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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5446/2021 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Salvatore Marsilio che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, Nato in Catania il 6/10/1979, elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Adele Pulvirenti che rapp e dif cong e disg all'avv. Maria Gaetana Patti per procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
1 , nata in [...] il [...] e nato CP_2 CP_3
in Catania il 18/10/2013 in persona del Curatore Speciale
nominato avv. , rapp e dif da sé stessa in quanto CP_4
avvocato ed elett dom presso il suo studio
LITISCONSORTI
NECESSARI
Precisate le conclusioni all'udienza in data 3/12/2024, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 26/2/2011 aveva contratto con e nel quale e dal CP_1
quale erano nati i figli il 6/8/2011 e il 18/10/2013. CP_2 CP_3
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2020 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande CP_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio, chiedendo a sua volta la pronunzia di cessazione effetti civili del matrimonio.
Negativamente esitato il tentativo di conciliazione, in esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, il
Giudice Istruttore, odierno estensore, disponeva nei termini seguenti: “Il Giudice Cons. dott. Cannata Baratta, letta la nota datata 29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data
4/4/2023 con la quale il resistente , deduce affatto CP_1
2 unilateralmente che “i figli minori in atto collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte.
In particolar modo la minore , di anni dodici, si è mostrata CP_2
particolarmente insofferente a questa situazione” istando quindi “i provvedimenti ritenuti più idonei”; esaminati dunque gli atti e documenti del presente procedimento n.
5446/2021 RG avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, osserva preliminarmente il Giudice Istruttore che, alla udienza di prima comparizione e trattazione della causa dinnanzi allo stesso, i difensori delle parti chiesero concordemente e congiuntamente “termine per trattative di bonario componimento” che il giudice concesse ma che, evidentemente - a conferma della sempre attuale valenza dell'antico adagio per il quale “la via per l'inferno è lastricata di buone intenzioni” – non ha avuto luogo tra i litiganti coniugi, se è vero com'è vero che, con la superiore nota datata
29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data 4/4/2023 il resistente deduce che “i figli minori in atto collocati CP_1
prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte. In particolar modo la minore , di anni dodici, si è CP_2
mostrata particolarmente insofferente a questa situazione”; ritenuto conseguentemente che, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento dei figli EN , nata in [...] il [...] e nato in [...]_3
Catania il 18/10/2013 - e di determinazione dell'an e del quantum dei
3 tempi e modalità di incontro con lo stesso del genitore non affidatario e/o collocatario, va anzitutto doverosamente disposto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU
(minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il
25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77 a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore,
l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
- l'ascolto dei figli EN , nata in [...] il [...] e CP_2
nato in [...] il [...]; CP_3
e deve ben rimarcarsi che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l'audizione è
"una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento.
L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
4 riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass.
13241 del 2011)” (così, in termini, Cass., 26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della
Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 24, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna
(art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis (ex multis Cass.
5 11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”, ulteriormente evidenziandosi che, con recente pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio VA INFATTI PREVIAMENTE
RIMARCATA LA CENTRALITÀ CHE IL DIRITTO
ALL'ASCOLTO ASSUME NELL'ATTUALE ASSETTO
MATERIA, DELLA QUALE ESSO COSTITUISCE CP_5
REGOLA FONDAMENTALE E TENDENZIALMENTE
INDEROGABILE (Cass. n. 18649 del 27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.
Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che
L'AUDIZIONE DEL MINORE NON È INCOMBENTE FINE A SE
STESSO VOLTO A DARE MERO ADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO
PIÙ GENERALMENTE SANCITO DALLA LEGGE, MA MIRA, NEL
SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE
DELLA DIGNITÀ DEL MINORE QUALE PERSONA
IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VOLONTÀ
AUTONOMA, A METTERE IL GIUDICE IN CONDIZIONI DI
POTER VALUTARE DE VISU ET DE AUDITU, SE LO STESSO SIA
STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO SULLE VICENDE
PROCESSUALI IN ATTO E QUANTO QUESTI ABBIA DA DIRE E/O
MANIFESTI IN MERITO AI RAPPORTI PERSONALI E FAMILIARI
SOTTOSTANTI…” (COSÌ, IN TERMINI, CASS., 6/11/2019, N.
28521) IN PIENA CONTINUITÀ, DUNQUE, CON IL BELLISSIMO
6 ENUNCIATO A TENORE DEL QUALE CP_6
“L'ASCOLTO È INFATTI UNA RELAZIONE TENDENZIALMENTE
DIRETTA FRA IL GIUDICE E IL MINORE CHE DÀ SPAZIO,
ALL'INTERNO DEL PROCESSO, ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEL MINORE AL PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA” (Cass.,
24/5/2018, n. 12957); recentissimo pronunciamento nomofilattico della
Suprema Corte ribadisce poi che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., n.
23804/21; n. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un
7 obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21)” (così, in termini, Cass.,
24/3/2022, n. 9691); orbene, come condivisibilmente affermato in sede Nomofilattica dalla Suprema Corte,
per argomenti, dunque, applicabili de plano ad di 11 CP_2
anni compiuti, e a di 9 anni compiuti- “L'audizione del CP_3
minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.
Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi,
normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente” (così, in termini, Cass.,
19/1/2015, n. 752, nella fattispecie all'esame della Corte Nomofilattica – che ha rigettato il proposto ricorso - trattavasi di una bambina dell'età di otto anni e tre mesi ed il ricorso indi dalla Corte rigettato era stato proposto per asserta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 sexies c.c., nonchè della
Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in
8 punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3".
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l'audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all'epoca dell'ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..”); infine, in ordine alle modalità più idonee di siffatto ascolto, basterà rammentare, oltre a quanto già detto, che “la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n.
7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato”
(così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207); non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data
17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più
9 idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che,
ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; orbene, deve essere ben presente alla coppia genitoriale che la Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di
10 comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai IU, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
11 Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di
New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di
New York) quale definita della detta Convenzione di New York come
“la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di
12 mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e
31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini,
Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed
13 indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale”; non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della
Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n.
176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
14 della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei IU” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona
26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; ritenuto che, ciò posto, certa in ogni caso la legittimazione sostanziale dei figli ATTESA “la nuova concezione non più incentrata sul minore
"oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI
DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) “NEL SEGNO DI
UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL
MINORE QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS., 6/11/2019, N.
15 28521) con conseguente necessità di assicurare ai minori anche la necessaria soggettività (capacità) processuale, ed evidenziato altresì il gravissimo conflitto di interessi dal momento che il ha CP_1
espressamente affermato che l'asserto desiderio dei figli di vivere con il padre è determinato dal “clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre” e che la ha dedotto in giudizio, tra Parte_1
l'altro, che “che il padre cerchi di mettere in cattiva luce la madre agli occhi dei figli” e che lo stesso pone in essere “un modello genitoriale dannoso e non in linea con l'obbligo di educazione e di istruzione della prole” avendo il figlio - che “non avendo nessuno che lo aiuta CP_3
a fare i compiti quando è con il padre, il lunedì entra a scuola
“impreparato” - “raccontato l'episodio secondo cui il padre sosterrebbe candidamente che la scuola sarebbe inutile e quindi inutili sarebbero i compiti”, deve altresì procedersi alla nomina di curatore speciale dei minori siccome litisconsorti necessarii al fine di consentire l'esercizio delle prerogative agli stessi spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) con la necessitata –
16 logicamente e giuridicamente e, dunque, sillogisticamente - conseguenza, da siffatte premesse dedotta che, siffatte statuizioni hanno sempre natura “de potestate” onde, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica
“Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del 2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui
è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78
c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (cfr.Cass. n. 1957 del
2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018)” (in termini, Cass.,12/11/2018,
n. 29001);
e già Corte Cost., 30/1/2002, n. 1 aveva rilevato che,“Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come
"parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr.
ordinanza n. 528 del 2000)” e che, la Corte Nomofilattica a Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti “de potestate” (recte “de responsabilitate”) e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli EN, ne puntualizza la CP_7
sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su
17 cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che,
anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni
“de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n.
2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o
18 abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020, n.
29999); dispone che il Curatore Speciale dei minori verifichi per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nonché per l'anno scolastico in corso
2022-2023 la effettiva frequenza scolastica di ciascun minore con specificazione analitica del calendario dei giorni di assenza, dei ritardi nell'ingresso a scuola o degli anticipati prelevamenti dalle lezioni;
di quali assenze risultino essere state giustificate e di quale genitore li abbia giustificati (assenze, ritardi, prelevamenti anticipati); di quali assenze siano rimaste ingiustificate;
del profitto di ciascun minore in ogni materia;
della condotta di ciascun minore;
della partecipazione alle attività extracurricolari di ciascun minore;
della presenza genitoriale di entrambi o di uno soltanto dei genitori ed, in tale ultimo caso, di quale dei genitori, ai colloqui periodici con il corpo docente;
ORDINA IL GIUDICE CHE LA COMPETENTE AUTORITÀ
SCOLASTICA FORNISCA AL CURATORE SPECIALE LE
ANALITICHE INFORMAZIONI, CORREDATE DALLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE, IVI INDICATE e che, il nominato Curatore Speciale riferisca al Giudice alla fissata udienza, con relazione scritta, anche in relazione alle doverose segnalazioni alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sede, in ordine alle eventualmente consumate violazioni;
ORDINA AD ENTRAMBI I litiganti coniugi DI DICHIARARE
FORMALMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA DA
19 DEPOSITARE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AGLI ATTI
DEL PROCESSO E DA TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AL CURATORE SPECIALEDEI MINORI, AVV.
, L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA CP_4
DIMORA DI CIASCUNO DEI CONIUGI-GENITORI E
L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA DIMORA DEI
MINORI, NONCHE LA COMPOSIZIONE ATTUALE DEL
NUCLEO CONVIVENTE DI CIASCUNO DEI GENITORI, CON
RISERVA DI DISPORRE ACCERTAMENTI A MEZZO DEL
SERVIZIO SOCIALE E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA;
PTM
NOMINA CURATORE SPECIALE dei figli EN , nata in [...]
Catania il 6/8/2011 e nato in [...] il [...], siccome CP_3
litisconsorti necessari, l'avv. al fine di consentire CP_4
l'esercizio delle prerogative spettanti al figlio minorenne e ne dispone la comparizione alla udienza in data 22/6/2023 ore 10,40 -
[...]
disponendo che lo stesso prenda IMMEDIATO CONTATTO Pt_2
CON I MINORI , invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della minore PER INDI
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO TUTTE LE DOMANDE
DI NATURA PERSONALE ED ECONOMICA NELL'INTERESSE
DELLO STESSO;
DISPONE L'ASCOLTO dei figli EN , nata in [...] il CP_2
6/8/2011 e nato in [...] il [...] e fissa all'uopo CP_3
Part l'udienza in data 22/6/2023 ore 10,40 - HORAS, ordinando al
20 genitore collocatario di curare ed al Curatore Speciale di assicurare la presenza degli stessi alla fissata udienza.
Dispone che il Curatore Speciale dei minori verifichi per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nonché per l'anno scolastico in corso
2022-2023 la effettiva frequenza scolastica di ciascun minore con specificazione analitica del calendario dei giorni di assenza, dei ritardi nell'ingresso a scuola o degli anticipati prelevamenti dalle lezioni;
di quali assenze risultino essere state giustificate e di quale genitore li abbia giustificati (assenze, ritardi, prelevamenti anticipati); di quali assenze siano rimaste ingiustificate;
del profitto di ciascun minore in ogni materia;
della condotta di ciascun minore;
della partecipazione alle attività extracurricolari di ciascun minore;
della presenza genitoriale di entrambi o di uno soltanto dei genitori ed, in tale ultimo caso, di quale dei genitori, ai colloqui periodici con il corpo docente;
ORDINA IL GIUDICE CHE LA COMPETENTE AUTORITÀ
SCOLASTICA FORNISCA AL CURATORE SPECIALE LE
ANALITICHE INFORMAZIONI, CORREDATE DALLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE, IVI INDICATE e che, il nominato Curatore Speciale riferisca al Giudice alla fissata udienza, con relazione scritta, anche in relazione alle doverose segnalazioni alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sede, in ordine alle eventualmente consumate violazioni;
ORDINA AD ENTRAMBI I litiganti coniugi DI DICHIARARE
FORMALMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA DA
DEPOSITARE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AGLI ATTI
DEL PROCESSO E DA TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente
21 provvedimento AL CURATORE SPECIALEDEI MINORI, AVV.
, L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA CP_4
DIMORA DI CIASCUNO DEI CONIUGI-GENITORI E
L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA DIMORA DEI
MINORI, NONCHE LA COMPOSIZIONE ATTUALE DEL
NUCLEO CONVIVENTE DI CIASCUNO DEI GENITORI, CON
RISERVA DI DISPORRE ACCERTAMENTI A MEZZO DEL
SERVIZIO SOCIALE E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Accesso al Palazzo di Giustizia ed all'aula di udienza, previa esibizione alla autorità di Polizia all'ingresso del Palazzo di Giustizia del presente provvedimento, 10 minuti prima dell'ora fissata per la trattazione del processo e solo se muniti dei necessari presidi di tutela: mascherina e guanti monouso;
.
Si comunichi alle parti.
Si comunichi anche al nominato Curatore speciale avv. ed al CP_4
Pubblico Ministero del quale si richiede la presenza in udienza.
Catania 7/4/2023”; in esito agli ulteriori svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 3/12/2024, le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori ed il Curatore Speciale e difensore dei figli EN, avv. , raggiungevano l'accordo CP_4
che trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data
22 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1069/2020 emanata dal Tribunale di Catania in data 6-17/3/2020, ne risulta eccepita l'avvenuta riconciliazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dalle parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori e dal e difensore dei figli Controparte_8
EN avv. , raggiunto alla udienza in CP_4
data 3/12/2024 ed ivi trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori
23 sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla medesima udienza, il Tribunale, così statuisce:
“1) i minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso;
rimarrà collocata prevalentemente presso la dimora del CP_2
padre, mentre presso la dimora della madre;
CP_3
al fine di garantire la relazione di fratria, i minori potranno incontrarsi tutti i giorni – come d'altra parte avviene a tutt'oggi dopo le lezioni scolastiche – e, in ogni caso, ogni volta che ne avvertiranno le esigenze;
i minori potranno trascorrere con il rispettivo genitore non collocatario almeno tre pomeriggi a settimana e, secondo alternanza, un fine settimana ciascuno, dal venerdì alla domenica sera, garantendo che entrambi i minori trascorrano il fine settimana insieme;
per le vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario un periodo pari a giorni 7, secondo alternanza Natale-Capodanno, con il rispetto dei medesimi criteri di cui sopra per garantire il rapporto di fratria;
per le festività
pasquali, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore la giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo secondo alternanza;
24 per le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivi pari a giorni 10, fermo il rispetto dei superiori criteri;
i minori potranno trascorrere con entrambi i genitori i giorni del proprio compleanno, in alternanza, a pranzo e a cena.
2)entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio collocato, contribuendo al 50% delle spese straordinarie, eventuale erogazione dell'assegno unico dovrà essere percepita da entrambi i genitori in misura pari al
50%.
Entrambi i genitori si impegneranno al pieno e puntuale rispetto delle esigenze dei figli, seguendo pedissequamente i loro percorsi scolastici, sanitario, ludico-ricreativi, condividendo le scelte educative ed adempiendo senza indugio ai rispettivi oneri;
3) i genitori dei minori prestano sin d'ora mutuo consenso al rilascio ai minori del titolo di viaggio e/o passaporto a garanzia del diritto di libera circolazione, precisando che in ogni caso, ogni eventuale trasferta che coinvolgerà i minori, tanto sul territorio italiano che internazionale, dovrà essere puntualmente e previamente concordata da
Entrambi i genitori entro congruo termine.
4) le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”
25 Non sarà inutile rammentare che entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli in concreto palesata, ai sensi e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25
gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo
2003, n. 77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282).
Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
26 Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
27 nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
28 Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14
CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di
29 giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
30 e) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
f) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
g) …;
h) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera,
in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
31 famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei IU” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
32 Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il
26/2/2011 tra , nata in [...] il [...] Parte_1
e Nato in Catania il 6/10/1979 e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Catania, anno 2011, n. 12, parte II, S. A,
statuendo quanto specificamente in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 6/12/2024
Il Presidente Il Giudice
Estensore
Massimo Escher Cannata
Baratta
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5446/2021 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Salvatore Marsilio che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, Nato in Catania il 6/10/1979, elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Adele Pulvirenti che rapp e dif cong e disg all'avv. Maria Gaetana Patti per procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
1 , nata in [...] il [...] e nato CP_2 CP_3
in Catania il 18/10/2013 in persona del Curatore Speciale
nominato avv. , rapp e dif da sé stessa in quanto CP_4
avvocato ed elett dom presso il suo studio
LITISCONSORTI
NECESSARI
Precisate le conclusioni all'udienza in data 3/12/2024, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 26/2/2011 aveva contratto con e nel quale e dal CP_1
quale erano nati i figli il 6/8/2011 e il 18/10/2013. CP_2 CP_3
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2020 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitosi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande CP_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio, chiedendo a sua volta la pronunzia di cessazione effetti civili del matrimonio.
Negativamente esitato il tentativo di conciliazione, in esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, il
Giudice Istruttore, odierno estensore, disponeva nei termini seguenti: “Il Giudice Cons. dott. Cannata Baratta, letta la nota datata 29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data
4/4/2023 con la quale il resistente , deduce affatto CP_1
2 unilateralmente che “i figli minori in atto collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte.
In particolar modo la minore , di anni dodici, si è mostrata CP_2
particolarmente insofferente a questa situazione” istando quindi “i provvedimenti ritenuti più idonei”; esaminati dunque gli atti e documenti del presente procedimento n.
5446/2021 RG avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, osserva preliminarmente il Giudice Istruttore che, alla udienza di prima comparizione e trattazione della causa dinnanzi allo stesso, i difensori delle parti chiesero concordemente e congiuntamente “termine per trattative di bonario componimento” che il giudice concesse ma che, evidentemente - a conferma della sempre attuale valenza dell'antico adagio per il quale “la via per l'inferno è lastricata di buone intenzioni” – non ha avuto luogo tra i litiganti coniugi, se è vero com'è vero che, con la superiore nota datata
29/3/2023, al Giudice Istruttore trasmessa in data 4/4/2023 il resistente deduce che “i figli minori in atto collocati CP_1
prevalentemente presso l'abitazione della madre, hanno palesemente manifestato il desiderio di vivere con il padre a causa del clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre da alcuni mesi a questa parte. In particolar modo la minore , di anni dodici, si è CP_2
mostrata particolarmente insofferente a questa situazione”; ritenuto conseguentemente che, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento dei figli EN , nata in [...] il [...] e nato in [...]_3
Catania il 18/10/2013 - e di determinazione dell'an e del quantum dei
3 tempi e modalità di incontro con lo stesso del genitore non affidatario e/o collocatario, va anzitutto doverosamente disposto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU
(minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il
25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77 a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore,
l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
- l'ascolto dei figli EN , nata in [...] il [...] e CP_2
nato in [...] il [...]; CP_3
e deve ben rimarcarsi che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l'audizione è
"una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento.
L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
4 riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass.
13241 del 2011)” (così, in termini, Cass., 26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della
Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 24, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna
(art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis (ex multis Cass.
5 11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”, ulteriormente evidenziandosi che, con recente pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio VA INFATTI PREVIAMENTE
RIMARCATA LA CENTRALITÀ CHE IL DIRITTO
ALL'ASCOLTO ASSUME NELL'ATTUALE ASSETTO
MATERIA, DELLA QUALE ESSO COSTITUISCE CP_5
REGOLA FONDAMENTALE E TENDENZIALMENTE
INDEROGABILE (Cass. n. 18649 del 27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.
Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che
L'AUDIZIONE DEL MINORE NON È INCOMBENTE FINE A SE
STESSO VOLTO A DARE MERO ADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO
PIÙ GENERALMENTE SANCITO DALLA LEGGE, MA MIRA, NEL
SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE
DELLA DIGNITÀ DEL MINORE QUALE PERSONA
IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VOLONTÀ
AUTONOMA, A METTERE IL GIUDICE IN CONDIZIONI DI
POTER VALUTARE DE VISU ET DE AUDITU, SE LO STESSO SIA
STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO SULLE VICENDE
PROCESSUALI IN ATTO E QUANTO QUESTI ABBIA DA DIRE E/O
MANIFESTI IN MERITO AI RAPPORTI PERSONALI E FAMILIARI
SOTTOSTANTI…” (COSÌ, IN TERMINI, CASS., 6/11/2019, N.
28521) IN PIENA CONTINUITÀ, DUNQUE, CON IL BELLISSIMO
6 ENUNCIATO A TENORE DEL QUALE CP_6
“L'ASCOLTO È INFATTI UNA RELAZIONE TENDENZIALMENTE
DIRETTA FRA IL GIUDICE E IL MINORE CHE DÀ SPAZIO,
ALL'INTERNO DEL PROCESSO, ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEL MINORE AL PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA” (Cass.,
24/5/2018, n. 12957); recentissimo pronunciamento nomofilattico della
Suprema Corte ribadisce poi che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., n.
23804/21; n. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un
7 obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21)” (così, in termini, Cass.,
24/3/2022, n. 9691); orbene, come condivisibilmente affermato in sede Nomofilattica dalla Suprema Corte,
per argomenti, dunque, applicabili de plano ad di 11 CP_2
anni compiuti, e a di 9 anni compiuti- “L'audizione del CP_3
minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.
Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi,
normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente” (così, in termini, Cass.,
19/1/2015, n. 752, nella fattispecie all'esame della Corte Nomofilattica – che ha rigettato il proposto ricorso - trattavasi di una bambina dell'età di otto anni e tre mesi ed il ricorso indi dalla Corte rigettato era stato proposto per asserta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 sexies c.c., nonchè della
Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in
8 punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3".
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l'audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all'epoca dell'ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..”); infine, in ordine alle modalità più idonee di siffatto ascolto, basterà rammentare, oltre a quanto già detto, che “la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n.
7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato”
(così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207); non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data
17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più
9 idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che,
ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; orbene, deve essere ben presente alla coppia genitoriale che la Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di
10 comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai IU, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
11 Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di
New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di
New York) quale definita della detta Convenzione di New York come
“la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di
12 mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e
31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini,
Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed
13 indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale”; non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della
“genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della
Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n.
176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
14 della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei IU” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei
Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona
26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; ritenuto che, ciò posto, certa in ogni caso la legittimazione sostanziale dei figli ATTESA “la nuova concezione non più incentrata sul minore
"oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI
DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) “NEL SEGNO DI
UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL
MINORE QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS., 6/11/2019, N.
15 28521) con conseguente necessità di assicurare ai minori anche la necessaria soggettività (capacità) processuale, ed evidenziato altresì il gravissimo conflitto di interessi dal momento che il ha CP_1
espressamente affermato che l'asserto desiderio dei figli di vivere con il padre è determinato dal “clima teso e poco sereno sussistente presso l'abitazione della madre” e che la ha dedotto in giudizio, tra Parte_1
l'altro, che “che il padre cerchi di mettere in cattiva luce la madre agli occhi dei figli” e che lo stesso pone in essere “un modello genitoriale dannoso e non in linea con l'obbligo di educazione e di istruzione della prole” avendo il figlio - che “non avendo nessuno che lo aiuta CP_3
a fare i compiti quando è con il padre, il lunedì entra a scuola
“impreparato” - “raccontato l'episodio secondo cui il padre sosterrebbe candidamente che la scuola sarebbe inutile e quindi inutili sarebbero i compiti”, deve altresì procedersi alla nomina di curatore speciale dei minori siccome litisconsorti necessarii al fine di consentire l'esercizio delle prerogative agli stessi spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) con la necessitata –
16 logicamente e giuridicamente e, dunque, sillogisticamente - conseguenza, da siffatte premesse dedotta che, siffatte statuizioni hanno sempre natura “de potestate” onde, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica
“Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del 2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui
è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78
c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (cfr.Cass. n. 1957 del
2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018)” (in termini, Cass.,12/11/2018,
n. 29001);
e già Corte Cost., 30/1/2002, n. 1 aveva rilevato che,“Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come
"parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr.
ordinanza n. 528 del 2000)” e che, la Corte Nomofilattica a Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti “de potestate” (recte “de responsabilitate”) e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli EN, ne puntualizza la CP_7
sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su
17 cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che,
anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni
“de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n.
2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o
18 abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020, n.
29999); dispone che il Curatore Speciale dei minori verifichi per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nonché per l'anno scolastico in corso
2022-2023 la effettiva frequenza scolastica di ciascun minore con specificazione analitica del calendario dei giorni di assenza, dei ritardi nell'ingresso a scuola o degli anticipati prelevamenti dalle lezioni;
di quali assenze risultino essere state giustificate e di quale genitore li abbia giustificati (assenze, ritardi, prelevamenti anticipati); di quali assenze siano rimaste ingiustificate;
del profitto di ciascun minore in ogni materia;
della condotta di ciascun minore;
della partecipazione alle attività extracurricolari di ciascun minore;
della presenza genitoriale di entrambi o di uno soltanto dei genitori ed, in tale ultimo caso, di quale dei genitori, ai colloqui periodici con il corpo docente;
ORDINA IL GIUDICE CHE LA COMPETENTE AUTORITÀ
SCOLASTICA FORNISCA AL CURATORE SPECIALE LE
ANALITICHE INFORMAZIONI, CORREDATE DALLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE, IVI INDICATE e che, il nominato Curatore Speciale riferisca al Giudice alla fissata udienza, con relazione scritta, anche in relazione alle doverose segnalazioni alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sede, in ordine alle eventualmente consumate violazioni;
ORDINA AD ENTRAMBI I litiganti coniugi DI DICHIARARE
FORMALMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA DA
19 DEPOSITARE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AGLI ATTI
DEL PROCESSO E DA TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AL CURATORE SPECIALEDEI MINORI, AVV.
, L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA CP_4
DIMORA DI CIASCUNO DEI CONIUGI-GENITORI E
L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA DIMORA DEI
MINORI, NONCHE LA COMPOSIZIONE ATTUALE DEL
NUCLEO CONVIVENTE DI CIASCUNO DEI GENITORI, CON
RISERVA DI DISPORRE ACCERTAMENTI A MEZZO DEL
SERVIZIO SOCIALE E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA;
PTM
NOMINA CURATORE SPECIALE dei figli EN , nata in [...]
Catania il 6/8/2011 e nato in [...] il [...], siccome CP_3
litisconsorti necessari, l'avv. al fine di consentire CP_4
l'esercizio delle prerogative spettanti al figlio minorenne e ne dispone la comparizione alla udienza in data 22/6/2023 ore 10,40 -
[...]
disponendo che lo stesso prenda IMMEDIATO CONTATTO Pt_2
CON I MINORI , invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della minore PER INDI
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO TUTTE LE DOMANDE
DI NATURA PERSONALE ED ECONOMICA NELL'INTERESSE
DELLO STESSO;
DISPONE L'ASCOLTO dei figli EN , nata in [...] il CP_2
6/8/2011 e nato in [...] il [...] e fissa all'uopo CP_3
Part l'udienza in data 22/6/2023 ore 10,40 - HORAS, ordinando al
20 genitore collocatario di curare ed al Curatore Speciale di assicurare la presenza degli stessi alla fissata udienza.
Dispone che il Curatore Speciale dei minori verifichi per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 nonché per l'anno scolastico in corso
2022-2023 la effettiva frequenza scolastica di ciascun minore con specificazione analitica del calendario dei giorni di assenza, dei ritardi nell'ingresso a scuola o degli anticipati prelevamenti dalle lezioni;
di quali assenze risultino essere state giustificate e di quale genitore li abbia giustificati (assenze, ritardi, prelevamenti anticipati); di quali assenze siano rimaste ingiustificate;
del profitto di ciascun minore in ogni materia;
della condotta di ciascun minore;
della partecipazione alle attività extracurricolari di ciascun minore;
della presenza genitoriale di entrambi o di uno soltanto dei genitori ed, in tale ultimo caso, di quale dei genitori, ai colloqui periodici con il corpo docente;
ORDINA IL GIUDICE CHE LA COMPETENTE AUTORITÀ
SCOLASTICA FORNISCA AL CURATORE SPECIALE LE
ANALITICHE INFORMAZIONI, CORREDATE DALLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE, IVI INDICATE e che, il nominato Curatore Speciale riferisca al Giudice alla fissata udienza, con relazione scritta, anche in relazione alle doverose segnalazioni alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sede, in ordine alle eventualmente consumate violazioni;
ORDINA AD ENTRAMBI I litiganti coniugi DI DICHIARARE
FORMALMENTE MEDIANTE NOTA SCRITTA DA
DEPOSITARE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento AGLI ATTI
DEL PROCESSO E DA TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre giorni tre (3) dalla comunicazione del presente
21 provvedimento AL CURATORE SPECIALEDEI MINORI, AVV.
, L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA CP_4
DIMORA DI CIASCUNO DEI CONIUGI-GENITORI E
L'INDIRIZZO ATTUALE DI EFFETTIVA DIMORA DEI
MINORI, NONCHE LA COMPOSIZIONE ATTUALE DEL
NUCLEO CONVIVENTE DI CIASCUNO DEI GENITORI, CON
RISERVA DI DISPORRE ACCERTAMENTI A MEZZO DEL
SERVIZIO SOCIALE E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Accesso al Palazzo di Giustizia ed all'aula di udienza, previa esibizione alla autorità di Polizia all'ingresso del Palazzo di Giustizia del presente provvedimento, 10 minuti prima dell'ora fissata per la trattazione del processo e solo se muniti dei necessari presidi di tutela: mascherina e guanti monouso;
.
Si comunichi alle parti.
Si comunichi anche al nominato Curatore speciale avv. ed al CP_4
Pubblico Ministero del quale si richiede la presenza in udienza.
Catania 7/4/2023”; in esito agli ulteriori svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 3/12/2024, le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori ed il Curatore Speciale e difensore dei figli EN, avv. , raggiungevano l'accordo CP_4
che trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente in siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data
22 6/12/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1069/2020 emanata dal Tribunale di Catania in data 6-17/3/2020, ne risulta eccepita l'avvenuta riconciliazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dalle parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori e dal e difensore dei figli Controparte_8
EN avv. , raggiunto alla udienza in CP_4
data 3/12/2024 ed ivi trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori
23 sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla medesima udienza, il Tribunale, così statuisce:
“1) i minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso;
rimarrà collocata prevalentemente presso la dimora del CP_2
padre, mentre presso la dimora della madre;
CP_3
al fine di garantire la relazione di fratria, i minori potranno incontrarsi tutti i giorni – come d'altra parte avviene a tutt'oggi dopo le lezioni scolastiche – e, in ogni caso, ogni volta che ne avvertiranno le esigenze;
i minori potranno trascorrere con il rispettivo genitore non collocatario almeno tre pomeriggi a settimana e, secondo alternanza, un fine settimana ciascuno, dal venerdì alla domenica sera, garantendo che entrambi i minori trascorrano il fine settimana insieme;
per le vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario un periodo pari a giorni 7, secondo alternanza Natale-Capodanno, con il rispetto dei medesimi criteri di cui sopra per garantire il rapporto di fratria;
per le festività
pasquali, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore la giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo secondo alternanza;
24 per le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivi pari a giorni 10, fermo il rispetto dei superiori criteri;
i minori potranno trascorrere con entrambi i genitori i giorni del proprio compleanno, in alternanza, a pranzo e a cena.
2)entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio collocato, contribuendo al 50% delle spese straordinarie, eventuale erogazione dell'assegno unico dovrà essere percepita da entrambi i genitori in misura pari al
50%.
Entrambi i genitori si impegneranno al pieno e puntuale rispetto delle esigenze dei figli, seguendo pedissequamente i loro percorsi scolastici, sanitario, ludico-ricreativi, condividendo le scelte educative ed adempiendo senza indugio ai rispettivi oneri;
3) i genitori dei minori prestano sin d'ora mutuo consenso al rilascio ai minori del titolo di viaggio e/o passaporto a garanzia del diritto di libera circolazione, precisando che in ogni caso, ogni eventuale trasferta che coinvolgerà i minori, tanto sul territorio italiano che internazionale, dovrà essere puntualmente e previamente concordata da
Entrambi i genitori entro congruo termine.
4) le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”
25 Non sarà inutile rammentare che entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli in concreto palesata, ai sensi e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei IU (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25
gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo
2003, n. 77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282).
Non sarà inutile rammentare ai genitori, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis
26 Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale
è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale
(art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla
“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
27 nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della
Convenzione di New York) quale definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale
“tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c.,
costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini,
28 Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del
2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del
2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di
Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio
d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14
CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di
29 giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd.
“genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla
Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla
“genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale” ma altresì “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI
SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI”
(in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica); non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo DEVE avere come finalità:
30 e) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
f) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
g) …;
h) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera,
in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
31 famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei IU” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21:
“Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.
32 Giusta espressa e concorde richiesta delle parti le spese del processo vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il
26/2/2011 tra , nata in [...] il [...] Parte_1
e Nato in Catania il 6/10/1979 e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Catania, anno 2011, n. 12, parte II, S. A,
statuendo quanto specificamente in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 6/12/2024
Il Presidente Il Giudice
Estensore
Massimo Escher Cannata
Baratta
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