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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 8248/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3598/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 23 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 8248/2024, TE, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3598/2022 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 319,14 richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma, c.p.c
Si è costituita l'Amministrazione evidenziando come la sentenza in questione abbia respinto l'appello del contribuente Società_1 srl della quale il TE era difensore, con condanna alle spese in favore del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che effettivamente la domanda è infondata, atteso che la sentenza 3598 dell'9 marzo 2022, che giudicava sull'appello del contribuente sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, respinge l'appello della contribuente società, difesa dal TE , e condanna la stessa al pagamento delle spese e competenze del citato giudizio di appello.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per ottemperanza della sentenza 3598/2022 di Questa Corte, Condanna il ricorrente
TE al pagamento, in favore del Comune di San Nicola la Strada, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 350, oltre accessori ed iva se dovuta.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 8248/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3598/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 23 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5950/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 8248/2024, TE, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3598/2022 di questa Corte di
Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 319,14 richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con riferimento all'art. 96, 3 comma, c.p.c
Si è costituita l'Amministrazione evidenziando come la sentenza in questione abbia respinto l'appello del contribuente Società_1 srl della quale il TE era difensore, con condanna alle spese in favore del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che effettivamente la domanda è infondata, atteso che la sentenza 3598 dell'9 marzo 2022, che giudicava sull'appello del contribuente sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, respinge l'appello della contribuente società, difesa dal TE , e condanna la stessa al pagamento delle spese e competenze del citato giudizio di appello.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per ottemperanza della sentenza 3598/2022 di Questa Corte, Condanna il ricorrente
TE al pagamento, in favore del Comune di San Nicola la Strada, delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 350, oltre accessori ed iva se dovuta.