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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5479/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nata a [...], Sao Paulo, il 26.06.1989, (C.F. Parte_1
CPF.382.018.698-00) e residente in [...], n. 2020, Condominio Controparte_1
, Bairro Umuarama, Aracatuba/Sao Paulo;
[...] nata a [...], Sao Paulo, il 21.08.1991, (C.F. Controparte_2
CPF.407.099.178-64) e residente in [...], n. 102, Bairro Higienopolis,
Aracatuba/Sao Paulo;
nata a [...], Sao Paulo, il 29.03.1963, (C.F. CPF.190.905.718-50) Controparte_3
e residente in [...]de Maio, n. 856, Residencial Ana Capri, apto 112, Bairro Vila Estadio,
Aracatuba/Sao Paulo;
, nata a [...], Sao Paulo, 15.05.1966, (C.F. CPF. Controparte_4 C.F._1
[...
) e residente in [...], Zona Rural, Bairro Estancia Palmeiras,
Buritama /Sao Paulo;
1 , nata a [...], Sao Paulo, 04.02.1987, (C.F. CPF. Controparte_5 C.F._2
[...
) e residente in [...], Zona Rural, Bairro Estancia Palmeiras,
Buritama /Sao Paulo;
nato a [...], Sao Paulo, il 27.10.1970 (C.F. CPF. ) e Controparte_6 C.F._3 residente in [...], n. 111, Bairro Vila Toscana, Aracatuba /Sao Paulo;
nato a [...], Sao Paulo, il 30.04.1988, (C.F. Parte_2
CPF.383.237.128-16) e residente in [...], n. 2099, Casa 4, Loteamento Santo Antonio,
Jaguariuna, Sao Paulo;
Rappresentati e difesi dall' avvocato Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_7 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.12.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_7
In data 21.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 20.05.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 19.05.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 20.05.2025 il si costituiva in giudizio. CP_7
Il Pubblico Ministero, notiziato, non depositava le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
2 Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale CP_7 disponga la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine all'applicazione delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Osserva che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte - criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa – abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto, con sentenza 142/25, la Corte CP_7
Costituzionale dichiarava l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna. Ad abundantiam, si evidenzia che i casi di sospensione legale sono tassativi e, tra questi, non è compresa anche la sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - sollevata in altro giudizio. Sospendere il presente giudizio contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv.
670814 - 01).
Il prospetta altresì una possibile carenza procedimentale unitamente ad una carenza CP_7 ad agire per la valutazione delle quali si rimette al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma
3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del
DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione
o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun CP_7 procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
3 Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis : figlio di e , è cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3 italiano in quanto nato a [...] il giorno 6 settembre 1885, come da estratto dell' atto di nascita rilasciato dal Comune di Annone Veneto (VE). Inoltre, pur se emigrato in Brasile non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'avo
Né egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande Persona_4 naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto osservando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in
4 questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Né si ritiene che i ricorrenti abbiano l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata (sul punto il si rimette al Tribunale). Infatti, la cittadinanza per fatto CP_7 di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva. Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di
Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso a dar atto, CP_7 di non aver “ricevuto dalle evidenziate Amministrazioni, competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Il eccepisce in capo ai ricorrenti e CP_7 Parte_3 [...] la fattispecie interruttiva ai sensi dell'art.11, n.3, c.c. 1865, ai sensi Parte_4 dell'art.8,n.3 della legge n. 555 del 1912 e art. 12 della legge 91/92 in quanto:
- il padre e nonno dei ricorrenti prestava servizio nelle forze armate brasiliane, come evincibile dal certificato di matrimonio di e dal certificato di nascita Persona_5 di Parte_3
5 - è impiegata pubblica regionale, come evincibile dal suo Parte_4 certificato di matrimonio.
Il Giudice ritiene che l'eccezione vada rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rammenta che l'“impiego pubblico” deve essere inteso “come comprensivo dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico
o privato (Cass.sent.del 24 agosto 2022 n. 25317)”.
Premesso ciò, la fattispecie della perdita della cittadinanza correlata dall'accettazione di un impiego pubblico o per essere entrato al servizio militare di potenza estera” è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo
'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
- L'art.35 della legge n. 23 del 1901 (Disposizioni sull'immigrazione) abroga il paragrafo 3 della prima parte dell'art.11 del Codice Civile.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo
6 entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato.”
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
- Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi
“armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
7 Nei casi oggetto dell'odierno procedimento, i soggetti risultano rispettivamente poliziotto e funzionario pubblico regionale, ruoli che, per loro natura, impongono obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo stato straniero di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Va tuttavia evidenziato che all'odierno procedimento non è possibile applicare l'art.11 comma 3 del c.c. del 1865 - che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza - in quanto e la ricorrente Persona_5 sono nati e divenuti maggiorenni quando la norma era stata già Parte_4 abrogata. Pertanto, la norma applicabile è quella di cui all'art. 8 della l.555/1912 riprodotta nell'art. 12 della legge 91/92 che prevedeva, ed attualmente prevede, che la perdita della cittadinanza italiana consegua alla mancata ottemperanza all' intimazione da parte dello stato italiano di abbandonare l'impiego o il servizio militare entro il termine previsto.
Il Tribunale rileva che, nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio ( Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317), il non ha fornito alcuna prova di intimazione da parte del Governo italiano nei confronti di CP_7
e della ricorrente né una Persona_5 Parte_4 inottemperanza da parte di quest'ultimi. Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo o la prestazione del servizio presso le forze armate estere non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero
è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Alla luce di tali considerazioni, non ha perso la cittadinanza Persona_5 italiana per aver prestato servizio nelle forze armate brasiliane, trasmettendola pertanto al proprio figlio, odierno ricorrente, e quest'ultimo a sua volta alle Parte_3 ricorrenti e Parte_5 Parte_6
Anche la ricorrente non ha perso la cittadinanza italiana per Parte_4 le medesime ragioni suindicate,
8 Per quanto concerne i passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza della l.555/1912
- la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori senten, , figlia dell'avo Controparte_8 Persona_1 anche se donna e sposata con cittadino straniero ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha potuta trasmettere alle proprie figlie e Quest'ultime l'hanno Persona_6 Persona_7 potuta trasmettere ai loro discendenti nonché odierni ricorrenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il rappresenta, Controparte_7 in via preliminare, l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_7 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto. A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda di cittadinanza mentre l' attività CP_7 materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Rappresenta inoltre l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di CP_7 origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento proposta in sede giudiziale in quanto, tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza
9 italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n.
K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_7 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- non a caso il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma CP_7 il Cancelliere;
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_7 singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_9 prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 10 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_7 correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_7 alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo;
- nel caso specifico, trattandosi di trasmissione di cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, la resistente amministrazione si trova nell'impossibilità di dare corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_7 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_7
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_7 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_7 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato
11 civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_7
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_7
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_7 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_7 trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_7 periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_7 abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà
12 non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_7 CP_7 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_7
Infine, si rammenta che, trattandosi di trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, il è nell'impossibilità di dare CP_7 corso alla richiesta in sede amministrativa in quanto la richiesta è nel caso di specie presentata ed accertata in via giudiziale.
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato Controparte_7 competente, ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 08.09.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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