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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 160/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Scotti Gennaro, C.F._2
appellanti contro sito in Torino (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Scotta Enrico Maria,
(C.F. , (C.F. ) e CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carpenteri Mario Controparte_4 C.F._5
e Casamassima Gianna,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Penna Controparte_5 P.IVA_2
Anna Rosa, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 23.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.12.2024)
pagina 1 di 16 OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni ex artt. 2043, 2051 c.c..
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 5381/2023 Tribunale di Torino – Sezione 4 Civile
Giudice Dott.ssa Guerra pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in pari data;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento degli appellanti, dichiarare la responsabilità degli appellati a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subìto dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento, e all'esito ammettere in via istruttoria la prova orale, e la CTU tecnica come indicati nella memoria autorizzata ex art. 183 6 comma cpc 2 termine;
2) per l'effetto condannare i convenuti in solido o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, economici, morali e da stress, nella misura indicata in citazione o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche in forma di proposta conciliativa migliorativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali IVA, CPA e spese generali ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. con attribuzione.
In subordine con l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di primo e secondo grado.
Salvezze illimitate”.
Per il : Controparte_6 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, previe declaratorie del caso,
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 16 Rigettare l'appello proposto da e , confermando la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, e per l'effetto assolversi il da ogni Parte_4
domanda ed istanza avversaria, in pari tempo respinta. In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si richiamano le conclusioni di cui al giudizio di primo grado:
“- In via istruttoria, ammettere quanto dedotto in fatto dal numero 1 a in poi a capi per interrogatorio formale e per testi in materia diretta e contraria (con riserva di indicarne il nominativo in termine utile assegnando e per ora di già indicandosi il sig. ) per il Parte_5 caso di avversaria contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova;
- Nel merito, preso atto che l'infiltrazione non è riferibile ad un bene comune, assolversi la convenuta da ogni domanda ed istanza dell'attrice, in pari tempo respinta;
- In denegato subordine: acclarata e dichiarata la responsabilità principale e/o concorsuale del
nell'evento per cui è causa, dichiararsi e condannarsi la Parte_4
a garantire ed a tenere indenne il Parte_6 Parte_4
da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole ed in particolare a manlevarla, dal
[...] pagamento di somme che dovessero essere corrisposte all'attore in forza di emananda sentenza.
- In ogni caso: Voglia il Giudice del Tribunale liquidare i danni patiti da parte attrice nei limiti del giusto e del rigorosamente provato;
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, comprensive di compensi d'avvocato e spese, oltre
CPA e IVA ai sensi di legge”.
Per SI + 2:
“Piaccia alla Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
- respingere ogni domanda avversaria nei confronti dei concludenti per i motivi esposti agli atti;
- confermare integralmente la sentenza di I° grado;
- con il favore delle spese dei due gradi di giudizio relative ed inerenti”.
Per CP_5
“Reiectis contrariis e previe le declaratorie del caso;
In via principale pagina 3 di 16 Respingersi l'appello proposto dai sig.ri ed con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 29/01/2024, in quanto in toto infondato e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 5381 del 28/12/2023 emessa dal Tribunale di Torino, dott.ssa
Guerra, resa tra le parti ed in pari data notificata ed in ogni caso assolversi la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore da qualsivoglia Controparte_5
avversaria domanda.
Con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M. 55/2014 e s.m.i.
In via subordinata
Previa, se del caso, ammissione a prova orale per testi dei capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., con il teste ivi indicato, da sentirsi anche in materia contraria sui capi di prova avversari che dovessero essere denegatamente ammessi;
Limitarsi l'indennizzo e/o la garanzia della in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, ai soli danni risultandi in corso di causa che siano risarcibili ai sensi della polizza azionata, tenuto altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti contrattuali previsti in polizza.
Con l'integrale compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e , in qualità di eredi di , proprietario di Parte_1 Parte_2 Persona_1
un immobile sito in Torino nel OM di Via Gubbio n. 101/bis/10, convenivano in giudizio il OM ed i proprietari dell'appartamento sito al piano superiore - , CP_2
e - al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, Controparte_4 Controparte_3 morali e da stress subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento del padre in seguito alla rottura di una tubatura dell'edificio occorsa tra il
31.08.2016 e il 01.09.2016, quantificati in € 10.000,00.
Parti attrici assumevano che, ove fosse venuta in rilievo la rottura di una tubazione condominiale, la responsabilità sarebbe stata da ascriversi al OM ai sensi di cui all'art. 2051 c.c., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7044/2012 – Cass. n. 27248/2018), lo stesso aveva l'obbligo di conservare, custodire e manutenere le tubature comuni.
pagina 4 di 16 Per contro, ove si fosse trattato della rottura di una tubatura di pertinenza dell'appartamento sovrastante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto essere ascritta ai proprietari dello stesso.
Rappresentavano che a causa delle forti infiltrazioni, la proprietà attorea aveva subito ingenti danni alle pareti, al soffitto della camera da letto, del bagno e dell'ingresso, all'impianto elettrico ed agli arredi.
Inoltre, , già affetto da problemi respiratori, era stato costretto a prendere in Persona_1
locazione un altro appartamento in Leinì (TO).
Ricevuta una somma di € 1.850,00 a titolo di acconto per i danni subiti dalla compagnia assicuratrice del rilevavano l'infruttuosità dei tentativi di Parte_7
conciliazione e mediazione proposti nei confronti del OM e dei proprietari dell'appartamento posto al piano superiore.
Il OM di via Gubbio n. 101/bis/10 in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la avendo sottoscritto nel 2015 la Controparte_5 polizza 'Globale Fabbricati' (con condizione 'acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto'), chiedendo di essere manlevato nel caso di condanna.
Deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo a e per Parte_1 Parte_2
qualsivoglia danno patito da . Persona_1
Nel merito contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum.
Assumeva che l'allagamento avvenuto tra il 31.08.2016 ed il 01.09.2016 era stato causato dalla rottura di una tubazione della cucina dell'alloggio di proprietà degli altri convenuti ( CP_2
e dal quale poi l'infiltrazione era scesa negli alloggi
[...] Controparte_3 Controparte_4
sottostanti.
Deduceva che il guasto era stato prontamente eliminato e che la proprietà ( ) aveva già Pt_1 ricevuto da parte della compagnia assicuratrice un risarcimento di € 1.850,00 per danni all'appartamento.
Escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di danni attribuibili ad una perdita d'acqua dal rubinetto di un immobile di proprietà privata.
Contestava il quantum poiché formulato genericamente, basato su meri preventivi di riparazioni privi di valore probatorio e di nesso eziologico con i danni da infiltrazione dell'acqua all'interno pagina 5 di 16 dell'appartamento. Neppure i danni morali e da stress eventualmente patiti da Persona_1
erano dovuti, in quanto non provati nella loro natura.
La contestava la domanda attorea ritenendo satisfattiva la Controparte_5 corresponsione della cifra di € 1.850,00 versata ante causam in forza dalla polizza 'Globale
Fabbricati'.
Segnalava che il perito incaricato aveva stimato nella somma predetta i danni arrecati all'appartamento di e che tali danni erano stati causati dalla rottura della Persona_1 tubazione dell'acqua del cucinino dell'alloggio di proprietà degli altri convenuti.
Il perito aveva poi stimato in € 850,00 i danni arrecati al 'contenuto' dell'appartamento, ma tale importo non era stato accettato in quanto stimato non satisfattivo.
Alla luce degli accertamenti svolti dal perito incaricato dall'assicurazione, riteneva quindi infondate le domande risarcitorie in quanto non dimostrate nell'an e nel quantum.
Infine, contestava anche l'allegazione attorea circa la necessità da parte di di Persona_1
prendere in locazione un altro appartamento per la pretesa inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile di proprietà attorea.
Ribadiva l'offerta di pagamento della somma peritata relativa al 'contenuto' dell'immobile di parte attrice.
e eccepivano il difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3 Controparte_4
attiva degli attori e per non avere questi fornito la prova Parte_1 Parte_2
della loro qualità di eredi di , ritenendo a tale riguardo non idonea la produzione Persona_1
della denuncia di successione.
Nel merito osservavano che parti attrici non avevano dimostrato il danno, la sua derivazione causale dalle infiltrazioni, l'entità del danno stesso. Concludevano quindi per il rigetto delle domande.
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5381/2023, pubblicata in data 28.12.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite in favore di tutte le altre parti processuali.
pagina 6 di 16 Il Tribunale dava atto preliminarmente che e avevano Parte_1 Parte_2 fornito la prova di essere eredi di producendo la nota di trascrizione dell'atto di Persona_1 accettazione dell'eredità.
“In punto an” rilevava che non era contestato che l'alloggio di avesse subito Persona_1 dei danni a causa dell'infiltrazioni d'acqua provocate dall'allagamento dell'alloggio posto al piano superiore.
Emergeva per tabulas che in data 16.12.2016, in riferimento al sinistro occorso il CP_5
01.09.2016, aveva offerto a la somma di € 1.850,00 per i danni Parte_1 all'appartamento (incassati da parte attrice) e la somma di € 850,00 per i danni al 'contenuto'
(non incassati da parte attrice).
“In punto quantum” riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio a loro carico, non potendosi liquidare in via equitativa il danno da infiltrazioni d'acqua.
La liquidazione equitativa del danno era infatti consentita solo qualora fosse impossibile o estremamente difficile dimostrare il danno nel suo esatto ammontare, cosa che non ricorreva nel caso di specie.
I vari preventivi relativi ad alcune spese riguardanti l'asserito ripristino delle pareti della camera da letto, del bagno e dell'ingresso, il rifacimento dell'impianto elettrico, l'acquisto di due librerie e di tre lampade, l'affitto di un appartamentin Leinì, non provavano il danno subito, in quanto:
- mancava qualsiasi dimostrazione dello stato dell'immobile e dei relativi arredi prima e dopo l'evento;
- mancava la prova dell'irrimediabile danneggiamento dei beni ripristinati;
- le tre foto prodotte raffiguravano solamente pareti e soffitti danneggiati, in proposito era stato prodotto un preventivo di € 1.900,00 oltre iva e gli attori avevano già ricevuto dall'assicurazione l'importo di € 1850,00.
Le prove orali dedotte sul punto, nulla avrebbero potuto aggiungere rispetto al deficit probatorio risultante dai documenti di causa, attesa la genericità con cui erano stati formulati i relativi capi di prova.
Non era ammissibile la CTU richiesta avendo natura sostanzialmente esplorativa, potendosi pagina 7 di 16 ricorrere alla stessa solo ove la parte avesse già offerto elementi di prova a dimostrazione del danno subito.
Erano infine indimostrati i danni morali e da stress asseritamente subiti da , in Persona_1 quanto mancava la prova circa i problemi di salute di quest'ultimo, oltre alla prova che lo stato dell'immobile era tale da rendere impossibile la permanenza nell'alloggio.
Sul giudizio di appello.
e proponevano tempestivo gravame instando per la Parte_1 Parte_2
sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per la sua riforma nel merito, rassegnando le conclusioni anche istruttorie, riportate in epigrafe.
e costituendosi in appello, concludevano CP_2 Controparte_3 Controparte_4
per il rigetto del gravame e delle istanze istruttorie di parti appellanti.
Il insisteva per il rigetto del gravame, riproponendo la Parte_4 CP_1
domanda di manleva e rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
La si opponeva alla sospensiva e concludeva per il rigetto Controparte_5
del gravame rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
19.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 23.12.2024 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo i signori censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo Pt_1 aver affermato che l'evento oggetto di causa non è contestato, ha ritenuto non dimostrati i danni provocati dalle infiltrazioni.
Sul punto richiamano la Cass. civ. sez. III sent. n. 12609 del 18.06.2015 a mente della quale “il giudice può benissimo quantificare il danno facendo riferimento a dati derivanti dalla comune
pagina 8 di 16 esperienza e senza prendere visione dei beni danneggiati”.
Sostengono quindi che, una volta accertato l'evento dannoso, il danneggiato sia esonerato dall'onere di fornire una prova concreta del danno materiale subito e ritengono che il Tribunale potesse stimare il danno quanto meno in misura corrispondente alla somma versata dalla compagnia di assicurazione.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto che il sia responsabile ai sensi di cui all'art. 2051 c.c.. Parte_4
In particolare si dolgono che il Tribunale, una volta accertato l'evento dannoso (in quanto non contestato), non abbia poi dato atto dell'inversione dell'onere della prova, ricadendo sul e/o i proprietari provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il Parte_4
danno.
Con il terzo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto imputabile a parte attrice la mancata prova dei danni e della loro entità.
Ritengono che i preventivi prodotti, sebbene non costituenti prova del danno, possano quanto meno rappresentare degli indizi di prova dei danni subiti.
Sostengono che la CTU e la prova orale dedotte in primo grado avrebbero avvalorato tali indizi confermando la fondatezza della tesi attorea.
Con il quarto motivo si dolgono della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Rilevano in primo luogo di non avere esercitato azione diretta nei confronti della
[...]
chiamata in causa dal Controparte_5 Parte_4
In secondo luogo, ritengono che le parti convenute costituiscano un unico centro di interessi, per cui, in caso di mancato accoglimento della domanda, avrebbe dovuto procedersi ad un'unica condanna alle spese.
II) Difese di parti appellate.
Tutte le parti appellate hanno contestato il gravame.
In estrema sintesi, e quanto alla richiesta di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 9 di 16 risarcimento del danno morale, hanno osservato che nel caso di specie non ricorre: un fatto costituente reato;
la lesione, avente carattere di gravità, di un interesse costituzionalmente protetto;
una lesione che non si esaurisca in un mero disagio. Ritengono comunque che gli appellanti non siano legittimati all'esercizio dell'azione iure ereditario.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale hanno rilevato la correttezza dei principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale.
Deducono che non ricorra alcuna “comunanza di interessi” tale da giustificare la liquidazione unitaria delle spese di lite in quanto e condomini nel caso di specie sono portatori di Parte_4
interessi confliggenti.
Il ha contestato il primo motivo di gravame deducendone l'inammissibilità (non Parte_4 essendo stata indicata la norma violata), l'infondatezza e deducendo che l'accertamento nell'an delle infiltrazioni non possa per ciò solo comportare la dimostrazione dell'esistenza e dell'entità dei danni.
Quanto al secondo motivo ed alla pretesa responsabilità del ex art. 2051 c.c., osserva Parte_4 che la rottura ha riguardato un rubinetto situato all'interno di una singola unità immobiliare, essendo quindi il condominio estraneo alla relativa custodia.
Rileva l'inammissibilità del terzo motivo (per mancata indicazione delle norme violate) e la correttezza della motivazione del Tribunale in merito alla prova dei danni nel quantum. Ritiene altresì che i danni morali siano rimasti indimostrati al pari della pretesa inagibilità dell'appartamento che ha subito le infiltrazioni.
Ha infine riproposto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_5
[...]
La ha svolto difese sostanzialmente corrispondenti a quelle Controparte_5
del OM assicurato.
Quanto alle spese di lite, ritiene che il Tribunale abbia correttamente addebitato a parte attrice le spese sostenute dall'assicurazione in ossequio al principio di causalità.
III) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo è in parte inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed in parte infondato.
pagina 10 di 16 La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto pacifico il fatto storico dedotto in giudizio
(ovverosia l'esistenza di infiltrazioni nell'appartamento di proprietà attorea in conseguenza di una perdita idrica proveniente dal piano superiore) non comporta affatto che il danno sia in re ipsa e/o che sia presumibile nell'an e soprattutto nel quantum.
Non è pertinente la giurisprudenza richiamata dagli attori-appellanti (Corte di Cassazione
n. 12609/2015) atteso che:
- la Corte di Cassazione ha affermato, in diritto, che la valutazione della complessiva prova raggiunta in ordine al danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito;
- dalla descrizione del giudizio di merito riportata nella sentenza della Corte di Cassazione appena citata, sembra comprendersi che il giudicante per la quantificazione del danno avesse a disposizione sufficiente materiale probatorio (CTU in ATP, conseguenti accertamenti peritali, relazione del CTP).
In un contesto di materiale probatorio considerato adeguato ed in una situazione che scontava
“obiettive difficoltà di accertamento e liquidazione conseguenti alla stessa natura del pregiudizio” la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivata la quantificazione del danno operata dal giudice di merito previa illustrazione dei criteri sottesi alla liquidazione, pur se l'esatta entità non poteva essere accertata previa visione dei beni danneggiati.
Nel caso di specie, ed in senso contrario, la situazione non scontava alcuna difficoltà di accertamento.
Lo stesso Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali sia proprio il materiale probatorio offerto dagli attori ad essere carente in quanto:
- sono state prodotte poche foto rappresentative solamente delle pareti e dei soffitti;
- non è stato dimostrato (a ben vedere neanche allegato) in che condizioni generali si trovasse l'immobile e l'arredo prima delle infiltrazioni;
- nulla è stato raffigurato in ordine agli arredi;
- nulla è stato raffigurato in merito all'impianto elettrico.
Rispetto a tali puntuali osservazioni del Tribunale gli appellanti non hanno mosso alcuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 342 c.p.c..
pagina 11 di 16 Si osserva che i preventivi prodotti per il ritinteggiamento delle mura e/o per il rifacimento dell'impianto elettrico non recano neanche la sottoscrizione da parte di chi li ha predisposti.
E' tardivo, in quanto sviluppato solamente nelle memorie di replica ex art. 352 c.p.c. il rilievo secondo il quale un elemento di prova è rappresentato dalla perizia dell'assicurazione che per i soli costi di tinteggiatura e ripristino impianto elettrico ha stimato il danno in € 2.240,00, danno che è stato poi ridotto proporzionalmente in considerazione del superamento complessivo del massimale di polizza per sinistro.
Non consta comunque che sia stato svolto (dal perito dell'assicurazione) un qualche accertamento sugli arredi, risultando solamente un “atto conclusivo” con cui il perito ha quantificato i danni agli arredi in € 850,00.
La circostanza che l'Assicurazione a definizione del contenzioso abbia offerto, a tacitazione delle pretese attoree, delle somme per il ripristino dei locali (€ 1.850,00) e per il ristoro dei danni agli arredi (€ 850,00) non consente di ritenere che il danno sia dimostrato in tale misura, se non altro considerando che la stessa Assicurazione si è difesa affermando che tali somme sono state complessivamente offerte pro bono pacis.
In ogni caso le valutazioni contenute nella perizia dell'assicurazione potrebbero tutt'al più essere opponibili alla ed al assicurato, non invece ai responsabili CP_5 Parte_4 dell'allagamento, ovverosia i proprietari dell'appartamento sovrastante dal quale proveniva la perdita idrica.
2) Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si osserva che non vi è censura di sorta in ordine al fatto che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento sovrastante.
Ad ogni modo, non vi è prova che sia stata attinta una porzione condominiale dell'impianto idrico e nella perizia dell'assicurazione (unico documento tecnico a disposizione) il perito ha dato atto della rottura di una tubatura di adduzione idrica incassata nella muratura del cucinino dell'alloggio soprastante a quello attoreo.
pagina 12 di 16 E' priva di rilievo decisorio la circostanza che i convenuti non abbiano fornito la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c. atteso che nel caso di specie la domanda è stata rigettata non nell'an
(stimato pacifico dal Tribunale) ma per carente prova del danno.
Il terzo motivo, concerne l'apprezzamento della prova ai fini della quantificazione del danno, è infondato.
Si è già detto dell'assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine all'apprezzamento della prova documentale operata dal Tribunale e che i preventivi in atti sono privi di valore probatorio anche perché non sottoscritti dal predisponente.
Tali carenze non sono superabili dando ingresso alla prova orale riproposta in appello.
In particolare, gli appellanti hanno rassegnato conclusioni istruttorie insistendo per l'ammissione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado, cui hanno fatto integrale rimando.
Le istanze istruttorie peraltro, così come formulate, non possono essere esaminate nel merito.
Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
pagina 13 di 16 Nel caso di specie il Tribunale all'udienza del 20.11.2022 si è espressamente pronunciato in ordine alle istanze istruttorie di parti attrici, richiamando le ragioni dallo stesso già illustrate nella precedente udienza del 20.10.2022 ove ha così motivato:
“-ai fini della prova della quantificazione della danno i capi dedotti da parte attrice in seconda memoria ex art. 183 VI c.p.s. sono assolutamente irrilevanti e, in ogni caso, sono inammissibili i quanto in parte non contestati ( capi 1,2,3,e 5 ); in parte generici ( capi 4 e 6 ); in parte valutativi ( capo 4 );
- inidonea, ai fini della quantificazione del danno nella misura richiesta da parte attrice, è altresì la documentazione da questa versata in atti trattandosi di mere foto e preventivi senza alcuna quietanza di pagamento;
- una CTU sul punto, è assolutamente inammissibile poiché esplorativa”.
Gli appellanti non solo non hanno riportato nell'atto di gravame i capitoli di prova ritenuti indispensabili ai fini della decisione ma non hanno neanche censurato le ragioni del loro rigetto, illustrate dal Tribunale anche nella sentenza di primo grado.
La mera affermazione che “nel caso di specie la prova orale è stata richiesta rispettando i criteri codicistici, al di fuori di giudizi e/o valutazioni” è generica.
Da ultimo, la lettura dei capitoli di prova non ammessi consente di riscontrare la correttezza della valutazione del Tribunale.
Non vi è infine impugnazione neanche in ordine alla natura esplorativa della CTU.
Gli appellanti sostengono che la CTU e la prova orale avrebbero consentito di riscontrare gli elementi di prova già in atti, ma è erroneo l'assunto sul quale si fonda tale considerazione, ovverosia che la documentazione in atti costituisca elemento di prova passibile di valutazione in sede di CTU.
In aggiunta si rileva che non vi è censura avente carattere di specificità in merito al fatto che:
- non è stato provato che l'immobile fosse non abitabile e tale da rendere necessaria la locazione di un altro appartamento per il tempo strettamente necessario ai lavori di ripristino;
- non è stato provato che le condizioni di salute (genericamente allegate ma non documentate) di fossero tali da rendere comunque necessitata la locazione di un altro alloggio o Persona_1
anche solo di poter ipotizzare un danno non patrimoniale a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto di causa.
pagina 14 di 16 3) Quanto al quarto motivo è irrilevante il fatto che gli attori non abbiano azione diretta nei confronti dell'assicurazione, atteso che le spese del terzo chiamato in garanzia devono essere poste a loro carico in ossequio al principio di causalità (tra le tante, Corte di Cassazione Sez. 2,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019), dovendosi rilevare che l'Assicurazione non ha neanche contestato l'esistenza e l'operatività della polizza (fatta eccezione per la deduzione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzabilità) quanto piuttosto la fondatezza della domanda attorea.
Deve escludersi, pur nella genericità del motivo di impugnazione, che la posizione giuridica del sia sovrapponibile a quella dei , attesa la loro evidente posizione Parte_4 Controparte_7
di conflitto.
Non può neanche sostenersi che e OM siano un unico centro di interessi CP_5 atteso che, pur nella non contestazione dell'operatività della polizza, ha chiesto in CP_5
via subordinata che (in caso di accoglimento della domanda attorea), la sua obbligazione di manleva venga limitata “alle sole voci di danno risultanti in corso di causa strettamente indennizzabili a sensi della polizza azionata dal , tenuto Parte_4
altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti tutti ivi previsti”.
E' quindi evidente che le posizioni di tali due parti processuali non siano esattamente sovrapponibili né passibili di essere assunte dal medesimo difensore.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di ciascuna parte appellata.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 10.000,00 quindi compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e a rimborsare in favore di ciascuna parte Parte_1 Parte_2
appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Scotti Gennaro, C.F._2
appellanti contro sito in Torino (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Scotta Enrico Maria,
(C.F. , (C.F. ) e CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carpenteri Mario Controparte_4 C.F._5
e Casamassima Gianna,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Penna Controparte_5 P.IVA_2
Anna Rosa, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 23.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.12.2024)
pagina 1 di 16 OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni ex artt. 2043, 2051 c.c..
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 5381/2023 Tribunale di Torino – Sezione 4 Civile
Giudice Dott.ssa Guerra pubblicata in data 28/12/2023 e notificata in pari data;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento degli appellanti, dichiarare la responsabilità degli appellati a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subìto dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento, e all'esito ammettere in via istruttoria la prova orale, e la CTU tecnica come indicati nella memoria autorizzata ex art. 183 6 comma cpc 2 termine;
2) per l'effetto condannare i convenuti in solido o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, economici, morali e da stress, nella misura indicata in citazione o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche in forma di proposta conciliativa migliorativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali IVA, CPA e spese generali ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. con attribuzione.
In subordine con l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di primo e secondo grado.
Salvezze illimitate”.
Per il : Controparte_6 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, previe declaratorie del caso,
Nel merito, in via principale:
pagina 2 di 16 Rigettare l'appello proposto da e , confermando la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, e per l'effetto assolversi il da ogni Parte_4
domanda ed istanza avversaria, in pari tempo respinta. In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si richiamano le conclusioni di cui al giudizio di primo grado:
“- In via istruttoria, ammettere quanto dedotto in fatto dal numero 1 a in poi a capi per interrogatorio formale e per testi in materia diretta e contraria (con riserva di indicarne il nominativo in termine utile assegnando e per ora di già indicandosi il sig. ) per il Parte_5 caso di avversaria contestazione e senza inversione alcuna dell'onere della prova;
- Nel merito, preso atto che l'infiltrazione non è riferibile ad un bene comune, assolversi la convenuta da ogni domanda ed istanza dell'attrice, in pari tempo respinta;
- In denegato subordine: acclarata e dichiarata la responsabilità principale e/o concorsuale del
nell'evento per cui è causa, dichiararsi e condannarsi la Parte_4
a garantire ed a tenere indenne il Parte_6 Parte_4
da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole ed in particolare a manlevarla, dal
[...] pagamento di somme che dovessero essere corrisposte all'attore in forza di emananda sentenza.
- In ogni caso: Voglia il Giudice del Tribunale liquidare i danni patiti da parte attrice nei limiti del giusto e del rigorosamente provato;
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, comprensive di compensi d'avvocato e spese, oltre
CPA e IVA ai sensi di legge”.
Per SI + 2:
“Piaccia alla Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
- respingere ogni domanda avversaria nei confronti dei concludenti per i motivi esposti agli atti;
- confermare integralmente la sentenza di I° grado;
- con il favore delle spese dei due gradi di giudizio relative ed inerenti”.
Per CP_5
“Reiectis contrariis e previe le declaratorie del caso;
In via principale pagina 3 di 16 Respingersi l'appello proposto dai sig.ri ed con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato in data 29/01/2024, in quanto in toto infondato e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 5381 del 28/12/2023 emessa dal Tribunale di Torino, dott.ssa
Guerra, resa tra le parti ed in pari data notificata ed in ogni caso assolversi la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore da qualsivoglia Controparte_5
avversaria domanda.
Con il favore delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M. 55/2014 e s.m.i.
In via subordinata
Previa, se del caso, ammissione a prova orale per testi dei capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., con il teste ivi indicato, da sentirsi anche in materia contraria sui capi di prova avversari che dovessero essere denegatamente ammessi;
Limitarsi l'indennizzo e/o la garanzia della in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, ai soli danni risultandi in corso di causa che siano risarcibili ai sensi della polizza azionata, tenuto altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti contrattuali previsti in polizza.
Con l'integrale compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e , in qualità di eredi di , proprietario di Parte_1 Parte_2 Persona_1
un immobile sito in Torino nel OM di Via Gubbio n. 101/bis/10, convenivano in giudizio il OM ed i proprietari dell'appartamento sito al piano superiore - , CP_2
e - al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, Controparte_4 Controparte_3 morali e da stress subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento del padre in seguito alla rottura di una tubatura dell'edificio occorsa tra il
31.08.2016 e il 01.09.2016, quantificati in € 10.000,00.
Parti attrici assumevano che, ove fosse venuta in rilievo la rottura di una tubazione condominiale, la responsabilità sarebbe stata da ascriversi al OM ai sensi di cui all'art. 2051 c.c., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7044/2012 – Cass. n. 27248/2018), lo stesso aveva l'obbligo di conservare, custodire e manutenere le tubature comuni.
pagina 4 di 16 Per contro, ove si fosse trattato della rottura di una tubatura di pertinenza dell'appartamento sovrastante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto essere ascritta ai proprietari dello stesso.
Rappresentavano che a causa delle forti infiltrazioni, la proprietà attorea aveva subito ingenti danni alle pareti, al soffitto della camera da letto, del bagno e dell'ingresso, all'impianto elettrico ed agli arredi.
Inoltre, , già affetto da problemi respiratori, era stato costretto a prendere in Persona_1
locazione un altro appartamento in Leinì (TO).
Ricevuta una somma di € 1.850,00 a titolo di acconto per i danni subiti dalla compagnia assicuratrice del rilevavano l'infruttuosità dei tentativi di Parte_7
conciliazione e mediazione proposti nei confronti del OM e dei proprietari dell'appartamento posto al piano superiore.
Il OM di via Gubbio n. 101/bis/10 in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la avendo sottoscritto nel 2015 la Controparte_5 polizza 'Globale Fabbricati' (con condizione 'acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto'), chiedendo di essere manlevato nel caso di condanna.
Deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo a e per Parte_1 Parte_2
qualsivoglia danno patito da . Persona_1
Nel merito contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum.
Assumeva che l'allagamento avvenuto tra il 31.08.2016 ed il 01.09.2016 era stato causato dalla rottura di una tubazione della cucina dell'alloggio di proprietà degli altri convenuti ( CP_2
e dal quale poi l'infiltrazione era scesa negli alloggi
[...] Controparte_3 Controparte_4
sottostanti.
Deduceva che il guasto era stato prontamente eliminato e che la proprietà ( ) aveva già Pt_1 ricevuto da parte della compagnia assicuratrice un risarcimento di € 1.850,00 per danni all'appartamento.
Escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di danni attribuibili ad una perdita d'acqua dal rubinetto di un immobile di proprietà privata.
Contestava il quantum poiché formulato genericamente, basato su meri preventivi di riparazioni privi di valore probatorio e di nesso eziologico con i danni da infiltrazione dell'acqua all'interno pagina 5 di 16 dell'appartamento. Neppure i danni morali e da stress eventualmente patiti da Persona_1
erano dovuti, in quanto non provati nella loro natura.
La contestava la domanda attorea ritenendo satisfattiva la Controparte_5 corresponsione della cifra di € 1.850,00 versata ante causam in forza dalla polizza 'Globale
Fabbricati'.
Segnalava che il perito incaricato aveva stimato nella somma predetta i danni arrecati all'appartamento di e che tali danni erano stati causati dalla rottura della Persona_1 tubazione dell'acqua del cucinino dell'alloggio di proprietà degli altri convenuti.
Il perito aveva poi stimato in € 850,00 i danni arrecati al 'contenuto' dell'appartamento, ma tale importo non era stato accettato in quanto stimato non satisfattivo.
Alla luce degli accertamenti svolti dal perito incaricato dall'assicurazione, riteneva quindi infondate le domande risarcitorie in quanto non dimostrate nell'an e nel quantum.
Infine, contestava anche l'allegazione attorea circa la necessità da parte di di Persona_1
prendere in locazione un altro appartamento per la pretesa inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile di proprietà attorea.
Ribadiva l'offerta di pagamento della somma peritata relativa al 'contenuto' dell'immobile di parte attrice.
e eccepivano il difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3 Controparte_4
attiva degli attori e per non avere questi fornito la prova Parte_1 Parte_2
della loro qualità di eredi di , ritenendo a tale riguardo non idonea la produzione Persona_1
della denuncia di successione.
Nel merito osservavano che parti attrici non avevano dimostrato il danno, la sua derivazione causale dalle infiltrazioni, l'entità del danno stesso. Concludevano quindi per il rigetto delle domande.
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5381/2023, pubblicata in data 28.12.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande attoree con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite in favore di tutte le altre parti processuali.
pagina 6 di 16 Il Tribunale dava atto preliminarmente che e avevano Parte_1 Parte_2 fornito la prova di essere eredi di producendo la nota di trascrizione dell'atto di Persona_1 accettazione dell'eredità.
“In punto an” rilevava che non era contestato che l'alloggio di avesse subito Persona_1 dei danni a causa dell'infiltrazioni d'acqua provocate dall'allagamento dell'alloggio posto al piano superiore.
Emergeva per tabulas che in data 16.12.2016, in riferimento al sinistro occorso il CP_5
01.09.2016, aveva offerto a la somma di € 1.850,00 per i danni Parte_1 all'appartamento (incassati da parte attrice) e la somma di € 850,00 per i danni al 'contenuto'
(non incassati da parte attrice).
“In punto quantum” riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio a loro carico, non potendosi liquidare in via equitativa il danno da infiltrazioni d'acqua.
La liquidazione equitativa del danno era infatti consentita solo qualora fosse impossibile o estremamente difficile dimostrare il danno nel suo esatto ammontare, cosa che non ricorreva nel caso di specie.
I vari preventivi relativi ad alcune spese riguardanti l'asserito ripristino delle pareti della camera da letto, del bagno e dell'ingresso, il rifacimento dell'impianto elettrico, l'acquisto di due librerie e di tre lampade, l'affitto di un appartamentin Leinì, non provavano il danno subito, in quanto:
- mancava qualsiasi dimostrazione dello stato dell'immobile e dei relativi arredi prima e dopo l'evento;
- mancava la prova dell'irrimediabile danneggiamento dei beni ripristinati;
- le tre foto prodotte raffiguravano solamente pareti e soffitti danneggiati, in proposito era stato prodotto un preventivo di € 1.900,00 oltre iva e gli attori avevano già ricevuto dall'assicurazione l'importo di € 1850,00.
Le prove orali dedotte sul punto, nulla avrebbero potuto aggiungere rispetto al deficit probatorio risultante dai documenti di causa, attesa la genericità con cui erano stati formulati i relativi capi di prova.
Non era ammissibile la CTU richiesta avendo natura sostanzialmente esplorativa, potendosi pagina 7 di 16 ricorrere alla stessa solo ove la parte avesse già offerto elementi di prova a dimostrazione del danno subito.
Erano infine indimostrati i danni morali e da stress asseritamente subiti da , in Persona_1 quanto mancava la prova circa i problemi di salute di quest'ultimo, oltre alla prova che lo stato dell'immobile era tale da rendere impossibile la permanenza nell'alloggio.
Sul giudizio di appello.
e proponevano tempestivo gravame instando per la Parte_1 Parte_2
sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per la sua riforma nel merito, rassegnando le conclusioni anche istruttorie, riportate in epigrafe.
e costituendosi in appello, concludevano CP_2 Controparte_3 Controparte_4
per il rigetto del gravame e delle istanze istruttorie di parti appellanti.
Il insisteva per il rigetto del gravame, riproponendo la Parte_4 CP_1
domanda di manleva e rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
La si opponeva alla sospensiva e concludeva per il rigetto Controparte_5
del gravame rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
19.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 23.12.2024 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo i signori censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo Pt_1 aver affermato che l'evento oggetto di causa non è contestato, ha ritenuto non dimostrati i danni provocati dalle infiltrazioni.
Sul punto richiamano la Cass. civ. sez. III sent. n. 12609 del 18.06.2015 a mente della quale “il giudice può benissimo quantificare il danno facendo riferimento a dati derivanti dalla comune
pagina 8 di 16 esperienza e senza prendere visione dei beni danneggiati”.
Sostengono quindi che, una volta accertato l'evento dannoso, il danneggiato sia esonerato dall'onere di fornire una prova concreta del danno materiale subito e ritengono che il Tribunale potesse stimare il danno quanto meno in misura corrispondente alla somma versata dalla compagnia di assicurazione.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto che il sia responsabile ai sensi di cui all'art. 2051 c.c.. Parte_4
In particolare si dolgono che il Tribunale, una volta accertato l'evento dannoso (in quanto non contestato), non abbia poi dato atto dell'inversione dell'onere della prova, ricadendo sul e/o i proprietari provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il Parte_4
danno.
Con il terzo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto imputabile a parte attrice la mancata prova dei danni e della loro entità.
Ritengono che i preventivi prodotti, sebbene non costituenti prova del danno, possano quanto meno rappresentare degli indizi di prova dei danni subiti.
Sostengono che la CTU e la prova orale dedotte in primo grado avrebbero avvalorato tali indizi confermando la fondatezza della tesi attorea.
Con il quarto motivo si dolgono della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Rilevano in primo luogo di non avere esercitato azione diretta nei confronti della
[...]
chiamata in causa dal Controparte_5 Parte_4
In secondo luogo, ritengono che le parti convenute costituiscano un unico centro di interessi, per cui, in caso di mancato accoglimento della domanda, avrebbe dovuto procedersi ad un'unica condanna alle spese.
II) Difese di parti appellate.
Tutte le parti appellate hanno contestato il gravame.
In estrema sintesi, e quanto alla richiesta di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 9 di 16 risarcimento del danno morale, hanno osservato che nel caso di specie non ricorre: un fatto costituente reato;
la lesione, avente carattere di gravità, di un interesse costituzionalmente protetto;
una lesione che non si esaurisca in un mero disagio. Ritengono comunque che gli appellanti non siano legittimati all'esercizio dell'azione iure ereditario.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale hanno rilevato la correttezza dei principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale.
Deducono che non ricorra alcuna “comunanza di interessi” tale da giustificare la liquidazione unitaria delle spese di lite in quanto e condomini nel caso di specie sono portatori di Parte_4
interessi confliggenti.
Il ha contestato il primo motivo di gravame deducendone l'inammissibilità (non Parte_4 essendo stata indicata la norma violata), l'infondatezza e deducendo che l'accertamento nell'an delle infiltrazioni non possa per ciò solo comportare la dimostrazione dell'esistenza e dell'entità dei danni.
Quanto al secondo motivo ed alla pretesa responsabilità del ex art. 2051 c.c., osserva Parte_4 che la rottura ha riguardato un rubinetto situato all'interno di una singola unità immobiliare, essendo quindi il condominio estraneo alla relativa custodia.
Rileva l'inammissibilità del terzo motivo (per mancata indicazione delle norme violate) e la correttezza della motivazione del Tribunale in merito alla prova dei danni nel quantum. Ritiene altresì che i danni morali siano rimasti indimostrati al pari della pretesa inagibilità dell'appartamento che ha subito le infiltrazioni.
Ha infine riproposto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_5
[...]
La ha svolto difese sostanzialmente corrispondenti a quelle Controparte_5
del OM assicurato.
Quanto alle spese di lite, ritiene che il Tribunale abbia correttamente addebitato a parte attrice le spese sostenute dall'assicurazione in ossequio al principio di causalità.
III) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo è in parte inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed in parte infondato.
pagina 10 di 16 La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto pacifico il fatto storico dedotto in giudizio
(ovverosia l'esistenza di infiltrazioni nell'appartamento di proprietà attorea in conseguenza di una perdita idrica proveniente dal piano superiore) non comporta affatto che il danno sia in re ipsa e/o che sia presumibile nell'an e soprattutto nel quantum.
Non è pertinente la giurisprudenza richiamata dagli attori-appellanti (Corte di Cassazione
n. 12609/2015) atteso che:
- la Corte di Cassazione ha affermato, in diritto, che la valutazione della complessiva prova raggiunta in ordine al danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito;
- dalla descrizione del giudizio di merito riportata nella sentenza della Corte di Cassazione appena citata, sembra comprendersi che il giudicante per la quantificazione del danno avesse a disposizione sufficiente materiale probatorio (CTU in ATP, conseguenti accertamenti peritali, relazione del CTP).
In un contesto di materiale probatorio considerato adeguato ed in una situazione che scontava
“obiettive difficoltà di accertamento e liquidazione conseguenti alla stessa natura del pregiudizio” la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivata la quantificazione del danno operata dal giudice di merito previa illustrazione dei criteri sottesi alla liquidazione, pur se l'esatta entità non poteva essere accertata previa visione dei beni danneggiati.
Nel caso di specie, ed in senso contrario, la situazione non scontava alcuna difficoltà di accertamento.
Lo stesso Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali sia proprio il materiale probatorio offerto dagli attori ad essere carente in quanto:
- sono state prodotte poche foto rappresentative solamente delle pareti e dei soffitti;
- non è stato dimostrato (a ben vedere neanche allegato) in che condizioni generali si trovasse l'immobile e l'arredo prima delle infiltrazioni;
- nulla è stato raffigurato in ordine agli arredi;
- nulla è stato raffigurato in merito all'impianto elettrico.
Rispetto a tali puntuali osservazioni del Tribunale gli appellanti non hanno mosso alcuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 342 c.p.c..
pagina 11 di 16 Si osserva che i preventivi prodotti per il ritinteggiamento delle mura e/o per il rifacimento dell'impianto elettrico non recano neanche la sottoscrizione da parte di chi li ha predisposti.
E' tardivo, in quanto sviluppato solamente nelle memorie di replica ex art. 352 c.p.c. il rilievo secondo il quale un elemento di prova è rappresentato dalla perizia dell'assicurazione che per i soli costi di tinteggiatura e ripristino impianto elettrico ha stimato il danno in € 2.240,00, danno che è stato poi ridotto proporzionalmente in considerazione del superamento complessivo del massimale di polizza per sinistro.
Non consta comunque che sia stato svolto (dal perito dell'assicurazione) un qualche accertamento sugli arredi, risultando solamente un “atto conclusivo” con cui il perito ha quantificato i danni agli arredi in € 850,00.
La circostanza che l'Assicurazione a definizione del contenzioso abbia offerto, a tacitazione delle pretese attoree, delle somme per il ripristino dei locali (€ 1.850,00) e per il ristoro dei danni agli arredi (€ 850,00) non consente di ritenere che il danno sia dimostrato in tale misura, se non altro considerando che la stessa Assicurazione si è difesa affermando che tali somme sono state complessivamente offerte pro bono pacis.
In ogni caso le valutazioni contenute nella perizia dell'assicurazione potrebbero tutt'al più essere opponibili alla ed al assicurato, non invece ai responsabili CP_5 Parte_4 dell'allagamento, ovverosia i proprietari dell'appartamento sovrastante dal quale proveniva la perdita idrica.
2) Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si osserva che non vi è censura di sorta in ordine al fatto che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento sovrastante.
Ad ogni modo, non vi è prova che sia stata attinta una porzione condominiale dell'impianto idrico e nella perizia dell'assicurazione (unico documento tecnico a disposizione) il perito ha dato atto della rottura di una tubatura di adduzione idrica incassata nella muratura del cucinino dell'alloggio soprastante a quello attoreo.
pagina 12 di 16 E' priva di rilievo decisorio la circostanza che i convenuti non abbiano fornito la prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c. atteso che nel caso di specie la domanda è stata rigettata non nell'an
(stimato pacifico dal Tribunale) ma per carente prova del danno.
Il terzo motivo, concerne l'apprezzamento della prova ai fini della quantificazione del danno, è infondato.
Si è già detto dell'assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine all'apprezzamento della prova documentale operata dal Tribunale e che i preventivi in atti sono privi di valore probatorio anche perché non sottoscritti dal predisponente.
Tali carenze non sono superabili dando ingresso alla prova orale riproposta in appello.
In particolare, gli appellanti hanno rassegnato conclusioni istruttorie insistendo per l'ammissione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado, cui hanno fatto integrale rimando.
Le istanze istruttorie peraltro, così come formulate, non possono essere esaminate nel merito.
Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
pagina 13 di 16 Nel caso di specie il Tribunale all'udienza del 20.11.2022 si è espressamente pronunciato in ordine alle istanze istruttorie di parti attrici, richiamando le ragioni dallo stesso già illustrate nella precedente udienza del 20.10.2022 ove ha così motivato:
“-ai fini della prova della quantificazione della danno i capi dedotti da parte attrice in seconda memoria ex art. 183 VI c.p.s. sono assolutamente irrilevanti e, in ogni caso, sono inammissibili i quanto in parte non contestati ( capi 1,2,3,e 5 ); in parte generici ( capi 4 e 6 ); in parte valutativi ( capo 4 );
- inidonea, ai fini della quantificazione del danno nella misura richiesta da parte attrice, è altresì la documentazione da questa versata in atti trattandosi di mere foto e preventivi senza alcuna quietanza di pagamento;
- una CTU sul punto, è assolutamente inammissibile poiché esplorativa”.
Gli appellanti non solo non hanno riportato nell'atto di gravame i capitoli di prova ritenuti indispensabili ai fini della decisione ma non hanno neanche censurato le ragioni del loro rigetto, illustrate dal Tribunale anche nella sentenza di primo grado.
La mera affermazione che “nel caso di specie la prova orale è stata richiesta rispettando i criteri codicistici, al di fuori di giudizi e/o valutazioni” è generica.
Da ultimo, la lettura dei capitoli di prova non ammessi consente di riscontrare la correttezza della valutazione del Tribunale.
Non vi è infine impugnazione neanche in ordine alla natura esplorativa della CTU.
Gli appellanti sostengono che la CTU e la prova orale avrebbero consentito di riscontrare gli elementi di prova già in atti, ma è erroneo l'assunto sul quale si fonda tale considerazione, ovverosia che la documentazione in atti costituisca elemento di prova passibile di valutazione in sede di CTU.
In aggiunta si rileva che non vi è censura avente carattere di specificità in merito al fatto che:
- non è stato provato che l'immobile fosse non abitabile e tale da rendere necessaria la locazione di un altro appartamento per il tempo strettamente necessario ai lavori di ripristino;
- non è stato provato che le condizioni di salute (genericamente allegate ma non documentate) di fossero tali da rendere comunque necessitata la locazione di un altro alloggio o Persona_1
anche solo di poter ipotizzare un danno non patrimoniale a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto di causa.
pagina 14 di 16 3) Quanto al quarto motivo è irrilevante il fatto che gli attori non abbiano azione diretta nei confronti dell'assicurazione, atteso che le spese del terzo chiamato in garanzia devono essere poste a loro carico in ossequio al principio di causalità (tra le tante, Corte di Cassazione Sez. 2,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019), dovendosi rilevare che l'Assicurazione non ha neanche contestato l'esistenza e l'operatività della polizza (fatta eccezione per la deduzione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzabilità) quanto piuttosto la fondatezza della domanda attorea.
Deve escludersi, pur nella genericità del motivo di impugnazione, che la posizione giuridica del sia sovrapponibile a quella dei , attesa la loro evidente posizione Parte_4 Controparte_7
di conflitto.
Non può neanche sostenersi che e OM siano un unico centro di interessi CP_5 atteso che, pur nella non contestazione dell'operatività della polizza, ha chiesto in CP_5
via subordinata che (in caso di accoglimento della domanda attorea), la sua obbligazione di manleva venga limitata “alle sole voci di danno risultanti in corso di causa strettamente indennizzabili a sensi della polizza azionata dal , tenuto Parte_4
altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti tutti ivi previsti”.
E' quindi evidente che le posizioni di tali due parti processuali non siano esattamente sovrapponibili né passibili di essere assunte dal medesimo difensore.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di ciascuna parte appellata.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato di € 10.000,00 quindi compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e a rimborsare in favore di ciascuna parte Parte_1 Parte_2
appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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