000,00 nell'atto di conferimento dell'incarico), mentre nessuna provvigione era dovuta per l'attività svolta in riferimento all'immobile sito in Vicolo Case n. 4, posto che rispetto a tale immobile non era stato concluso alcun contratto di vendita.
3. Si costituiva in giudizio la società contestando l'opposizione avversaria e Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito di “in via preliminare, 1) concedere ex art. 648 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza che precede, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di euro 5.000,00 oltre accessori di legge;
nel merito 3) respingere l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata o con qualunque altra miglior formula e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi svolti nel presente atto 4) in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare il diritto della società opposta a percepire le provvigioni concordate nei conferimenti di incarico depositati in giudizio e quindi accertare il diritto della società opposta a percepire l'importo di cui alla nota proforma depositata in giudizio pari € 15.470,00 (quindicimila quattrocento settanta) oltre interessi di mora dalla data di sottoscrizione del preliminare;
5) condannare parte opponente alle spese tutte del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
- 3 - Più precisamente, parte opposta produceva in giudizio una proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 27.09.2025 tra nella persona del legale rappresentante Sig.ra e Parte_1 Per_1
in veste di proprietario dei complessi immobiliari, con la quale Parte_3
stabilivano che il complesso immobiliare di proprietà di oggetto Parte_3 dell'incarico di mediazione conferito alla società veniva scisso in due Controparte_1
blocchi: precisamente il Blocco A, costituito dalle porzioni poste in via della Cava 34 distinte al foglio 291 con le particelle 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 693/1 e 693/2 ed il Blocco B costituito dalle porzioni poste in Vicolo Case n. 4 distinte al foglio 259/1, 259/2, 331 e che la società rappresentata dalla signora si obbligava ad acquistare il complesso sopra descritto come Blocco A; per Per_1
quanto riguarda il Blocco B, le parti concordavano di redigere un contratto di appalto al prezzo di euro 420.000,00 oltre Iva, prevedendo le relative modalità di esecuzione dei lavori e di pagamento.
Pertanto, società convenuta sosteneva il diritto al pagamento delle provvigioni sia per l'attività svolta per la conclusione del contratto di vendita (in relazione all'immobile sito in Via della Cava) che per la conclusione del successivo contratto di appalto (relativo all'immobile di Vicolo Case n.
4), negli importi pattuiti in sede di conferimento dell'incarico, cioè nella misura, rispettivamente, del 2 % del valore attribuito all'immobile del (4.000,00 Euro) e del 1% del valore Pt_4
attribuito all'immobile di cui al (6.000,00). Pt_5
4. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2023, concedeva la provvisoria esecutorietà parziale dell'opposto decreto ingiuntivo nei limiti della somma non contestata di € 5.000,00, oltre ad interessi come da ricorso e assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle menzionate memorie, il Giudice pronunciava in data 22 giugno 2024 ordinanza con cui, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/03/2024, ritenuta la causa di natura documentale, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 novembre 2024, nel corso della quale le parti si riportavano ai rispettivi fogli di precisazione depositati in via telematica. Il Giudice assegnava quindi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione.
***
5. La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 722/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 09.02.2023 deve essere revocato per le seguenti motivazioni.
- 4 - 6. Preliminarmente, occorre brevemente richiamare i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla provvigione del mediatore, sia con riferimento all'an che al quantum del suo ammontare.
6.1. Sotto il primo aspetto, l'art. 1755 c.c. statuisce che il mediatore ha diritto alla provvigione, da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Occorre innanzitutto che tra le parti si sia perfezionato un accordo giuridico vincolante tra le stesse.
Con riferimento all'individuazione dell'affare rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni, affermando un' interpretazione oramai piuttosto univoca del presupposto in questione, la quale può essere riassunta nei termini che seguono.
Anzitutto, è stato chiarito che “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare può ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato” (cfr. Cass., Sez. II, sent. n.
680 del 9.01.2024; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. 2, n. 30083 del 2019; Sez. 2, n. 39377 del
2021; Sez. 2, n. 15559 del 2022; Sez. 2, n. 15577 del 2022; Sez. 2, n. 17396 del 2022; Sez. 2, n.
20132 del 2022; Sez. 2, n. 24533 del 2022; Sez. 6-2, n. 28879 del 2022; Sez. 2, n. 7628 del 2023).
Sicché, al contrario: “Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico -giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo
a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stata formulata una proposta di acquisto che seppur accettata rinvia la conclusione alla possibilità di un futuro accordo” (cfr. Cass., ordinanza n. 7781 del 10 aprile 2020).
Inoltre, occorre che via sia un nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal mediatore e l'affare concluso, cioè che il vincolo giuridico concluso dalle parti messe in relazione sia stato costituito grazie all'attività di mediazione svolta dal mediatore stesso.
Sempre in riferimento all'an della provvigione, affinché un tale diritto sorga è necessario anche che vi sia una sostanziale identità tra l'affare concluso e quello per cui era stato perfezionato il contratto di mediazione. Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Nel contratto di mediazione immobiliare (ma anche commerciale o aziendale), il diritto alla provvigione sorge solo se l'affare effettivamente concluso corrisponde a quello proposto dal mediatore” (Cass. civ. ordinanza n. 9431/2025).
- 5 - 6.2. Quanto invece al quantum della provvigione del mediatore per l'attività svolta, l'art. 1755 co.
2, c.c.., stabilisce che la misura della provvigione e la proposizione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinati dal giudice secondo equità.
7. Venendo ora nello specifico alla sussistenza del diritto alla provvigione da parte di
[...]
per la mediazione effettuata in favore della società attrice si esamina CP_1 Parte_1 separatamente l'attività svolta in riferimento all'immobile sito in Bologna, Via Cava n. 34, in relazione al quale è stato stipulato un contratto preliminare di vendita di una parte di esso, e l'attività svolta in relazione all'immobile sito in Bologna Vicolo Case n. 4, oggetto del successivo contratto di appalto.
7.1 In riferimento al primo si evidenzia che nell'Atto di conferimento di incarico di mediazione
(acquirente) firmato in data 30.09.2022 si legge “Compenso all'Agente: l'acquirente si impegna a corrispondere all'Agente per la sua mediazione un compenso pari al 2% del prezzo convenuto per
l'acquisto + iva”. Inoltre è specificato che “il compenso medesimo dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: al preliminare di acquisto Via Cava 34” e che “Si riconosce la provvigione del
2% sull'acquisto lotto Via della Cava 34, valore 400.000 x 2% = 8.000 + iva al preliminare di vendita”.
Tuttavia, come dimostrato dalla produzione del contratto preliminare di vendita del predetto immobile, il prezzo poi effettivamente pagato per l'acquisto è stato pari ad Euro 250.000,00.
Questo Tribunale ritiene che la percentuale della provvigione per l'attività svolta in relazione a tale acquisto vada calcolata sul prezzo effettivamente pagato da parte della società acquirente e non al valore dell'immobile stimato durante le trattative e relativo all'intero compendio immobiliare e non solo alla parte oggetto del preliminare effettivamente concluso dall'opponente.
Del resto, dall'analisi del documento di conferimento dell'incarico l'entità della provvigione viene testualmente riferita al prezzo del successivo acquisto dell'immobile (l'acquirente si impegna a corrispondere all'Agente per la sua mediazione un compenso pari al 2% del prezzo convenuto per
l'acquisto). È del resto significativa in tal senso anche la modalità pattuita per il pagamento della somma dovuta a titolo di provvigione: il compenso medesimo dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: al preliminare di acquisto Via Cava 34.
Il richiamo al prezzo di acquisto, nonché le modalità di pagamento al preliminare di acquisto dimostrano come l'entità della provvigione vada determinata nella misura del 2% del prezzo effettivamente corrisposto in sede di preliminare (250.000,00 Euro).
- 6 - Il riferimento, invece, che viene fatto al valore di 400.000 Euro nell'atto di conferimento dell'incarico (Si riconosce la provvigione del 2% sull'acquisto lotto Via della Cava 34, valore
400.000 x 2% = 8.000 + iva al preliminare di vendita) conferma quanto sopra, dal momento che, in quella fase delle trattative, parte acquirente aveva stimato il valore dell'immobile in quella cifra, cifra che poi è stata sensibilmente ridotta in sede di preliminare. Infatti, il carteggio prodotto da parte convenuta dimostra che la somma di Euro 400.000, rappresenta il valore che nel corso delle trattative è stato attribuito all'intero immobile, mentre la somma di Euro 250.000 rappresenta il prezzo convenuto per l'acquisto di una porzione del compendio immobiliare in questione ed è pertanto su tale somma che occorre calcolare la provvigione.
In conclusione, in relazione all'attività di mediazione per l'immobile di Via Cava n. 34, questo
Tribunale riconosce la sussistenza del diritto alla provvigione di (peraltro mai Controparte_1 contestato dalla società opponente nell'an) e lo quantifica, per i motivi suesposti, nella misura di
Euro 5.000,00 oltre accessori e interessi.
7.2 In relazione, invece, all'attività svolta dalla società convenuta riguardo al diverso immobile sito in Vicolo Case si osserva quanto segue.
Parte attrice ha prodotto in giudizio Atto di conferimento di incarico di mediazione (acquirente) firmato in data 30.09.2022, nel quale si regola il rapporto di mediazione inerente l'acquisto del suddetto immobile, che, in tal sede, viene valutato in Euro 600.000,00.
Tuttavia, è necessario evidenziare che l'immobile non è poi stato effettivamente venduto alla società ma è rimasto di proprietà della Infatti, la società Parte_1 Parte_3
convenuta ha prodotto in giudizio una proposta irrevocabile di acquisto dalla quale emerge che l'immobile sito in Via Case n. 4 (qui denominato Blocco B) non è più oggetto di compravendita ma in relazioni ad esso le parti si obbligavano a stipulare un contratto di appalto, poi effettivamente concluso.
Questo Tribunale ritine che, per l'attività svolta da in riferimento a tale Controparte_1
immobile, non sia maturato alcun diritto alla provvigione.
Come già sottolineato sopra, in riferimento all'an della provvigione, affinché un tale diritto sorga è necessario che l'affare sia concluso, con la precisazione che l'affare può ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
- 7 - La provvigione, quindi, non è dovuta, e non sorge il relativo diritto del mediatore, qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” che possa legittimare un'azione ex art. 2932 c.c. ovvero la richiesta di risarcimento del danno, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare.
L'assunto si spiega in considerazione del fatto che, nel momento antecedente alla conclusione di un vincolo giuridico, le parti potrebbero aver inteso fotografare i termini di un accordo raggiunto in ordine a taluni elementi del futuro contratto, riservando tuttavia il consenso vincolante, sottomesso all'esecuzione coattiva, ad un momento successivo, con ciò lasciando presumere che le stesse parti abbiano considerato la situazione non matura per l'assunzione di un vincolo contrattuale vero e proprio.
Irrilevante in tal senso anche la prodotta proposta irrevocabile, che benché abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili dell'accordo, rimane comunque un vincolo idoneo solamente a regolare le successive articolazioni del suo procedimento formativo.
In altri termini, lo scambio di proposta e accettazione, per assumere la consistenza dell'affare rilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c., deve aver conclamato l'incontro della volontà delle parti rispetto all'assunzione di un vincolo giuridico costituito dall'assunzione dell'impegno alla futura stipula del contratto definitivo di vendita, in base agli elementi essenziali già individuati, e suscettibile appunto di essere azionato ex art. 2932 c.c. ovvero per il risarcimento del danno (cfr.
Cass., Sez. 2, sent. n. 680 del 9.01.2024).
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che “Va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico -giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stata formulata una proposta di acquisto che seppur accettata rinvia la conclusione alla possibilità di un futuro accordo” (Cass., ordinanza n. 7781 del 10 aprile 2020).
Si aggiunga poi che, in riferimento all'immobile di Vicolo Case n. 4, nell'atto denominato “ proposta irrevocabile di acquisto” viene in realtà programmata la stipula di un contratto di appalto, contratto ben diverso da quello originariamente previsto quale oggetto della mediazione. Basti richiamare Atto di conferimento di incarico di mediazione (acquirente) nel quale si fa sempre riferimento alla conclusione di un contratto di vendita immobiliare.
Appare allora mancante anche un ulteriore requisito necessario al sorgere della provvigione:
l'identità dell'affare concluso e quello per cui era stato perfezionato il contratto di mediazione.
- 8 - Invero, come ha chiarito più volte la giurisprudenza, le modifiche o le correzioni che intercorrono nella fase finale delle trattative non escludono, di per sé, il diritto alla provvigione se lasciano inalterata la natura sostanziale dell'affare (ad esempio, sussiste l'identità dell'affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, anziché perfezionare la vendita di un immobile originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, Cass. civ. 11675 del 04.05.2023); tuttavia, se le parti, dopo l'intervento del mediatore per un certo affare, ne concludono uno completamente diverso l'identità richiesta potrebbe mancare e il diritto alla provvigione per l'affare originariamente mediato potrebbe non sorgere.
Nel caso in esame, il contratto di mediazione era stato concluso per l'acquisto dell'immobile suddetto, mentre l'affare effettivamente concluso è stato un contratto di appalto che lascia inalterata la proprietà dell'immobile. Vi è , quindi, una diversità sostanziale tra l'affare programmato e quello realizzato, essendo l'appalto un contratto completamente diverso sotto il profilo sostanziale in quanto non ottiene il medesimo risultato economico della vendita, ossia il trasferimento della proprietà dell'immobile.
Nulla è dovuto, quindi, alla parte opposta per l'immobile di Vicolo Case 4.
8. Per tutti i motivi suesposti, va riconosciuto alla società opposta il diritto a percepire le provvigioni nella sola misura di Euro 5.000,00, oltre a interessi e accessori di legge.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, indicando un credito superiore rispetto al dovuto e la società attrice condannata al pagamento in favore di Geometra Parte_1 Controparte_1
del minor importo sopra indicato. Controparte_1
9. Quanto alle spese di lite, si osserva che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (vedi, tra le altre, Cass. 4982/24;
Cass. 17137/2022; Cass. 9587/2015).
9.1.
Nel caso di specie, l'accoglimento in misura minima dell'opposizione e la conseguente soccombenza parziale reciproca delle parti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di
- 9 - lite nella misura di due terzi. L'accoglimento parziale della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta, in applicazione del principio della soccombenza, comporta, invece, la condanna della parte attrice opponente al rimborso in favore dell'opposta delle residue spese di lite
(nella misura di un terzo) dalla stessa sostenute.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con applicazione delle tariffe medie previste per tutte le fasi del processo per le cause di valore fino a € 26.000,00, tenuto conto della somma attribuita alla parte vincitrice a titolo di capitale e interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, respinta:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 722/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
09.02.2023.
- Condanna al pagamento in favore di del Geometra Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di Euro 5.000,00, oltre IVA al 22% e interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo effettivo.
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi;
- Condanna alla refusione in favore di Geometra Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese processuali nella misura di un terzo, che liquida in Euro Controparte_1
1.692,33 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, c.p.a. e IVA come per legge.
Bologna, 06.06.2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
- 10 -