Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1457/2023 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Leda PULEO;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Ludovico DEL CAMPO;
APPELLATA
All'udienza di discussione del 25.3.2025, la causa è stata posta in decisione.
1
Con sentenza n. 2709/2023, depositata il 21.6.2023 (resa nel proc. n.
7440/2'18 RG), il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di risarcimento del danno, proposta da nei confronti di Controparte_1
, per i reati di cui agli artt. 612 bis, 581 e 612 c.p., accertati Parte_2
nel procedimento penale n. 924/2013 r.g.n.r. – 34/2015 r.g.g.u.p., definito con sentenza n. 305/2017 del GUP presso il Tribunale per i Minorenni di
Catania.
Il Tribunale di Catania, terza sezione civile, ha condannato lo al Pt_2
pagamento alla controparte, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 4.867,50, oltre interessi, inferiore rispetto a quella azionata che era pari a € 92.500,00.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando un Parte_2
unico motivo di appello.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in corso di causa, è stata rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie dell'appellante.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
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Il Tribunale, nell'accogliere la domanda attorea, ha ritenuto: a) che poteva considerarsi accertata la sussistenza delle condotte illecite ascritte allo in virtù della sentenza penale con cui i reati sono stati dichiarati Pt_1
estinti in conseguenza dell'esito positivo della messa alla prova dell'imputato; b) che doveva procedersi dunque alla liquidazione dei pregiudizi patiti dalla persona offesa, anch'essa minorenne, lesa nella propria integrità psico-fisica; c) che detta liquidazione non poteva che essere operata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226, sia con riguardo al danno biologico che all'intero ventaglio delle ripercussioni provocate dal
2 torto subito in termini di sofferenza e cambiamento delle abitudini di vita della vittima dei reati.
Il Tribunale ha, quindi, quantificato il danno non patrimoniale subito dalla
, per effetto degli illeciti commessi dallo , in € 367,50 per CP_1 Pt_2
le lesioni fisiche conseguenti alle percosse -tenuto conto anche della limitata prognosi di cinque giorni per la guarigione- e in euro 4.500,00 per gli altri profili di danno derivanti anche dagli atti persecutori subiti.
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Con un unico, complesso, motivo di appello critica Parte_2
tale decisione lamentando l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto provata l'esistenza dei danni richiesti dalla controparte sulla base dell'allegazione della sentenza penale, ritenendo implicita detta esistenza, senza tener conto della peculiare struttura dell'istituto della messa alla prova, che non dà luogo ad alcun accertamento rispetto all'effettiva dinamica dei fatti di reato e, conseguentemente, non si occupa di verificare l'entità del pregiudizio eventualmente patito in concreto dalle persone offese da tali fatti.
Deduce in particolare l'appellante che, al fine di potersi ritenere provato il danno oggetto di risarcimento, avrebbe dovuto svolgersi una compiuta istruttoria sull'effettiva portata lesiva delle condotte a lui attribuite, laddove al contrario queste non possono essere ritenute atte ad aver cagionato alcun pregiudizio all'attrice, tenuto conto in particolare delle caratteristiche fisiche di esso appellante (che era un ragazzino di quindici anni, di corporatura esile) e del contesto sociale in cui il medesimo è inserito (perbene e agiato).
Lamenta, inoltre, l'appellante che il Tribunale ha ignorato la documentazione da lui prodotta, costituita dalla relazione di CTU (a firma della dott.ssa disposta in altro giudizio tra le parti, Persona_1
avente ad oggetto il riconoscimento di paternità del figlio della CP_2
promosso dallo (proc. n. 18708/16 R.G.), da cui, a dire Pt_2
3 dell'appellante si evince che la non era affatto prostrata e CP_2
vittima di vessazioni e violenze.
Infine, deduce l'appellante che non vi sarebbe prova che la documentazione medica prodotta dalla controparte sia riferibile a lesioni riportate a seguito delle condotte dello . Pt_2
La doglianza è, nei suoi vari profili, interamente infondata.
In primo luogo, va dato atto che è vero che, come affermato dalla
S.C. (Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n. 31894), per quanto concerne i rapporti tra giudizio civile e penale, ed in particolare con riguardo alla dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, “In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda…”.
Ciò posto, ritiene la Corte che vada comunque valutata la valenza probatoria dell'ammissione di colpevolezza.
Risulta, infatti, dalla sentenza del GUP presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania n. 305/2017 che lo ha ammesso -in sede Pt_2
penale- la propria colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, come dettagliatamente indicati nel capo di imputazione. Le sue dichiarazioni sono state anche testualmente riportate nella motivazione della sentenza, e da esse emerge che questi tentatva di giustificare il suo comportamento con la propria immaturità e con la pressione derivante dalla peculiarità della situazione di una paternità in età adolescenziale.
Va precisato che l'ammissione di colpevolezza ha una specifica valenza ai fini delle valutazioni nel processo civile.
4 Tanto si ricava da quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, pur avendo reso la pronuncia in un'ipotesi di patteggiamento, ha formulato una affermazione di principio che, mutatis mutandis, risulta essere pertinente anche rispetto alla messa alla prova.
La S.C. ha difatti statuito (Cassazione civile, sez. III , 11/10/2023 , n.
28428) che “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p. , costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza”.
Nella specie vi è una chiara ammissione di colpevolezza (in questi termini valutata anche dal GUP (pagg.
3-4 della citata sentenza) che, per quanto chiarito dalla pronuncia della S.C. da ultimo richiamata, esonera la controparte dall'onere della prova e, quindi, a maggior ragione, consente di ritenere che l'ammissione de qua assuma una valenza probatoria rilevante ai fini della verifica dell'an e degli accadimenti di specie.
In questa prospettiva, anche a non voler ritenere l'esistenza del danno come implicita, in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi per i “reati di danno” (Cass. SU civili n. 4549/2010) richiamato dal Tribunale, in ogni caso, le risultanze istruttorie di questo giudizio riscontrano pienamente la sussistenza del pregiudizio lamentato dalla e il nesso causale tra i fatti commessi dall'appellante e il danno CP_1
stesso.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, ha indicato i Controparte_1
necessari elementi probatori, anche indiziari, su cui fondare la prova della portata lesiva delle condotte illecite subite.
5 L'originaria parte attrice ha dedotto che il comportamento dell'ex fidanzatino, dal quale aveva avuto un figlio in giovanissima età (quindici anni), quando entrambi erano minorenni, -comportamento consistito in ripetute e continue minacce, ingiurie, attività persecutorie (pedinamenti, messaggi, telefonate e citofonate anche in orari notturni), aggressioni verbali e financo fisiche, con un episodio di percosse- per la costanza e la continuità in un lungo periodo di tempo, anche durante la gravidanza e anche durante la messa alla prova dello , per “la particolare Pt_2
odiosità delle condotte illecite” ha determinato la lesione di interessi di rango costituzionale in capo all'adolescente , costringendola a CP_1
stravolgere le normali abitudini quotidiane di vita, sue e della sua famiglia, e facendo insorgere in lei disagio e sentimenti di sconforto e frustrazione.
Ciò premesso, la ricostruzione della dinamica degli eventi offerta dall'attrice (odierna appellata) trova in effetti conferma negli atti del procedimento penale svoltosi sui fatti in questione.
Segnatamente, dalla CNR dei Carabinieri della Stazione di Randazzo emerge anche un allarmante episodio di allontanamento senza permesso dello dalla comunità per minori in cui lo stesso era stato collocato Pt_2
con provvedimento del Tribunale per i minorenni del 13.8.2013, in considerazione della condotta antisociale del minore e contraria alla sua stessa famiglia;
il 19.8.2013, in orario serale, lo era stato rinvenuto Pt_2
sotto casa della persona offesa, , e, alla vista dei Controparte_3
Carabinieri, si era dato alla fuga.
Si ritiene allora innegabile che la complessiva condotta posta in essere, secondo l'"id quod plerumque accidit", è idonea a provocare una non irrilevante sofferenza morale.
Tale sofferenza è, nella specie, confermata anche dalle osservazioni dei C.C. riportate nella citata informativa di reato e poste a fondamento delle richieste all'A.G.: la persona offesa (e i suoi genitori) sono ivi
6 descritti come “visibilmente scossi, provati e terrorizzati da tale situazione”.
Inoltre, come correttamente messo in luce dal primo giudice,
l'esistenza del pregiudizio trova riscontro probatorio nella relazione psicologico-forense di parte, prodotta nel giudizio di primo grado dall'attrice, a firma del dott. del 7.10.2017. Controparte_4
In essa si legge, all'esito di una compiuta e dettagliata valutazione diagnostica idonea a dare contezza delle conclusioni cui si perviene, che la risulta essere vittima reale di stalking, presentandone tutte le CP_1
caratteristiche, e segnatamente un alto livello di stress e di preoccupazione, ansia e depressione, nonché il cambiamento delle proprie abitudini e stili di vita, con compromissione della salute psichica, fisica e sociale.
Costituiscono ulteriore prova dei lamentati pregiudizi anche le risultanze della prova per testi, come condivisibilmente messo in luce dal giudice di prime cure.
I genitori dell'attrice, escussi come testi, infatti, in maniera congruente e concorde, hanno riferito in ordine alle aggressioni, molestie e minacce subite dalla figlia, nonché in ordine alla modifica delle abitudini di vita della ragazza, e dell'intero nucleo familiare, in dipendenza dei comportamenti dello . Pt_2
Quanto alle lesioni fisiche, le stesse sono certamente provate dalla documentazione medica prodotta dalla , anche richiamate nella Pt_2
sentenza impugnata, inequivocabilmente riconducibile alle condotte dello
, secondo le modalità riferite nelle denunzie-querele. Al riguardo, Pt_2
sono elementi indiziari concordanti, forti e univoci la contestualità con gli episodi riportati e il tenore delle dichiarazioni rese ai sanitari dalla che, nell'immediatezza, ha riferito di essere stata vittima di CP_1
aggressione da parte di persona a lei nota.
7 L'appellante deduce, altresì, che il Tribunale ha ignorato la relazione di CTU psicologica afferente alla , espletata in altro giudizio tra CP_1
le parti, avente ad oggetto il riconoscimento di paternità.
La doglianza è infondata.
Anzitutto, tale relazione non risulta depositata, né nel giudizio di primo grado (v. fascicolo telematico) -in cui la produzione sarebbe stata comunque tardiva essendosi lo costituito dopo la scadenza dei Pt_2
termini per le istanze istruttorie- e neppure in questo grado di giudizio, senza che sia stata mai formulata una specifica istanza di rimessione in termini (che, in ogni caso, sarebbe da disattendersi non risultando dedotti e comprovati i presupposti di legge).
Infine, come già osservato con ordinanza resa in corso di causa, da intendersi qui richiamata, appare inammissibile la richiesta istruttoria formulata nell'atto di appello con cui l'appellante ha chiesto ammettersi prova per testi con la predetta CTU nominata nell'altro giudizio, dott.ssa
(così dovendosi intendere la richiesta di “esame” di detto CTU). Per_1
E invero, una tale istanza risulta proposta per la prima volta solo in questo giudizio di appello, in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a carico dello Stato.
Si applicano i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v.
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così statuisce: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
2709/2023 del Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile;
condanna l'appellante al pagamento a favore dello Stato delle spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi € 2419,00 per compensi, di cui euro 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, €496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in data 8 maggio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Catania.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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