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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 337/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il difensore avv. LUPO FILIPPO
APPELLANTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROLI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ARDUINI SARA ( VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 RICCIONE presso il difensore avv. CAROLI
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1265/2022 del Tribunale di Rimini pubblicata in data 20.12.2022.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 2.05.2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 5.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2020, la ha Parte_1
proposto, innanzi al Tribunale di Rimini, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 18.335,00, oltre interessi e spese, in favore della
[...]
. In via preliminare, l'opponente ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità della CP_1
procedura monitoria per violazione della disciplina di cui alla cd. Legge Assegni. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito azionato, con condanna per lite temeraria e vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della pretesa azionata, parte opponente ha allegato che a) l'assegno bancario n.
50299005555-04 (tratto su Ubi Banca) non poteva essere azionato in sede monitoria, atteso che,
essendo già titolo esecutivo ai sensi dell'art. 55 L. 1736/1933 (cd. Legge Assegni), esso avrebbe dovuto essere direttamente azionato con precetto;
b) la fondatezza del credito azionato era esclusa dal contenuto della scrittura transattiva stipulata dalle parti in data 21 maggio 2019; c) il credito non poteva essere azionato in sede monitoria anche in considerazione degli inadempimenti posti in essere dalla
Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, a) il rigetto Controparte_1
dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria e b) la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pagina 2 di 8 pronta soluzione. Nel merito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento, con condanna al pagamento anche degli interessi di mora e rivalutazione monetaria (dal dì del dovuto al saldo), e con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con ordinanza in data 7 giugno 2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 355 emessa in data 18 – 21.3.2022, il Tribunale di Rimini ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha anzitutto rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 55 L. 1736/1933 (cd. Legge Assegni), avendo la comprovato di aver Controparte_1
esperito un tentativo di esecuzione, rivelatosi vano per essere l'assegno in parola privo dei requisiti richiesti (in punto sottoscrizione) dall'art. 11 della predetta norma. Nel merito, ha ritenuto che parte opponente non avesse fornito la prova di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria,
desumendosi chiaramente dalla documentazione prodotta che l'assegno azionato era stato
“superato” dalle diverse e rispettive obbligazioni che le parti si erano assunte con la scrittura transattiva del 21.05.2019, di cui costituiva una delle premesse e non già il contenuto;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- erronea valutazione della realtà
storica della vicenda, viceversa utile e dirimente ai fini dell'invocata infondatezza e inammissibilità dell'azione monitoria, avendo il primo giudice erroneamente aderito alla ricostruzione dei fatti rappresentata da controparte per cui l'assegno doveva ritenersi un adempimento nascente dalla transazione anziché la premessa litigiosa della stessa;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il primo giudice errato nella pagina 3 di 8 interpretazione della scrittura transattiva, da cui si ricava 1. che l'assegno azionato è il medesimo che aveva già posto all'incasso prima di stipulare la Controparte_1
transazione;
2. che le obbligazioni derivanti dalla transazione erano differenti da quella discendente dal pagamento dell'assegno;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. – motivazione apparente circa la sussistenza e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria, avendo il giudice di prime cure tratto il suo convincimento circa la sussistenza dell'ammontare del credito azionato da talune frasi estrapolate dalla premessa della scrittura privata siglata dalle parti il 21.05.2019, tralasciando in
toto la volontà delle parti rinvenibile nella parte dispositiva della stessa scrittura e omettendo di argomentare e/o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione così
assunta;
5) sulla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo la CP_1
azionato in sede monitoria un assegno ben sapendo che lo stesso non costituiva oggetto
[...]
di transazione e ben sapendo che lo stesso non poteva/doveva essere azionato in quanto esso non costituisce fonte di obbligazione in capo alla Parte_1
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Preliminarmente, in rito: riformare e/o annullare la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Tribunale di
Rimini, all'esito del procedimento n. 53/2020 R.G., resa in data 20.12.2022, pubblicata in pari data e
non notificata, per essere stata emessa in violazione dell'art. 132 c.p.c.
In subordine, in rito: in accoglimento dell'eccezione formulata sin dal primo grado di giudizio,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1836/2019 emesso dal Tribunale di Rimini in esito al procedimento n.
3698/2019 R.G., in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, per le ragioni
dettagliate in narrativa.
Per l'effetto, caducare il provvedimento monitorio a carico della società e dichiarare che Parte_1
la stessa non è debitrice della società della somma di € 18.300,00 (oltre € 35,00 Controparte_1
pagina 4 di 8 di spese di insoluto) di cui all'assegno azionato ex adverso in sede monitoria.
Nel merito, in via gradata e subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento delle domande svolte in via preliminare: in accoglimento dei motivi sottesi al proposto
appello, integralmente riformare, per i motivi tutti in narrativa dedotti, la sentenza n. 1265/2022
emessa dal Tribunale di Rimini, all'esito del procedimento n. 53/2020 R.G., accogliendo per l'effetto
tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui si intendono integralmente riportate e per
l'effetto:
accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 18.300,00 (oltre € 35,00 di spese di insoluto),
siccome portata dall'assegno n. 50299005555-04, azionato ex adverso in via monitoria, per tutte le
ragioni – fattuali, documentali e in punto di diritto – espresse in narrativa.
Revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 1836/2019 emesso dal Tribunale di Rimini
in esito al procedimento n. 3698/2019 R.G., attesa la infondatezza, fattuale e giuridica, della domanda
spiegata da controparte in sede monitoria.
Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la società non è debitrice della società Parte_1
Pt_ per il titolo invocato ex adverso, costituito dalla sedicente debenza della somma Controparte_2
di € 18.300,00 (oltre € 35,00 di spese di insoluto), siccome portata dall'assegno n. 50299005555-04.
Con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale si
dichiara antistatario.”.
si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 6/05/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8
I primi quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto fondata la domanda di pagamento formulata da nei suoi confronti in via monitoria malgrado l'assegno azionato (n. 5029900555- Controparte_1
04) non potesse più valere quale titolo di credito, in quanto superato dalla transazione intercorsa tra le parti il 21.05.2019, successivamente al tentativo di incasso dell'assegno che ne costituiva la premessa.
Essi non colgono nel segno: invero, nel ricorso per ingiunzione allega (e Controparte_1
produce) quale fonte del proprio credito il contratto di affitto d'azienda stipulato con il Parte_1
30.5.2018, con riguardo al quale quest'ultima si sarebbe resa inadempiente, avendo omesso di corrispondere i canoni pattuiti, la successiva transazione del 21.05.2019 nonché, infine, l'assegno bancario emesso dall'affittuaria, datato 8.5.2019, deducendo di averne inutilmente tentato l'incasso.
Dalla lettura dell'atto di transazione si evince, in effetti, che il mancato pagamento dell'assegno n.
50299005555-04 costituiva uno degli inadempimenti contrattuali contestati dalla società concedente alla società affittuaria (così si legge testualmente nelle premesse dell'accordo di transazione: “In
particolare, non sono stati versati i ratei del canone locatizio: 1) […]; 2) un assegno di € 18.300,00
versato in data 08/05/19 non è stato pagato e tornerà insoluto”), a fronte del quale esse pattuirono, alla clausola n. 3), quanto segue: “Contestualmente alla presente scrittura, la versa, Parte_3
mediante assegno circolare, la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) in pagamento dell'assegno di €
7.200,00 (settemiladuecento/00) tornato impagato il 03/05/19 e si obbliga a versare l'ulteriore somma
di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00) entro il 01/06/2019 (termine essenziale). L'avanzo di € 800,00
(ottocento/00) verrà compensato con le successive rate. La si obbliga altresì Parte_4
a cancellare le segnalazioni degli assegni insoluti, come da separata dichiarazione” (cfr. doc. n. 2
fascicolo primo grado appellante).
Ciò posto, anche a voler riconoscere che con la transazione le parti abbiano inteso novare l'obbligazione per il cui adempimento aveva emesso l'assegno allegato al ricorso per Parte_1
pagina 6 di 8 ingiunzione, l'esistenza del credito vantato dall'ingiungente è dimostrata con la produzione di tale contratto, da cui sorge – sia pure ex novo - l'obbligazione di pagare la medesima somma portata dal titolo di credito caducato.
E' appena il caso di ricordare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass.
sez. un. 30.10.2001, n. 13.533): nel caso specifico, ha provato, invocandola nel Controparte_1
ricorso per ingiunzione quale fonte del suo diritto, l'esistenza del contratto di transazione inter partes,
da cui deriva l'obbligo, per l'odierna appellante, di corrispondere l'importo stabilito secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale;
quest'ultima, d'altro canto, non ha provato il pagamento del predetto importo, né altra causa estintiva dell'obbligazione, essendosi limitata, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata (al netto delle considerazioni sulla valenza dell'assegno), ad una serie di contestazioni generiche sulle inadempienze di parte opposta, sprovviste di riscontro probatorio e comunque non reiterate nella presente sede.
Sono dunque inconferenti le doglianze dell'appellante in ordine alla ritenuta valenza quale prova del credito dell'assegno, così come quelle relative alla impossibilità di azionarlo in sede monitoria per carenza dei presupposti di cui alla cd. Legge Assegni, avendo la creditrice agito in giudizio – anche -
sulla base di contratto di transazione la cui validità ed efficacia sono espressamente riconosciute dalla stessa debitrice che nulla ha allegato, né dimostrato, con riguardo all'intervenuto adempimento dell'obbligazione ivi statuita a suo carico.
Al rigetto dei primi quattro motivi di appello segue quello del quinto, non essendo configurabile una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte totalmente vittoriosa.
pagina 7 di 8 L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
3.966 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 337/2023 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il difensore avv. LUPO FILIPPO
APPELLANTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROLI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ARDUINI SARA ( VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 RICCIONE presso il difensore avv. CAROLI
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1265/2022 del Tribunale di Rimini pubblicata in data 20.12.2022.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 2.05.2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 5.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2020, la ha Parte_1
proposto, innanzi al Tribunale di Rimini, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 18.335,00, oltre interessi e spese, in favore della
[...]
. In via preliminare, l'opponente ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità della CP_1
procedura monitoria per violazione della disciplina di cui alla cd. Legge Assegni. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito azionato, con condanna per lite temeraria e vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della pretesa azionata, parte opponente ha allegato che a) l'assegno bancario n.
50299005555-04 (tratto su Ubi Banca) non poteva essere azionato in sede monitoria, atteso che,
essendo già titolo esecutivo ai sensi dell'art. 55 L. 1736/1933 (cd. Legge Assegni), esso avrebbe dovuto essere direttamente azionato con precetto;
b) la fondatezza del credito azionato era esclusa dal contenuto della scrittura transattiva stipulata dalle parti in data 21 maggio 2019; c) il credito non poteva essere azionato in sede monitoria anche in considerazione degli inadempimenti posti in essere dalla
Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, a) il rigetto Controparte_1
dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria e b) la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pagina 2 di 8 pronta soluzione. Nel merito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento, con condanna al pagamento anche degli interessi di mora e rivalutazione monetaria (dal dì del dovuto al saldo), e con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con ordinanza in data 7 giugno 2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 355 emessa in data 18 – 21.3.2022, il Tribunale di Rimini ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha anzitutto rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 55 L. 1736/1933 (cd. Legge Assegni), avendo la comprovato di aver Controparte_1
esperito un tentativo di esecuzione, rivelatosi vano per essere l'assegno in parola privo dei requisiti richiesti (in punto sottoscrizione) dall'art. 11 della predetta norma. Nel merito, ha ritenuto che parte opponente non avesse fornito la prova di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza laddove rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria,
desumendosi chiaramente dalla documentazione prodotta che l'assegno azionato era stato
“superato” dalle diverse e rispettive obbligazioni che le parti si erano assunte con la scrittura transattiva del 21.05.2019, di cui costituiva una delle premesse e non già il contenuto;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- erronea valutazione della realtà
storica della vicenda, viceversa utile e dirimente ai fini dell'invocata infondatezza e inammissibilità dell'azione monitoria, avendo il primo giudice erroneamente aderito alla ricostruzione dei fatti rappresentata da controparte per cui l'assegno doveva ritenersi un adempimento nascente dalla transazione anziché la premessa litigiosa della stessa;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il primo giudice errato nella pagina 3 di 8 interpretazione della scrittura transattiva, da cui si ricava 1. che l'assegno azionato è il medesimo che aveva già posto all'incasso prima di stipulare la Controparte_1
transazione;
2. che le obbligazioni derivanti dalla transazione erano differenti da quella discendente dal pagamento dell'assegno;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. – motivazione apparente circa la sussistenza e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria, avendo il giudice di prime cure tratto il suo convincimento circa la sussistenza dell'ammontare del credito azionato da talune frasi estrapolate dalla premessa della scrittura privata siglata dalle parti il 21.05.2019, tralasciando in
toto la volontà delle parti rinvenibile nella parte dispositiva della stessa scrittura e omettendo di argomentare e/o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione così
assunta;
5) sulla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo la CP_1
azionato in sede monitoria un assegno ben sapendo che lo stesso non costituiva oggetto
[...]
di transazione e ben sapendo che lo stesso non poteva/doveva essere azionato in quanto esso non costituisce fonte di obbligazione in capo alla Parte_1
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Preliminarmente, in rito: riformare e/o annullare la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Tribunale di
Rimini, all'esito del procedimento n. 53/2020 R.G., resa in data 20.12.2022, pubblicata in pari data e
non notificata, per essere stata emessa in violazione dell'art. 132 c.p.c.
In subordine, in rito: in accoglimento dell'eccezione formulata sin dal primo grado di giudizio,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1836/2019 emesso dal Tribunale di Rimini in esito al procedimento n.
3698/2019 R.G., in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, per le ragioni
dettagliate in narrativa.
Per l'effetto, caducare il provvedimento monitorio a carico della società e dichiarare che Parte_1
la stessa non è debitrice della società della somma di € 18.300,00 (oltre € 35,00 Controparte_1
pagina 4 di 8 di spese di insoluto) di cui all'assegno azionato ex adverso in sede monitoria.
Nel merito, in via gradata e subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento delle domande svolte in via preliminare: in accoglimento dei motivi sottesi al proposto
appello, integralmente riformare, per i motivi tutti in narrativa dedotti, la sentenza n. 1265/2022
emessa dal Tribunale di Rimini, all'esito del procedimento n. 53/2020 R.G., accogliendo per l'effetto
tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui si intendono integralmente riportate e per
l'effetto:
accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 18.300,00 (oltre € 35,00 di spese di insoluto),
siccome portata dall'assegno n. 50299005555-04, azionato ex adverso in via monitoria, per tutte le
ragioni – fattuali, documentali e in punto di diritto – espresse in narrativa.
Revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 1836/2019 emesso dal Tribunale di Rimini
in esito al procedimento n. 3698/2019 R.G., attesa la infondatezza, fattuale e giuridica, della domanda
spiegata da controparte in sede monitoria.
Ad effetti equivalenti, accertare e dichiarare che la società non è debitrice della società Parte_1
Pt_ per il titolo invocato ex adverso, costituito dalla sedicente debenza della somma Controparte_2
di € 18.300,00 (oltre € 35,00 di spese di insoluto), siccome portata dall'assegno n. 50299005555-04.
Con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale si
dichiara antistatario.”.
si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza del 6/05/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 8
I primi quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto fondata la domanda di pagamento formulata da nei suoi confronti in via monitoria malgrado l'assegno azionato (n. 5029900555- Controparte_1
04) non potesse più valere quale titolo di credito, in quanto superato dalla transazione intercorsa tra le parti il 21.05.2019, successivamente al tentativo di incasso dell'assegno che ne costituiva la premessa.
Essi non colgono nel segno: invero, nel ricorso per ingiunzione allega (e Controparte_1
produce) quale fonte del proprio credito il contratto di affitto d'azienda stipulato con il Parte_1
30.5.2018, con riguardo al quale quest'ultima si sarebbe resa inadempiente, avendo omesso di corrispondere i canoni pattuiti, la successiva transazione del 21.05.2019 nonché, infine, l'assegno bancario emesso dall'affittuaria, datato 8.5.2019, deducendo di averne inutilmente tentato l'incasso.
Dalla lettura dell'atto di transazione si evince, in effetti, che il mancato pagamento dell'assegno n.
50299005555-04 costituiva uno degli inadempimenti contrattuali contestati dalla società concedente alla società affittuaria (così si legge testualmente nelle premesse dell'accordo di transazione: “In
particolare, non sono stati versati i ratei del canone locatizio: 1) […]; 2) un assegno di € 18.300,00
versato in data 08/05/19 non è stato pagato e tornerà insoluto”), a fronte del quale esse pattuirono, alla clausola n. 3), quanto segue: “Contestualmente alla presente scrittura, la versa, Parte_3
mediante assegno circolare, la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) in pagamento dell'assegno di €
7.200,00 (settemiladuecento/00) tornato impagato il 03/05/19 e si obbliga a versare l'ulteriore somma
di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00) entro il 01/06/2019 (termine essenziale). L'avanzo di € 800,00
(ottocento/00) verrà compensato con le successive rate. La si obbliga altresì Parte_4
a cancellare le segnalazioni degli assegni insoluti, come da separata dichiarazione” (cfr. doc. n. 2
fascicolo primo grado appellante).
Ciò posto, anche a voler riconoscere che con la transazione le parti abbiano inteso novare l'obbligazione per il cui adempimento aveva emesso l'assegno allegato al ricorso per Parte_1
pagina 6 di 8 ingiunzione, l'esistenza del credito vantato dall'ingiungente è dimostrata con la produzione di tale contratto, da cui sorge – sia pure ex novo - l'obbligazione di pagare la medesima somma portata dal titolo di credito caducato.
E' appena il caso di ricordare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass.
sez. un. 30.10.2001, n. 13.533): nel caso specifico, ha provato, invocandola nel Controparte_1
ricorso per ingiunzione quale fonte del suo diritto, l'esistenza del contratto di transazione inter partes,
da cui deriva l'obbligo, per l'odierna appellante, di corrispondere l'importo stabilito secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale;
quest'ultima, d'altro canto, non ha provato il pagamento del predetto importo, né altra causa estintiva dell'obbligazione, essendosi limitata, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata (al netto delle considerazioni sulla valenza dell'assegno), ad una serie di contestazioni generiche sulle inadempienze di parte opposta, sprovviste di riscontro probatorio e comunque non reiterate nella presente sede.
Sono dunque inconferenti le doglianze dell'appellante in ordine alla ritenuta valenza quale prova del credito dell'assegno, così come quelle relative alla impossibilità di azionarlo in sede monitoria per carenza dei presupposti di cui alla cd. Legge Assegni, avendo la creditrice agito in giudizio – anche -
sulla base di contratto di transazione la cui validità ed efficacia sono espressamente riconosciute dalla stessa debitrice che nulla ha allegato, né dimostrato, con riguardo all'intervenuto adempimento dell'obbligazione ivi statuita a suo carico.
Al rigetto dei primi quattro motivi di appello segue quello del quinto, non essendo configurabile una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte totalmente vittoriosa.
pagina 7 di 8 L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
3.966 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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