Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3735 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3735 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, Via Azario n° 3 presso lo studio dell'avv. SAMPIERI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Novara, Via Azario n° 3, presso lo studio dell'avv. SAMPIERI ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate (No) in data 30 agosto 2009 (trascritto nei registri dello Stato Civile: atto n. 18 parte II serie C anno 2009), tra e Parte_1 [...]
, ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda Controparte_1 sentenza;
- Confermare per il figlio minore il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e il collocamento prevalente Per_1 del minore presso la madre in via Monte San Michele n°7, disponendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, e sia esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore. Il padre potrà vedere e tenere con sé a week end alternati, Per_1 dal sabato mattina al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, nonché ogni settimana una sera infrasettimanale compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, che dovrà comunicare a inizio settimana alla moglie, il giorno in cui
e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore. Nel periodo di Pasqua trascorrerà l'intera settimana di vacanza Per_1 un anno con il padre e un anno con la madre. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive, in periodo che i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale unitamente agli arredi alla signora che vi abiterà con il figlio. CP_1
- Porre a carico del signor , l'obbligo di contribuire al mantenimento di con la somma mensile di €. Parte_1 Per_1
600,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla signora entro il giorno 10 diogni mese, con adeguamento CP_1 annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI. Il padre concorrerà altresì nella misura del 60% alle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci conseguenti alle visite di cui ai precedenti punti.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico richiesto durante l'anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) acquisto di eventuali pc;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ivi comprese scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 30 giorni dalla richiesta. Tutte le predette spese dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state sostenute. La relativa documentazione (scontrini/fatture) andrà presentata entro il giorno 01 del mese successivo.
- Dare atto che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
- Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti.
- Dare atto che le parti, hanno definito ogni loro rapporto economico e nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro con l'adempimento di quanto sopra pattuito.
- Dare atto che le spese legali e di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Galliate in data 30/08/2009 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2009. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (30.05.2013), ancora minorenne. Per_1
Pag. 2 di 3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 05.03.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate in data 30/08/2009 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2009;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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