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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1830 16033 LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZUFFADA LAURA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]S. DAMIANO 4 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VIGLIOTTI ANTONIO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 06/09/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 26/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RAPALLO il 06/09/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le figlie minori e rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
2) Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita padre-figlie, il Signor Parte_1 potrà tenere con sé le minori:
Un week end alternato (e quindi ogni 15 giorni) dalle ore 18 del venerdì sera fino alle ore 18 della domenica sera;
Uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18 fino a dopo cena, indicativamente il mercoledì,
l'altro giorno da concordarsi di volta in volta;
Quanto alle ferie estive, tre settimane piene, anche non consecutive (in cui ricomprendere il
Ferragosto con il criterio dell'alternanza), in periodo da concordarsi per iscritto tra i coniugi entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante tali giorni, il padre lascerà alla madre la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno;
altrettanto farà la madre allorché porterà con sé le figlie in vacanza fuori città;
La metà delle ferie natalizie, in cui ricomprendere il Natale con il criterio dell'alternanza; analogamente, la metà delle ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
La cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza;
Il compleanno delle figlie e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
3) Il Signor è esonerato dal versamento del contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie e, al riguardo, le parti richiamano espressamente e confermano quanto già pattuito alle clausole n. 5) e 14) del verbale di separazione consensuale del 4/5/2023, omologato il 29/5/2023;
4) Entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie per le figlie stabilite dal
Tribunale di Genova, Sezione IV Civile nel verbale della riunione del 15/9/2016, fiscalmente documentate;
5) I coniugi concordano che le somme previste dalla normativa sull'Assegno Unico Universale verranno integralmente percepite dalla RA;
Parte_2
6) I coniugi non formulano alcuna domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, fatto salvo quanto infra previsto ai punti precedenti;
inoltre rinunciano reciprocamente a qualunque assegno l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di aver regolato i loro rapporti e di non aver nulla da pretendere e/o ricevere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione;
7) Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti;
entrambi i difensori sottoscrivono il presente verbale per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art 13, comma 8° della legge professionale forense.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 35, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1830 16033 LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZUFFADA LAURA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]S. DAMIANO 4 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VIGLIOTTI ANTONIO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 06/09/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 26/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RAPALLO il 06/09/2008 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le figlie minori e rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
2) Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita padre-figlie, il Signor Parte_1 potrà tenere con sé le minori:
Un week end alternato (e quindi ogni 15 giorni) dalle ore 18 del venerdì sera fino alle ore 18 della domenica sera;
Uno o due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18 fino a dopo cena, indicativamente il mercoledì,
l'altro giorno da concordarsi di volta in volta;
Quanto alle ferie estive, tre settimane piene, anche non consecutive (in cui ricomprendere il
Ferragosto con il criterio dell'alternanza), in periodo da concordarsi per iscritto tra i coniugi entro il
31 maggio di ciascun anno;
durante tali giorni, il padre lascerà alla madre la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno;
altrettanto farà la madre allorché porterà con sé le figlie in vacanza fuori città;
La metà delle ferie natalizie, in cui ricomprendere il Natale con il criterio dell'alternanza; analogamente, la metà delle ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
La cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza;
Il compleanno delle figlie e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
3) Il Signor è esonerato dal versamento del contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie e, al riguardo, le parti richiamano espressamente e confermano quanto già pattuito alle clausole n. 5) e 14) del verbale di separazione consensuale del 4/5/2023, omologato il 29/5/2023;
4) Entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie per le figlie stabilite dal
Tribunale di Genova, Sezione IV Civile nel verbale della riunione del 15/9/2016, fiscalmente documentate;
5) I coniugi concordano che le somme previste dalla normativa sull'Assegno Unico Universale verranno integralmente percepite dalla RA;
Parte_2
6) I coniugi non formulano alcuna domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, fatto salvo quanto infra previsto ai punti precedenti;
inoltre rinunciano reciprocamente a qualunque assegno l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di aver regolato i loro rapporti e di non aver nulla da pretendere e/o ricevere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione;
7) Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti;
entrambi i difensori sottoscrivono il presente verbale per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art 13, comma 8° della legge professionale forense.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 35, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba