TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento avente il n. 13571 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(CF (CF Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (CF. tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Roma,Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Luca
Del Vecchio e Eddy Aloisi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._7
in Roma, Via Filippo Nicolai n. 16 presso lo studio dell'Avv. Renata Petrillo che lo rappresenta e lo difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Antonietta Stefanucci giusta procura in atti
CONVENUTO E
, (P.I. con sede in Roma, Via della Controparte_2 P.IVA_1
Stazione della Storta n. 13 (P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Remigio Paone n. 28 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Lupi che la rappresenta e la difende giusta procura in atti pagina 1 di 23 CONVENUTA
NONCHE' con sede a Roma, Via Cesare Pavese (P. IVA: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Francesco Alessandro Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Caio
Mario 27, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare
e dichiarare la responsabilità del Dott. nella determinazione dei danni tutti, Controparte_1
di natura patrimoniale e non patrimoniale, residuati agli attori in conseguenza dell'intervento di facoemulsificazione e impianto di lente intraoculare, eseguito sulla persona dell'Ing. Pt_1
in data 2/2/2013 e 10/3/2013 presso la clinica di Roma, e
[...] Controparte_2
per l'effetto voglia condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nessuno escluso, residuati agli istanti in conseguenza del detto evento di danno, ognuno per quanto di propria spettanza secondo le indicazioni sopra riportate, per una somma complessiva pari ad euro 421.563,75, oltre interessi
e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con per parte convenuta dott. : “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1
Preliminarmente nel rito autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 Roma c.a.p. 00144 differendo l'udienza di
[...]
prima comparizione già fissata con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione;
Nel merito 1) rigettare le domande avversarie nei confronti del Dott. CP_1
in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte sopra;
2) nella
[...] denegata e non concessa ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, condannare la manlevare e tenere indenne il Dott. Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 23 da qualsivoglia condanna risarcitoria che dovesse essere pronunciata nei confronti CP_1
propri. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”;
per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
per parte terza chiamata : “Piaccia al Tribunale adito, ogni Controparte_3
contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: I) in via principale: accertare e dichiarare che la garantisce il dott. a II rischio e solo Controparte_3 Controparte_1
a esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime
a come meglio esposto nelle premesse e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, respingere la domanda di manleva/regresso avanzata dal dott. perché la garanzia CP_1
non è operativa come esposto nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
II) in via subordinata: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto;
ripartire la non creduta condanna del dott. con gli altri convenuti e chiamati e nei limiti della quota di responsabilità del dott. CP_1
che si chiede di accertare;
III) in ogni caso : pronunciare la non creduta condanna CP_1
in garanzia di nei limiti tutti del contratto di assicurazione e di Controparte_3
cui in premessa e, comunque, per la quota parte di responsabilità diretta e personale dell'assicurato e che si chiede di accertare, con esclusione quindi di quella che gli possa derivare per vincolo di solidarietà del rapporto con gli altri soggetti;
pronunciare la condanna in garanzia per i danni da mancata acquisizione del consenso informato con lo scoperto del 10%
e il min imo di € 1.500,00 ed entro il massimale di € 1.000.000,00; respingere la domanda di rifusione delle spese legali eventualmente avanzata dal dott. Con vittoria di spese, CP_1
competenze e onorari e riserva di ogni ulteriore diritto ed azione, anche istruttoria “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_7 Pt_4
convenivano in giudizio la e il Dott. Pt_5 Parte_6 Controparte_2
pagina 3 di 23 al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_1
quest'ultimo nella determinazione dei danni subiti dagli attori (da quale Parte_1
danneggiato principale, e, iure proprio, dai congiunti del in conseguenza Pt_1
dell'intervento di facoemulsificazione e impianto di lente intraoculare eseguito sulla persona di in data 02.02.2013 e 20.03.2013 presso la di Roma e, per Pt_1 Controparte_2
l'effetto, sentir condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei predetti danni.
A fondamento della domanda gli attori assumevano:
-che in data 02.02.2013 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, presso la Parte_1
clinica di Roma, affidandosi al dott. per Controparte_2 Controparte_1
trattamento e correzione di cataratta all'occhio destro, mediante facoemulsificazione ed impianto di lente intraoculare;
-che, durante la prima fase della procedura, si verificava un aumento repentino della pressione dell'interno dell'occhio e, pertanto, l'intervento veniva sospeso e rinviato ad un momento successivo;
-che, dopo quasi quaranta giorni, in data 10.03.2013, il dott. visitava nuovamente CP_1
l'attore e, ritenendone sussistenti i presupposti, completava l'intervento chirurgico con l'impianto della lente intraoculare, previa vitrectomia per l'asportazione della massa catarrosa;
-che, nella fase post operatoria, si assisteva ad un grave peggioramento della condizione visiva del tanto da arrivare alla perdita del visus per distacco di retina;
Pt_1
-che, a seguito di tale complicazione, il paziente si sottoponeva ad ulterori indagini urgenti quali la Tomografia a Coerenza Ottiva Spectralis da cui si evidenziava “OD:distacco di retinna con
PVR. OS alterazione del profilo morfologico e della reflettività della retina interna per puker maculare associato ad alterazioni della morfologia e della reflettività della retina esterna in paziente con esiti tromboticie trattamenti laser fotocoagulativi pregressi, Marcata riduzione dello spessore e delle fibre del RFNL Orientamento terapeutico : si consiglia in OD vitrectomia per distacco di retina con PVR massiva, mediante tamponamento transitorio con perfluorocarboro e tamponamento permanente con olio di silicone ed endolaser, con eventuale espianto di IOL e nuovo impianto in fase successiva”;
pagina 4 di 23 -che, in considerazione del quadro clinico rilevato, il eseguiva ulteriori accertamenti Pt_1
con altro specialista, il Prof. il quale, suggeriva l'esecuzione di un nuovo intervento Per_1
al fine di limitare i danni visivi, già sussistenti;
-che, pertanto, in data 23.03.2013, il veniva sottoposto presso l'ospedale di Tivoli Pt_1 all'intervento così descritto “ Disinfezione cute+sacco congiuntivale..cerchiaggio in benedelletta A 12 mm dal fundus con chiusura ST;
asportazione IOL dalla CA;
sutura…in nailon
10.0; 3 sclerotonic ..vitrectomia con accurata pulizia della base e successiva ulteriore asportazione di membrane gliotiche;
endolaser ..al polo posteriore. Scambio VFL-olio di silicone . Chiusura delle sclerotomie, chiusura del cerchiaggio. Sutura congiuntiva..”;
-che, sempre al solo fine di evitare il peggioramento del già compromesso quadro clinico prodotto dalle retrazioni inferiori sottoretiniche, lo stesso si sottoponeva ad altri due interventi nelle date del 02.05.2013 e 06.06.2013, sempre ad opera del dott. nonché ad ulteriori Per_1
visite specialistiche all'esito delle quali alle quali veniva accertata la totale e definitiva perdita dell'occhio destro, situazione che, tra l'altro, risultava non emendabile;
-che le gravi conseguenze iatrogene riportate a causa dell'attività eseguita dal dott. CP_1
venivano documentate nella relazione del Prof. , medico legale, il quale rilevava Persona_2
“il fatto che in occasione dell'intervento successivo sia stata impiantata una lente nella camera anteriore piuttosto che in quella posteriore, che rappresenta la sede anatomica convenzionale,
“evidenzia che l'errore è consistito nella lacerazione della capsula posteriore del cristallino con il conseguente prolasso di vitreo in camera anteriore;
di conseguenza evidenziava, come, il posizionamento del cristallino artificiale nella camera anteriore durante l'intervento del
10.3.2013 confermasse l'avvenuta lacerazione della capsula posteriore avvenuta durante il primo intervento, con l'impossibilità di impiantare il cristallino nella normale sede anatomica dovuta alla mancanza di supporto capsulare;
-che il Prof. metteva in luce come la permanenza delle fibre vitreali nella camera Per_2
anteriore per 36 giorni, non tempestivamente rimosse, avesse esposto il paziente al successivo distacco di retina per contrazione delle fibre vitreali, incarcerate nella camera anteriore dell'occhio;
pagina 5 di 23 -che, pertanto, in virtù di quanto accertato nella relazione medico legale, doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra il primo intervento del 02.02.2013 ad opera del dott. CP_1
e la perdita totale del visus all'occhio destro del Pt_1
-che, era inconfutabile, quindi, la responsabilità del chirurgo convenuto per non aver eseguito la prestazione con diligenza e prudenza sia nell'intervento che nella gestione della situazione derivata dall'errore tecnico commesso;
-che, a causa del danno riportato, , che svolgeva ancora l'attività di ingegnere, Parte_1 era costretto a cancellarsi dall'albo professionale, a non poter svolgere alcuna attività lavorativa, rinunciando anche a spostarsi autonomamente con la propria autovettura.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tr , al risarcimento CP_4
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima principale, , Parte_1
nonché del danno iure proprio nella qualità di congiunti del predetto degli altri attori, per lo sconvolgimento morale ed esistenziale scaturitone.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. il Controparte_1
quale, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa la quale Controparte_3
propria compagnia assicurativa al fine di essere da essa garantito e manlevato di quanto eventualmente dovuto, in caso di condanna, a parte attrice. Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, evidenziando l'insussistenza di profili di negligenza a lui ascrivibili e deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle Linee Guida in materia. In particolare, evidenziava, come la fissurazione della capsula posteriore non fosse avvenuta nel corso del primo intervento del 02.02.2013 come dedotto da parte attrice, bensì durante il secondo intervento del 10.03.2013, in quanto l'intervento di cataratta del 02.02.2013, come descritto nella scheda clinica, era stato sospeso e rinviato soltanto a causa dell'ipertono oculare e non già per la fissurazione della capsula posteriore. Rilevava, inoltre, che tra le complicanze intraoperatorie, debitamente descritte nel consenso informato, sottoscritto dal era stato menzionato, il mancato impianto del cristallino artificiale. Concludeva Pt_1
chiedendo il rigetto della domanda, con condanna alle spese, competenze, e agli onorari delle parti convenute.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva la deducendo Controparte_3
che, nel caso di condanna dell'assicurato, la Polizza, ai sensi dell'art. VII delle condizioni pagina 6 di 23 particolari di garanzia, era operante “a secondo rischio”, ovvero solo ad esaurimento delle altre assicurazioni che garantiscono la responsabilità civile del dott. e che comunque, la CP_1
Compagnia poteva essere tenuta solo in caso di non operatività della polizza a primo rischio o per la parte di rischio non coperta da altra polizza assicurativa. In ordine ala contestata responsabilità sanitaria del dott. aderiva alle medesime deduzioni già svolte dal CP_1
professionista nella propria comparsa di costituzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo la propria estraneità ai fatti Controparte_2
di causa, ritenendo il danno lamentato dagli attori non fosse addebitabile a carenze della struttura, rilevando la conformità degli interventi con le descrizioni in cartella, aderendo, altresì, alle deduzioni svolte dal dott. ulla insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra il danno CP_1
lamentato da parte attrice e la condotta del chirurgo operatore.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazioen hic et inde prodotta e l'espletamento di consulenza tecnica d'Ufficio sulla persona di con la Parte_1
nomina del dott. specialista in oftalmologia, e del dott. Persona_3 Persona_4
specialista medico legale.
Successivamente, questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Risulta documentalmente provato, e non vi è contestazione sul punto, che in Parte_1
data 2 febbraio 2013 e 20 marzo 2013, è stato sottoposto presso il centro medico
[...]
ad intervento di correzione di cataratta, mediante facoemulsificazione e Controparte_2
impianto di lente intraoculare.
Gli odierni attori hanno censurato nei confronti del chirurgo la presunta sussistenza CP_1
di profili di responsabilità professionale per quanto attiene alla perdita del visus all'occhio destro, atteso che, dalla documentazione prodotta in atti, emergerebbe che l'impianto della lente, durante l' intervento del 10.03.2013, nella camera anteriore, anziché in quella posteriore, sarebbe dipeso dalla lacerazione della capsula posteriore del cristallino nel corso del primo intervento del
02.02.2013, con conseguente prolasso del vitreo in camera anteriore. La permanenza di fibre pagina 7 di 23 vitreali nella camera oculare anteriore per 36 giorni non tempestivamente rimosse, avrebbe favorito il successivo distacco di retina e la relativa perdita del visus all'occhio destro.
Occorre, in primo luogo, qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_8
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque, derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
A fronte di giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. Balduzzi
e Gelli, è stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 esclude la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge ha creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile restasse ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale.
La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente rilevato e precisato come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli che aveva inteso innovare la pagina 8 di 23 disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, veniva chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale;
ha poi evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria continuasse ad avere natura contrattuale.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò posto, la struttura convenuta, nel caso di specie, è contrattualmente responsabile nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione medica svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato.
Alla stessa stregua, valutando la posizione del dott. escluse le ipotesi di applicabilità CP_1 dell'art. 2043 c.c. in relazione alla legge Balduzzi e di retroattività della legge , egli CP_5
risponde a titolo di responsabilità contrattuale atteso che il fatto risale al mese di dicembre 2016, epoca in cui l'intervenuta legge non era ancora in vigore.
Definita la natura contrattuale della responsabilità della parti convenute, occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta nel presente giudizio, ed in particolare se da essa emerga il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno subito dall'attore . Parte_1
I nominati Consulenti, nella persona del dott e del dott. Persona_3 Persona_4
hanno rappresentato come la rottura capsulare con ritenzione endobulbare di masse catarattose - benchè in genere non sia considerato errore chirurgico, stante la estrema sottigliezza e spontanea vulnerabilità di detta capsula (spessore 4-8 microns) e la frequente non diagnosticabilità preoperatoria di stati di meiopragia zonulare preesistenti – debba essere censurata, stante l'eccessiva attesa (36 giorni) tra il primo ed il secondo intervento ed il tipo di lente impiantata pagina 9 di 23 (lente da camera anteriore). L'unica plausibile giustificazione per il lasso temporale intercorso tra i due interventi potrebbe essere, a parere dei CTU, quella che il chirurgo abbia ritenuto, probabilmente, che un edema corneale a volte impieghi molti giorni a recedere e che, quindi, se avesse operato dopo pochi giorni, avrebbe ritrovato, più o meno, le condizioni di scarsa visibilità presenti durante il primo intervento. Tuttavia, la scelta idonea sarebbe stata quella di rioperare in modo tempestivo, per eliminare la destruente spinta flogistica rappresentata dalle masse catarattose fluttuanti in sede endobulbare.
Hanno evidenziato, altresì, come l'inserimento di una lente in camera anteriore, in un occhio ancora non completamente “tranquillo”, rappresenti un atto chirurgico produttivo di ulteriori complicanze (quali edema corneale, scompenso corneale, ecc.) e, come tale, una scelta non condivisibile perché in concreto rischiosa;
hanno pertanto spiegato che, dopo aver eseguito l'intervento vitreoretinico, sarebbe stato più prudente, per effettuare l'inserimento di IOL in camera posteriore a fissazione sclerale o iridea, attendere, verificando prima se le condizioni oculari complessive del paziente lo consentissero.
Ciò premesso, i CTU hanno messo in luce quali siano stati gli errori concettuali commessi dal dott. spiegando che “ l'intervallo tra i due interventi effettuati presso il Centro CP_1
“ ” (2.2.2013 e 10.3.2013) è stato veramente troppo protratto e l'impianto di IOL in CP_2
camera anteriore è stato affrettato ed immotivato scientificamente. Trattasi pertanto di atteggiamento colposo, cui è conseguito – in diretto rapporto causale – un danno temporaneo e permanente al paziente. Vi sono stati anche significativi errori di supporto, di ordine ambientale ed organizzativo da parte del Centro “ ”, oltre che i sopracitati errori medici. Il referto CP_2
operatorio del primo intervento in OD , quello del 02.02.2013 è troppo succinto, cioè, di fatto , può essere ritenuto incompleto (pag.14 Ctu).
I consulenti hanno rilevato che il che all'epoca aveva 75 anni, aveva un visus Pt_1
preoperatorio in OD di 1-2/10 ed aveva una realistica aspettativa (dopo l'intervento) di vedere non più di 5-6/10, cioè come, più o meno, vede attualmente l'occhio controlaterale, già operato nel 14 dicembre 2012 (OS), perdendo in sostanza, circa 5-6/10 di ragionevole aspettativa visiva,
e con perdita anatomica subtotale del bulbo OD, con relativo danno fisionomico e ripercussioni psicologiche.
pagina 10 di 23 In definitiva - tenuto conto della condizione visiva e sistemica del preesistente, Pt_1
caratterizzata da pregressa trombosi di branca della vena centrale della retina in OS, occhio operato in precedenza, e che, relativamente all'occhio destro, attualmente non vedente, sarebbe stato presumibile prevedere, con esito favorevole, un visus pari a 5/10 - i CTU hanno individuato la sussistenza di un danno biologico permanente in rapporto causale con l'operato del convenuto
Dott. e del Centro Sanavista srl. CP_1
In particolare, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal giudice, essi hanno così concluso:
“Il danno biologico permanente, sulla scorta dei comuni barèmes valutativi, è stimabile in misura pari al 20 (venti) %, danno di origine colposa. Il danno temporaneo, invece, è orientativamente valutabile in misura pari a giorni 120 (centoventi). La situazione attuale è da ritenere definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni. Le spese documentate sono da ritenere congrue. I postumi attuali incidono sulle comuni attività esistenziali( pag.16
Ctu).
In virtù di quanto sopra, i Consulenti, hanno ravvisato profili di malpractice nell'operato del dott. per il cospicuo ritardo, di 36 giorni, tra il primo ed il secondo intervento, considerato CP_1
che la scelta più corretta doveva essere quella di rioperare il prima possibile l'occhio destro di vitrectomia, al fine di eliminare la destruente spinta flogistica data dalle masse catarattose fluttuanti in sede endobulbare, ed evitare le complicanze che in concreto si sono poi verificate, essendo stato accertato che il a causa dell'errore sanitario, ha perso circa 5-6/10 di Pt_1
aspettativa visiva.
Ciò posto, tenuto conto della CTU espletata, che riconosce su una invalidità Parte_1
permanente nella misura del 20%, ed una ITA di giorni 120, è di tutta evidenza come il paziente abbia riportato postumi diversi rispetto a quelli che si sarebbero verificati se le prestazioni sanitarie fossero state eseguite secondo le leges artis, pregiudizio, questo, da ascriversi alla condotta del dott. della struttura . CP_1 Controparte_2
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la pagina 11 di 23 diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, essendo il sanitario tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/8/2020; Sez. 3 -
, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
pagina 12 di 23 Nel caso di specie, le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico, omettendo di fornire la dovuta prova liberatoria - che avrebbe dovuto consistere nel dimostrare di aver eseguito la prestazione secondo le leges artis e che la malpractice sia riconducibile ad un evento prevedibile e non prevenibile, e non ad errore concettuale- della configurabilità di una causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, ritenuta acclarata la responsabilità del dott. e della struttura per i postumi derivanti Controparte_1 Controparte_2
dall'intervento di facoemulsificazione e di impianto di lente intraoculare del 02.02.2013, devono essere condannati entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confortato dalla sentenza n. 28987/19 della Suprema Corte (la quale ha rilevato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria), il danno da malpractice va ripartito in misura paritaria tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi in cui l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario imprevedibile e improbabile, completamente discordante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. Per ritenersi superata la prova presuntiva dell'obbligazione solidale, la struttura convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare la ricorrenza di tali presupposti. Prova non resa e comunque non mersa nel presente giudizio.
La mancata prova della condotta dissonante del medica, comporta, infatti, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%).
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica, come sopra detto, è stato accertato sull'attore (macroleso) un danno biologico permanente nella misura del 20% e una invalidità temporanea assoluta di giorni
120.
Tenuto, quindi, conto che all'epoca dei fatti aveva 75 anni, gli va liquidata Parte_1
a titolo di danno biologico, la somma di € 47.174,15. Va riconosciuta, inoltre, per l'invalidità
pagina 13 di 23 temporanea totale di giorni 120, la somma di € 15.368,40 per un importo complessivo di €
62.542,55.
A tale somma occorre aggiungere quella riconoscibile, ai sensi del citato art.139 C.d.a., a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr. Cass. Sez.3 n. 901 del 17/0172018; Sent. N. 28989 del
11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 comma 3 del nuovo test. Cod. ass., secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%”.
Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede, da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolare riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio l'attore non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del
2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
pagina 14 di 23 Si ritiene, quindi, di poter liquidare l'ulteriore somma di € 11.793,53 , determinata nella misura del 25% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il
2023 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame come sopra evidenziate, oltre le spese mediche documentate, ritenute congrue dai Ctu, per un importo pari ad € 4.855,43
Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore di risulta complessivamente pari a € 79.191,51. Parte_1
Sulla somma predetta – poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2023) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma, pari ad € 79.191,51 dalla data delle Tabelle approvate (novembre 2023) alla data del fatto (febbraio 2013) si arriva ad un importo di € 66.491,61; applicando, poi, gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (dicembre 2024), si arriva all'importo finale di € 90.737,80.
pagina 15 di 23 Venendo al risarcimento del danno riflesso richiesto da parte di nella qualità di Parte_2
coniuge, e da e nella Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità di figli di , si osserva che “la Corte di Cassazione è da tempo orientata Parte_1
a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine”. Con riguardo alla prova del pregiudizio, l'orientamento prevalente formatosi sul punto ha fissato il principio secondo cui “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. ord.
11212/19; sentenza n. 2788/2019). Ed invero, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito,
a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n.
7748 del 2020).
Nella fattispecie, tenuto conto che al momento del fatto, era marito e padre Parte_1 di quattro figli, e che dopo l'intervento oftalmico del 02.02.2013 ha riportato il calo del visus all'occhio destro, con un'invalidità permanente psico-fisica pari al 20 %, con perdita di autonomia, è palese l'esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questo, e ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto alla famiglia e alla moglie”.
pagina 16 di 23 Tali considerazioni inducono a ritenere in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio tangibile in capo alla moglie del danneggiato, quale soggetto principalmente tenuto all'assistenza dello stesso, in relazione al legame affettivo e di convivenza, e altresì in capo ai quattro figli, sotto il profilo del danno morale.
In merito ai riferimenti di liquidazione, il Tribunale di Roma, nel 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La tabella sarà destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione
Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788). 64. La tabella in base alla quale si determina il valore del risarcimento è la seguente: Tabella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso;
Valore punto per il 2019 € 6.000 (max) 65. Il punto comprende le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd “dopo di noi” contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Si è ritenuto, quindi, di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento)
o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. È, infatti, evidente come abbia un diverso peso il dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale rispetto al dovervi provvedere solo in parte. Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto. È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita pagina 17 di 23 connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato.
Di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, saranno i genitori, nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.
Nello specifico, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:
A) dalla relazione di parentela con il danneggiato
Parte_10
20
[...]
Coniuge 20 convivente* 20 parte unione civile** 20 figlio 15 fratello 15
B) dal numero dei soggetti e coefficienti connessi
Nel caso coeff (1)
Ulteriori criteri:
Età del danneggiato
Età Punti
0-10 10
11-20 9
21-30 8
31-40 7
41-50 6
51-60 5
61-70 4
71-80 3
pagina 18 di 23 Età parente da risarcire
Età Punti
0-30 7
31-40 6
41-50 5
51-60 4
71-70 3
71-80 2
C) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato
Il calcolo dell'importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto, come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi, anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche.
Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per il danno riflesso, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini:
a) per (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rapporto di parentela con il danneggiato principale (coniuge)=punti 20
Numero di soggetti tenuti all'assistenza (1)
Età del danneggiato (75 anni) = punti 3
Età del congiunto da risarcire (2 ) = punti 5 Totale complessivo = 25 punti
Calcolo: punti 25x1x € 6.000,00 x20 %= 30.000,00
Importo del risarcimento: € 30.000,00
b) (C.F. ): Parte_9 C.F._8
pagina 19 di 23 Rapporto di parentela con il danneggiato principale (figlio) = punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni) = punti 3
Età del congiunto da risarcire (48) = punti 5 Totale complessivo = 23 punti
Calcolo:punti 23x1x 3.000,00 x 20 %= € 13.800,00
Importo del risarcimento: € 13.800,00
c)per CF Parte_4 C.F._4
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (40)= punti 6 Totale complessivo= 24 punti
Calcolo: punti 24 x1x 3.000,00 x 20 %= € 14.400,00
Importo del risarcimento: € 14.400,00
d) per (CF ) Parte_5 C.F._5
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (47)= punti 5 Totale complessivo= 23 punti
Calcolo: punti 23 x1 x3.000,00 x 20%= € 13.800,00
Importo del risarcimento : € 13.800,00
e) per (CF. Parte_6 C.F._6
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (anche in questo caso,75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (45)= punti 5 Totale complessivo= 23 punti
Calcolo: punti 23 x1 x3.000,00 x 20%= € 13.800,00
Importo del risarcimento: € 13.800,00
pagina 20 di 23 Anche in questo caso, sulle somme predette, riconosciute a titolo di risarcimento del danno riflesso – poiché liquidate sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2023) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995.
Nel caso di specie, per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base Parte_2
degli indici ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 30.000,00 alla data del fatto
(02.02.2013) si arriva ad un importo di € 24.855,01, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 33.918,40.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici Parte_9
ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.602,47.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_4
sul costo della vita) - la somma pari ad € 14.400,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.430,41; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.590,02.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_5
sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.602,47.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_6
sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per pagina 21 di 23 anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di €15.602,47.
Da ultimo deve essere accolta la domanda di garanzia svolta dal dott. nei confronti CP_1
di attesa la validità e l'efficacia della Polizza n. 100992620 Controparte_3
sottoscritta in data 10 ottobre 2012. Pertanto la terza chiamata Controparte_3
deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il proprio assicurato dott. elle CP_1
somme che questi è tenuto a versare a titolo risarcitorio in favore di parte attrice, precisando che la rivalsa viene accolta nella misura del 50%, ovvero per la sola quota di responsabilità a carico del medico, cosi come correttamente dedotto dalla Compagnia assicurativa. Ed ancora, deve essere condannata, altresì, a tenere indenne e manlevare il Controparte_3
convenuto dott. elle somme che questi è tenuto a versare in favore di parte attrice a CP_1
titolo di spese legali, comprese quelle di ctu, in forza della presente sentenza, tenuto conto del principio secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (cfr.
Cass. n. 18076/2020).
Le spese della Ctu espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott.
[...] CP_1
, in solido tra loro, a corrispondere agli attori i seguenti importi: a
[...]
la somma di euro 90.737,80; a la somma Parte_1 Parte_2 di euro 33.918,40; a la somma di € 15.590,02; a Parte_9 Parte_4
la somma di euro 15.590,02 e a la somma di euro
[...] Parte_5
pagina 22 di 23 15.602,47; a la somma di euro 15.602,47 secondo i criteri sopra Parte_6
indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) Condanna il dott. e la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, nella misura di euro 16.938,00 per compensi, di euro 1.214,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico del dott. e della Controparte_1 [...]
le spese della CTU medico-legale liquidate come da separato Controparte_2
provvedimento;
4) accoglie la domanda di garanzia nei confronti di Controparte_3
e, per l'effetto, dichiara quest'ultima tenuta a manlevare e garantire il dott. CP_1
in relazione a quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice, nei limiti della
[...]
propria quota di responsabilità e nel rispetto delle condizioni di Polizza, per effetto della presente sentenza;
Così deciso in Roma, il 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 23 di 23
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(CF (CF Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (CF. tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Roma,Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Luca
Del Vecchio e Eddy Aloisi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._7
in Roma, Via Filippo Nicolai n. 16 presso lo studio dell'Avv. Renata Petrillo che lo rappresenta e lo difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Antonietta Stefanucci giusta procura in atti
CONVENUTO E
, (P.I. con sede in Roma, Via della Controparte_2 P.IVA_1
Stazione della Storta n. 13 (P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Remigio Paone n. 28 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Lupi che la rappresenta e la difende giusta procura in atti pagina 1 di 23 CONVENUTA
NONCHE' con sede a Roma, Via Cesare Pavese (P. IVA: Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Francesco Alessandro Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via Caio
Mario 27, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI per parte attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare
e dichiarare la responsabilità del Dott. nella determinazione dei danni tutti, Controparte_1
di natura patrimoniale e non patrimoniale, residuati agli attori in conseguenza dell'intervento di facoemulsificazione e impianto di lente intraoculare, eseguito sulla persona dell'Ing. Pt_1
in data 2/2/2013 e 10/3/2013 presso la clinica di Roma, e
[...] Controparte_2
per l'effetto voglia condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nessuno escluso, residuati agli istanti in conseguenza del detto evento di danno, ognuno per quanto di propria spettanza secondo le indicazioni sopra riportate, per una somma complessiva pari ad euro 421.563,75, oltre interessi
e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con per parte convenuta dott. : “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito Controparte_1
Preliminarmente nel rito autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 Roma c.a.p. 00144 differendo l'udienza di
[...]
prima comparizione già fissata con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione;
Nel merito 1) rigettare le domande avversarie nei confronti del Dott. CP_1
in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte sopra;
2) nella
[...] denegata e non concessa ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, condannare la manlevare e tenere indenne il Dott. Controparte_3 CP_1
pagina 2 di 23 da qualsivoglia condanna risarcitoria che dovesse essere pronunciata nei confronti CP_1
propri. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”;
per parte convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
per parte terza chiamata : “Piaccia al Tribunale adito, ogni Controparte_3
contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: I) in via principale: accertare e dichiarare che la garantisce il dott. a II rischio e solo Controparte_3 Controparte_1
a esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime
a come meglio esposto nelle premesse e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, respingere la domanda di manleva/regresso avanzata dal dott. perché la garanzia CP_1
non è operativa come esposto nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
II) in via subordinata: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto;
ripartire la non creduta condanna del dott. con gli altri convenuti e chiamati e nei limiti della quota di responsabilità del dott. CP_1
che si chiede di accertare;
III) in ogni caso : pronunciare la non creduta condanna CP_1
in garanzia di nei limiti tutti del contratto di assicurazione e di Controparte_3
cui in premessa e, comunque, per la quota parte di responsabilità diretta e personale dell'assicurato e che si chiede di accertare, con esclusione quindi di quella che gli possa derivare per vincolo di solidarietà del rapporto con gli altri soggetti;
pronunciare la condanna in garanzia per i danni da mancata acquisizione del consenso informato con lo scoperto del 10%
e il min imo di € 1.500,00 ed entro il massimale di € 1.000.000,00; respingere la domanda di rifusione delle spese legali eventualmente avanzata dal dott. Con vittoria di spese, CP_1
competenze e onorari e riserva di ogni ulteriore diritto ed azione, anche istruttoria “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_7 Pt_4
convenivano in giudizio la e il Dott. Pt_5 Parte_6 Controparte_2
pagina 3 di 23 al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_1
quest'ultimo nella determinazione dei danni subiti dagli attori (da quale Parte_1
danneggiato principale, e, iure proprio, dai congiunti del in conseguenza Pt_1
dell'intervento di facoemulsificazione e impianto di lente intraoculare eseguito sulla persona di in data 02.02.2013 e 20.03.2013 presso la di Roma e, per Pt_1 Controparte_2
l'effetto, sentir condannare i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei predetti danni.
A fondamento della domanda gli attori assumevano:
-che in data 02.02.2013 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, presso la Parte_1
clinica di Roma, affidandosi al dott. per Controparte_2 Controparte_1
trattamento e correzione di cataratta all'occhio destro, mediante facoemulsificazione ed impianto di lente intraoculare;
-che, durante la prima fase della procedura, si verificava un aumento repentino della pressione dell'interno dell'occhio e, pertanto, l'intervento veniva sospeso e rinviato ad un momento successivo;
-che, dopo quasi quaranta giorni, in data 10.03.2013, il dott. visitava nuovamente CP_1
l'attore e, ritenendone sussistenti i presupposti, completava l'intervento chirurgico con l'impianto della lente intraoculare, previa vitrectomia per l'asportazione della massa catarrosa;
-che, nella fase post operatoria, si assisteva ad un grave peggioramento della condizione visiva del tanto da arrivare alla perdita del visus per distacco di retina;
Pt_1
-che, a seguito di tale complicazione, il paziente si sottoponeva ad ulterori indagini urgenti quali la Tomografia a Coerenza Ottiva Spectralis da cui si evidenziava “OD:distacco di retinna con
PVR. OS alterazione del profilo morfologico e della reflettività della retina interna per puker maculare associato ad alterazioni della morfologia e della reflettività della retina esterna in paziente con esiti tromboticie trattamenti laser fotocoagulativi pregressi, Marcata riduzione dello spessore e delle fibre del RFNL Orientamento terapeutico : si consiglia in OD vitrectomia per distacco di retina con PVR massiva, mediante tamponamento transitorio con perfluorocarboro e tamponamento permanente con olio di silicone ed endolaser, con eventuale espianto di IOL e nuovo impianto in fase successiva”;
pagina 4 di 23 -che, in considerazione del quadro clinico rilevato, il eseguiva ulteriori accertamenti Pt_1
con altro specialista, il Prof. il quale, suggeriva l'esecuzione di un nuovo intervento Per_1
al fine di limitare i danni visivi, già sussistenti;
-che, pertanto, in data 23.03.2013, il veniva sottoposto presso l'ospedale di Tivoli Pt_1 all'intervento così descritto “ Disinfezione cute+sacco congiuntivale..cerchiaggio in benedelletta A 12 mm dal fundus con chiusura ST;
asportazione IOL dalla CA;
sutura…in nailon
10.0; 3 sclerotonic ..vitrectomia con accurata pulizia della base e successiva ulteriore asportazione di membrane gliotiche;
endolaser ..al polo posteriore. Scambio VFL-olio di silicone . Chiusura delle sclerotomie, chiusura del cerchiaggio. Sutura congiuntiva..”;
-che, sempre al solo fine di evitare il peggioramento del già compromesso quadro clinico prodotto dalle retrazioni inferiori sottoretiniche, lo stesso si sottoponeva ad altri due interventi nelle date del 02.05.2013 e 06.06.2013, sempre ad opera del dott. nonché ad ulteriori Per_1
visite specialistiche all'esito delle quali alle quali veniva accertata la totale e definitiva perdita dell'occhio destro, situazione che, tra l'altro, risultava non emendabile;
-che le gravi conseguenze iatrogene riportate a causa dell'attività eseguita dal dott. CP_1
venivano documentate nella relazione del Prof. , medico legale, il quale rilevava Persona_2
“il fatto che in occasione dell'intervento successivo sia stata impiantata una lente nella camera anteriore piuttosto che in quella posteriore, che rappresenta la sede anatomica convenzionale,
“evidenzia che l'errore è consistito nella lacerazione della capsula posteriore del cristallino con il conseguente prolasso di vitreo in camera anteriore;
di conseguenza evidenziava, come, il posizionamento del cristallino artificiale nella camera anteriore durante l'intervento del
10.3.2013 confermasse l'avvenuta lacerazione della capsula posteriore avvenuta durante il primo intervento, con l'impossibilità di impiantare il cristallino nella normale sede anatomica dovuta alla mancanza di supporto capsulare;
-che il Prof. metteva in luce come la permanenza delle fibre vitreali nella camera Per_2
anteriore per 36 giorni, non tempestivamente rimosse, avesse esposto il paziente al successivo distacco di retina per contrazione delle fibre vitreali, incarcerate nella camera anteriore dell'occhio;
pagina 5 di 23 -che, pertanto, in virtù di quanto accertato nella relazione medico legale, doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra il primo intervento del 02.02.2013 ad opera del dott. CP_1
e la perdita totale del visus all'occhio destro del Pt_1
-che, era inconfutabile, quindi, la responsabilità del chirurgo convenuto per non aver eseguito la prestazione con diligenza e prudenza sia nell'intervento che nella gestione della situazione derivata dall'errore tecnico commesso;
-che, a causa del danno riportato, , che svolgeva ancora l'attività di ingegnere, Parte_1 era costretto a cancellarsi dall'albo professionale, a non poter svolgere alcuna attività lavorativa, rinunciando anche a spostarsi autonomamente con la propria autovettura.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tr , al risarcimento CP_4
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima principale, , Parte_1
nonché del danno iure proprio nella qualità di congiunti del predetto degli altri attori, per lo sconvolgimento morale ed esistenziale scaturitone.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. il Controparte_1
quale, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa la quale Controparte_3
propria compagnia assicurativa al fine di essere da essa garantito e manlevato di quanto eventualmente dovuto, in caso di condanna, a parte attrice. Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, evidenziando l'insussistenza di profili di negligenza a lui ascrivibili e deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle Linee Guida in materia. In particolare, evidenziava, come la fissurazione della capsula posteriore non fosse avvenuta nel corso del primo intervento del 02.02.2013 come dedotto da parte attrice, bensì durante il secondo intervento del 10.03.2013, in quanto l'intervento di cataratta del 02.02.2013, come descritto nella scheda clinica, era stato sospeso e rinviato soltanto a causa dell'ipertono oculare e non già per la fissurazione della capsula posteriore. Rilevava, inoltre, che tra le complicanze intraoperatorie, debitamente descritte nel consenso informato, sottoscritto dal era stato menzionato, il mancato impianto del cristallino artificiale. Concludeva Pt_1
chiedendo il rigetto della domanda, con condanna alle spese, competenze, e agli onorari delle parti convenute.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva la deducendo Controparte_3
che, nel caso di condanna dell'assicurato, la Polizza, ai sensi dell'art. VII delle condizioni pagina 6 di 23 particolari di garanzia, era operante “a secondo rischio”, ovvero solo ad esaurimento delle altre assicurazioni che garantiscono la responsabilità civile del dott. e che comunque, la CP_1
Compagnia poteva essere tenuta solo in caso di non operatività della polizza a primo rischio o per la parte di rischio non coperta da altra polizza assicurativa. In ordine ala contestata responsabilità sanitaria del dott. aderiva alle medesime deduzioni già svolte dal CP_1
professionista nella propria comparsa di costituzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo la propria estraneità ai fatti Controparte_2
di causa, ritenendo il danno lamentato dagli attori non fosse addebitabile a carenze della struttura, rilevando la conformità degli interventi con le descrizioni in cartella, aderendo, altresì, alle deduzioni svolte dal dott. ulla insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra il danno CP_1
lamentato da parte attrice e la condotta del chirurgo operatore.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazioen hic et inde prodotta e l'espletamento di consulenza tecnica d'Ufficio sulla persona di con la Parte_1
nomina del dott. specialista in oftalmologia, e del dott. Persona_3 Persona_4
specialista medico legale.
Successivamente, questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Risulta documentalmente provato, e non vi è contestazione sul punto, che in Parte_1
data 2 febbraio 2013 e 20 marzo 2013, è stato sottoposto presso il centro medico
[...]
ad intervento di correzione di cataratta, mediante facoemulsificazione e Controparte_2
impianto di lente intraoculare.
Gli odierni attori hanno censurato nei confronti del chirurgo la presunta sussistenza CP_1
di profili di responsabilità professionale per quanto attiene alla perdita del visus all'occhio destro, atteso che, dalla documentazione prodotta in atti, emergerebbe che l'impianto della lente, durante l' intervento del 10.03.2013, nella camera anteriore, anziché in quella posteriore, sarebbe dipeso dalla lacerazione della capsula posteriore del cristallino nel corso del primo intervento del
02.02.2013, con conseguente prolasso del vitreo in camera anteriore. La permanenza di fibre pagina 7 di 23 vitreali nella camera oculare anteriore per 36 giorni non tempestivamente rimosse, avrebbe favorito il successivo distacco di retina e la relativa perdita del visus all'occhio destro.
Occorre, in primo luogo, qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_8
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque, derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
A fronte di giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. Balduzzi
e Gelli, è stato sancito il principio secondo cui sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 esclude la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge ha creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile restasse ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale.
La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente rilevato e precisato come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli che aveva inteso innovare la pagina 8 di 23 disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, veniva chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale;
ha poi evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria continuasse ad avere natura contrattuale.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò posto, la struttura convenuta, nel caso di specie, è contrattualmente responsabile nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione medica svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, pur in difetto di un rapporto organico di lavoro subordinato.
Alla stessa stregua, valutando la posizione del dott. escluse le ipotesi di applicabilità CP_1 dell'art. 2043 c.c. in relazione alla legge Balduzzi e di retroattività della legge , egli CP_5
risponde a titolo di responsabilità contrattuale atteso che il fatto risale al mese di dicembre 2016, epoca in cui l'intervenuta legge non era ancora in vigore.
Definita la natura contrattuale della responsabilità della parti convenute, occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale svolta nel presente giudizio, ed in particolare se da essa emerga il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno subito dall'attore . Parte_1
I nominati Consulenti, nella persona del dott e del dott. Persona_3 Persona_4
hanno rappresentato come la rottura capsulare con ritenzione endobulbare di masse catarattose - benchè in genere non sia considerato errore chirurgico, stante la estrema sottigliezza e spontanea vulnerabilità di detta capsula (spessore 4-8 microns) e la frequente non diagnosticabilità preoperatoria di stati di meiopragia zonulare preesistenti – debba essere censurata, stante l'eccessiva attesa (36 giorni) tra il primo ed il secondo intervento ed il tipo di lente impiantata pagina 9 di 23 (lente da camera anteriore). L'unica plausibile giustificazione per il lasso temporale intercorso tra i due interventi potrebbe essere, a parere dei CTU, quella che il chirurgo abbia ritenuto, probabilmente, che un edema corneale a volte impieghi molti giorni a recedere e che, quindi, se avesse operato dopo pochi giorni, avrebbe ritrovato, più o meno, le condizioni di scarsa visibilità presenti durante il primo intervento. Tuttavia, la scelta idonea sarebbe stata quella di rioperare in modo tempestivo, per eliminare la destruente spinta flogistica rappresentata dalle masse catarattose fluttuanti in sede endobulbare.
Hanno evidenziato, altresì, come l'inserimento di una lente in camera anteriore, in un occhio ancora non completamente “tranquillo”, rappresenti un atto chirurgico produttivo di ulteriori complicanze (quali edema corneale, scompenso corneale, ecc.) e, come tale, una scelta non condivisibile perché in concreto rischiosa;
hanno pertanto spiegato che, dopo aver eseguito l'intervento vitreoretinico, sarebbe stato più prudente, per effettuare l'inserimento di IOL in camera posteriore a fissazione sclerale o iridea, attendere, verificando prima se le condizioni oculari complessive del paziente lo consentissero.
Ciò premesso, i CTU hanno messo in luce quali siano stati gli errori concettuali commessi dal dott. spiegando che “ l'intervallo tra i due interventi effettuati presso il Centro CP_1
“ ” (2.2.2013 e 10.3.2013) è stato veramente troppo protratto e l'impianto di IOL in CP_2
camera anteriore è stato affrettato ed immotivato scientificamente. Trattasi pertanto di atteggiamento colposo, cui è conseguito – in diretto rapporto causale – un danno temporaneo e permanente al paziente. Vi sono stati anche significativi errori di supporto, di ordine ambientale ed organizzativo da parte del Centro “ ”, oltre che i sopracitati errori medici. Il referto CP_2
operatorio del primo intervento in OD , quello del 02.02.2013 è troppo succinto, cioè, di fatto , può essere ritenuto incompleto (pag.14 Ctu).
I consulenti hanno rilevato che il che all'epoca aveva 75 anni, aveva un visus Pt_1
preoperatorio in OD di 1-2/10 ed aveva una realistica aspettativa (dopo l'intervento) di vedere non più di 5-6/10, cioè come, più o meno, vede attualmente l'occhio controlaterale, già operato nel 14 dicembre 2012 (OS), perdendo in sostanza, circa 5-6/10 di ragionevole aspettativa visiva,
e con perdita anatomica subtotale del bulbo OD, con relativo danno fisionomico e ripercussioni psicologiche.
pagina 10 di 23 In definitiva - tenuto conto della condizione visiva e sistemica del preesistente, Pt_1
caratterizzata da pregressa trombosi di branca della vena centrale della retina in OS, occhio operato in precedenza, e che, relativamente all'occhio destro, attualmente non vedente, sarebbe stato presumibile prevedere, con esito favorevole, un visus pari a 5/10 - i CTU hanno individuato la sussistenza di un danno biologico permanente in rapporto causale con l'operato del convenuto
Dott. e del Centro Sanavista srl. CP_1
In particolare, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal giudice, essi hanno così concluso:
“Il danno biologico permanente, sulla scorta dei comuni barèmes valutativi, è stimabile in misura pari al 20 (venti) %, danno di origine colposa. Il danno temporaneo, invece, è orientativamente valutabile in misura pari a giorni 120 (centoventi). La situazione attuale è da ritenere definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni. Le spese documentate sono da ritenere congrue. I postumi attuali incidono sulle comuni attività esistenziali( pag.16
Ctu).
In virtù di quanto sopra, i Consulenti, hanno ravvisato profili di malpractice nell'operato del dott. per il cospicuo ritardo, di 36 giorni, tra il primo ed il secondo intervento, considerato CP_1
che la scelta più corretta doveva essere quella di rioperare il prima possibile l'occhio destro di vitrectomia, al fine di eliminare la destruente spinta flogistica data dalle masse catarattose fluttuanti in sede endobulbare, ed evitare le complicanze che in concreto si sono poi verificate, essendo stato accertato che il a causa dell'errore sanitario, ha perso circa 5-6/10 di Pt_1
aspettativa visiva.
Ciò posto, tenuto conto della CTU espletata, che riconosce su una invalidità Parte_1
permanente nella misura del 20%, ed una ITA di giorni 120, è di tutta evidenza come il paziente abbia riportato postumi diversi rispetto a quelli che si sarebbero verificati se le prestazioni sanitarie fossero state eseguite secondo le leges artis, pregiudizio, questo, da ascriversi alla condotta del dott. della struttura . CP_1 Controparte_2
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la pagina 11 di 23 diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, essendo il sanitario tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/8/2020; Sez. 3 -
, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/7/2017).
pagina 12 di 23 Nel caso di specie, le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico, omettendo di fornire la dovuta prova liberatoria - che avrebbe dovuto consistere nel dimostrare di aver eseguito la prestazione secondo le leges artis e che la malpractice sia riconducibile ad un evento prevedibile e non prevenibile, e non ad errore concettuale- della configurabilità di una causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Pertanto, alla luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perchè logici ed adeguatamente motivati, ritenuta acclarata la responsabilità del dott. e della struttura per i postumi derivanti Controparte_1 Controparte_2
dall'intervento di facoemulsificazione e di impianto di lente intraoculare del 02.02.2013, devono essere condannati entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confortato dalla sentenza n. 28987/19 della Suprema Corte (la quale ha rilevato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria), il danno da malpractice va ripartito in misura paritaria tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi in cui l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario imprevedibile e improbabile, completamente discordante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. Per ritenersi superata la prova presuntiva dell'obbligazione solidale, la struttura convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare la ricorrenza di tali presupposti. Prova non resa e comunque non mersa nel presente giudizio.
La mancata prova della condotta dissonante del medica, comporta, infatti, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e struttura (50%).
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica, come sopra detto, è stato accertato sull'attore (macroleso) un danno biologico permanente nella misura del 20% e una invalidità temporanea assoluta di giorni
120.
Tenuto, quindi, conto che all'epoca dei fatti aveva 75 anni, gli va liquidata Parte_1
a titolo di danno biologico, la somma di € 47.174,15. Va riconosciuta, inoltre, per l'invalidità
pagina 13 di 23 temporanea totale di giorni 120, la somma di € 15.368,40 per un importo complessivo di €
62.542,55.
A tale somma occorre aggiungere quella riconoscibile, ai sensi del citato art.139 C.d.a., a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr. Cass. Sez.3 n. 901 del 17/0172018; Sent. N. 28989 del
11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 comma 3 del nuovo test. Cod. ass., secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%”.
Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede, da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolare riferibili al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio l'attore non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del
2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
pagina 14 di 23 Si ritiene, quindi, di poter liquidare l'ulteriore somma di € 11.793,53 , determinata nella misura del 25% con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il
2023 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame come sopra evidenziate, oltre le spese mediche documentate, ritenute congrue dai Ctu, per un importo pari ad € 4.855,43
Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore di risulta complessivamente pari a € 79.191,51. Parte_1
Sulla somma predetta – poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2023) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma, pari ad € 79.191,51 dalla data delle Tabelle approvate (novembre 2023) alla data del fatto (febbraio 2013) si arriva ad un importo di € 66.491,61; applicando, poi, gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (dicembre 2024), si arriva all'importo finale di € 90.737,80.
pagina 15 di 23 Venendo al risarcimento del danno riflesso richiesto da parte di nella qualità di Parte_2
coniuge, e da e nella Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità di figli di , si osserva che “la Corte di Cassazione è da tempo orientata Parte_1
a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine”. Con riguardo alla prova del pregiudizio, l'orientamento prevalente formatosi sul punto ha fissato il principio secondo cui “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. ord.
11212/19; sentenza n. 2788/2019). Ed invero, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito,
a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n.
7748 del 2020).
Nella fattispecie, tenuto conto che al momento del fatto, era marito e padre Parte_1 di quattro figli, e che dopo l'intervento oftalmico del 02.02.2013 ha riportato il calo del visus all'occhio destro, con un'invalidità permanente psico-fisica pari al 20 %, con perdita di autonomia, è palese l'esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questo, e ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto alla famiglia e alla moglie”.
pagina 16 di 23 Tali considerazioni inducono a ritenere in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio tangibile in capo alla moglie del danneggiato, quale soggetto principalmente tenuto all'assistenza dello stesso, in relazione al legame affettivo e di convivenza, e altresì in capo ai quattro figli, sotto il profilo del danno morale.
In merito ai riferimenti di liquidazione, il Tribunale di Roma, nel 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La tabella sarà destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione
Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788). 64. La tabella in base alla quale si determina il valore del risarcimento è la seguente: Tabella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso;
Valore punto per il 2019 € 6.000 (max) 65. Il punto comprende le due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd “dopo di noi” contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Si è ritenuto, quindi, di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento)
o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. È, infatti, evidente come abbia un diverso peso il dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale rispetto al dovervi provvedere solo in parte. Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto. È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita pagina 17 di 23 connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato.
Di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, saranno i genitori, nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi.
Nello specifico, i parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono rappresentati:
A) dalla relazione di parentela con il danneggiato
Parte_10
20
[...]
Coniuge 20 convivente* 20 parte unione civile** 20 figlio 15 fratello 15
B) dal numero dei soggetti e coefficienti connessi
Nel caso coeff (1)
Ulteriori criteri:
Età del danneggiato
Età Punti
0-10 10
11-20 9
21-30 8
31-40 7
41-50 6
51-60 5
61-70 4
71-80 3
pagina 18 di 23 Età parente da risarcire
Età Punti
0-30 7
31-40 6
41-50 5
51-60 4
71-70 3
71-80 2
C) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato
Il calcolo dell'importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto, come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi, anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche.
Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per il danno riflesso, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini:
a) per (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rapporto di parentela con il danneggiato principale (coniuge)=punti 20
Numero di soggetti tenuti all'assistenza (1)
Età del danneggiato (75 anni) = punti 3
Età del congiunto da risarcire (2 ) = punti 5 Totale complessivo = 25 punti
Calcolo: punti 25x1x € 6.000,00 x20 %= 30.000,00
Importo del risarcimento: € 30.000,00
b) (C.F. ): Parte_9 C.F._8
pagina 19 di 23 Rapporto di parentela con il danneggiato principale (figlio) = punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni) = punti 3
Età del congiunto da risarcire (48) = punti 5 Totale complessivo = 23 punti
Calcolo:punti 23x1x 3.000,00 x 20 %= € 13.800,00
Importo del risarcimento: € 13.800,00
c)per CF Parte_4 C.F._4
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (40)= punti 6 Totale complessivo= 24 punti
Calcolo: punti 24 x1x 3.000,00 x 20 %= € 14.400,00
Importo del risarcimento: € 14.400,00
d) per (CF ) Parte_5 C.F._5
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (47)= punti 5 Totale complessivo= 23 punti
Calcolo: punti 23 x1 x3.000,00 x 20%= € 13.800,00
Importo del risarcimento : € 13.800,00
e) per (CF. Parte_6 C.F._6
Rapporto di parentela con il danneggiato (figlio)=punti 15
Numero dei soggetti tenuti all'assistenza (1) coeff. 1
Età del danneggiato (anche in questo caso,75 anni)= punti 3
Età del congiunto da risarcire (45)= punti 5 Totale complessivo= 23 punti
Calcolo: punti 23 x1 x3.000,00 x 20%= € 13.800,00
Importo del risarcimento: € 13.800,00
pagina 20 di 23 Anche in questo caso, sulle somme predette, riconosciute a titolo di risarcimento del danno riflesso – poiché liquidate sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2023) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995.
Nel caso di specie, per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base Parte_2
degli indici ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 30.000,00 alla data del fatto
(02.02.2013) si arriva ad un importo di € 24.855,01, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 33.918,40.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici Parte_9
ISTAT sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.602,47.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_4
sul costo della vita) - la somma pari ad € 14.400,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.430,41; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.590,02.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_5
sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di € 15.602,47.
Per quanto riguarda devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT Parte_6
sul costo della vita) - la somma pari ad € 13.800,00 alla data del fatto (02.02.2013) si arriva ad un importo di € 11.433,31, applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per pagina 21 di 23 anno, dalla data del fatto (02.02.2013) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.12.2024), si arriva all'importo finale di €15.602,47.
Da ultimo deve essere accolta la domanda di garanzia svolta dal dott. nei confronti CP_1
di attesa la validità e l'efficacia della Polizza n. 100992620 Controparte_3
sottoscritta in data 10 ottobre 2012. Pertanto la terza chiamata Controparte_3
deve essere condannata a tenere indenne e manlevare il proprio assicurato dott. elle CP_1
somme che questi è tenuto a versare a titolo risarcitorio in favore di parte attrice, precisando che la rivalsa viene accolta nella misura del 50%, ovvero per la sola quota di responsabilità a carico del medico, cosi come correttamente dedotto dalla Compagnia assicurativa. Ed ancora, deve essere condannata, altresì, a tenere indenne e manlevare il Controparte_3
convenuto dott. elle somme che questi è tenuto a versare in favore di parte attrice a CP_1
titolo di spese legali, comprese quelle di ctu, in forza della presente sentenza, tenuto conto del principio secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (cfr.
Cass. n. 18076/2020).
Le spese della Ctu espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, sono definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott.
[...] CP_1
, in solido tra loro, a corrispondere agli attori i seguenti importi: a
[...]
la somma di euro 90.737,80; a la somma Parte_1 Parte_2 di euro 33.918,40; a la somma di € 15.590,02; a Parte_9 Parte_4
la somma di euro 15.590,02 e a la somma di euro
[...] Parte_5
pagina 22 di 23 15.602,47; a la somma di euro 15.602,47 secondo i criteri sopra Parte_6
indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) Condanna il dott. e la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, nella misura di euro 16.938,00 per compensi, di euro 1.214,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico del dott. e della Controparte_1 [...]
le spese della CTU medico-legale liquidate come da separato Controparte_2
provvedimento;
4) accoglie la domanda di garanzia nei confronti di Controparte_3
e, per l'effetto, dichiara quest'ultima tenuta a manlevare e garantire il dott. CP_1
in relazione a quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice, nei limiti della
[...]
propria quota di responsabilità e nel rispetto delle condizioni di Polizza, per effetto della presente sentenza;
Così deciso in Roma, il 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 23 di 23