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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3132/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. COLLA MARCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- OPPONENTE
C o n t r o
), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BELLAVIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 3
PARMA, presso lo studio dell'avv. BELLAVIA PIERLUIGI
-OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma a favore di per l'importo capitale di euro 99.624,54, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, esponendo: che la società la quale si occupa di servizi alberghieri, in data 22 settembre 2021, Parte_1 stipulava un contratto di servizi alberghieri “vuoto per pieno”, con della Controparte_1
durata di quindici mesi decorrenti dal 15 ottobre 2021 al 15 gennaio 2023, avente ad oggetto la struttura alberghiera Valentini di Salsomaggiore Terme;
che la si impegnava a versare e versava, in favore della la somma di euro 20.000,00 a Pt_1 CP_1
titolo di cauzione, oltre a due mesi di canone anticipati per un importo di euro 53.200,00; che, il 15 ottobre del 2021, la per il tramite di un suo addetto comunicava per mezzo di un CP_1 semplice messaggio telefonico, poi confermato da e- mail, l'impossibilità per la di consegnare CP_1
i locali alla che veniva pregata di attendere un'altra settimana prima di fare ingresso nella Pt_1
struttura di viale Edoardo Porro 10 per un problema di attivazione del gas;
che soltanto il 20.10.2021 la veniva messa nelle condizioni di accedere all'hotel Valentini, Pt_1
con un evidente danno di natura economica consistito nell'aver perso la possibilità di ospitare un evento formativo on-site, che era già stato organizzato e che si sarebbe dovuto tenere nel periodo tra il 18 ed il 24 ottobre 2021, per un totale di ventisette contratti ed una perdita netta di euro
210.600,00; che entrata in possesso dell' gli addetti della accertavano per mezzo di Parte_2 Pt_1 strumento fotografico l'inagibilità di alcuni locali, la carenza di pulizia e santificazione degli ambienti, come dettagliatamente descritto nell'atto introduttivo;
che, a seguito dei continui disagi e disservizi, i rapporti tra le due società si incrinavano e sorprendentemente, il 10 gennaio 2022, la intimava il rilascio immediato dei locali senza CP_1
rispettare il periodo di preavviso di tre mesi contrattualmente stabilito, provocando in capo alla ricorrente un evidente disagio in quanto costringeva la a rimborsare cinque settimane di Pt_1
eventi già prenotati, oltre il rimborso di oltre quaranta clienti;
che la addebitava alla i consumi relativi al periodo tra il primo ed il 20 ottobre del CP_1 Pt_1
2021, periodo nel quale la struttura non era nella disponibilità dell'opponente; che la ha sempre contestato quanto sopra alla società Pt_1 CP_1
che la sembrerebbe aver pattuito con l'odierna opponente la riduzione del canone per il CP_1
periodo da dicembre del 2021 al febbraio 2022; che la ha patito danni per oltre 250.000,00 euro, per corsi ai quali doveva rinunciare, tra il Pt_1
15 ottobre 2021 ed il 30 gennaio 2022, a seguito delle inadempienze gravissime poste in essere dalla società CP_1
Conseguentemente, la società in via principale, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto e, in via riconvenzionale, che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di;
che sia accertato che l'albergo è stato restituito alla controparte nelle Controparte_1
medesime condizioni in cui è stato consegnato;
che l'opposta sia condannata al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 2.874,10, salva quantificazione di ulteriori danni, alla restituzione della cauzione di euro 20.000,00, nonché a versare la somma di euro 7.500,00, a titolo di penale per ritardato accesso alla struttura addebitabile a . Controparte_1
In via subordinata, l'opponente ha chiesto che sia accertato che il credito spettante a CP_1
è inferiore a quello azionato;
che detto credito sia posto in compensazione con quello di
[...]
per la restituzione del deposito cauzionale e per risarcimento danni e che Pt_1 Controparte_1
sia condannata al pagamento della differenza ancora dovuta;
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha chiesto l'integrale compensazione tra i reciproci crediti.
si è costituita contestando integralmente le avverse eccezioni, chiedendo, in via Controparte_1
principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 99.624,54 ovvero della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
in subordine, la riduzione equitativa della penale richiesta e la compensazione del credito accertato a favore dell'opponente con il maggior credito dell'opposta.
A seguito della liquidazione giudiziale di , la causa è stata interrotta e Controparte_1
successivamente riassunta con la formulazione delle medesime conclusioni.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si confermano le ordinanze emesse in data 25 settembre 2024 ed in data 7 gennaio
2025, di rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'opponente, per le ragioni ivi esposte.
Occorre premettere che la sentenza è unicamente volta a stabilire se ed in che misura vada riconosciuto il credito vantato da nei confronti di posto che la Controparte_1 Pt_1
liquidazione giudiziale, intervenuta nei confronti della prima, rende inammissibile la domanda riconvenzionale e consente unicamente l'esame dell'eccezione riconvenzionale di compensazione
(Cass. S.U. n. 21499/2004).
Nel merito, la società contesta la debenza di quanto preteso da , allegando Pt_1 Controparte_1
di avere sempre contestato, alla società , gli inadempimenti eccepiti in questa sede Controparte_1 e di averlo fatto, in particolare, con diffida del 3 marzo 2022 (doc. 11) e, ancora, in data 2 aprile
2022 (doc. 12).
Si osserva, tuttavia, che la documentazione prodotta dall'opposta, di epoca anteriore al 3 marzo
2022, prova come, per tutta la durata del contratto, non vi è stato alcun disaccordo tra le parti, addebitabile ad inadempimenti di , e che le parti hanno semplicemente concordato Controparte_1
la risoluzione consensuale anticipata del contratto (doc. 6 e doc.7).
In particolare, con l'e-mail del 9 novembre 2021, si è dichiarata disponibile alla Controparte_1
“rescissione consensuale del contratto” (doc. 6 cit.) e con successiva e-mail del 22 dicembre 2021, la società in persona del suo amministratore, ha comunicato, a controparte, che, per ragioni Pt_1 legate al “fallimento della trattativa per l'acquisizione dell'Hotel Montenegro”, intendeva restare nella struttura fino al 15 febbraio 2022 (doc. 7 cit.), con ciò dimostrandosi Parte_2
d'accordo per una risoluzione consensuale anticipata e di essere in ottimi rapporti con l'odierna opposta.
Negli stessi termini amichevoli risultano essere:
l'e-mail del 14 gennaio 2022, con la quale l'amministratore di ha comunicato, a Pt_1 CP_1
, la volontà di riconsegnare l'albergo in data 31 gennaio 2022 e ha confermato “l'accordo”
[...] di non inviare alcun bonifico per il periodo 15 gennaio-15 febbraio, “in quanto prima dell'uscita andremo a definire i vari costi generali e faremo un bonifico in un'unica soluzione a seguire” (doc.
12);
l'e-mail del 21 gennaio 2022, con la quale ha comunicato la decisione definitiva di lasciare Pt_1 libero l'albergo il 26 gennaio 2022, di avere effettuato le foto dei contatori, alla presenza di un'incaricata di , e di averli inviati a quest'ultima (doc. 13). Controparte_1
Vero è, in quanto circostanza pacifica, che la consegna dell'albergo, da parte di a Controparte_1
è avvenuta con cinque giorni di ritardo, ovvero il 20 ottobre 2021, anziché il 15 ottobre Pt_1
2021, come contrattualmente pattuito, tuttavia, con e-mail del 15 ottobre 2021, ha Controparte_1
comunicato a che ciò è dipeso da causa di forza maggiore, dipendente dal distributore di Pt_1
energia, che non ha provveduto all'attivazione del gas, nonostante la stipula del contratto, col fornitore, in data 23 settembre 2021 (doc. 5 di parte opponente) e, a tale comunicazione, non risulta essere seguita alcuna rimostranza o contestazione da parte di se non quella, successiva alla Pt_1
risoluzione del contratto per cui è causa, del marzo 2022.
Vero, altresì, è che, in data 1° novembre 2021, ha minacciato il recesso nei Controparte_1 confronti di ma ciò ha fatto a seguito dell'installazione non autorizzata di un impianto di Pt_1 videosorveglianza all'interno dell'albergo e a seguito di ciò, ha inoltrato le proprie Pt_1 giustificazioni, impegnandosi, per il futuro, a formulare richieste scritte (doc. 10 di parte opponente).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che siano irrilevanti le eccezioni sollevate in merito alle condizioni dell'albergo, denunciate da per la prima volta, solo con la diffida del marzo Pt_1
2022, trattandosi, secondo le allegazioni dell'opponente, di condizioni preesistenti e, dunque, verosimilmente note alla fin dalla conclusione del contratto, e, per stessa ammissione di Pt_1 quest'ultima (v. punto 8 dell'atto introduttivo), certamente conosciute al momento di consegna dell'albergo, e, conseguentemente, accettate dalla stessa, posto che nessuna contestazione ha sollevato per tutta la durata del contratto.
Quanto alla lamentata inidoneità della struttura a consentire alla di organizzare corsi Pt_1 all'interno dell'albergo, si osserva che l' opposta ha prodotto verbale dei N.A.S. di Parma, in data 8 gennaio 2022, che prova come, in realtà, in occasione di un corso organizzato nel mese di gennaio
2022, è stato accertato che le attività organizzate da si stavano svolgendo in violazione della Pt_1
normativa emergenziale prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, dal momento che tutti i 105 frequentatori e le 12 unità di personale addetto alla gestione dei ragazzi ospitati sono risultati sprovvisti della certificazione verde “Green Pass”.
Infine, parte opponente non ha fornito prova della pattuizione (peraltro allegata in forma dubitativa) di una riduzione del canone per il periodo da dicembre del 2021 al febbraio 2022, posto che il doc.
10 a tal proposito richiamato ha oggetto estraneo a tale pattuizione.
Deve, al contrario, essere accolta l'eccezione di compensazione della cauzione di euro 20.000,00, posto che la stessa opposta, in comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso di non averla detratta dal conteggio complessivo del dovuto, essendosi riservata di restituirla al momento del pagamento delle fatture azionate.
Poiché il credito relativo al deposito cauzionale deve essere portato in compensazione con il maggior credito spettante a parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve Pt_1
essere condannata a corrispondere, a , la differenza, pari ad euro 79.624,54, oltre Controparte_1
interessi legali dal 22 aprile 2022, data della costituzione in mora (doc. 23 di parte opposta), al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quinto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara , tenuta a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 20.000,00, ricevuta a titolo di deposito cauzionale;
pone il suddetto credito in compensazione con il maggior credito dell'opposta, pari ad euro
99.624,54; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1157/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...]
CP_1
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Parte_1
titolo di cui alla parte motiva, al pagamento, a favore di Controparte_1
, della somma residua dovuta, pari ad euro 79.624,54, oltre interessi legali dal 22 aprile
[...]
2022 al saldo.
Dichiara la domanda riconvenzionale inammissibile.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di quattro quinti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 11.281,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del
15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandoli compensati per il resto.
Parma, 22 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. COLLA MARCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CANCELLERIA
- OPPONENTE
C o n t r o
), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BELLAVIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 3
PARMA, presso lo studio dell'avv. BELLAVIA PIERLUIGI
-OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1157/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Parma a favore di per l'importo capitale di euro 99.624,54, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, esponendo: che la società la quale si occupa di servizi alberghieri, in data 22 settembre 2021, Parte_1 stipulava un contratto di servizi alberghieri “vuoto per pieno”, con della Controparte_1
durata di quindici mesi decorrenti dal 15 ottobre 2021 al 15 gennaio 2023, avente ad oggetto la struttura alberghiera Valentini di Salsomaggiore Terme;
che la si impegnava a versare e versava, in favore della la somma di euro 20.000,00 a Pt_1 CP_1
titolo di cauzione, oltre a due mesi di canone anticipati per un importo di euro 53.200,00; che, il 15 ottobre del 2021, la per il tramite di un suo addetto comunicava per mezzo di un CP_1 semplice messaggio telefonico, poi confermato da e- mail, l'impossibilità per la di consegnare CP_1
i locali alla che veniva pregata di attendere un'altra settimana prima di fare ingresso nella Pt_1
struttura di viale Edoardo Porro 10 per un problema di attivazione del gas;
che soltanto il 20.10.2021 la veniva messa nelle condizioni di accedere all'hotel Valentini, Pt_1
con un evidente danno di natura economica consistito nell'aver perso la possibilità di ospitare un evento formativo on-site, che era già stato organizzato e che si sarebbe dovuto tenere nel periodo tra il 18 ed il 24 ottobre 2021, per un totale di ventisette contratti ed una perdita netta di euro
210.600,00; che entrata in possesso dell' gli addetti della accertavano per mezzo di Parte_2 Pt_1 strumento fotografico l'inagibilità di alcuni locali, la carenza di pulizia e santificazione degli ambienti, come dettagliatamente descritto nell'atto introduttivo;
che, a seguito dei continui disagi e disservizi, i rapporti tra le due società si incrinavano e sorprendentemente, il 10 gennaio 2022, la intimava il rilascio immediato dei locali senza CP_1
rispettare il periodo di preavviso di tre mesi contrattualmente stabilito, provocando in capo alla ricorrente un evidente disagio in quanto costringeva la a rimborsare cinque settimane di Pt_1
eventi già prenotati, oltre il rimborso di oltre quaranta clienti;
che la addebitava alla i consumi relativi al periodo tra il primo ed il 20 ottobre del CP_1 Pt_1
2021, periodo nel quale la struttura non era nella disponibilità dell'opponente; che la ha sempre contestato quanto sopra alla società Pt_1 CP_1
che la sembrerebbe aver pattuito con l'odierna opponente la riduzione del canone per il CP_1
periodo da dicembre del 2021 al febbraio 2022; che la ha patito danni per oltre 250.000,00 euro, per corsi ai quali doveva rinunciare, tra il Pt_1
15 ottobre 2021 ed il 30 gennaio 2022, a seguito delle inadempienze gravissime poste in essere dalla società CP_1
Conseguentemente, la società in via principale, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto e, in via riconvenzionale, che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di;
che sia accertato che l'albergo è stato restituito alla controparte nelle Controparte_1
medesime condizioni in cui è stato consegnato;
che l'opposta sia condannata al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 2.874,10, salva quantificazione di ulteriori danni, alla restituzione della cauzione di euro 20.000,00, nonché a versare la somma di euro 7.500,00, a titolo di penale per ritardato accesso alla struttura addebitabile a . Controparte_1
In via subordinata, l'opponente ha chiesto che sia accertato che il credito spettante a CP_1
è inferiore a quello azionato;
che detto credito sia posto in compensazione con quello di
[...]
per la restituzione del deposito cauzionale e per risarcimento danni e che Pt_1 Controparte_1
sia condannata al pagamento della differenza ancora dovuta;
In via ulteriormente subordinata, l'opponente ha chiesto l'integrale compensazione tra i reciproci crediti.
si è costituita contestando integralmente le avverse eccezioni, chiedendo, in via Controparte_1
principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 99.624,54 ovvero della diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
in subordine, la riduzione equitativa della penale richiesta e la compensazione del credito accertato a favore dell'opponente con il maggior credito dell'opposta.
A seguito della liquidazione giudiziale di , la causa è stata interrotta e Controparte_1
successivamente riassunta con la formulazione delle medesime conclusioni.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si confermano le ordinanze emesse in data 25 settembre 2024 ed in data 7 gennaio
2025, di rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'opponente, per le ragioni ivi esposte.
Occorre premettere che la sentenza è unicamente volta a stabilire se ed in che misura vada riconosciuto il credito vantato da nei confronti di posto che la Controparte_1 Pt_1
liquidazione giudiziale, intervenuta nei confronti della prima, rende inammissibile la domanda riconvenzionale e consente unicamente l'esame dell'eccezione riconvenzionale di compensazione
(Cass. S.U. n. 21499/2004).
Nel merito, la società contesta la debenza di quanto preteso da , allegando Pt_1 Controparte_1
di avere sempre contestato, alla società , gli inadempimenti eccepiti in questa sede Controparte_1 e di averlo fatto, in particolare, con diffida del 3 marzo 2022 (doc. 11) e, ancora, in data 2 aprile
2022 (doc. 12).
Si osserva, tuttavia, che la documentazione prodotta dall'opposta, di epoca anteriore al 3 marzo
2022, prova come, per tutta la durata del contratto, non vi è stato alcun disaccordo tra le parti, addebitabile ad inadempimenti di , e che le parti hanno semplicemente concordato Controparte_1
la risoluzione consensuale anticipata del contratto (doc. 6 e doc.7).
In particolare, con l'e-mail del 9 novembre 2021, si è dichiarata disponibile alla Controparte_1
“rescissione consensuale del contratto” (doc. 6 cit.) e con successiva e-mail del 22 dicembre 2021, la società in persona del suo amministratore, ha comunicato, a controparte, che, per ragioni Pt_1 legate al “fallimento della trattativa per l'acquisizione dell'Hotel Montenegro”, intendeva restare nella struttura fino al 15 febbraio 2022 (doc. 7 cit.), con ciò dimostrandosi Parte_2
d'accordo per una risoluzione consensuale anticipata e di essere in ottimi rapporti con l'odierna opposta.
Negli stessi termini amichevoli risultano essere:
l'e-mail del 14 gennaio 2022, con la quale l'amministratore di ha comunicato, a Pt_1 CP_1
, la volontà di riconsegnare l'albergo in data 31 gennaio 2022 e ha confermato “l'accordo”
[...] di non inviare alcun bonifico per il periodo 15 gennaio-15 febbraio, “in quanto prima dell'uscita andremo a definire i vari costi generali e faremo un bonifico in un'unica soluzione a seguire” (doc.
12);
l'e-mail del 21 gennaio 2022, con la quale ha comunicato la decisione definitiva di lasciare Pt_1 libero l'albergo il 26 gennaio 2022, di avere effettuato le foto dei contatori, alla presenza di un'incaricata di , e di averli inviati a quest'ultima (doc. 13). Controparte_1
Vero è, in quanto circostanza pacifica, che la consegna dell'albergo, da parte di a Controparte_1
è avvenuta con cinque giorni di ritardo, ovvero il 20 ottobre 2021, anziché il 15 ottobre Pt_1
2021, come contrattualmente pattuito, tuttavia, con e-mail del 15 ottobre 2021, ha Controparte_1
comunicato a che ciò è dipeso da causa di forza maggiore, dipendente dal distributore di Pt_1
energia, che non ha provveduto all'attivazione del gas, nonostante la stipula del contratto, col fornitore, in data 23 settembre 2021 (doc. 5 di parte opponente) e, a tale comunicazione, non risulta essere seguita alcuna rimostranza o contestazione da parte di se non quella, successiva alla Pt_1
risoluzione del contratto per cui è causa, del marzo 2022.
Vero, altresì, è che, in data 1° novembre 2021, ha minacciato il recesso nei Controparte_1 confronti di ma ciò ha fatto a seguito dell'installazione non autorizzata di un impianto di Pt_1 videosorveglianza all'interno dell'albergo e a seguito di ciò, ha inoltrato le proprie Pt_1 giustificazioni, impegnandosi, per il futuro, a formulare richieste scritte (doc. 10 di parte opponente).
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che siano irrilevanti le eccezioni sollevate in merito alle condizioni dell'albergo, denunciate da per la prima volta, solo con la diffida del marzo Pt_1
2022, trattandosi, secondo le allegazioni dell'opponente, di condizioni preesistenti e, dunque, verosimilmente note alla fin dalla conclusione del contratto, e, per stessa ammissione di Pt_1 quest'ultima (v. punto 8 dell'atto introduttivo), certamente conosciute al momento di consegna dell'albergo, e, conseguentemente, accettate dalla stessa, posto che nessuna contestazione ha sollevato per tutta la durata del contratto.
Quanto alla lamentata inidoneità della struttura a consentire alla di organizzare corsi Pt_1 all'interno dell'albergo, si osserva che l' opposta ha prodotto verbale dei N.A.S. di Parma, in data 8 gennaio 2022, che prova come, in realtà, in occasione di un corso organizzato nel mese di gennaio
2022, è stato accertato che le attività organizzate da si stavano svolgendo in violazione della Pt_1
normativa emergenziale prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, dal momento che tutti i 105 frequentatori e le 12 unità di personale addetto alla gestione dei ragazzi ospitati sono risultati sprovvisti della certificazione verde “Green Pass”.
Infine, parte opponente non ha fornito prova della pattuizione (peraltro allegata in forma dubitativa) di una riduzione del canone per il periodo da dicembre del 2021 al febbraio 2022, posto che il doc.
10 a tal proposito richiamato ha oggetto estraneo a tale pattuizione.
Deve, al contrario, essere accolta l'eccezione di compensazione della cauzione di euro 20.000,00, posto che la stessa opposta, in comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso di non averla detratta dal conteggio complessivo del dovuto, essendosi riservata di restituirla al momento del pagamento delle fatture azionate.
Poiché il credito relativo al deposito cauzionale deve essere portato in compensazione con il maggior credito spettante a parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve Pt_1
essere condannata a corrispondere, a , la differenza, pari ad euro 79.624,54, oltre Controparte_1
interessi legali dal 22 aprile 2022, data della costituzione in mora (doc. 23 di parte opposta), al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quinto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara , tenuta a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 20.000,00, ricevuta a titolo di deposito cauzionale;
pone il suddetto credito in compensazione con il maggior credito dell'opposta, pari ad euro
99.624,54; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1157/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...]
CP_1
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Parte_1
titolo di cui alla parte motiva, al pagamento, a favore di Controparte_1
, della somma residua dovuta, pari ad euro 79.624,54, oltre interessi legali dal 22 aprile
[...]
2022 al saldo.
Dichiara la domanda riconvenzionale inammissibile.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di quattro quinti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 11.281,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del
15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandoli compensati per il resto.
Parma, 22 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi