Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2720/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 07.01.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Carolina Colarieti
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 11.07.1987 nel comune di Salerno trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 222 P. II S. A Uff. 1 anno 1987 e che avevano adottato tre figli: , Per_1
e ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti Per_2 Per_3
precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro separazione personale con decreto n. cron. 10648/2010 del 28.09.2010 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione e,
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precisamente: “a) i coniugi erano autorizzati a vivere separati;
b) veniva disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore del signor in quanto genitore collocatario Parte_1 della prole;
c) veniva disposto l'affidamento congiunto dei tre figli, all'epoca, minori, ad entrambi i coniugi;
d) quanto ai rapporti economici tra i coniugi, stante l'autonomia economica di entrambi, essendo la dott.ssa titolare di cattedra all'università e il dott. Cantore medico psichiatra, nulla CP_1
veniva previsto”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
07.01.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le condizioni sottoscritte, ritiene di poterne prendere atto, ad eccezione della condizione sull'assegnazione della casa coniugale, rispetto alla quale nulla si dispone in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
2 R.V.G. 2720/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.07.1987 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 222 P. II S. A Uff. 1 anno
1987 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.01.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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