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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 2146/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2146 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] Parte_6 Parte_7
Via Emanuele Filiberto n. 257, presso lo Studio Legale dell'Avv. Parte_7
che li rappresenta e difende come da procura in atti
[...]
Appellanti
E Condominio in Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone,
n. 44 presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Scafa, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
Appellato
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.213, presso CP_1 lo Studio Legale dell'Avv. Simone Trivelli Turco, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellato
E
SI.ra elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. Controparte_2
213, presso lo Studio Legale dell'Avv. Massimo Reboa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellata
E
SI.ra , elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 213, Controparte_3 presso lo Studio Legale dell'Avv. Romolo Reboa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4437/2022
CONCLUSIONI: come in atti pag. 2/9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , proponevano appello avverso la
[...] Parte_6 Parte_7 sentenza del Tribunale di Roma n. 4437/2022 che - a definizione del giudizio
RG n. 15887/2020 promosso dagli stessi nei confronti del Condominio in
Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92 e con l'intervento di
[...]
, e ed avente ad oggetto la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale del 3.12.2019 e del
19.02.2020 - così statuiva: “Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento della delibera del 3 dicembre 2019;
II) Annulla la delibera del 19 febbraio 2020 limitatamente alla deliberata revoca dell'Ing. rigettando per il resto la domanda attrice sul Parte_8 punto;
III) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.; IV) Compensa interamente le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta;
V) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti, liquidate, per ciascuno degli intervenuti, in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e così concludeva: “- riformare l'impugnata sentenza nei punti motivi da I a VII nel senso richiesto nei punti da I a VII;
; - accogliere le domande precisate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6° co. n.1 (“- annullare la deliberazione assembleare del 3.12.19 nelle parti indicate per i motivi esposti nella premessa e nelle considerazioni nei punti da A) a C) e in particolare nelle parti in cui a) si revoca l'incarico all'ing. senza Parte_8 che il punto fosse all'odg e b) sui punti 1 e 2 in cui il voto espresso non riporta
l'indicazione dei nomi e dei millesimi dei voti a favore e contrari ed inoltre sul punto 2 non si è neanche aperta la discussione prima del voto;
- annullare la
pag. 3/9 delibera del 19.2.20 perché l'oggetto della delibera è indefinito, sul punto 3 all'odg non sono previsti e non si sono effettuati né la discussione né il voto sul merito della questione ma si è soltanto votato se ratificare o meno la precedente delibera invalida, la revoca dell'ing. è stata disposta Parte_8 senza la maggioranza prevista dalla legge;
- condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre che di quelli della fase di mediazione, con rimborso forfettario e oneri di legge. - dichiarare inammissibili gli interventi dei condomini e CP_4 CP_3
in quanto la legittimazione processuale del singolo condomino si CP_1 configura soltanto nel caso di controversie aventi ad oggetto azioni reali incidenti sul diritto pro-quota o esclusivo di ciascun condomino, o di azioni personali incidenti sui diritti di ciascun partecipante. Nel caso di controversie inerenti la gestione o la custodia di beni comuni, in nome delle esigenze plurime o collettive della comunità condominiale, invece la legittimazione processuale spetta soltanto al condominio in quanto centro di imputazione della situazione sostanziale in esame”). - ordinare la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.”.
Si costituiva l' appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello e le domande proposte dagli attori, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto. In via istruttoria, si prende atto della rinuncia a tutte le istanze proposte in prime cure e implicitamente rigettate dalla sentenza impugnata (sul punto non oggetto di censura), di cui, comunque, si chiede il rigetto, perché inammissibili ed irrilevanti per le ragioni illustrate nella replica ex art. 183 cpc, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
in via subordinata, chiede l'ammissione della prova contraria articolata con la medesima replica ex art. 183 cpc. Con vittoria di spese, del contributo forfettario al 15% e del compenso professionale, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre IVA e Cpa come per legge”.
pag. 4/9 Si costituivano gli appellati , CP_1 Controparte_5 CP_3
, che concludevano chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese
[...] di lite.
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dagli odierni appellanti nei confronti del Condominio in Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92 ed avente ad oggetto la impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale del 3.12.2019 e del 19.02.2020 nonché specifica domanda ex art. 1130, 4° co. c.c. nei confronti dell'amministratore, in quanto tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, affinchè accertasse azioni giudiziarie nei confronti di alcuni condomini a seguito di asseriti abusi e sottrazioni di beni comuni.. Si costituivano, oltre al Condominio, gli intervenuti , e chiedendo il rigetto della CP_1 CP_3 CP_4 domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento della delibera del 3 dicembre 2019 poiché detta delibera era stata ratificata e sostituita interamente dalla successiva delibera del
19 febbraio 2020; annullava la delibera del 19 febbraio 2020 limitatamente alla deliberata revoca dell'Ing. , poiché era stata adottata in assenza della Parte_8 maggioranza ex art. 1136 comma 4 c.c.; rigettava per il resto la domanda attrice sul punto;
rigettava le domande ex art. 96 c.p.c.; compensava interamente le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta;
condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti.
Riteneva il giudicante di prime cure di condannare gli attori al pagamento delle spesed i lite in favore degli intervenuti in quanto “l'intervento dei sigg.i pag. 5/9 , e risulta discendere proprio dalle domande CP_1 CP_3 CP_4 formulate da parte attrice nei confronti dell'amministratore, poi rinunciate, laddove veniva richiesto, fra l'altro, ordinarsi a quest'ultimo di intraprendere le azioni a tutela della proprietà condominiale di beni riguardanti la sfera giuridica degli intervenuti”
Avverso detta statuizione propone gravame parte appellante che ne chiede la riforma nella parte in cui si condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti, assumendo che le domande dagli stessi formulate in primo grado nei confronti dell'amministratore tecnicamente non sarebbero state 'rinunciate' bensì mai introdotte, mancando del tutto la vocatio in ius e la notifica, con conseguente difetto di legittimazione ad intervenire dei singoli condomini nel giudizio di primo grado.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta.
Secondo la Corte Suprema, a SSUU, “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota” (Cassazione civile sez. un., 18/04/2019, n.10934).
Nel caso in esame, i singoli condomini intervenuti, aventi una legittimazione
“concorrente” con qualla dell'amministratore di Condominio ad intervenire nel giudizio di primo grado, trattandosi di controversia relativa a beni comuni, in particolare spiegavano il loro intervento in conseguenza di una specifica domanda formulata dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio che li riguardava per dedotti abusi e sottrazioni di spazi comuni, in relazione ai quali gli atori chiedevano all'amministratore di intervenire.
Gli appellanti chiedono inoltre alla Corte la riforma della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente statuito la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e il Condominio nonostante il principio della cd. 2soccombenza
pag. 6/9 virtuale” conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto vedere soccombente per intero il Condominio.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
“In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale.” (Cassazione civile sez. VI, 21/06/2022,
n.20005).
Nel caso in esame, la delibera del Condominio del 3.12.2019, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, veniva sostituita con successiva delibera del 19.02.2020, pure quest'ultima impugnata nello stesso giudizio e ritenuta invalida dal Tribunale al punto o.d.g. relativo alla revoca dell'Ing.
, poiché adottata senza la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma Parte_8
4 c.c.
Andava pertanto, in conseguenza della declaratoria suddetta, disposta la liquidazione delle spese di lite sulla scorta dei principi che regolano la cd. soccombenza virtuale e quindi – contrariamente a quanto statuito dal giudicante di prime cure, che compensava integralmente le spese di lite – disposta la condanna del Condominio alle spese medesime in favore degli attori.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento parziale dell'appello e - in riforma della gravata sentenza – la condanna dell'appellato Condominio al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio nei confronti dell' appellante, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento(indeterminabile di complessità bassa).
pag. 7/9 Le spese di lite del gravame seguono la soccombenza e, a seguito del parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate per la metà, con conseguente condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento del residuo
50% delle stesse in favore dell'appellante, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento(indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Ogni altra questione rimane assorbita.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti del Condominio in Roma, Via Parte_7
Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, di , CP_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 Controparte_3
Roma n. 4437/2022;
2. in parziale riforma dalla sentenza appellata, condanna il Condominio in
Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio nei confronti della parte appellante liquidate in complessivi €
2.500,00, oltre accessori di legge;
3. compensa per la metà le spese di lite del gravame, con conseguente condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento del residuo 50% in favore della parte appellante, liquidate in complessivi
€3.966,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 8/9 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 2146/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2146 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] Parte_6 Parte_7
Via Emanuele Filiberto n. 257, presso lo Studio Legale dell'Avv. Parte_7
che li rappresenta e difende come da procura in atti
[...]
Appellanti
E Condominio in Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone,
n. 44 presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Scafa, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
Appellato
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.213, presso CP_1 lo Studio Legale dell'Avv. Simone Trivelli Turco, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellato
E
SI.ra elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. Controparte_2
213, presso lo Studio Legale dell'Avv. Massimo Reboa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellata
E
SI.ra , elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 213, Controparte_3 presso lo Studio Legale dell'Avv. Romolo Reboa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4437/2022
CONCLUSIONI: come in atti pag. 2/9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , proponevano appello avverso la
[...] Parte_6 Parte_7 sentenza del Tribunale di Roma n. 4437/2022 che - a definizione del giudizio
RG n. 15887/2020 promosso dagli stessi nei confronti del Condominio in
Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92 e con l'intervento di
[...]
, e ed avente ad oggetto la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale del 3.12.2019 e del
19.02.2020 - così statuiva: “Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento della delibera del 3 dicembre 2019;
II) Annulla la delibera del 19 febbraio 2020 limitatamente alla deliberata revoca dell'Ing. rigettando per il resto la domanda attrice sul Parte_8 punto;
III) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.; IV) Compensa interamente le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta;
V) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti, liquidate, per ciascuno degli intervenuti, in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e così concludeva: “- riformare l'impugnata sentenza nei punti motivi da I a VII nel senso richiesto nei punti da I a VII;
; - accogliere le domande precisate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6° co. n.1 (“- annullare la deliberazione assembleare del 3.12.19 nelle parti indicate per i motivi esposti nella premessa e nelle considerazioni nei punti da A) a C) e in particolare nelle parti in cui a) si revoca l'incarico all'ing. senza Parte_8 che il punto fosse all'odg e b) sui punti 1 e 2 in cui il voto espresso non riporta
l'indicazione dei nomi e dei millesimi dei voti a favore e contrari ed inoltre sul punto 2 non si è neanche aperta la discussione prima del voto;
- annullare la
pag. 3/9 delibera del 19.2.20 perché l'oggetto della delibera è indefinito, sul punto 3 all'odg non sono previsti e non si sono effettuati né la discussione né il voto sul merito della questione ma si è soltanto votato se ratificare o meno la precedente delibera invalida, la revoca dell'ing. è stata disposta Parte_8 senza la maggioranza prevista dalla legge;
- condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre che di quelli della fase di mediazione, con rimborso forfettario e oneri di legge. - dichiarare inammissibili gli interventi dei condomini e CP_4 CP_3
in quanto la legittimazione processuale del singolo condomino si CP_1 configura soltanto nel caso di controversie aventi ad oggetto azioni reali incidenti sul diritto pro-quota o esclusivo di ciascun condomino, o di azioni personali incidenti sui diritti di ciascun partecipante. Nel caso di controversie inerenti la gestione o la custodia di beni comuni, in nome delle esigenze plurime o collettive della comunità condominiale, invece la legittimazione processuale spetta soltanto al condominio in quanto centro di imputazione della situazione sostanziale in esame”). - ordinare la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.”.
Si costituiva l' appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello e le domande proposte dagli attori, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto. In via istruttoria, si prende atto della rinuncia a tutte le istanze proposte in prime cure e implicitamente rigettate dalla sentenza impugnata (sul punto non oggetto di censura), di cui, comunque, si chiede il rigetto, perché inammissibili ed irrilevanti per le ragioni illustrate nella replica ex art. 183 cpc, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
in via subordinata, chiede l'ammissione della prova contraria articolata con la medesima replica ex art. 183 cpc. Con vittoria di spese, del contributo forfettario al 15% e del compenso professionale, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre IVA e Cpa come per legge”.
pag. 4/9 Si costituivano gli appellati , CP_1 Controparte_5 CP_3
, che concludevano chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese
[...] di lite.
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda avanzata dagli odierni appellanti nei confronti del Condominio in Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92 ed avente ad oggetto la impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale del 3.12.2019 e del 19.02.2020 nonché specifica domanda ex art. 1130, 4° co. c.c. nei confronti dell'amministratore, in quanto tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, affinchè accertasse azioni giudiziarie nei confronti di alcuni condomini a seguito di asseriti abusi e sottrazioni di beni comuni.. Si costituivano, oltre al Condominio, gli intervenuti , e chiedendo il rigetto della CP_1 CP_3 CP_4 domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento della delibera del 3 dicembre 2019 poiché detta delibera era stata ratificata e sostituita interamente dalla successiva delibera del
19 febbraio 2020; annullava la delibera del 19 febbraio 2020 limitatamente alla deliberata revoca dell'Ing. , poiché era stata adottata in assenza della Parte_8 maggioranza ex art. 1136 comma 4 c.c.; rigettava per il resto la domanda attrice sul punto;
rigettava le domande ex art. 96 c.p.c.; compensava interamente le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta;
condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti.
Riteneva il giudicante di prime cure di condannare gli attori al pagamento delle spesed i lite in favore degli intervenuti in quanto “l'intervento dei sigg.i pag. 5/9 , e risulta discendere proprio dalle domande CP_1 CP_3 CP_4 formulate da parte attrice nei confronti dell'amministratore, poi rinunciate, laddove veniva richiesto, fra l'altro, ordinarsi a quest'ultimo di intraprendere le azioni a tutela della proprietà condominiale di beni riguardanti la sfera giuridica degli intervenuti”
Avverso detta statuizione propone gravame parte appellante che ne chiede la riforma nella parte in cui si condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore degli intervenuti, assumendo che le domande dagli stessi formulate in primo grado nei confronti dell'amministratore tecnicamente non sarebbero state 'rinunciate' bensì mai introdotte, mancando del tutto la vocatio in ius e la notifica, con conseguente difetto di legittimazione ad intervenire dei singoli condomini nel giudizio di primo grado.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta.
Secondo la Corte Suprema, a SSUU, “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota” (Cassazione civile sez. un., 18/04/2019, n.10934).
Nel caso in esame, i singoli condomini intervenuti, aventi una legittimazione
“concorrente” con qualla dell'amministratore di Condominio ad intervenire nel giudizio di primo grado, trattandosi di controversia relativa a beni comuni, in particolare spiegavano il loro intervento in conseguenza di una specifica domanda formulata dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio che li riguardava per dedotti abusi e sottrazioni di spazi comuni, in relazione ai quali gli atori chiedevano all'amministratore di intervenire.
Gli appellanti chiedono inoltre alla Corte la riforma della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente statuito la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e il Condominio nonostante il principio della cd. 2soccombenza
pag. 6/9 virtuale” conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto vedere soccombente per intero il Condominio.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
“In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale.” (Cassazione civile sez. VI, 21/06/2022,
n.20005).
Nel caso in esame, la delibera del Condominio del 3.12.2019, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, veniva sostituita con successiva delibera del 19.02.2020, pure quest'ultima impugnata nello stesso giudizio e ritenuta invalida dal Tribunale al punto o.d.g. relativo alla revoca dell'Ing.
, poiché adottata senza la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma Parte_8
4 c.c.
Andava pertanto, in conseguenza della declaratoria suddetta, disposta la liquidazione delle spese di lite sulla scorta dei principi che regolano la cd. soccombenza virtuale e quindi – contrariamente a quanto statuito dal giudicante di prime cure, che compensava integralmente le spese di lite – disposta la condanna del Condominio alle spese medesime in favore degli attori.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento parziale dell'appello e - in riforma della gravata sentenza – la condanna dell'appellato Condominio al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio nei confronti dell' appellante, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento(indeterminabile di complessità bassa).
pag. 7/9 Le spese di lite del gravame seguono la soccombenza e, a seguito del parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate per la metà, con conseguente condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento del residuo
50% delle stesse in favore dell'appellante, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento(indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Ogni altra questione rimane assorbita.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti del Condominio in Roma, Via Parte_7
Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, di , CP_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di CP_2 Controparte_3
Roma n. 4437/2022;
2. in parziale riforma dalla sentenza appellata, condanna il Condominio in
Roma, Via Emanuele Filiberto, 217 – Via Tasso, 92, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio nei confronti della parte appellante liquidate in complessivi €
2.500,00, oltre accessori di legge;
3. compensa per la metà le spese di lite del gravame, con conseguente condanna degli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento del residuo 50% in favore della parte appellante, liquidate in complessivi
€3.966,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 8/9 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 9/9