Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 16.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 8588/2024 del ruolo generale vertente tra
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F: e C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
nella qualità di eredi di nata a [...] C.F._5 Persona_1 il 10/03/1942 e deceduta in Napoli il 28/11/2022, C.F. , C.F._6 rapp.ti e difesi dall' avv. CERCHIA CLAUDIO e dall'avv. PEDATA DIEGO, con cui domiciliati telematicamente ricorrente
e
CP_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 10.4.2024, gli istanti di cui in epigrafe, nella qualità di eredi di , deceduta in data 28.11.2022, convenivano l' nel Persona_1 CP_1 presente giudizio, ed esponevano che la de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, con Omologa del Tribunale di
Napoli rg.19853/2022 del 07/09/2023 e regolarmente notificato il 27/09/2023.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano di sentir condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei, per il periodo che va dall' 1.7.2022 al 28.11.2022 (data di decesso della de cuius dei ricorrenti).
Nonostante il ricorso fosse stato regolarmente notificato, l' non si costituiva CP_1 in giudizio, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, stante l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, spetta al convenuto
- debitore fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento della prestazione oggetto della sentenza di condanna.
Difatti, è il debitore a dover fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito, in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità
o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è
l'inadempimento.
Nel caso di specie, stante la contumacia dell' , nulla è stato allegato, né CP_1 tantomeno provato sul punto.
Conseguentemente, stante la prova della notifica dell'omologa depositata in atti unitamente al modello AP23 e la mancata prova da parte dell' del pagamento CP_1 dei ratei richiesti in ricorso, può ritenersi provato il diritto degli istanti a ottenere, nella qualità di eredi del de cuius, i ratei della indennità di accompagnamento, con decorrenza di cui sopra.
Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda ovvero dalla maturazione del diritto.. Le spese vanno poste a carico del soccombente , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti dei CP_1 ratei della indennità di accompagnamento spettante alla de cuius,
[...]
, per il periodo decorrente dall' 1.7.2022 al 28.11.2022, oltre interessi Per_1 legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' – al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €. CP_1
1.200,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 16/01/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo