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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8634/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to C. Piozzo di Rosignano, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, Via degli Stampatori n. 21 presso il difensore avv.to Piozzo di Rosignano.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to M.A. Baudino Bessone, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 68, presso il difensore avv.to Baudino Bessone.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE previa sospensione e/o revoca ex art.649 c.p.c. dell'immediata esecutività del decreto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
preso atto dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato al solo fine di evitare l'esecuzione; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.1920/2023 pronunciato avverso la società in data 08 - 09/03/2023 dal Tribunale di Parte_1
Torino, Giudice Ill.ma dott.ssa I. Rosanna Zappasodi, all'esito del procedimento monitorio avente R.G.
n. 4186/2023, e notificato a mezzo PEC alla società in data 7 aprile 2023, e così pure Parte_1
pagina 1 di 6 l'atto di precetto e gli atti esecutivi posti in essere in forza del provvedimento opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa mandando assolta l'opponente da ogni domanda.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e con diritto di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dal ricorrente in forza dell'esecutività del provvedimento monitorio qui opposto”.
Per parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre,
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data il Tribunale di Torino, su ricorso di , con decreto n. 3150/2023 ingiungeva Controparte_1
a il pagamento della somma di € 28.312,72, oltre agli interessi legali dal 23 febbraio 2023 Parte_1
fino al saldo e le spese di ingiunzione.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione del 26 aprile Parte_1
2023, chiedendo la revoca del decreto, dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere in forza del provvedimento opposto, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto, ed affermando di aver pagato quanto richiesto dal decreto al solo fine di evitare l'esecuzione forzata.
Parte opposta si costituiva in data 5 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del
D.I. opposto.
In sede di prima udienza, stante l'affermazione di parte opposta della volontà di non chiedere le spese ulteriormente maturate in seguito all'atto di precetto, parte opponente rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Le parti rinunciavano altresì ai termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., motivo per cui veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
2. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che sia, come Controparte_1 [...]
, attualmente socia di maggioranza e rappresentante legale della figlio di CP_2 Parte_1
, deceduta in data 26 agosto 2017. Persona_1
All'apertura della successione, si apprendeva dell'esistenza di un testamento redatto presso il notaio di Torino, col quale la de cuius disponeva in favore del figlio un legato in sostituzione della Per_2
legittima; il convenuto rinunciava al legato, decidendo di accettare l'eredità con beneficio di inventario pagina 2 di 6 e promuovendo azione dinanzi al Tribunale di Torino al fine di far valere i propri diritti di erede necessario, nella quota di 1/3.
In tale procedimento venivano pronunciate due sentenze non definitive: la prima pronuncia ( n.
1530/2021) accertava in capo al la veste di legittimario, disponendo la prosecuzione del CP_1
giudizio al fine di esperire CTU diretta ad accertare il valore dell'asse ereditario;
la seconda sentenza (
n. 440/2022 ), accertava il valore della quota spettante al e il valore complessivo di CP_1 Pt_1 in € 78.975,51, il cui 35% corrisponde agli € 28.312,72 ingiunti nel decreto.
[...]
Entrambe le sentenze venivano utilizzate quale prova scritta ai sensi degli artt. 633-634 c.p.c..
3. Le ragioni su cui si fonda l'opposizione promossa da attendono alla corretta formazione Parte_1
del titolo esecutivo, poiché la società opponente contesta l'idoneità delle succitate sentenze non definitive a provare l'esistenza di un credito liquido ed esigibile nei confronti della stessa.
Si rappresenta che il credito non sarebbe nè certo né liquido, giacché, al momento del ricorso monitorio, le sentenze non erano ancora passate in giudicato, atteso che sia che Controparte_1
avevano formulato riserva di appello e poiché era rimasta contumace nel Controparte_2 Parte_1
procedimento per accertamento della lesione della legittima, la stessa aveva ancora tempo per formulare analoga riserva o appellare.
Infine, l'opposto non aveva mai mostrato la volontà di ottenere la liquidazione della quota di CP_1
sua spettanza, giacché, al contrario, nel giudizio di successione sembrava voler rivendicare la qualità di socio;
il titolo giudiziale si era quindi formato in giudizio che non riguardava il diritto alla liquidazione della quota.
L'opponente osservava ancora che le sentenze non definitive prodotte non rientravano nella casistica di prova documentale idonea alla formazione del titolo esecutivo, in quanto la somma calcolata nel giudizio successorio era stata quantificata al solo fine di determinare il valore dell'asse ereditario, e non al fine della liquidazione della quota.
Tale ricostruzione veniva contestata dall'opposto.
Pur ammettendo che in origine vi fosse la volontà di subentrare nel rapporto sociale, il aveva CP_1
poi dovuto prendere atto del rifiuto degli altri soci di proseguire il rapporto sociale con il convenuto, ragione che quindi lo aveva costretto a chiedere la liquidazione della quota.
La pronuncia del Tribunale era poi, medio tempore, passata in giudicato, dato che non aveva Pt_1
impugnato la sentenza nei termini di legge e la richiesta di liquidazione promossa da stesso CP_1
era da intendersi quale acquiescenza alla decisione con rinuncia tacita all'appello.
pagina 3 di 6 Il ricorso monitorio non costituiva poi la prima occasione in cui era stata richiesta la liquidazione della quota, che avrebbe dovuto avvenire entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto (che l'opponente individuava nell'apertura della successione); comunque erano state avanzate più richieste, seppur informali e fra legali.
Circa l'idoneità delle sentenze di condanna generica a costituire prova scritta, parte opposta citava alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità (C.Cass. 6874/1988; C.Cass. 4368/1993 e C.Cass.
9685/2000 ), secondo cui sia le sentenza di accertamento, costitutive e di condanna generica costituivano prova scritta del credito.
4. L'opposizione proposta da è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
Laddove la parte sia sfornita del titolo per procedere all'esecuzione, ben può ricorrere in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo, per la cui concessione occorre però fornire sufficiente prova scritta circa l'esistenza di un credito liquido ed esigibile.
Nell'ambito della casistica varia, va quindi osservato che le sentenze non definitive non costituiscono ancora prova scritta idonea per ottenere un titolo esecutivo;
laddove si ammettesse la loro idoneità, con l'opposizione si aprirebbe una fase di merito dal contenuto identico a quello del procedimento nel quale
è stata pronunciata la sentenza non definitiva utilizzata quale prova scritta;
in sostanza si giungerebbe al probabile proliferare di più procedimenti sui medesimi fatti o circostanze, per le quali non si potrebbe che dichiarare la litispendenza.
Le pronunce di Cassazione citate dall'opposto non appaiono applicabili tout court al caso di specie, poiché in gran parte relative a condanne generiche;
le argomentazioni spese non paiono comunque prendere in considerazione l'ipotesi di sentenza non definitiva, come nel caso di specie.
Al contrario, sulla possibilità che le sentenze di accertamento fondino un'azione esecutiva, la Suprema
Corte è costante nel richiedere la definitività della pronuncia stessa;
“in considerazione della stessa formulazione della norma che fa riferimento all'esecuzione, deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possano avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod.
pagina 4 di 6 civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo” (così Cass., 26 marzo
2009, n. 7369; in senso conforme cfr., tra le tante, Cass., 15 novembre 2013, n. 25743; Cass., 19 novembre 2009, n. 24438; Cass., 5 luglio 2006, n. 15294; Cass., 3 agosto 2005, n. 16262; Cass., 10 novembre 2004, n. 21367; Cass., 6 febbraio 1999, n. 1037).
Si impongono infine alcune considerazioni che riguardano le pronunce rese e l'oggetto del giudizio pendente non ancora definito ( Rg. 3354/2019 ).
Va rilevato, con riguardo a tale ultimo profilo, che il predetto procedimento non aveva quale oggetto l'accertamento del valore della quota sociale di ma l'accertamento della qualità di erede Pt_1
pretermesso del;
era lo stesso Tribunale di Torino, in sede di prima pronuncia non definitiva, CP_1
a rilevare che il non aveva promosso una domanda di riconoscimento della propria qualità di CP_1
socio di ( possibilità peraltro esclusa dal contenuto dei patti sociali ), sebbene nelle proprie Pt_1 difese l'attore avesse avanzato domanda di entrare a far parte di quella compagine sociale;
al più il
, in quel giudizio, poteva solo vantare un diritto di credito, da valutarsi in sede di riunione CP_1
fittizia.
Le valutazioni e statuizioni del Tribunale risulta siano state contestate e rispetto alle stesse sia parte attrice che convenuta hanno dichiarato la riserva d'appello; il convenuto opposto non pare quindi abbia rinunciato alle pretese promosse in quel giudizio circa la qualità di socio di che smentirebbe Pt_1
l'ingiunzione del valore della quota.
Anche sulla successiva sentenza risulta che le parti abbiano avanzato riserva d'appello; la suddetta pronuncia ha provveduto alla riunione fittizia dei beni caduti in successione, ha quantificato il valore della quota di legittima spettante al e quindi ha ridotto le disposizioni testamentarie che lo CP_1
pretermettevano, costituendo lui e la sorella in comunione.
Il valore della quota di NARMA, come accertata, è stata quindi funzionale, non alla richiesta di una sua liquidazione da promuovere nei confronti della società, ma alle consuete operazioni di valutazioni sottese alla riunione fittizia tra eredi, che allo stato quindi, sia sull'an che sul quantum, non sono ancora passate in giudicato.
Manca quindi, rispetto al presente giudizio, una prova certa del credito verso la società, resa in un giudizio di accertamento definitivo e coerente con le pretese fatte valore in via monitoria verso la stessa.
Il DI deve quindi essere revocato e le somme pagate dalla società debbono formare oggetto di ripetizione a favore delle stessa.
pagina 5 di 6 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposto; avuto riguardo al valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 26.001,00 ed € 52.000,00, gli onorari debbono essere liquidati nell'importo di €. 5.810,00, per le prime due fasi del giudizio e per quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1920/2023 del Tribunale di
Torino.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 5.810,00 per onorari, €. 259,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex Parte_1
lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8634/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to C. Piozzo di Rosignano, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, Via degli Stampatori n. 21 presso il difensore avv.to Piozzo di Rosignano.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to M.A. Baudino Bessone, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 68, presso il difensore avv.to Baudino Bessone.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE previa sospensione e/o revoca ex art.649 c.p.c. dell'immediata esecutività del decreto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
preso atto dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato al solo fine di evitare l'esecuzione; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.1920/2023 pronunciato avverso la società in data 08 - 09/03/2023 dal Tribunale di Parte_1
Torino, Giudice Ill.ma dott.ssa I. Rosanna Zappasodi, all'esito del procedimento monitorio avente R.G.
n. 4186/2023, e notificato a mezzo PEC alla società in data 7 aprile 2023, e così pure Parte_1
pagina 1 di 6 l'atto di precetto e gli atti esecutivi posti in essere in forza del provvedimento opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa mandando assolta l'opponente da ogni domanda.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e con diritto di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dal ricorrente in forza dell'esecutività del provvedimento monitorio qui opposto”.
Per parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre,
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data il Tribunale di Torino, su ricorso di , con decreto n. 3150/2023 ingiungeva Controparte_1
a il pagamento della somma di € 28.312,72, oltre agli interessi legali dal 23 febbraio 2023 Parte_1
fino al saldo e le spese di ingiunzione.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione del 26 aprile Parte_1
2023, chiedendo la revoca del decreto, dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere in forza del provvedimento opposto, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto, ed affermando di aver pagato quanto richiesto dal decreto al solo fine di evitare l'esecuzione forzata.
Parte opposta si costituiva in data 5 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del
D.I. opposto.
In sede di prima udienza, stante l'affermazione di parte opposta della volontà di non chiedere le spese ulteriormente maturate in seguito all'atto di precetto, parte opponente rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Le parti rinunciavano altresì ai termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., motivo per cui veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
2. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che sia, come Controparte_1 [...]
, attualmente socia di maggioranza e rappresentante legale della figlio di CP_2 Parte_1
, deceduta in data 26 agosto 2017. Persona_1
All'apertura della successione, si apprendeva dell'esistenza di un testamento redatto presso il notaio di Torino, col quale la de cuius disponeva in favore del figlio un legato in sostituzione della Per_2
legittima; il convenuto rinunciava al legato, decidendo di accettare l'eredità con beneficio di inventario pagina 2 di 6 e promuovendo azione dinanzi al Tribunale di Torino al fine di far valere i propri diritti di erede necessario, nella quota di 1/3.
In tale procedimento venivano pronunciate due sentenze non definitive: la prima pronuncia ( n.
1530/2021) accertava in capo al la veste di legittimario, disponendo la prosecuzione del CP_1
giudizio al fine di esperire CTU diretta ad accertare il valore dell'asse ereditario;
la seconda sentenza (
n. 440/2022 ), accertava il valore della quota spettante al e il valore complessivo di CP_1 Pt_1 in € 78.975,51, il cui 35% corrisponde agli € 28.312,72 ingiunti nel decreto.
[...]
Entrambe le sentenze venivano utilizzate quale prova scritta ai sensi degli artt. 633-634 c.p.c..
3. Le ragioni su cui si fonda l'opposizione promossa da attendono alla corretta formazione Parte_1
del titolo esecutivo, poiché la società opponente contesta l'idoneità delle succitate sentenze non definitive a provare l'esistenza di un credito liquido ed esigibile nei confronti della stessa.
Si rappresenta che il credito non sarebbe nè certo né liquido, giacché, al momento del ricorso monitorio, le sentenze non erano ancora passate in giudicato, atteso che sia che Controparte_1
avevano formulato riserva di appello e poiché era rimasta contumace nel Controparte_2 Parte_1
procedimento per accertamento della lesione della legittima, la stessa aveva ancora tempo per formulare analoga riserva o appellare.
Infine, l'opposto non aveva mai mostrato la volontà di ottenere la liquidazione della quota di CP_1
sua spettanza, giacché, al contrario, nel giudizio di successione sembrava voler rivendicare la qualità di socio;
il titolo giudiziale si era quindi formato in giudizio che non riguardava il diritto alla liquidazione della quota.
L'opponente osservava ancora che le sentenze non definitive prodotte non rientravano nella casistica di prova documentale idonea alla formazione del titolo esecutivo, in quanto la somma calcolata nel giudizio successorio era stata quantificata al solo fine di determinare il valore dell'asse ereditario, e non al fine della liquidazione della quota.
Tale ricostruzione veniva contestata dall'opposto.
Pur ammettendo che in origine vi fosse la volontà di subentrare nel rapporto sociale, il aveva CP_1
poi dovuto prendere atto del rifiuto degli altri soci di proseguire il rapporto sociale con il convenuto, ragione che quindi lo aveva costretto a chiedere la liquidazione della quota.
La pronuncia del Tribunale era poi, medio tempore, passata in giudicato, dato che non aveva Pt_1
impugnato la sentenza nei termini di legge e la richiesta di liquidazione promossa da stesso CP_1
era da intendersi quale acquiescenza alla decisione con rinuncia tacita all'appello.
pagina 3 di 6 Il ricorso monitorio non costituiva poi la prima occasione in cui era stata richiesta la liquidazione della quota, che avrebbe dovuto avvenire entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto (che l'opponente individuava nell'apertura della successione); comunque erano state avanzate più richieste, seppur informali e fra legali.
Circa l'idoneità delle sentenze di condanna generica a costituire prova scritta, parte opposta citava alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità (C.Cass. 6874/1988; C.Cass. 4368/1993 e C.Cass.
9685/2000 ), secondo cui sia le sentenza di accertamento, costitutive e di condanna generica costituivano prova scritta del credito.
4. L'opposizione proposta da è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
Laddove la parte sia sfornita del titolo per procedere all'esecuzione, ben può ricorrere in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo, per la cui concessione occorre però fornire sufficiente prova scritta circa l'esistenza di un credito liquido ed esigibile.
Nell'ambito della casistica varia, va quindi osservato che le sentenze non definitive non costituiscono ancora prova scritta idonea per ottenere un titolo esecutivo;
laddove si ammettesse la loro idoneità, con l'opposizione si aprirebbe una fase di merito dal contenuto identico a quello del procedimento nel quale
è stata pronunciata la sentenza non definitiva utilizzata quale prova scritta;
in sostanza si giungerebbe al probabile proliferare di più procedimenti sui medesimi fatti o circostanze, per le quali non si potrebbe che dichiarare la litispendenza.
Le pronunce di Cassazione citate dall'opposto non appaiono applicabili tout court al caso di specie, poiché in gran parte relative a condanne generiche;
le argomentazioni spese non paiono comunque prendere in considerazione l'ipotesi di sentenza non definitiva, come nel caso di specie.
Al contrario, sulla possibilità che le sentenze di accertamento fondino un'azione esecutiva, la Suprema
Corte è costante nel richiedere la definitività della pronuncia stessa;
“in considerazione della stessa formulazione della norma che fa riferimento all'esecuzione, deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possano avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod.
pagina 4 di 6 civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo” (così Cass., 26 marzo
2009, n. 7369; in senso conforme cfr., tra le tante, Cass., 15 novembre 2013, n. 25743; Cass., 19 novembre 2009, n. 24438; Cass., 5 luglio 2006, n. 15294; Cass., 3 agosto 2005, n. 16262; Cass., 10 novembre 2004, n. 21367; Cass., 6 febbraio 1999, n. 1037).
Si impongono infine alcune considerazioni che riguardano le pronunce rese e l'oggetto del giudizio pendente non ancora definito ( Rg. 3354/2019 ).
Va rilevato, con riguardo a tale ultimo profilo, che il predetto procedimento non aveva quale oggetto l'accertamento del valore della quota sociale di ma l'accertamento della qualità di erede Pt_1
pretermesso del;
era lo stesso Tribunale di Torino, in sede di prima pronuncia non definitiva, CP_1
a rilevare che il non aveva promosso una domanda di riconoscimento della propria qualità di CP_1
socio di ( possibilità peraltro esclusa dal contenuto dei patti sociali ), sebbene nelle proprie Pt_1 difese l'attore avesse avanzato domanda di entrare a far parte di quella compagine sociale;
al più il
, in quel giudizio, poteva solo vantare un diritto di credito, da valutarsi in sede di riunione CP_1
fittizia.
Le valutazioni e statuizioni del Tribunale risulta siano state contestate e rispetto alle stesse sia parte attrice che convenuta hanno dichiarato la riserva d'appello; il convenuto opposto non pare quindi abbia rinunciato alle pretese promosse in quel giudizio circa la qualità di socio di che smentirebbe Pt_1
l'ingiunzione del valore della quota.
Anche sulla successiva sentenza risulta che le parti abbiano avanzato riserva d'appello; la suddetta pronuncia ha provveduto alla riunione fittizia dei beni caduti in successione, ha quantificato il valore della quota di legittima spettante al e quindi ha ridotto le disposizioni testamentarie che lo CP_1
pretermettevano, costituendo lui e la sorella in comunione.
Il valore della quota di NARMA, come accertata, è stata quindi funzionale, non alla richiesta di una sua liquidazione da promuovere nei confronti della società, ma alle consuete operazioni di valutazioni sottese alla riunione fittizia tra eredi, che allo stato quindi, sia sull'an che sul quantum, non sono ancora passate in giudicato.
Manca quindi, rispetto al presente giudizio, una prova certa del credito verso la società, resa in un giudizio di accertamento definitivo e coerente con le pretese fatte valore in via monitoria verso la stessa.
Il DI deve quindi essere revocato e le somme pagate dalla società debbono formare oggetto di ripetizione a favore delle stessa.
pagina 5 di 6 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposto; avuto riguardo al valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 26.001,00 ed € 52.000,00, gli onorari debbono essere liquidati nell'importo di €. 5.810,00, per le prime due fasi del giudizio e per quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1920/2023 del Tribunale di
Torino.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 5.810,00 per onorari, €. 259,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex Parte_1
lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6