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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2102 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p.iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Luisa De Giacomo per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
Cristiano Pagano, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta
Cancelliere, per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
rigettare la domanda del ricorrente nei confronti di Parte_2 [...]
escludendo ogni obbligo assicurativo Controparte_2
della stessa in ordine al chiesto indennizzo;
conseguentemente, revocare e annullare la condanna di
[...]
in favore di , anche a titolo di spese Controparte_2 Parte_2
giudiziali;
in via di regresso, in caso di condanna della concludente, condannare la convenuta a rimborsare alla concludente tutto quanto essa Controparte_1
avrà pagato in favore del ricorrente, comprese le spese del giudizio;
in ogni caso, revocare e annullare la condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/10; Controparte_2
revocare e annullare, altresì, la condanna di Controparte_2
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore
[...]
dell'appellato ; Parte_2
per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore della Parte_2
concludente, dell'importo complessivo di € 53.080,00, pagato in data
29.11.2019, in virtù della sentenza di primo grado, giusta lettera prodotta in giudizio in data 20.11.2024.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Conclusioni dell'appellato : Pt_2
rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata Ordinanza
di accoglimento del 1.10.2019 resa. dal Tribunale di Palermo;
condannare parte appellante al pagamento, per il presente grado di giudizio, dei compensi professionali, aumento del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
secondo il DM 55/2014 come modificato dal DM 149/2022.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia alla domanda di regresso formulata da nei confronti di stante Controparte_2 CP_1
l'incompatibilità della stessa con la richiesta di condanna di alla Pt_2
restituzione dell'importo corrisposto in virtù dell'ordinanza resa in primo grado;
-ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare il presente appello inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e pertanto emettersi ordinanza di inammissibilità;
-ritenere e dichiarare improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate da nell'atto di appello nei confronti della Controparte_2
e, per l'effetto, rigettarle, confermando integralmente la ordinanza CP_1
oggi impugnata;
-ritenere e dichiarare per i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e ribaditi in questa sede l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto assicurativo stipulato con e che si è inteso azionare nel CP_1
presente giudizio e/o l'inoperatività della polizza de quo agitur per violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni veritiere e,
per l'effetto, ritenere e dichiarare che legittimamente ha Controparte_3
rifiutato il pagamento dell'indennizzo, con conseguente integrale rigetto delle domande di e di nei confronti di Pt_2 Controparte_4 CP_1
-ritenere e dichiarare, in ogni caso, che legittimamente Controparte_3
ha rifiutato il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1910, comma II, cod.
Civ. e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande formulate da
[...]
e da nei confronti della Pt_2 Controparte_2 CP_5
-in subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, essendo intervenuta rinuncia a qualsivoglia rapporto di dare o avere per il passato o futuro da parte di nei confronti della odierna resistente Pt_2
con annullamento del contratto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti della odierna comparente Compagnia perché
infondate in fatto e in diritto e destituite di qualsivoglia prova, con estromissione di dal presente giudizio;
CP_1
4 -ritenere e dichiarare che non ha fornito prova del fatto costitutivo del Pt_2
diritto fatto valere non avendo dichiarato l'ammontare del risarcimento corrisposto dalle altre assicurazioni in relazione all'ammontare del danno sofferto per i motivi di cui in parte narrativa e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti della odierna comparente
Compagnia perché infondate in fatto e in diritto e destituite di qualsivoglia prova;
-nel merito, ritenere e dichiarare che alcun sinistro si è verificato in data
28.7.2016 che ha visto coinvolto così come dedotto in atto Parte_2
introduttivo e ritenere e dichiarare, in ogni caso, che, comunque, nulla è dovuto a per i motivi di cui in parte narrativa, e per l'effetto, rigettare tutte le Pt_2
domande avanzate dal Sig. e dalla nei confronti della Pt_2 Controparte_2
perché improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto CP_1
ed in diritto, o comunque non provate;
-in subordine, limitare comunque il condannatorio a carico della Compagnia
nei limiti del giusto e dell'imputabile, con esclusione di tutte le voci CP_1
di danno non legate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate ovvero non provate e, comunque, sempre entro i limiti contrattualmente pattuiti,
ed entro il massimale previsto e al netto della franchigia e dello scoperto di polizza;
5 -rigettare la domanda di regresso formulata da nei confronti di Controparte_2
CP_1
-emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1.10.2019, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso con il quale , in relazione al Parte_2
sinistro occorsogli il giorno 28 luglio 2016, chiedeva la condanna di
[...]
e di al Controparte_1 Controparte_7
pagamento integrale dell'indennizzo contemplato nelle polizze infortuni stipulate con entrambe le compagnie:
- ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
dando atto della rinunzia alla copertura offerta dalla polizza " CP_1
You Infortuni" sottoscritta il 30.10.2013, manifestata dall'assicurato con missiva del 5.12.2017, con la quale, riconoscendo di essere venuto meno all'obbligo di comunicare l'avvenuta stipula di altra polizza per i medesimi rischi e per i medesimi massimali, chiedeva di “voler accettare lo storno e/o
comunque l'annullamento della polizza 1/39052/77/103859057, senza alcun
diritto del sottoscritto alla ripetizione dei premi già versati, al fine di
6 concentrare la debenza del 50% del credito maturato, pari ad € 46.721,00 per
l'occorso in oggetto solo e soltanto su anche ai sensi dell'art. CP_8
1910 c.c.”;
- ha condannato a Controparte_7
completamento del versamento già spontaneamente eseguito in adempimento degli obblighi discendenti dalla polizza “Infortuni e Salute” n.
000236.31.300112, al pagamento di euro 46.721,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data del sinistro "commisurandoli all'importo
medesimo previamente devalutato e quindi rivalutato di anno in anno" (pag. 7
della sentenza);
- ha rigettato sia la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
sia la domanda di regresso avanzata, nei confronti della medesima, CP_1
da , “non sussistendo più i presupposti di cui all'art. 1910, IV co, c.c., CP_2
in difetto di altro contratto assicurativo per il medesimo rischio” (pag. 7 della sentenza), posto che alla rinunzia di alla copertura assicurativa aveva Pt_2
fatto seguito un "comportamento concludente" delle parti -l'assicurato non avendo domandato la ripetizione dei premi versati prima della rinuncia e non avendo intimato il pagamento di quelli successivi- Controparte_9
le quali avevano per tale via "manifestato di essersi conformate alle previsioni
del documento”;
7 - ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ha condannato al CP_2
pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ritenendo ingiustificata la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione;
- ha regolato le spese di lite condannando alla refusione di quelle CP_2
sostenute dal ricorrente e quest'ultimo al rimborso in favore di Controparte_1
Proponendo appello avverso l'ordinanza, : CP_2
I) con il primo motivo che, per ragioni espositive, può essere articolato in due
sub censure:
a) adduce “l'inesistenza di ogni ulteriore obbligo assicurativo in ordine
all'infortunio in causa” (pag. 7 atto di appello) per aver già provveduto alla corresponsione in favore dell'assicurato del 50% dell'indennizzo dovuto,
proporzionato alla quota su di essa gravante ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
b) sostiene l'inefficacia nei propri confronti della rinuncia, così come dell'eventuale decadenza ex art. 1892 c.c. o 1910 c.c., di alla Parte_2
garanzia assicurativa prestata da evenienze inidonee a pregiudicare CP_1
il proprio diritto di regresso ex art. 1910 c.c. verso l'altro assicuratore e insiste,
pertanto, nella domanda di condanna formulata nei confronti della consorella;
8 II) si duole della condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/10,
deducendo che la mancata partecipazione all'incontro di mediazione trova giustificazione nella fondatezza delle proprie ragioni;
III) contesta la condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contradditorio, entrambi gli appellati si sono opposti all'accoglimento del gravame. ha inoltre Controparte_1
riproposto le eccezioni di inoperatività della garanzia per rinuncia dell'assicurato avvero ancora in applicazione dell'art. 1910 c.c. e, in linea gradata, dell'art. 1892 c.c. -per avere l'assicurato rilasciato dichiarazioni dolosamente false in fase di sottoscrizione del contratto- già formulate in primo grado
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Delle due domande formulate con l'impugnazione volte, rispettivamente, alla condanna di alla restituzione dell'importo di euro 46.721,00 e Parte_2
alla condanna di al pagamento della medesima Controparte_1
cifra a titolo di regresso, solo quest'ultima è meritevole di accoglimento.
Sono, invero, incontestate tra le parti la validità e l'efficacia della polizza
“Infortuni e Salute” n. 000236.31.300112 sottoscritta tra e Parte_2
il 24.10.2013, con rinnovo Controparte_7
annuale tacito, a copertura dei danni derivanti da morte e invalidità permanente
9 per infortunio, con massimale, per il primo evento, di € 250.000,00, per il secondo, di € 1.000.000,00. È, altresì, riconosciuto dall'appellante che le lesioni riportate da nel sinistro del 28.7.2016 sono coperte dalla Parte_2
polizza e che l'indennizzo dovuto ammonta a € 93.442,00 (lettera del 28.6.2017)
ed è dunque ricompreso entro i limiti del massimale.
Nessun dubbio può, dunque, nutrirsi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione di indennizzo in capo alla società appellante, obbligazione da estinguersi per l'intero in favore dell'assicurato.
Quando per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori (c.d. assicurazioni plurime), costoro sono tutti tenuti nei confronti dell'assicurato al pagamento dell'indennità prevista da ciascun contratto. Il comma 2 dell'art. 1910 c.c. riconosce, infatti, espressamente il diritto dell'assicurato di "chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta
secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno". Nei rapporti interni tra le compagnie, invece,
il rischio deve essere ripartito proporzionalmente. Ne consegue che l'assicuratore al quale l'assicurato si rivolga per il pagamento dell'indennizzo
(nei limiti del massimale) non può arbitrariamente liquidare solo l'importo corrispondente alla propria quota di rischio, ma, se richiesto, dovrà procedere all'integrale pagamento, in tal modo adempiendo a nulla più di quanto
10 effettivamente dovuto. L'assicuratore matura però, al contempo, il diritto di regresso nei confronti delle altre compagnie assicurative, meccanismo attraverso il quale avviene la ripartizione proporzionale del rischio in ragione dei rispettivi contratti. Il regresso, invero, "trova giustificazione nel fatto che
l'assicuratore, avendo pagato lo stesso indennizzo che altro assicuratore era
anche obbligato autonomamente a pagare ha provocato l'estinzione
dell'obbligo di costui: questi, pertanto, se non fosse tenuto in via di regresso, si
arricchirebbe ingiustificatamente" (Cass. civ. 23.12.1993 n. 12763).
Nel concreto, , con missiva del 28.11.2017, ha chiesto a Parte_2
, la quale aveva provveduto a liquidare la metà dell'indennizzo stimato, CP_2
“di provvedere a pagare il restante 50% della cifra stabilità dalla stessa ai sensi
dell'art. 1910, co.4, c.c.”, importo comunque rientrante nei limiti del massimale di polizza. Quest'ultima, pertanto, in forza delle obbligazioni validamente ed efficacemente contratte, era tenuta a corrispondere l'intero indennizzo.
Alla luce di quanto argomentato, deve essere rigettata la domanda rivolta dalla società appellante ad di restituzione della somma corrisposta Parte_2
in esecuzione dell'ordinanza impugnata, che, sul punto, deve essere confermata.
La domanda di regresso formulata nei confronti di Controparte_1
merita, invece, accoglimento.
[...]
11 Nelle assicurazioni plurime, il diritto dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al regresso nei confronti degli altri assicuratori, espressamente riconosciuto dal comma 4 dell'art. 1910 c.c., in funzione della proporzionale ripartizione del peso economico dell'evento coperto dalle polizze, presuppone che i contratti di assicurazione stipulati dal medesimo assicurato per il medesimo rischio siano validi ed efficaci.
Qualora l'assicurato rinunzi alla garanzia assicurativa nei confronti di una delle compagnie, questa avrà efficacia unicamente nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore, non potendo invece incidere sul diverso piano dei rapporti tra gli assicuratori, ostandovi il principio generale espresso al comma 3 dell'art. 1372
c.c. secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge".
Giova al riguardo richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “non può quindi ritenersi che l'assicurato, con un suo atto unilaterale,
possa incidere sull'operatività di un contratto di assicurazione altrimenti valido
ed efficace, pregiudicando il diritto al regresso dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità in misura superiore alla quota proporzionale su di lui gravante a
norma dell'art. 1910, quarto comma, c.c.: se si ammettesse questa possibilità
l'assicuratore sarebbe privato di questa opportunità; e ciò non può essere
consentito, per la fondamentale ragione che il negozio giuridico non può in
12 nessun caso intaccare la sfera giuridica di un soggetto che sia rimasto ad esso
estraneo" (Cass. civ. 19.8.1995 n. 8947, la quale sottolinea che una conferma indiretta dell'esattezza della conclusione può trarsi dall'art. 1301 c.c. in tema di effetti della remissione a favore di uno dei debitori in solido, là ove prevede che
"il creditore, se intende riservarsi il diritto verso gli altri condebitori in solido,
non può esigere il proprio credito da costoro, "se non detratta la parte del
debitore a favore del quale ha consentito la remissione", chiarendo così in
modo esplicito che la remissione in favore di uno dei condebitori non può mai
risolversi in danno degli altri").
L'applicabilità di tale insegnamento alla vicenda in esame non è preclusa dalle difese spiegate da la quale: Controparte_1
- pone l'accento sul passaggio della sentenza della Suprema Corte che, in coerenza con la previsione dell'art. 1910 c.c. il quale lega l'azione di regresso dell'assicuratore adempiente all'effettiva sussistenza dell'obbligo di altro assicuratore, afferma l'inefficacia della rinuncia dell'assicurato solo a cospetto di “un contratto di assicurazione altrimenti valido ed efficace”;
- sostiene che il contratto stipulato con sarebbe invalido ab Parte_2
origine, ai sensi dell'art. 1910 c.c. o dell'art. 1892 c.c., per aver questi dolosamente dichiarato al momento della sottoscrizione "che non esistono altre
polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo
13 stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente” (doc. 2
comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, sarebbe stato CP_1
annullato su iniziativa dell'assicurato medesimo, iniziativa alla quale la compagnia aveva aderito.
Incontestabile il primo assunto, il secondo, invece, non merita condivisione.
Il dato letterale della missiva inviata da alle due compagnie di Parte_2
assicurazione il 5.2.2017 ne rivela la volontà di rinunciare alla copertura assicurativa di (chiedendo lo storno o comunque l'annullamento della CP_1
Polizza senza alcun diritto alla ripetizione dei premi già versati, al fine di
concentrare la debenza del 50% del credito maturato pari a € 46.721,00 per
l'occorso in oggetto soltanto su anche ai sensi dell'art. 1910 c.c) CP_8
non anche di chiedere l'annullamento della polizza, termine utilizzato dall'assicurato in senso atecnico giacché in alcun modo correlato a un vizio del consenso da costui espresso.
La rinuncia, poi, ha inciso su un contratto valido ed efficace atteso, per un verso,
che l'art. 1892 c.c. -con il suo riferirsi a dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente "relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto
il vero stato delle cose"- palesemente non è applicabile al caso di specie -nel quale non è agevole ipotizzare la ragione per cui l'assicuratore, se non informato
14 delle coperture da altre compagnie offerte, dovrebbe negare il proprio consenso o prestarlo a condizioni più onerose per il contraente- , e, sotto altro profilo che,
pur essendo astrattamente confacente il richiamo all'art. 1910 co. 2 c.c.,
non ha provato che l'omesso avviso da parte dello stipulante Controparte_1
riguardo alla coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio si connoti come doloso, ossia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito.
Sovvengono, ancora una volta, i persuasivi insegnamenti della Suprema Corte
la quale sottolinea che "l'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza
di altre assicurazioni concorrenti per il medesimo rischio esula dalla previsione
degli artt. 1892 e 1893 c.c., che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni
inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio, e
resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art. 1910 c.c., in forza del
quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo
dell'assicurato stesso, e cioè, quando il suo comportamento sia preordinato al
fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito.
Detta perdita, pertanto, non può conseguire alla mera circostanza che la
polizza assicurativa, predisposta dall'assicuratore, contenga una clausola che
escluda l'esistenza di altre assicurazioni concorrenti, qualora ricorrano altri
elementi che spieghino tale fatto in termini di negligenza dell'assicurato nella
15 lettura del testo del contratto, anziché di raggiro nel senso specificato” (Cass.
civ. 23.12.1993 n. 12763).
In altri termini, mentre la reticenza mera dell'assicurato non depone necessariamente nel senso che il fine da costui perseguito sia quello di ottenere un indennizzo più alto del danno subito, è piuttosto necessario, al fine di integrare il dolo, un quid pluris che è onere della compagnia che intende far valere l'inoperatività della garanzia dimostrare. Nella specie, la dimostrazione dell'intento doloso dello stipulante è mancata, non potendo attribuirsi valenza confessoria del proprio atteggiamento interiore dolo e fraudolento al passaggio della missiva del 5.2.2017 in cui riconosce che "avrebbe dovuto Parte_3
comunicare all' l'esistenza di identica posizione assicurativa", CP_1
semplice descrizione degli accadimenti pregressi.
Concludendo, poiché il contratto di assicurazione tra e Parte_2
è valido ed efficace, la rinuncia a tale garanzia operata Controparte_1
dall'assicurato non intacca il diritto di regresso vantato da nei CP_2
confronti di ai sensi dell'art. 1910, co.4, c.c.. CP_1
Neppure meritano accoglimento i rilievi di in Controparte_1
punto di mancato assolvimento da parte di all'onere di Parte_2
dimostrare la verificazione dell'evento e il nesso causale tra questo e le lesioni lamentate ove si consideri che la documentazione sanitaria prodotta agli atti e
16 le verifiche condotte tramite un proprio fiduciario da fugano i dubbi CP_2
al riguardo.
In accoglimento del primo motivo di impugnazione, dunque,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_10 [...]
dell'importo di € 46.721,00, oltre interessi Controparte_7
al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettiva corresponsione
Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello.
La sanzione comminata per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria prescinde dalla soccombenza processuale, atteso che la norma mira piuttosto a sanzionare la parte che, sottraendosi senza giustificato motivo alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio. Non costituisce dunque giustificazione idonea a escludere la sanzione prevista dall'art. 8 comma
4 bis D.Lgs n. 28/2010, l'affermazione -peraltro, come visto, priva di fondamento- di di aver “ritenuto di non partecipare alla procedura di CP_2
mediazione, avviata anche nei confronti della consorella ritenendo CP_1
assolto il proprio obbligo risarcitorio in ordine a ripetuto infortunio” (pag. 12
atto di appello).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha visto confermata la statuizione di condanna resa in primo grado in favore di e accolta invece, in Parte_2
17 parziale riforma della pronunzia impugnata, l'azione di regresso svolta da nei confronti di CP_2 CP_1
- devono essere poste a carico di le spese dell'intero giudizio, Controparte_1
liquidate in favore di misura Controparte_11
prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000- in € 6.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00 -di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale-,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
- quanto ai rapporti tra l'appellante e , deve essere Parte_2 CP_2
condannata a rifondere a quest'ultimo le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in € 6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter pronunziata dal Tribunale di
Palermo il 1 ottobre 2019, appellata da Controparte_7
con atto di citazione notificato il giorno 1.11.2019 a
[...] Pt_2
18 e condanna Pt_2 Controparte_1 Controparte_10
al pagamento in favore di di € Controparte_7
46.721,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 8.2.2019 sino al dì
dell'effettiva corresponsione;
condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate in € 6.500,00 Controparte_7
per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00, come specificato in motivazione,
per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna alla refusione delle Controparte_7
spese del presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € Parte_2
6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.pa e iva come per legge e spese forfettarie ex d,m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2102 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p.iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Luisa De Giacomo per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
Cristiano Pagano, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta
Cancelliere, per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
rigettare la domanda del ricorrente nei confronti di Parte_2 [...]
escludendo ogni obbligo assicurativo Controparte_2
della stessa in ordine al chiesto indennizzo;
conseguentemente, revocare e annullare la condanna di
[...]
in favore di , anche a titolo di spese Controparte_2 Parte_2
giudiziali;
in via di regresso, in caso di condanna della concludente, condannare la convenuta a rimborsare alla concludente tutto quanto essa Controparte_1
avrà pagato in favore del ricorrente, comprese le spese del giudizio;
in ogni caso, revocare e annullare la condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/10; Controparte_2
revocare e annullare, altresì, la condanna di Controparte_2
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore
[...]
dell'appellato ; Parte_2
per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore della Parte_2
concludente, dell'importo complessivo di € 53.080,00, pagato in data
29.11.2019, in virtù della sentenza di primo grado, giusta lettera prodotta in giudizio in data 20.11.2024.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Conclusioni dell'appellato : Pt_2
rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata Ordinanza
di accoglimento del 1.10.2019 resa. dal Tribunale di Palermo;
condannare parte appellante al pagamento, per il presente grado di giudizio, dei compensi professionali, aumento del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
secondo il DM 55/2014 come modificato dal DM 149/2022.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia alla domanda di regresso formulata da nei confronti di stante Controparte_2 CP_1
l'incompatibilità della stessa con la richiesta di condanna di alla Pt_2
restituzione dell'importo corrisposto in virtù dell'ordinanza resa in primo grado;
-ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare il presente appello inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e pertanto emettersi ordinanza di inammissibilità;
-ritenere e dichiarare improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate da nell'atto di appello nei confronti della Controparte_2
e, per l'effetto, rigettarle, confermando integralmente la ordinanza CP_1
oggi impugnata;
-ritenere e dichiarare per i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e ribaditi in questa sede l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto assicurativo stipulato con e che si è inteso azionare nel CP_1
presente giudizio e/o l'inoperatività della polizza de quo agitur per violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni veritiere e,
per l'effetto, ritenere e dichiarare che legittimamente ha Controparte_3
rifiutato il pagamento dell'indennizzo, con conseguente integrale rigetto delle domande di e di nei confronti di Pt_2 Controparte_4 CP_1
-ritenere e dichiarare, in ogni caso, che legittimamente Controparte_3
ha rifiutato il pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1910, comma II, cod.
Civ. e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande formulate da
[...]
e da nei confronti della Pt_2 Controparte_2 CP_5
-in subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, essendo intervenuta rinuncia a qualsivoglia rapporto di dare o avere per il passato o futuro da parte di nei confronti della odierna resistente Pt_2
con annullamento del contratto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti della odierna comparente Compagnia perché
infondate in fatto e in diritto e destituite di qualsivoglia prova, con estromissione di dal presente giudizio;
CP_1
4 -ritenere e dichiarare che non ha fornito prova del fatto costitutivo del Pt_2
diritto fatto valere non avendo dichiarato l'ammontare del risarcimento corrisposto dalle altre assicurazioni in relazione all'ammontare del danno sofferto per i motivi di cui in parte narrativa e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti della odierna comparente
Compagnia perché infondate in fatto e in diritto e destituite di qualsivoglia prova;
-nel merito, ritenere e dichiarare che alcun sinistro si è verificato in data
28.7.2016 che ha visto coinvolto così come dedotto in atto Parte_2
introduttivo e ritenere e dichiarare, in ogni caso, che, comunque, nulla è dovuto a per i motivi di cui in parte narrativa, e per l'effetto, rigettare tutte le Pt_2
domande avanzate dal Sig. e dalla nei confronti della Pt_2 Controparte_2
perché improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto CP_1
ed in diritto, o comunque non provate;
-in subordine, limitare comunque il condannatorio a carico della Compagnia
nei limiti del giusto e dell'imputabile, con esclusione di tutte le voci CP_1
di danno non legate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate ovvero non provate e, comunque, sempre entro i limiti contrattualmente pattuiti,
ed entro il massimale previsto e al netto della franchigia e dello scoperto di polizza;
5 -rigettare la domanda di regresso formulata da nei confronti di Controparte_2
CP_1
-emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 1.10.2019, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso con il quale , in relazione al Parte_2
sinistro occorsogli il giorno 28 luglio 2016, chiedeva la condanna di
[...]
e di al Controparte_1 Controparte_7
pagamento integrale dell'indennizzo contemplato nelle polizze infortuni stipulate con entrambe le compagnie:
- ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
dando atto della rinunzia alla copertura offerta dalla polizza " CP_1
You Infortuni" sottoscritta il 30.10.2013, manifestata dall'assicurato con missiva del 5.12.2017, con la quale, riconoscendo di essere venuto meno all'obbligo di comunicare l'avvenuta stipula di altra polizza per i medesimi rischi e per i medesimi massimali, chiedeva di “voler accettare lo storno e/o
comunque l'annullamento della polizza 1/39052/77/103859057, senza alcun
diritto del sottoscritto alla ripetizione dei premi già versati, al fine di
6 concentrare la debenza del 50% del credito maturato, pari ad € 46.721,00 per
l'occorso in oggetto solo e soltanto su anche ai sensi dell'art. CP_8
1910 c.c.”;
- ha condannato a Controparte_7
completamento del versamento già spontaneamente eseguito in adempimento degli obblighi discendenti dalla polizza “Infortuni e Salute” n.
000236.31.300112, al pagamento di euro 46.721,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data del sinistro "commisurandoli all'importo
medesimo previamente devalutato e quindi rivalutato di anno in anno" (pag. 7
della sentenza);
- ha rigettato sia la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
sia la domanda di regresso avanzata, nei confronti della medesima, CP_1
da , “non sussistendo più i presupposti di cui all'art. 1910, IV co, c.c., CP_2
in difetto di altro contratto assicurativo per il medesimo rischio” (pag. 7 della sentenza), posto che alla rinunzia di alla copertura assicurativa aveva Pt_2
fatto seguito un "comportamento concludente" delle parti -l'assicurato non avendo domandato la ripetizione dei premi versati prima della rinuncia e non avendo intimato il pagamento di quelli successivi- Controparte_9
le quali avevano per tale via "manifestato di essersi conformate alle previsioni
del documento”;
7 - ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ha condannato al CP_2
pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ritenendo ingiustificata la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione;
- ha regolato le spese di lite condannando alla refusione di quelle CP_2
sostenute dal ricorrente e quest'ultimo al rimborso in favore di Controparte_1
Proponendo appello avverso l'ordinanza, : CP_2
I) con il primo motivo che, per ragioni espositive, può essere articolato in due
sub censure:
a) adduce “l'inesistenza di ogni ulteriore obbligo assicurativo in ordine
all'infortunio in causa” (pag. 7 atto di appello) per aver già provveduto alla corresponsione in favore dell'assicurato del 50% dell'indennizzo dovuto,
proporzionato alla quota su di essa gravante ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
b) sostiene l'inefficacia nei propri confronti della rinuncia, così come dell'eventuale decadenza ex art. 1892 c.c. o 1910 c.c., di alla Parte_2
garanzia assicurativa prestata da evenienze inidonee a pregiudicare CP_1
il proprio diritto di regresso ex art. 1910 c.c. verso l'altro assicuratore e insiste,
pertanto, nella domanda di condanna formulata nei confronti della consorella;
8 II) si duole della condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/10,
deducendo che la mancata partecipazione all'incontro di mediazione trova giustificazione nella fondatezza delle proprie ragioni;
III) contesta la condanna al pagamento delle spese di lite.
Ricostituitosi il contradditorio, entrambi gli appellati si sono opposti all'accoglimento del gravame. ha inoltre Controparte_1
riproposto le eccezioni di inoperatività della garanzia per rinuncia dell'assicurato avvero ancora in applicazione dell'art. 1910 c.c. e, in linea gradata, dell'art. 1892 c.c. -per avere l'assicurato rilasciato dichiarazioni dolosamente false in fase di sottoscrizione del contratto- già formulate in primo grado
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Delle due domande formulate con l'impugnazione volte, rispettivamente, alla condanna di alla restituzione dell'importo di euro 46.721,00 e Parte_2
alla condanna di al pagamento della medesima Controparte_1
cifra a titolo di regresso, solo quest'ultima è meritevole di accoglimento.
Sono, invero, incontestate tra le parti la validità e l'efficacia della polizza
“Infortuni e Salute” n. 000236.31.300112 sottoscritta tra e Parte_2
il 24.10.2013, con rinnovo Controparte_7
annuale tacito, a copertura dei danni derivanti da morte e invalidità permanente
9 per infortunio, con massimale, per il primo evento, di € 250.000,00, per il secondo, di € 1.000.000,00. È, altresì, riconosciuto dall'appellante che le lesioni riportate da nel sinistro del 28.7.2016 sono coperte dalla Parte_2
polizza e che l'indennizzo dovuto ammonta a € 93.442,00 (lettera del 28.6.2017)
ed è dunque ricompreso entro i limiti del massimale.
Nessun dubbio può, dunque, nutrirsi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione di indennizzo in capo alla società appellante, obbligazione da estinguersi per l'intero in favore dell'assicurato.
Quando per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori (c.d. assicurazioni plurime), costoro sono tutti tenuti nei confronti dell'assicurato al pagamento dell'indennità prevista da ciascun contratto. Il comma 2 dell'art. 1910 c.c. riconosce, infatti, espressamente il diritto dell'assicurato di "chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta
secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno". Nei rapporti interni tra le compagnie, invece,
il rischio deve essere ripartito proporzionalmente. Ne consegue che l'assicuratore al quale l'assicurato si rivolga per il pagamento dell'indennizzo
(nei limiti del massimale) non può arbitrariamente liquidare solo l'importo corrispondente alla propria quota di rischio, ma, se richiesto, dovrà procedere all'integrale pagamento, in tal modo adempiendo a nulla più di quanto
10 effettivamente dovuto. L'assicuratore matura però, al contempo, il diritto di regresso nei confronti delle altre compagnie assicurative, meccanismo attraverso il quale avviene la ripartizione proporzionale del rischio in ragione dei rispettivi contratti. Il regresso, invero, "trova giustificazione nel fatto che
l'assicuratore, avendo pagato lo stesso indennizzo che altro assicuratore era
anche obbligato autonomamente a pagare ha provocato l'estinzione
dell'obbligo di costui: questi, pertanto, se non fosse tenuto in via di regresso, si
arricchirebbe ingiustificatamente" (Cass. civ. 23.12.1993 n. 12763).
Nel concreto, , con missiva del 28.11.2017, ha chiesto a Parte_2
, la quale aveva provveduto a liquidare la metà dell'indennizzo stimato, CP_2
“di provvedere a pagare il restante 50% della cifra stabilità dalla stessa ai sensi
dell'art. 1910, co.4, c.c.”, importo comunque rientrante nei limiti del massimale di polizza. Quest'ultima, pertanto, in forza delle obbligazioni validamente ed efficacemente contratte, era tenuta a corrispondere l'intero indennizzo.
Alla luce di quanto argomentato, deve essere rigettata la domanda rivolta dalla società appellante ad di restituzione della somma corrisposta Parte_2
in esecuzione dell'ordinanza impugnata, che, sul punto, deve essere confermata.
La domanda di regresso formulata nei confronti di Controparte_1
merita, invece, accoglimento.
[...]
11 Nelle assicurazioni plurime, il diritto dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al regresso nei confronti degli altri assicuratori, espressamente riconosciuto dal comma 4 dell'art. 1910 c.c., in funzione della proporzionale ripartizione del peso economico dell'evento coperto dalle polizze, presuppone che i contratti di assicurazione stipulati dal medesimo assicurato per il medesimo rischio siano validi ed efficaci.
Qualora l'assicurato rinunzi alla garanzia assicurativa nei confronti di una delle compagnie, questa avrà efficacia unicamente nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore, non potendo invece incidere sul diverso piano dei rapporti tra gli assicuratori, ostandovi il principio generale espresso al comma 3 dell'art. 1372
c.c. secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge".
Giova al riguardo richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “non può quindi ritenersi che l'assicurato, con un suo atto unilaterale,
possa incidere sull'operatività di un contratto di assicurazione altrimenti valido
ed efficace, pregiudicando il diritto al regresso dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità in misura superiore alla quota proporzionale su di lui gravante a
norma dell'art. 1910, quarto comma, c.c.: se si ammettesse questa possibilità
l'assicuratore sarebbe privato di questa opportunità; e ciò non può essere
consentito, per la fondamentale ragione che il negozio giuridico non può in
12 nessun caso intaccare la sfera giuridica di un soggetto che sia rimasto ad esso
estraneo" (Cass. civ. 19.8.1995 n. 8947, la quale sottolinea che una conferma indiretta dell'esattezza della conclusione può trarsi dall'art. 1301 c.c. in tema di effetti della remissione a favore di uno dei debitori in solido, là ove prevede che
"il creditore, se intende riservarsi il diritto verso gli altri condebitori in solido,
non può esigere il proprio credito da costoro, "se non detratta la parte del
debitore a favore del quale ha consentito la remissione", chiarendo così in
modo esplicito che la remissione in favore di uno dei condebitori non può mai
risolversi in danno degli altri").
L'applicabilità di tale insegnamento alla vicenda in esame non è preclusa dalle difese spiegate da la quale: Controparte_1
- pone l'accento sul passaggio della sentenza della Suprema Corte che, in coerenza con la previsione dell'art. 1910 c.c. il quale lega l'azione di regresso dell'assicuratore adempiente all'effettiva sussistenza dell'obbligo di altro assicuratore, afferma l'inefficacia della rinuncia dell'assicurato solo a cospetto di “un contratto di assicurazione altrimenti valido ed efficace”;
- sostiene che il contratto stipulato con sarebbe invalido ab Parte_2
origine, ai sensi dell'art. 1910 c.c. o dell'art. 1892 c.c., per aver questi dolosamente dichiarato al momento della sottoscrizione "che non esistono altre
polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo
13 stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente” (doc. 2
comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, sarebbe stato CP_1
annullato su iniziativa dell'assicurato medesimo, iniziativa alla quale la compagnia aveva aderito.
Incontestabile il primo assunto, il secondo, invece, non merita condivisione.
Il dato letterale della missiva inviata da alle due compagnie di Parte_2
assicurazione il 5.2.2017 ne rivela la volontà di rinunciare alla copertura assicurativa di (chiedendo lo storno o comunque l'annullamento della CP_1
Polizza senza alcun diritto alla ripetizione dei premi già versati, al fine di
concentrare la debenza del 50% del credito maturato pari a € 46.721,00 per
l'occorso in oggetto soltanto su anche ai sensi dell'art. 1910 c.c) CP_8
non anche di chiedere l'annullamento della polizza, termine utilizzato dall'assicurato in senso atecnico giacché in alcun modo correlato a un vizio del consenso da costui espresso.
La rinuncia, poi, ha inciso su un contratto valido ed efficace atteso, per un verso,
che l'art. 1892 c.c. -con il suo riferirsi a dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente "relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto
il vero stato delle cose"- palesemente non è applicabile al caso di specie -nel quale non è agevole ipotizzare la ragione per cui l'assicuratore, se non informato
14 delle coperture da altre compagnie offerte, dovrebbe negare il proprio consenso o prestarlo a condizioni più onerose per il contraente- , e, sotto altro profilo che,
pur essendo astrattamente confacente il richiamo all'art. 1910 co. 2 c.c.,
non ha provato che l'omesso avviso da parte dello stipulante Controparte_1
riguardo alla coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio si connoti come doloso, ossia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito.
Sovvengono, ancora una volta, i persuasivi insegnamenti della Suprema Corte
la quale sottolinea che "l'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza
di altre assicurazioni concorrenti per il medesimo rischio esula dalla previsione
degli artt. 1892 e 1893 c.c., che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni
inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio, e
resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art. 1910 c.c., in forza del
quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo
dell'assicurato stesso, e cioè, quando il suo comportamento sia preordinato al
fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito.
Detta perdita, pertanto, non può conseguire alla mera circostanza che la
polizza assicurativa, predisposta dall'assicuratore, contenga una clausola che
escluda l'esistenza di altre assicurazioni concorrenti, qualora ricorrano altri
elementi che spieghino tale fatto in termini di negligenza dell'assicurato nella
15 lettura del testo del contratto, anziché di raggiro nel senso specificato” (Cass.
civ. 23.12.1993 n. 12763).
In altri termini, mentre la reticenza mera dell'assicurato non depone necessariamente nel senso che il fine da costui perseguito sia quello di ottenere un indennizzo più alto del danno subito, è piuttosto necessario, al fine di integrare il dolo, un quid pluris che è onere della compagnia che intende far valere l'inoperatività della garanzia dimostrare. Nella specie, la dimostrazione dell'intento doloso dello stipulante è mancata, non potendo attribuirsi valenza confessoria del proprio atteggiamento interiore dolo e fraudolento al passaggio della missiva del 5.2.2017 in cui riconosce che "avrebbe dovuto Parte_3
comunicare all' l'esistenza di identica posizione assicurativa", CP_1
semplice descrizione degli accadimenti pregressi.
Concludendo, poiché il contratto di assicurazione tra e Parte_2
è valido ed efficace, la rinuncia a tale garanzia operata Controparte_1
dall'assicurato non intacca il diritto di regresso vantato da nei CP_2
confronti di ai sensi dell'art. 1910, co.4, c.c.. CP_1
Neppure meritano accoglimento i rilievi di in Controparte_1
punto di mancato assolvimento da parte di all'onere di Parte_2
dimostrare la verificazione dell'evento e il nesso causale tra questo e le lesioni lamentate ove si consideri che la documentazione sanitaria prodotta agli atti e
16 le verifiche condotte tramite un proprio fiduciario da fugano i dubbi CP_2
al riguardo.
In accoglimento del primo motivo di impugnazione, dunque,
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_10 [...]
dell'importo di € 46.721,00, oltre interessi Controparte_7
al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettiva corresponsione
Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello.
La sanzione comminata per la mancata partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria prescinde dalla soccombenza processuale, atteso che la norma mira piuttosto a sanzionare la parte che, sottraendosi senza giustificato motivo alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio. Non costituisce dunque giustificazione idonea a escludere la sanzione prevista dall'art. 8 comma
4 bis D.Lgs n. 28/2010, l'affermazione -peraltro, come visto, priva di fondamento- di di aver “ritenuto di non partecipare alla procedura di CP_2
mediazione, avviata anche nei confronti della consorella ritenendo CP_1
assolto il proprio obbligo risarcitorio in ordine a ripetuto infortunio” (pag. 12
atto di appello).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha visto confermata la statuizione di condanna resa in primo grado in favore di e accolta invece, in Parte_2
17 parziale riforma della pronunzia impugnata, l'azione di regresso svolta da nei confronti di CP_2 CP_1
- devono essere poste a carico di le spese dell'intero giudizio, Controparte_1
liquidate in favore di misura Controparte_11
prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000- in € 6.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00 -di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale-,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
- quanto ai rapporti tra l'appellante e , deve essere Parte_2 CP_2
condannata a rifondere a quest'ultimo le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in € 6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.400,00 per la fase decisionale oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter pronunziata dal Tribunale di
Palermo il 1 ottobre 2019, appellata da Controparte_7
con atto di citazione notificato il giorno 1.11.2019 a
[...] Pt_2
18 e condanna Pt_2 Controparte_1 Controparte_10
al pagamento in favore di di € Controparte_7
46.721,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 8.2.2019 sino al dì
dell'effettiva corresponsione;
condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate in € 6.500,00 Controparte_7
per il giudizio di primo grado e in € 7.604,00, come specificato in motivazione,
per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna alla refusione delle Controparte_7
spese del presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € Parte_2
6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.pa e iva come per legge e spese forfettarie ex d,m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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