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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2014 depositato il 28/01/2014
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1MI10C00135/2009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1MI10C00135/2009 IRAP 2004
- sul ricorso n. 646/2014 depositato il 28/01/2014
proposto da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è riunito ex art. 29 decreto legislativo 546/92 , trattandosi di ipotesi di connessione oggettiva, a fini di uniformità di decisione ed economicità di giudizio e riguarda due distinti ricorsi:
1. r.g. 645/2014 il ricorrente è Ricorrente_1 SAS - P.IVA_1 - Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Il presente giudizio proviene da rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale della causa instaurata dai soggetti in epigrafe, la società avverso l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e la persona fisica avverso l'accertamento PF R1M010C00383-2009 (2004).
2. r.g. 646/2014 il ricorrente è Ricorrente_1 SAS - P.IVA_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Il presente giudizio proviene da rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale della causa instaurata dai soggetti in epigrafe, la società avverso l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e la persona fisica avverso l'accertamento PF R1M010C00383-2009 (2004).
RESISTENTE Con deposito telematico di data 12.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
MILANO 2, chiede di formalizzare l'estinzione del giudizio a seguito di inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 546/92 per mancata riassunzione del procedimento sent 3/14/2013 della CTR
LOMBARDIA .
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto.
Ricorrente_1 SAS e Rappresentante_1 impugnavano rispettivamente l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e l'accertamento PF
R1M010C00383-2009 (2004).
A seguito di rigetto del ricorso le parti impugnavano la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia - con sentenza n. la sentenza n. 3/14/2013, statuiva la nullità della decisione di primo grado, per difetto di contraddittorio ed rinviava al Giudice di primo grado. Con onere di riassunzione nel termine di 6 mesi dalla pronuncia del 23.01.2013.
Le parti impugnavano nel luglio 2013 la sentenza di rimessione alla CTP Milano, incardinando autonomo giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione con ruolo n. 19536/2013.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituiva nel presente giudizio riunito a seguito della rimessione in
CTP, che veniva sospeso ex art. 39 decreto legislativo 546/1992, con ordinanza n. 18846 dell'11.09.2020, in attesa della pronuncia della Suprema Corte sul ricorso per Cassazione, stante il carattere di pregiudizialità del giudizio di legittimità rispetto al procedimento di rimessione.
La Cassazione si pronunciava l'11.09.2020 con ordinanza n. 18846, depositata l'11.09.2020, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti a seguito di domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella I. n. 225/2016.
Parte resistente ha ritenuto di chiedere la definizione di questo giudizio, risultante ancora pendente.
La parte ricorrente notiziata nei termini della trattazione per l'odierna udienza ha ritenuto di non partecipare, né di far pervenire una memoria per contestare quanto asserito dall'ADE con istanza depositata il 12.11.2025.
Al Collegio si impone l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 in considerazione della particolarità della decisione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 17° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 decreto legislativo 546/92. Spese compensate."
Così deciso in Milano, 20.01.2026.
PRESIDENTE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2014 depositato il 28/01/2014
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1MI10C00135/2009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1MI10C00135/2009 IRAP 2004
- sul ricorso n. 646/2014 depositato il 28/01/2014
proposto da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R1M010C00383/2009 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è riunito ex art. 29 decreto legislativo 546/92 , trattandosi di ipotesi di connessione oggettiva, a fini di uniformità di decisione ed economicità di giudizio e riguarda due distinti ricorsi:
1. r.g. 645/2014 il ricorrente è Ricorrente_1 SAS - P.IVA_1 - Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Il presente giudizio proviene da rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale della causa instaurata dai soggetti in epigrafe, la società avverso l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e la persona fisica avverso l'accertamento PF R1M010C00383-2009 (2004).
2. r.g. 646/2014 il ricorrente è Ricorrente_1 SAS - P.IVA_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Il presente giudizio proviene da rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale della causa instaurata dai soggetti in epigrafe, la società avverso l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e la persona fisica avverso l'accertamento PF R1M010C00383-2009 (2004).
RESISTENTE Con deposito telematico di data 12.11.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
MILANO 2, chiede di formalizzare l'estinzione del giudizio a seguito di inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 546/92 per mancata riassunzione del procedimento sent 3/14/2013 della CTR
LOMBARDIA .
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto.
Ricorrente_1 SAS e Rappresentante_1 impugnavano rispettivamente l'avviso di accertamento n. R1M020C00373-2009 e l'accertamento PF
R1M010C00383-2009 (2004).
A seguito di rigetto del ricorso le parti impugnavano la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia - con sentenza n. la sentenza n. 3/14/2013, statuiva la nullità della decisione di primo grado, per difetto di contraddittorio ed rinviava al Giudice di primo grado. Con onere di riassunzione nel termine di 6 mesi dalla pronuncia del 23.01.2013.
Le parti impugnavano nel luglio 2013 la sentenza di rimessione alla CTP Milano, incardinando autonomo giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione con ruolo n. 19536/2013.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituiva nel presente giudizio riunito a seguito della rimessione in
CTP, che veniva sospeso ex art. 39 decreto legislativo 546/1992, con ordinanza n. 18846 dell'11.09.2020, in attesa della pronuncia della Suprema Corte sul ricorso per Cassazione, stante il carattere di pregiudizialità del giudizio di legittimità rispetto al procedimento di rimessione.
La Cassazione si pronunciava l'11.09.2020 con ordinanza n. 18846, depositata l'11.09.2020, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti a seguito di domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella I. n. 225/2016.
Parte resistente ha ritenuto di chiedere la definizione di questo giudizio, risultante ancora pendente.
La parte ricorrente notiziata nei termini della trattazione per l'odierna udienza ha ritenuto di non partecipare, né di far pervenire una memoria per contestare quanto asserito dall'ADE con istanza depositata il 12.11.2025.
Al Collegio si impone l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 in considerazione della particolarità della decisione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 17° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 decreto legislativo 546/92. Spese compensate."
Così deciso in Milano, 20.01.2026.
PRESIDENTE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes)