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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 343/2021 R.G. promossa da:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.
5 - C.F. - elettivamente domiciliato, ai fini del presente C.F._1 giudizio, presso lo studio dell' avv. Massimo Mazzaferro sito in Marina di Gioiosa
Jonica alla Via Mistia II° n.7, dal quale è rappresentato e difeso,in virtù di procura in atti;
ATTORE contro con sede in Milano, Corso Como, 17 (P.Iva , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Anna Romeo in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gerasolo sito a Siderno;
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 residente a [...];
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 10.3.2021, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e il sig. rappresentando che il giorno 8.6.2020 verso le CP_3 Controparte_2 ore 8.30, mentre percorreva a bordo della sua autovettura Mercedes Classe E tg
CA052PD la SP76 loc. Bombile di Ardore, con direzione di marcia monti-mare, veniva investito dall'autovettura BMW tg CD357ZK, di proprietà del convenuto e CP_2 assicurata con la che, nel procedere in senso di marcia opposto, Controparte_4 invadeva la carreggiata dell'attore provocando l'impatto tra i due mezzi che avveniva in prossimità del ponte Collarò vicino al civico n.10. A seguito dell'urto l'attore riportava lesioni per le quali veniva trasportato in ospedale. Sul luogo intervenivano i Carabinieri di Locri che effettuavano i rilievi del caso. Le lesioni riportate venivano quantificate in base ad una perizia di parte prodotta in atti, nella misura del 21%, dichiarando di aver ricevuto dalla convenuta quale compagnia assicuratrice del proprio mezzo CP_3 la somma di €.1.500,00 che veniva trattenuta a titolo di acconto. Conveniva in giudizio la propria compagnia e il responsabile civile per sentirli condannare al risarcimento del danno per come accertato in corso di causa.
Si costituiva la compagnia che contestava la ricostruzione del sinistro per come articolata dall'attore. Eccepiva la nullità della domanda perché generica nella richiesta risarcitoria;
eccepiva altresì l'improcedibilità per mancato avvio della negoziazione assistita, rilevava che l'importo liquidato in sede stragiudiziale era commisurato alla quantificazione del danno riportato dall'attore e per come accertato dal proprio perito fiduciario. Contestava quindi la domanda sia in punto di an che di quantum chiedendone il rigetto.
Dopo il rinnovo dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine minimo a comparire e dato il termine per l'assolvimento della condizione d'improcedibilità, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale e all'esito rinviata dal giudice subentrato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies cpc. All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 4 dell'art.281 sexies cpc, dopo discussione delle parti.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta è fondata. CP_3
Val la pena ricordare che in caso di risarcimento danni da sinistro stradale, il
Codice delle Assicurazioni ha previsto due azioni esperibili: l'indennizzo diretto disciplinato dall'art.149 CdA da promuovere nei confronti della propria compagnia di assicurazione, purchè il danno riportato sia riferibile ai danni al mezzo o, in caso di danni alla persona, questi non superino il limite del 9% (micropermanenti) e l'azione pag. 2 di 6 ordinaria disciplinata dall'art.148 CdA, da proporre nei confronti del responsabile civile e della compagnia garante. Si rammenta che in questo caso l'azione va avviata nei confronti di entrambe le parti -responsabile civile e suo assicuratore- trattandosi di litisconsorzio processuale necessario.
L'odierno attore ha proposto un'azione impropria convenendo in giudizio il responsabile civile e la propria compagnia al posto della compagnia che assicurava il mezzo del proprietario ritenuto responsabile. Tale domanda così proposta non può essere accolta. L'attore ha peraltro dichiarato ai sensi dell'art.14 TUSG, che la causa è di valore indeterminato, pur allegando una perizia richiamata nella causa petendi, con la quale il danno è determinato nella misura del 21%, ovvero al di sopra del danno risarcibile ai sensi dell'art.149 CdA.
Sotto tale profilo, si osserva in rito che il valore della causa è determinato dalla domanda ai sensi dell'art.10 cpc e che l'attore ha l'onere di indicare a pena di nullità
(art.164 cpc).
Orbene, la domanda per come formulata dall'attore e ribadita fino alla precisazione delle conclusioni, pone all'esame del giudice la questione della nullità della citazione in caso di indeterminatezza del petitum, già sollevata dalla convenuta.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto chiarendo: <che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al
Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte
pag. 3 di 6 (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)>> (Cass. n. 1681/2015).
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. Ord. n. 22371, del 26.09.2017, precisa come <ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato
l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa>>.)
Nello specifico, dall'esame complessivo della domanda, il petitum può essere determinato sulla base della perizia allegata per cui non è accoglibile in sé l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta. Tuttavia la domanda chiaramente determinabile, va dichiarata inammissibile per le ragioni sopra esposte, non avendola l'attore proposta correttamente, oltreché improcedibile per non aver formulato nei confronti della compagnia del responsabile civile, ovvero la preventiva richiesta Controparte_4 risarcitoria e di messa in mora espressamente prevista dall'art.148 CdA.
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore. Vanno liquidate applicando i parametri minimi delle tariffe forensi vigenti in ragione delle questioni di facile soluzione affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, nei confronti di +1 con atto ritualmente notificato, ogni
[...] CP_3 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile oltreché improcedibile la domanda;
pag. 4 di 6 b) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio che liquida in E.7.052,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge;
c) pone a carico dell'attore le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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