Ordinanza collegiale 12 dicembre 2014
Ordinanza cautelare 3 aprile 2015
Ordinanza presidenziale 17 aprile 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- del 23.09.2014, notificato il 01.10.2014, con il quale veniva disposta, ai sensi dell''articolo 128 D. L.vo n. 285/92 e s.m.i. la revisione della patente di guida del sig. -OMISSIS- mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
nonché di ogni atto in rapporto di conseguenza o di pregiudizialità rispetto a quello impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Motorizzazione Civile di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui la Motorizzazione Civile di Macerata ha disposto la revisione della patente di guida in uso al ricorrente, poiché soggetto assuntore di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Secondo costante giurisprudenza, la revisione della patente di guida ha natura preventiva e può essere disposta qualora sorgano anche solo dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici del titolare della patente di guida. Il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128, comma 1, del CDS si connota, infatti, per la sua natura cautelare e preventiva, e non sanzionatoria o punitiva, funzionale a garantire la sicurezza della circolazione stradale mediante la sottoposizione del titolare della patente di guida a una rinnovata verifica sulla persistente idoneità tecnica o psichico-fisica alla guida. Ragion per cui, ai fini della sua adozione, è sufficiente un qualunque episodio o circostanza tale da far emergere un ragionevole dubbio, ovverosia una condizione di parziale o totale incertezza circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge, senza che all'uopo occorra né un accertamento definitivo circa la violazione delle norme sul traffico, di quelle penali o civili, né la certezza in ordine al venir meno dei requisiti di idoneità. Ciò a condizione che il provvedimento di cui trattasi rechi una motivazione puntuale e idonea ad evidenziare la sussistenza dei dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento del titolo o dell'idoneità tecnica alla guida, attraverso una valutazione dei fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta tenuta dall'interessato e con riguardo alle specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente. In considerazione del carattere discrezionale del potere esercitato dall'Amministrazione - alla quale sola è riservata la valutazione dei dubbi sulla persistenza dei requisiti e dell'idoneità alla guida - il sindacato del g.a. sulla legittimità del provvedimento impugnato incontra, conseguentemente, il consueto limite del travisamento dei fatti, della sussistenza di palesi errori logici o dell'illogicità manifesta. (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2025, n.3232; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento sez. I, 24/03/2025, n.62; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14/10/2024, n.1464).
Nel caso di specie, sussistevano ragionevoli sulla persistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento del titolo o dell'idoneità tecnica alla guida in quanto il ricorrente per ben due volte, nel 2009 e nel 2012, risulta aver fatto uso di sostanze stupefacenti, le quali in una occasione sono state rinvenute dai Carabinieri di -OMISSIS-a bordo del veicolo condotto dall'interessato.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.