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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/09/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 460/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 460 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Miriam Franco e Ivano Pieroni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via Nazario Sauro n. 102
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._2 individuale
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda per inadempimento
Conclusioni: come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
esponendo che in data 22.06.2021 stipulava con contratto di affitto di CP_1 Controparte_1 ramo di azienda, corrente in Maratea (PZ), alla Frazione Marina, Via Santa Teresa e registrato a
Lagonegro il 01.07.2021 al n. 1182, serie 1T, avente ad oggetto l'attività di bar e commercio al dettaglio di generi alimentari e diversi;
che il suddetto ramo aziendale era composto da: 1) avviamento commerciale;
2) attrezzature di cui all'allegato A del contratto e 3) locali per esercitare l'attività; che la durata del contratto veniva pattuita in anni 1, rinnovabile di anno in anno, con possibilità di rinnovo tacito in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima della scadenza;
che l'art. 5 del suddetto contratto prevedeva la corresponsione di un canone annuo pari ad euro 25.200,00 oltre Iva, da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro 2.100,00 oltre Iva;
che in data
13.12.2022 inviava a , a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicazione di Controparte_1 risoluzione del contratto per essersi reso inadempiente nel pagamento dei canoni con obbligo di restituzione immediata dell'immobile de quo; che in data 1.08.2023 inviava una seconda lettera raccomandata con contestuale diffida e messa in mora, con la quale comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, richiedendo l'immediata reimmissione in possesso del compendio aziendale;
che nonostante i numerosi solleciti, né provvedeva al Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione, maturando un debito pari a euro 99.918,00, né rilasciava l'immobile locato.
Tanto premesso, l'intimante rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e difesa, In via principale:
-Convalidare lo sfratto per morosità, intimato ai sensi dell'art. 658, c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'intimato sig. al rilascio dei locali ove viene esercitato il ramo Controparte_1
d'azienda siti in Maratea (PZ) alla Frazione Marina, via Santa Teresa, ex Stazione FF.SS, con ogni accessorio e pertinenza, liberi e vuoti da persone e da cose di sua proprietà, ed, altresì, fissare la data per l'esecuzione del provvedimento di convalida nel termine più breve possibile e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese;
- Emettere decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., in danno della parte intimata, per i canoni scaduti e da scadere per la somma di € 99.918,00, oltre interessi di mora e spese di lite;
In caso di opposizione: si chiede, sin da ora, ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con contestuale fissazione a breve della data di esecuzione del provvedimento di rilascio e, per l'effetto, si chiede di disporre il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c., per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale locatizio, concedendo termine per il deposito di memorie integrative.
Con riserva di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Benché ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice con ordinanza del 24.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.04.2024, dichiarava la contumacia di;
non convalidava l'intimato sfratto per Controparte_1
morosità; rigettava le restanti istanze;
disponeva il mutamento di rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione al 19.11.2024 con assegnazione del termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione.
All'udienza del 19.11.2024 compariva soltanto il procuratore di parte attrice, che chiedeva il termine per notificare al convenuto contumace l'ordinanza del 24.04.2024 e per esperire il tentativo di mediazione.
Con ordinanza del 20.11.2024 il Tribunale invitava parte istante a dedurre sul mancato esperimento del tentativo di mediazione nei termini già assegnati con ordinanza del 24.04.2024, rinviando l'udienza al 18.03.2025.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.03.2025 la difesa di parte attrice chiedeva nuovamente la concessione del termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare ed assorbente occorre rilevare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, vertendosi di controversia soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità, il cui mancato avveramento è preclusivo dell'esame del merito della lite.
Orbene, non vi è dubbio che la materia oggetto del contendere (affitto di azienda) sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria ex lege.
Allo stesso modo, non vi è dubbio che parte attrice non abbia assolto tale incombente nel termine di quindici giorni all'uopo assegnato dal Tribunale con ordinanza del 24.04.2024.
Sul punto, l'art. 5 comma 1, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Inoltre, lo stesso art. 5 continua al secondo comma, prevedendo che: “nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. (….) Il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nella fattispecie, dunque, parte attrice ha espressamente dichiarato di non aver instaurato il procedimento di mediazione nel termine assegnatole con ordinanza del 24.04.2024. Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal Tribunale comporta l'improcedibilità della domanda.
3. Stante la contumacia di parte convenuta nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro in data 16.09.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara