Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 661
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza della domanda di ottemperanza

    La Corte rileva che la sentenza n. 3598/2022 ha respinto l'appello del contribuente (Società_1 srl, difesa dal TE) relativo alle spese del giudizio di primo grado, condannando la stessa al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Comune. Pertanto, non sussistono obblighi a carico dell'ente impositore da ottemperare.

  • Accolto
    Condanna alle spese del giudizio di ottemperanza

    In ragione del rigetto del ricorso per ottemperanza, il ricorrente TE viene condannato al pagamento delle spese e competenze della procedura in favore del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 661
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 661
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo