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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 15660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15660 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - IG NA NA RD EL SI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: ER CR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PA che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. UGO FUNGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite in forma scritta con memoria tempestivamente depositata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17/05/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/11/2019, con la quale AN NI è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (art. 640 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. Milena Micele (in seguito revocato con nomina dell’Avv. Ugo Funghi in data 25/01/2025), deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen. per omessa traduzione dell’imputato alla udienza del 17/05/2024 perché erroneamente ritenuto rinunziante a comparire per quella data;
la difesa ha richiamato i diversi rinvii conseguenti a cause diverse, quali impedimento del difensore e del ricorrente, nel corso del giudizio di appello, chiarendo come fosse stato in precedenza sempre disposto o il videocollegamento o la traduzione del ricorrente in quanto detenuto per altra causa, ad eccezione del rinvio dal 03/05/2024 al 17/05/2024 dove nulla veniva disposto in tal senso e nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 15660 Anno 2025 Presidente: BE SE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 27/03/2025 corso della udienza e poi in sentenza si dava atto della assenza del ricorrente perché rinunciante a comparire, rinuncia non presente agli atti e mai comunicata dal ricorrente.
2.2. Violazione ed erronea applicazione di norme processuali, nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. per mancato accoglimento della istanza di rinvio avanzata dal difensore all’epoca nominato (Avv. Verderamini), con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonostante la specifica richiesta dallo stesso inoltrata alla Corte di appello in data 16/05/2024. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. Deve tuttavia essere rilevata in via preliminare l’intervenuta remissione di querela da parte di CHRI IT in data 06/02/2024 e PE DI in data 25/02/2025, con accettazione del ricorrente. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI IT, perché i reati sono estinti per remissione, accettata, di querela. Il ricorrente NI deve quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. 3. Il primo motivo di ricorso è generico nella sua formulazione, oltre che infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa è presente agli atti esplicita rinuncia a comparire del ricorrente (nota del Ministero della Giustizia, Direzione C.C. di Rovigo prot. 2783 del 29/04/2024). A seguito di tale rinuncia, il ricorrente non ha più chiesto di poter comparire o di partecipare mediante collegamento video per assistere alla trattazione del procedimento. La Corte di appello ha dunque correttamente ritenuto il ricorrente rinunciante a comparire in data 17/05/2024 in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore – ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950-01). In tal senso si è difatti chiarito che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento) (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670-01; 2 Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567-01). In altri termini, la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto, circostanza che non è stata in alcun modo non solo provata, ma neanche allegata dalla difesa con il ricorso o eccepita dal difensore presente davanti alla Corte di appello in occasione della trattazione del procedimento in data 17/05/2024, che si è invece riportato ai motivi di appello chiedendone l’accoglimento. 4. Il secondo motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto;
l’istanza di differimento è stata motivatamente disattesa e il ricorrente non si confronta con la decisione della Corte di appello, formulando una censura del tutto generica ed aspecifica e dunque inammissibile. Il ricorrente non evidenzia in alcun modo quali siano i profili di contraddittorietà della motivazione, né specifica in modo puntuale la asserita ricorrenza di violazione di legge, mentre la Corte di appello ha chiarito le circostanze che portavano a superare la richiesta di differimento (nomina in data antecedente di un solo giorno la trattazione del procedimento con piena consapevolezza dell’impossibilità di presenziare per precedente impegno), rispetto alle quali il difensore presente in sostituzione non ha proposto osservazioni di alcun genere. 5. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI IT, perché estinti per remissione di querela, impone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la truffa posta in essere in danno dello PE è stata considerata quale pena base nella determinazione della pena (pag.8). 6. Deve essere in conclusione dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità per i residui capi ascritti al NI in rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI DA, perche' i reati sono estinti per remissione accettata di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita'. Così deciso il 27/03/2025. Il Presidente SE BE
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PA che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. UGO FUNGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite in forma scritta con memoria tempestivamente depositata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17/05/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/11/2019, con la quale AN NI è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (art. 640 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore Avv. Milena Micele (in seguito revocato con nomina dell’Avv. Ugo Funghi in data 25/01/2025), deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen. per omessa traduzione dell’imputato alla udienza del 17/05/2024 perché erroneamente ritenuto rinunziante a comparire per quella data;
la difesa ha richiamato i diversi rinvii conseguenti a cause diverse, quali impedimento del difensore e del ricorrente, nel corso del giudizio di appello, chiarendo come fosse stato in precedenza sempre disposto o il videocollegamento o la traduzione del ricorrente in quanto detenuto per altra causa, ad eccezione del rinvio dal 03/05/2024 al 17/05/2024 dove nulla veniva disposto in tal senso e nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 15660 Anno 2025 Presidente: BE SE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 27/03/2025 corso della udienza e poi in sentenza si dava atto della assenza del ricorrente perché rinunciante a comparire, rinuncia non presente agli atti e mai comunicata dal ricorrente.
2.2. Violazione ed erronea applicazione di norme processuali, nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. per mancato accoglimento della istanza di rinvio avanzata dal difensore all’epoca nominato (Avv. Verderamini), con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonostante la specifica richiesta dallo stesso inoltrata alla Corte di appello in data 16/05/2024. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. Deve tuttavia essere rilevata in via preliminare l’intervenuta remissione di querela da parte di CHRI IT in data 06/02/2024 e PE DI in data 25/02/2025, con accettazione del ricorrente. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI IT, perché i reati sono estinti per remissione, accettata, di querela. Il ricorrente NI deve quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. 3. Il primo motivo di ricorso è generico nella sua formulazione, oltre che infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa è presente agli atti esplicita rinuncia a comparire del ricorrente (nota del Ministero della Giustizia, Direzione C.C. di Rovigo prot. 2783 del 29/04/2024). A seguito di tale rinuncia, il ricorrente non ha più chiesto di poter comparire o di partecipare mediante collegamento video per assistere alla trattazione del procedimento. La Corte di appello ha dunque correttamente ritenuto il ricorrente rinunciante a comparire in data 17/05/2024 in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore – ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950-01). In tal senso si è difatti chiarito che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento) (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670-01; 2 Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567-01). In altri termini, la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto, circostanza che non è stata in alcun modo non solo provata, ma neanche allegata dalla difesa con il ricorso o eccepita dal difensore presente davanti alla Corte di appello in occasione della trattazione del procedimento in data 17/05/2024, che si è invece riportato ai motivi di appello chiedendone l’accoglimento. 4. Il secondo motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto;
l’istanza di differimento è stata motivatamente disattesa e il ricorrente non si confronta con la decisione della Corte di appello, formulando una censura del tutto generica ed aspecifica e dunque inammissibile. Il ricorrente non evidenzia in alcun modo quali siano i profili di contraddittorietà della motivazione, né specifica in modo puntuale la asserita ricorrenza di violazione di legge, mentre la Corte di appello ha chiarito le circostanze che portavano a superare la richiesta di differimento (nomina in data antecedente di un solo giorno la trattazione del procedimento con piena consapevolezza dell’impossibilità di presenziare per precedente impegno), rispetto alle quali il difensore presente in sostituzione non ha proposto osservazioni di alcun genere. 5. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI IT, perché estinti per remissione di querela, impone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la truffa posta in essere in danno dello PE è stata considerata quale pena base nella determinazione della pena (pag.8). 6. Deve essere in conclusione dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità per i residui capi ascritti al NI in rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle truffe commesse in danno di PE DI e CHRI DA, perche' i reati sono estinti per remissione accettata di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore dei querelanti. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita'. Così deciso il 27/03/2025. Il Presidente SE BE