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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30099/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30099/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONINI GABRIELE del foro di PERUGIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGGINI Controparte_1 P.IVA_1 MARCO CIOTTI e dell'avv. MARTELLOSIO TOMMASO
SC CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI C.F._3
LEONARDO del foro DI PRATO
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARAU Controparte_2 C.F._4
PAOLO del foro di ROMA;
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: previa contestazione delle avverse memorie e difese, in via istruttoria, per la parziale revoca della ordinanza istruttoria ed ammissione dei capitoli non ammessi, con richiamo e/o sostituzione del CTU, perché risponda compiutamente alle osservazioni del CTP;
nel merito per
pagina 1 di 8 l'accoglimento della domanda riportandosi integralmente alle note conclusive, con vittoria di spese di lite. per parte convenuta : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, Controparte_1 contariis rejectis, per le motivazioni esposte: nel merito: respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, ed in ogni caso perché integralmente sprovvista di prova per i motivi meglio esposti in narrativa;
in subordine nel merito: respingere la domanda di risarcimento dei danni - quantificati in Euro
24.900,00 – asseritamente subiti a seguito dell'urto del 01.08.2021 tra l'imbarcazione denominata
“Coregone” e l'imbarcazione denominata “Piccolo Principe” in quanto eccessiva e infondata in punto di quantum e/o limitarla alla somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio;
in ogni caso detrarre dalla maggior somma eventualmente riconosciuta a parte attrice l'importo, pari ad Euro 3.405,00, in data 13.10.2021 versato dagli assicuratori RC dell'imbarcazione “Coregone”
ai Sigg.ri quale indennizzo per i danni subiti Controparte_3 Pt_1 dall'imbarcazione denominata “Piccolo Principe” iscritta al n. 2LI 2445 D del Registro delle Imbarcazioni da Diporto tenuto dalla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano. Con favore di diritti, spese ed onorari, oltre a rimborso forfetario”.
per parte convenuta SC CI: Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrarris rejectis: Nel merito ed in tesi, rigettare la domanda attrice in quanto indebita, infondata e non provata, con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.
Nel merito ed in ipotesi, accogliere la domanda attrice nei limiti del giusto e del provato, dichiarando che la chiamata in causa, sia tenuta a manlevare il convenuto CC Controparte_2
AN da ogni pretesa attrice, condannando la stessa a rifondere agli attori quanto eventualmente sarà tenuto a pagare agli stessi per capitale, spese di lite e accessori. Voglia altresì l'Ecc. Tribunale condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante a rifondere, ex art. 1917 c.c. le spese legali sostenute dal sig. CC AN nel presente giudizio oltre accessori, ivi compresa la spesa per la traduzione dell'atto di chiamata in causa che viene depositata.
per la terza chiamata In via principale e nel merito: Controparte_2
- respingere la domanda attorea formulata perché generica ed infondata in fatto e diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare congrua la somma già corrisposta in via stragiudiziale pari ad euro 3.405,00.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice Voglia comunque l'adito Giudice considerare le somme già versate stragiudizialmente per € 3.405,00 e limitare l'ammontare del risarcimento al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento oggetto di giudizio, rigettando ogni e diversa e superiore domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata anche in ordine al quantum ed al nesso causale con l'evento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da Pt_1
e nei confronti di , quale titolare della impresa
[...] Parte_2 CP_1
individuale di e di AN CC (rispettivamente proprietario e CP_1 CP_1
conducente della imbarcazione Coregone), a seguito del sinistro nautico avvenuto in data 1/8/2021, presso il porto di Porto Azzurro all'Isola D'Elba, allorché la imbarcazione a vela di proprietà della impresa individuale , denominata Coregone, targata 1LI719/D, condotta Controparte_1 nell'occasione da AN CC, effettuando una manovra di rientro al posto n 18 del pontile urtava il lato sinistro della barca denominata , ormeggiata sul pontile al posto 17, provocandole Controparte_4
danni.
2. La esclusiva responsabilità di AN CC nella verificazione del suddetto sinistro non è controversa, essendo controversa tra le parti solo la quantificazione dei danni conseguenti a detto sinistro, avendo gli attori richiesto la somma di € 24.900,00 ed essendo gli stessi stati stimati dal tecnico nominato dalla in € 3.405,00. Controparte_2
2.1 Il danno indicato dagli attori è pari ad € 20.349,60 per le opere di riparazione della imbarcazione come da preventivo prodotto, € 1. 600,00 per l'inutilizzo del posto barca a Cala Galera per tutto il mese di settembre e parte di ottobre 2021 (in precedenza pagato sino al mese di aprile 2022), € 3.000,00 per il danno da “vacanza rovinata” per essere il comandante dovuto ripartire dall'Isola Parte_2
d'Elba, ove era appena giunto in crociera, dopo l'evento per cui è causa, in ragione dei danni riportati dalla imbarcazione.
3. Nel precisare le conclusioni l'attore ha concluso in via istruttoria per la ammissione dei capitoli di prova richiesti e non ammessi che sono i seguenti:
1) Vero che l'attore ha prenotato e pagato, per utilizzo di un posto barca al pontile di Porto Azzurro all'Isola d'Elba dal 1/8/21 al 9/8/21 la somma di € 1.000,00?
2) Vero che il 4/8/21, in seguito al sinistro per cui è causa, è ripartito per il Porto di Cala Galera, non usufruendo del posto barca di Porto Azzurro in precedenza pagato?
3) Vero che appena giunto a Cala Galera gli è stato consigliato di tirare la barca fuori dall'acqua ed effettuare le immediate riparazioni, per evitare il rischio di maggior danni da osmosi alla carena, per infiltrazioni di acqua e salsedine nelle parti danneggiate?
4) Vero che l'attore, che ha pagato il posto barca a Cala Galera per tutta la stagione 2021 sino ad aprile 2022, non lo ha utilizzato, poiché ha dovuto tirare fuori dall'acqua la barca sin dalla fine di agosto 2021 per eseguire le riparazioni?
pagina 3 di 8 7) Vero che l'attore con la propria famiglia e con gli amici, ha sempre utilizzato la barca sino alla fine di ogni stagione, mentre in quella del 2021 ciò non è stato possibile a causa del sinistro avvenuto il
1/8/21 e per il necessitato anticipato “sbarco a terra” del natante?
Nessuno di tali capitoli può essere ammesso, come già ritenuto dal giudice al tempo designato alla trattazione della causa con ordinanza pronunciata all'udienza dell'1.2.2023.
Il capitolo 1 è inammissibile poiché in contrasto con l'art. 2721 e 2726 c.c. come eccepito dalla difesa della terza chiamata.
Il capitolo 2 è irrilevante alla luce della non ammissione del capitolo 1 e comunque non essendovi prova che vi fosse la necessità di lasciare l'isola d'Elba a seguito del fatto per cui è causa.
I capitoli 3 e 7 sono irrilevanti ai fine del decidere
Il capitolo 4 è inammissibile perché valutativo.
3.1 Parimenti non può essere chiamato il CTU a chiarimenti avendo congruamente risposto ai quesiti postigli e non essendo un valido motivo per chiamarlo a chiarimenti la circostanza che le risposte date non rispondano ai desiderata di parte attrice.
4. Dalla CTU affidata all'ing. , che si è avvalso dell'esperto in verniciature delle Persona_1
imbarcazioni dott. , è emerso che i danni riportati nel sinistro per cui è causa dal Persona_2
natante di erano rappresentati da un graffio superficiale sul gelcoat in una zona Parte_1 centrale dell'opera morta del lato sinistro e da una incisione (della quale non poteva ben essere apprezzata la profondità, essendo i danni stati provvisoriamente riparati al momento dell'accertamento del CTU, ma apparentemente di qualche millimetro) più profonda sullo spigolo della fiancata sotto il bottazzo, entrambi di lunghezza da 8 a 10 cm (stimabile paragonando la lunghezza del danno alla testa della vite del bottazzo visibile dalle foto prodotte).
Il CTU ha stimato che per la riparazione dei danni lamentati, da eseguire con imbarcazione a secco, sono necessarie le seguenti operazioni: alaggio imbarcazione, taccaggio, lavaggio carena (anche per verificare se l'urto dall'altra imbarcazione possa avere interessato anche l'opera viva), riparazione dei due punti danneggiati mediante rimozione eventuali parti incoerenti, ricostruzione con uso di resina vinilestere, carteggiature con carte diversa grana e avviamento forma per il punto di maggior danno e con spigolo, finitura a gelcoat (in alternativa con smalto) e carteggiatura con carte diverse – sempre più fini – fino a trovare la stessa brillantezza
(opaca) delle zone circostanti, ripresa una mano di antivegetativa e varo.
Ha specificato che i materiali da utilizzare sono la resina con relativo catalizzatore, il gelcoat (da scegliere con uso di spettrofotometro – tintometro, disponibile in bidoni da 20 l con costo dell'ordine di pagina 4 di 8 euro 360,00), carte abrasive, guanti, occhiali ed accessori minori, una lama inox del bottazzo 6 m al costo di euro 150,00.
Il lavoro potrà essere fatto con uso di trabattello e protezione limitata ai due punti di intervento.
Ha inoltre chiarito il CTU che i tempi di lavorazione con imbarcazione a secco, compresi tempi morti sono di circa 6 giorni.
Il CTU ha stimato che per tali operazioni è necessaria una spesa di € 3.600,00 oltre iva 22% e quindi complessivamente € 4.392,00 e segnatamente: € 2.100,00 per la logistica (alaggio, taccaggio, lavaggio carena, uso di trabattello e copertura zona lavoro, sosta a secco su piazzale, varo); € 700,00 per materiali (resina con catalizzatore, gelcoat, lama inox per bottazzo, carte abrasive, guanti, occhiali ed accessori vari), forniture elettricità / aria compressa / acqua;
€ 800,00 per la manodopera (16 ore al costo orario di € 50,00).
Contrariamene a quanto asserito da parte attrice non possono essere previste opere di lucidatura e di verniciatura della imbarcazione come da preventivo dalla stessa depositato in quanto, ha chiarito il
CTU, qualunque altro tipo di intervento, più ampio di quello indicato dallo stesso e sopra descritto sarebbe rivolto non tanto alla riparazione dei due danni provocati dall'urto per cui è causa ma all'eliminazione delle condizioni di usura della finitura di scafo e sovrastruttura.
Ha infatti chiarito il CTU che le finiture delle sovrastrutture e dell'opera morta dello scafo sono in gelcoat originale, cioè risalente all'anno di costruzione dell'imbarcazione 1990. Lo spessore del gelcoat sullo scafo e sulle sovrastrutture varia da un minimo di 111,00 μm ad un massimo di 263,00 μm, con un valore medio quindi di 134,00 μm.
Considerato che
lo spessore originale del gelcoat doveva presumibilmente essere da un minimo di 500,00 ad un massimo di 800,00 μm, si comprende come lo spessore attuale risulta inferiore ad 1/3 del minimo. In tale situazione non è possibile eseguire una lucidatura del gelcoat in quanto non uniforme e troppo basso, si rischierebbero molte scoperture.
Peraltro ha rilevato il CTU che il gelcoat è completamente opaco, con valori medi di brillantezza da 4,5
a 5,6 GU per le sovrastrutture e da 5,5 a 16,6 GU per lo scafo, vale a dire con classificazione della brillantezza da opaco a molto opaco. Il valore leggermente più alto è stato rilevato nella zona della riparazione, ma non è apprezzabile visivamente.
Ne consegue quindi che, conformemente a quanto ritenuto dal CTU, per la riparazione della imbarcazione e per riportarla dunque allo stato precedente al fatto sono necessari lavori aventi un costo complessivo di € 4.392,00 Iva compresa .
Inoltre poiché ha ritenuto il CTU che per la esecuzione delle opere sono necessari 6 giorni e poiché emerge dal doc. 3 di parte attrice che per il posto barca il proprietario paga € 9.000,00 all'anno può
pagina 5 di 8 essere riconosciuto per il mancato uso dello stesso per il tempo necessario alla riparazione la somma di
€ 150,00.
Infatti la dichiarazione della Covemar snc secondo la quale il posto barca per il mese di settembre ha un costo di € 1.600,00 deve ritenersi relativa all'affitto per un solo mese di tale posto mentre dallo stesso doc. 3 di parte attrice risulta che parte attrice paghi la somma di € 9.000,00 per l'intero anno, con la conseguenza che è a tale valore diviso per 365 e moltiplicato per 6 che deve farsi riferimento per stimare il danno in esame.
4.1 Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno per non avere potuto utilizzare il posto barca a Porto
Azzurro non avendo parte attrice provato che detto posto barca era stato prenotato sino al 9.8.2021 per il costo dalla stessa indicato e comunque non essendovi la necessità di tirare immediatamente a terra l'imbarcazione tanto che la stessa navigò pacificamente fino a Porto Galera e per stessa allegazione di parte attrice fu tirata a terra per le riparazioni (dalla stessa ritenute provvisorie) a fine agosto.
4.2 In ragione di quanto appena rilevato ed a prescindere da ogni altra valutazione, nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata. Parte_2
4.3 Pertanto il danno patito dal proprietario della imbarcazione OS SS può essere stimato in
€ 4.542,00 (€ 4.392,00 + € 150,00).
4.4. È pacifico che in data 13.10.2021 la assicurazione della imbarcazione danneggiante ha versato a parte attrice la somma di Euro 3.405,00 a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma deve essere dunque detratta da quanto riconosciuto dovuto.
Pertanto i convenuti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a versare a la Parte_1 somma di € 1.137,00 oltre agli interessi legali su tale somma dal 1 agosto 2021 ad oggi ed oltre agli interessi legali dal 1.8.2021 al 13.10.2021 sulla somma di € 3.405,00.
5. Attesa la assoluta sproporzione tra quanto domandato da parte attrice e quanto riconosciuto dovuto sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio tra parte attrice e i convenuti.
5.1. In ragione del fatto che il CTU abbia stimato per la riparazione della imbarcazione necessaria una somma superiore a quella ritenuta dovuta dai convenuti, seppure assolutamente inferiore a quella domandata, le spese di CTU debbono essere poste a carico di parte attrice nella misura del 50% e a carico dei convenuti, in solido fa di loro, per il restante 50%.
Pertanto i convenuti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a restituire a parte attrice la somma di € 1.295,50 essendo le spese della CTU state poste, con il decreto del 8.12.2023, ad integrale carico di parte attrice.
6. In accoglimento della domanda di garanzia proposta da AN CC nei confronti della
[...]
quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne AN CC da quanto lo Controparte_2
pagina 6 di 8 stesso è stato condannato a versare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese di CTU.
Infatti dato che nella assicurazione per la responsabilità dei natanti tra i soggetti assicurati vi è anche il conducente, al pari di quanto avviene per la assicurazione per R.C.A.. non vi è dubbio che la assicurazione sia tenuta a mantenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso è condannato a versare al danneggiato a titolo di risarcimento e spese. L'assicurazione contro la responsabilità civile dei natanti, al pari della assicurazione per R.C.A., è un'applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile - di cui all'art. 1917 c.c. - per danni arrecati a terzi, cosicché deve trovare applicazione la relativa disciplina.
Quindi non vi è dubbio che l'assicuratore debba tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso è condannato a versare al danneggiato ai sensi dell'art 1917 comma 1 c.c..
6.1. L'assicurato ha anche diritto a vedersi rifondere le spese affrontate per la propria difesa.
In linea astratta deve evidenziarsi che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024):
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c..
Nel caso di specie avendo CC AN chiesto la condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante a rifondergli, ex art. 1917 c.c. le spese legali da lui sostenute nel presente giudizio oltre accessori, ivi compresa la spesa per la traduzione dell'atto di chiamata in causa, lo stesso ha chiesto sia le spese sub a) che le spese sub b) sopra indicate.
Atteso che CC AN è vittorioso nei confronti della terza chiamata in relazione alla azione di garanzia e che il conducente, se convenuto in giudizio dal danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea nei limiti di un quarto della somma assicurata ex art 1917 comma 3 c.c., diritto che sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano pagina 7 di 8 state superflue, eccessive od avventate (cfr. ex multis Cass 4786 del 23/02/2021), ne consegue che debbono essere liquidate a favore di tale parte e a danno della terza chiamata le spese di lite, come richieste da tale parte nella nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento della domanda attrice, che per il resto rigetta condanna , quale CP_1
titolare della impresa individuale , e AN CC, in solido fra di Controparte_1
loro, a versare a la somma di € 1.137,00 oltre agli interessi legali su tale somma dal Parte_1
1 agosto 2021 ad oggi ed oltre agli interessi legali dal 1.8.2021 al 13.10.2021 sulla somma di €
3.405,00, a titolo di risarcimento danni, nonché la somma di € 1.295,60 a titolo di rimborso del 50% delle spese di CTU.
b) Dichiara compensate tra parte attrice e i convenuti le spese di lite;
c) Pone a carico di parte attrice nella misura del 50% e a carico dei convenuti, in solido fra di loro, nella misura del 50% le spese di CTU come liquidate con decreto del 8 dicembre 2023 e per l'effetto condanna , quale titolare della impresa individuale Palm Yachting di Birger Palm, e CP_1
AN CC, in solido fra di loro, a versare a parte attrice la somma di € 1.295,60 a titolo di rimborso del 50% delle spese di CTU.
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere Controparte_2
indenne AN CC di quanto lo stesso deve versare agli attori in forza dei capi a) e c) che precedono, nonché a rimborsargli le spese di lite, liquidate in € 451,43 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30099/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONINI GABRIELE del foro di PERUGIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGGINI Controparte_1 P.IVA_1 MARCO CIOTTI e dell'avv. MARTELLOSIO TOMMASO
SC CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI C.F._3
LEONARDO del foro DI PRATO
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARAU Controparte_2 C.F._4
PAOLO del foro di ROMA;
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: solo danni a cose
Posta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: previa contestazione delle avverse memorie e difese, in via istruttoria, per la parziale revoca della ordinanza istruttoria ed ammissione dei capitoli non ammessi, con richiamo e/o sostituzione del CTU, perché risponda compiutamente alle osservazioni del CTP;
nel merito per
pagina 1 di 8 l'accoglimento della domanda riportandosi integralmente alle note conclusive, con vittoria di spese di lite. per parte convenuta : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, Controparte_1 contariis rejectis, per le motivazioni esposte: nel merito: respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, ed in ogni caso perché integralmente sprovvista di prova per i motivi meglio esposti in narrativa;
in subordine nel merito: respingere la domanda di risarcimento dei danni - quantificati in Euro
24.900,00 – asseritamente subiti a seguito dell'urto del 01.08.2021 tra l'imbarcazione denominata
“Coregone” e l'imbarcazione denominata “Piccolo Principe” in quanto eccessiva e infondata in punto di quantum e/o limitarla alla somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio;
in ogni caso detrarre dalla maggior somma eventualmente riconosciuta a parte attrice l'importo, pari ad Euro 3.405,00, in data 13.10.2021 versato dagli assicuratori RC dell'imbarcazione “Coregone”
ai Sigg.ri quale indennizzo per i danni subiti Controparte_3 Pt_1 dall'imbarcazione denominata “Piccolo Principe” iscritta al n. 2LI 2445 D del Registro delle Imbarcazioni da Diporto tenuto dalla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano. Con favore di diritti, spese ed onorari, oltre a rimborso forfetario”.
per parte convenuta SC CI: Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrarris rejectis: Nel merito ed in tesi, rigettare la domanda attrice in quanto indebita, infondata e non provata, con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.
Nel merito ed in ipotesi, accogliere la domanda attrice nei limiti del giusto e del provato, dichiarando che la chiamata in causa, sia tenuta a manlevare il convenuto CC Controparte_2
AN da ogni pretesa attrice, condannando la stessa a rifondere agli attori quanto eventualmente sarà tenuto a pagare agli stessi per capitale, spese di lite e accessori. Voglia altresì l'Ecc. Tribunale condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante a rifondere, ex art. 1917 c.c. le spese legali sostenute dal sig. CC AN nel presente giudizio oltre accessori, ivi compresa la spesa per la traduzione dell'atto di chiamata in causa che viene depositata.
per la terza chiamata In via principale e nel merito: Controparte_2
- respingere la domanda attorea formulata perché generica ed infondata in fatto e diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare congrua la somma già corrisposta in via stragiudiziale pari ad euro 3.405,00.
In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice Voglia comunque l'adito Giudice considerare le somme già versate stragiudizialmente per € 3.405,00 e limitare l'ammontare del risarcimento al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento oggetto di giudizio, rigettando ogni e diversa e superiore domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata anche in ordine al quantum ed al nesso causale con l'evento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da Pt_1
e nei confronti di , quale titolare della impresa
[...] Parte_2 CP_1
individuale di e di AN CC (rispettivamente proprietario e CP_1 CP_1
conducente della imbarcazione Coregone), a seguito del sinistro nautico avvenuto in data 1/8/2021, presso il porto di Porto Azzurro all'Isola D'Elba, allorché la imbarcazione a vela di proprietà della impresa individuale , denominata Coregone, targata 1LI719/D, condotta Controparte_1 nell'occasione da AN CC, effettuando una manovra di rientro al posto n 18 del pontile urtava il lato sinistro della barca denominata , ormeggiata sul pontile al posto 17, provocandole Controparte_4
danni.
2. La esclusiva responsabilità di AN CC nella verificazione del suddetto sinistro non è controversa, essendo controversa tra le parti solo la quantificazione dei danni conseguenti a detto sinistro, avendo gli attori richiesto la somma di € 24.900,00 ed essendo gli stessi stati stimati dal tecnico nominato dalla in € 3.405,00. Controparte_2
2.1 Il danno indicato dagli attori è pari ad € 20.349,60 per le opere di riparazione della imbarcazione come da preventivo prodotto, € 1. 600,00 per l'inutilizzo del posto barca a Cala Galera per tutto il mese di settembre e parte di ottobre 2021 (in precedenza pagato sino al mese di aprile 2022), € 3.000,00 per il danno da “vacanza rovinata” per essere il comandante dovuto ripartire dall'Isola Parte_2
d'Elba, ove era appena giunto in crociera, dopo l'evento per cui è causa, in ragione dei danni riportati dalla imbarcazione.
3. Nel precisare le conclusioni l'attore ha concluso in via istruttoria per la ammissione dei capitoli di prova richiesti e non ammessi che sono i seguenti:
1) Vero che l'attore ha prenotato e pagato, per utilizzo di un posto barca al pontile di Porto Azzurro all'Isola d'Elba dal 1/8/21 al 9/8/21 la somma di € 1.000,00?
2) Vero che il 4/8/21, in seguito al sinistro per cui è causa, è ripartito per il Porto di Cala Galera, non usufruendo del posto barca di Porto Azzurro in precedenza pagato?
3) Vero che appena giunto a Cala Galera gli è stato consigliato di tirare la barca fuori dall'acqua ed effettuare le immediate riparazioni, per evitare il rischio di maggior danni da osmosi alla carena, per infiltrazioni di acqua e salsedine nelle parti danneggiate?
4) Vero che l'attore, che ha pagato il posto barca a Cala Galera per tutta la stagione 2021 sino ad aprile 2022, non lo ha utilizzato, poiché ha dovuto tirare fuori dall'acqua la barca sin dalla fine di agosto 2021 per eseguire le riparazioni?
pagina 3 di 8 7) Vero che l'attore con la propria famiglia e con gli amici, ha sempre utilizzato la barca sino alla fine di ogni stagione, mentre in quella del 2021 ciò non è stato possibile a causa del sinistro avvenuto il
1/8/21 e per il necessitato anticipato “sbarco a terra” del natante?
Nessuno di tali capitoli può essere ammesso, come già ritenuto dal giudice al tempo designato alla trattazione della causa con ordinanza pronunciata all'udienza dell'1.2.2023.
Il capitolo 1 è inammissibile poiché in contrasto con l'art. 2721 e 2726 c.c. come eccepito dalla difesa della terza chiamata.
Il capitolo 2 è irrilevante alla luce della non ammissione del capitolo 1 e comunque non essendovi prova che vi fosse la necessità di lasciare l'isola d'Elba a seguito del fatto per cui è causa.
I capitoli 3 e 7 sono irrilevanti ai fine del decidere
Il capitolo 4 è inammissibile perché valutativo.
3.1 Parimenti non può essere chiamato il CTU a chiarimenti avendo congruamente risposto ai quesiti postigli e non essendo un valido motivo per chiamarlo a chiarimenti la circostanza che le risposte date non rispondano ai desiderata di parte attrice.
4. Dalla CTU affidata all'ing. , che si è avvalso dell'esperto in verniciature delle Persona_1
imbarcazioni dott. , è emerso che i danni riportati nel sinistro per cui è causa dal Persona_2
natante di erano rappresentati da un graffio superficiale sul gelcoat in una zona Parte_1 centrale dell'opera morta del lato sinistro e da una incisione (della quale non poteva ben essere apprezzata la profondità, essendo i danni stati provvisoriamente riparati al momento dell'accertamento del CTU, ma apparentemente di qualche millimetro) più profonda sullo spigolo della fiancata sotto il bottazzo, entrambi di lunghezza da 8 a 10 cm (stimabile paragonando la lunghezza del danno alla testa della vite del bottazzo visibile dalle foto prodotte).
Il CTU ha stimato che per la riparazione dei danni lamentati, da eseguire con imbarcazione a secco, sono necessarie le seguenti operazioni: alaggio imbarcazione, taccaggio, lavaggio carena (anche per verificare se l'urto dall'altra imbarcazione possa avere interessato anche l'opera viva), riparazione dei due punti danneggiati mediante rimozione eventuali parti incoerenti, ricostruzione con uso di resina vinilestere, carteggiature con carte diversa grana e avviamento forma per il punto di maggior danno e con spigolo, finitura a gelcoat (in alternativa con smalto) e carteggiatura con carte diverse – sempre più fini – fino a trovare la stessa brillantezza
(opaca) delle zone circostanti, ripresa una mano di antivegetativa e varo.
Ha specificato che i materiali da utilizzare sono la resina con relativo catalizzatore, il gelcoat (da scegliere con uso di spettrofotometro – tintometro, disponibile in bidoni da 20 l con costo dell'ordine di pagina 4 di 8 euro 360,00), carte abrasive, guanti, occhiali ed accessori minori, una lama inox del bottazzo 6 m al costo di euro 150,00.
Il lavoro potrà essere fatto con uso di trabattello e protezione limitata ai due punti di intervento.
Ha inoltre chiarito il CTU che i tempi di lavorazione con imbarcazione a secco, compresi tempi morti sono di circa 6 giorni.
Il CTU ha stimato che per tali operazioni è necessaria una spesa di € 3.600,00 oltre iva 22% e quindi complessivamente € 4.392,00 e segnatamente: € 2.100,00 per la logistica (alaggio, taccaggio, lavaggio carena, uso di trabattello e copertura zona lavoro, sosta a secco su piazzale, varo); € 700,00 per materiali (resina con catalizzatore, gelcoat, lama inox per bottazzo, carte abrasive, guanti, occhiali ed accessori vari), forniture elettricità / aria compressa / acqua;
€ 800,00 per la manodopera (16 ore al costo orario di € 50,00).
Contrariamene a quanto asserito da parte attrice non possono essere previste opere di lucidatura e di verniciatura della imbarcazione come da preventivo dalla stessa depositato in quanto, ha chiarito il
CTU, qualunque altro tipo di intervento, più ampio di quello indicato dallo stesso e sopra descritto sarebbe rivolto non tanto alla riparazione dei due danni provocati dall'urto per cui è causa ma all'eliminazione delle condizioni di usura della finitura di scafo e sovrastruttura.
Ha infatti chiarito il CTU che le finiture delle sovrastrutture e dell'opera morta dello scafo sono in gelcoat originale, cioè risalente all'anno di costruzione dell'imbarcazione 1990. Lo spessore del gelcoat sullo scafo e sulle sovrastrutture varia da un minimo di 111,00 μm ad un massimo di 263,00 μm, con un valore medio quindi di 134,00 μm.
Considerato che
lo spessore originale del gelcoat doveva presumibilmente essere da un minimo di 500,00 ad un massimo di 800,00 μm, si comprende come lo spessore attuale risulta inferiore ad 1/3 del minimo. In tale situazione non è possibile eseguire una lucidatura del gelcoat in quanto non uniforme e troppo basso, si rischierebbero molte scoperture.
Peraltro ha rilevato il CTU che il gelcoat è completamente opaco, con valori medi di brillantezza da 4,5
a 5,6 GU per le sovrastrutture e da 5,5 a 16,6 GU per lo scafo, vale a dire con classificazione della brillantezza da opaco a molto opaco. Il valore leggermente più alto è stato rilevato nella zona della riparazione, ma non è apprezzabile visivamente.
Ne consegue quindi che, conformemente a quanto ritenuto dal CTU, per la riparazione della imbarcazione e per riportarla dunque allo stato precedente al fatto sono necessari lavori aventi un costo complessivo di € 4.392,00 Iva compresa .
Inoltre poiché ha ritenuto il CTU che per la esecuzione delle opere sono necessari 6 giorni e poiché emerge dal doc. 3 di parte attrice che per il posto barca il proprietario paga € 9.000,00 all'anno può
pagina 5 di 8 essere riconosciuto per il mancato uso dello stesso per il tempo necessario alla riparazione la somma di
€ 150,00.
Infatti la dichiarazione della Covemar snc secondo la quale il posto barca per il mese di settembre ha un costo di € 1.600,00 deve ritenersi relativa all'affitto per un solo mese di tale posto mentre dallo stesso doc. 3 di parte attrice risulta che parte attrice paghi la somma di € 9.000,00 per l'intero anno, con la conseguenza che è a tale valore diviso per 365 e moltiplicato per 6 che deve farsi riferimento per stimare il danno in esame.
4.1 Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno per non avere potuto utilizzare il posto barca a Porto
Azzurro non avendo parte attrice provato che detto posto barca era stato prenotato sino al 9.8.2021 per il costo dalla stessa indicato e comunque non essendovi la necessità di tirare immediatamente a terra l'imbarcazione tanto che la stessa navigò pacificamente fino a Porto Galera e per stessa allegazione di parte attrice fu tirata a terra per le riparazioni (dalla stessa ritenute provvisorie) a fine agosto.
4.2 In ragione di quanto appena rilevato ed a prescindere da ogni altra valutazione, nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata. Parte_2
4.3 Pertanto il danno patito dal proprietario della imbarcazione OS SS può essere stimato in
€ 4.542,00 (€ 4.392,00 + € 150,00).
4.4. È pacifico che in data 13.10.2021 la assicurazione della imbarcazione danneggiante ha versato a parte attrice la somma di Euro 3.405,00 a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma deve essere dunque detratta da quanto riconosciuto dovuto.
Pertanto i convenuti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a versare a la Parte_1 somma di € 1.137,00 oltre agli interessi legali su tale somma dal 1 agosto 2021 ad oggi ed oltre agli interessi legali dal 1.8.2021 al 13.10.2021 sulla somma di € 3.405,00.
5. Attesa la assoluta sproporzione tra quanto domandato da parte attrice e quanto riconosciuto dovuto sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio tra parte attrice e i convenuti.
5.1. In ragione del fatto che il CTU abbia stimato per la riparazione della imbarcazione necessaria una somma superiore a quella ritenuta dovuta dai convenuti, seppure assolutamente inferiore a quella domandata, le spese di CTU debbono essere poste a carico di parte attrice nella misura del 50% e a carico dei convenuti, in solido fa di loro, per il restante 50%.
Pertanto i convenuti, in solido fra di loro, debbono essere condannati a restituire a parte attrice la somma di € 1.295,50 essendo le spese della CTU state poste, con il decreto del 8.12.2023, ad integrale carico di parte attrice.
6. In accoglimento della domanda di garanzia proposta da AN CC nei confronti della
[...]
quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne AN CC da quanto lo Controparte_2
pagina 6 di 8 stesso è stato condannato a versare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese di CTU.
Infatti dato che nella assicurazione per la responsabilità dei natanti tra i soggetti assicurati vi è anche il conducente, al pari di quanto avviene per la assicurazione per R.C.A.. non vi è dubbio che la assicurazione sia tenuta a mantenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso è condannato a versare al danneggiato a titolo di risarcimento e spese. L'assicurazione contro la responsabilità civile dei natanti, al pari della assicurazione per R.C.A., è un'applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile - di cui all'art. 1917 c.c. - per danni arrecati a terzi, cosicché deve trovare applicazione la relativa disciplina.
Quindi non vi è dubbio che l'assicuratore debba tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso è condannato a versare al danneggiato ai sensi dell'art 1917 comma 1 c.c..
6.1. L'assicurato ha anche diritto a vedersi rifondere le spese affrontate per la propria difesa.
In linea astratta deve evidenziarsi che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024):
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c..
Nel caso di specie avendo CC AN chiesto la condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante a rifondergli, ex art. 1917 c.c. le spese legali da lui sostenute nel presente giudizio oltre accessori, ivi compresa la spesa per la traduzione dell'atto di chiamata in causa, lo stesso ha chiesto sia le spese sub a) che le spese sub b) sopra indicate.
Atteso che CC AN è vittorioso nei confronti della terza chiamata in relazione alla azione di garanzia e che il conducente, se convenuto in giudizio dal danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea nei limiti di un quarto della somma assicurata ex art 1917 comma 3 c.c., diritto che sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano pagina 7 di 8 state superflue, eccessive od avventate (cfr. ex multis Cass 4786 del 23/02/2021), ne consegue che debbono essere liquidate a favore di tale parte e a danno della terza chiamata le spese di lite, come richieste da tale parte nella nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento della domanda attrice, che per il resto rigetta condanna , quale CP_1
titolare della impresa individuale , e AN CC, in solido fra di Controparte_1
loro, a versare a la somma di € 1.137,00 oltre agli interessi legali su tale somma dal Parte_1
1 agosto 2021 ad oggi ed oltre agli interessi legali dal 1.8.2021 al 13.10.2021 sulla somma di €
3.405,00, a titolo di risarcimento danni, nonché la somma di € 1.295,60 a titolo di rimborso del 50% delle spese di CTU.
b) Dichiara compensate tra parte attrice e i convenuti le spese di lite;
c) Pone a carico di parte attrice nella misura del 50% e a carico dei convenuti, in solido fra di loro, nella misura del 50% le spese di CTU come liquidate con decreto del 8 dicembre 2023 e per l'effetto condanna , quale titolare della impresa individuale Palm Yachting di Birger Palm, e CP_1
AN CC, in solido fra di loro, a versare a parte attrice la somma di € 1.295,60 a titolo di rimborso del 50% delle spese di CTU.
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere Controparte_2
indenne AN CC di quanto lo stesso deve versare agli attori in forza dei capi a) e c) che precedono, nonché a rimborsargli le spese di lite, liquidate in € 451,43 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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