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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2025 e vertente tra:
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 18.11.1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Gioia ed elettivamente domiciliata in
Verano Brianza, Via Ugo Foscolo n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.11.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Frigerio e dall'Avv. Stefania orloni ed elettivamente domiciliato in Giussano, Viale Brianza n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale di MO, ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e ss L. 898/70 e dell'art.
473 bis. N 47 e 51 c.p.c., previa fissazione di udienza e verificate le condizioni di legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/09/1999, matrimonio registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 1999, Numero 925, Parte Seconda, Serie A, trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Verano al n.21 P.II Serie B anno 1999, oltre a dare atto delle seguenti condizioni aggiornate allo stato attuale e precisamente:
1) Le figlie ed , maggiorenni non economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 Per_2 vivere nella casa coniugale in Verano Brianza (MB), via Fratelli Bandiera n. 14 con il padre e frequenteranno la madre liberamente nelle modalità da loro scelte.
2) Il sig. si impegnerà all'integrale mantenimento ordinario delle figlie Controparte_1
e . Per_1 Per_2
3) Le spese di natura straordinaria relative alle figlie verranno suddivise in misura del 50% tra i genitori limitatamente alle spese mediche (ortodontiche ed oculistiche comprese) essendo ormai concluso il periodo scolastico delle medesime considerato che sta completando uno stage Per_1
e si è da poco affacciata al mondo del lavoro. Tali spese dovranno essere preventivamente Per_2 debitamente comunicate e documentate a mezzo mail o messaggi telefonici. Le parti per la determinazione, il consenso e il rimborso delle spese straordinarie anticipate faranno riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di MO. La signora si impegna inoltre a Pt_2 rimborsare al sig. in qualità di genitore anticipatario, il 50% delle spese per la patente CP_1 di previo avviso della decisione della ragazza. Queste ultime dovranno essere rimborsate Per_2 entro 15 giorni dall'esborso documentato e preventivamente comunicato. Tutte le ulteriori spese straordinarie saranno interamente accollate al sig. , che sin d'ora se ne Controparte_1 fa carico.
4) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere alcuna ulteriore questione di carattere patrimoniale da regolare.
5) Le parti precisano che le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra di loro.
Con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di MO con sentenza n. 2457/2023 del 2.11.2023 (pubblicata in data
7.11.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc.
L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie ( 22.11.2003 ed 19.6.2003) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
23.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Milano in data 9.9.1999 (atto n.
[...] Controparte_1
925, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio, in data 27/11/2025
Il Giudice est.
AN FA
Il Presidente
AR EL
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2025 e vertente tra:
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 18.11.1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Gioia ed elettivamente domiciliata in
Verano Brianza, Via Ugo Foscolo n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.11.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Frigerio e dall'Avv. Stefania orloni ed elettivamente domiciliato in Giussano, Viale Brianza n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale di MO, ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e ss L. 898/70 e dell'art.
473 bis. N 47 e 51 c.p.c., previa fissazione di udienza e verificate le condizioni di legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/09/1999, matrimonio registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 1999, Numero 925, Parte Seconda, Serie A, trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Verano al n.21 P.II Serie B anno 1999, oltre a dare atto delle seguenti condizioni aggiornate allo stato attuale e precisamente:
1) Le figlie ed , maggiorenni non economicamente indipendenti, continueranno a Per_1 Per_2 vivere nella casa coniugale in Verano Brianza (MB), via Fratelli Bandiera n. 14 con il padre e frequenteranno la madre liberamente nelle modalità da loro scelte.
2) Il sig. si impegnerà all'integrale mantenimento ordinario delle figlie Controparte_1
e . Per_1 Per_2
3) Le spese di natura straordinaria relative alle figlie verranno suddivise in misura del 50% tra i genitori limitatamente alle spese mediche (ortodontiche ed oculistiche comprese) essendo ormai concluso il periodo scolastico delle medesime considerato che sta completando uno stage Per_1
e si è da poco affacciata al mondo del lavoro. Tali spese dovranno essere preventivamente Per_2 debitamente comunicate e documentate a mezzo mail o messaggi telefonici. Le parti per la determinazione, il consenso e il rimborso delle spese straordinarie anticipate faranno riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di MO. La signora si impegna inoltre a Pt_2 rimborsare al sig. in qualità di genitore anticipatario, il 50% delle spese per la patente CP_1 di previo avviso della decisione della ragazza. Queste ultime dovranno essere rimborsate Per_2 entro 15 giorni dall'esborso documentato e preventivamente comunicato. Tutte le ulteriori spese straordinarie saranno interamente accollate al sig. , che sin d'ora se ne Controparte_1 fa carico.
4) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere alcuna ulteriore questione di carattere patrimoniale da regolare.
5) Le parti precisano che le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra di loro.
Con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di MO con sentenza n. 2457/2023 del 2.11.2023 (pubblicata in data
7.11.2023).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc.
L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie ( 22.11.2003 ed 19.6.2003) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data
[...] Controparte_1
23.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Milano in data 9.9.1999 (atto n.
[...] Controparte_1
925, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio, in data 27/11/2025
Il Giudice est.
AN FA
Il Presidente
AR EL