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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 10050/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10050/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Zaccaria per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t,) per Email_2
procura generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro dipendente in agricoltura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto in data 4.4.2023 comunicazione dell' con cui - a seguito di riesame - l' ha rigettato la domanda di disoccupazione CP_1 CP_1
agricola relativamente agli anni 2016, 2017, 2028, 2019 e 2020 e accerto l'esistenza a suo carico di un indebito a titolo di indennità di disoccupazione agricola, non spettante per mancata iscrizione (o, meglio, successiva cancellazione) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “• Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività
2 come bracciante agricolo, con le modalità in premessa specificate, sub 1) ,2), 3); 4); 5) • quindi, dichiarare che essa ricorrente ha diritto ad essere iscritto, nell'anno 2016 per 102 gg;
nell'anno 2017
per le 102 gg e nell'anno 2018 per le 156 gg;
nell'anno 2019 per le 118 gg;
nel 2020 per le 116 gg e
nell'anno 2021 per 151 gg lavorate negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo
Comune di residenza-; • per l'effetto, ordinare all' in Controparte_1
persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante, di iscrivere il ricorrente nei predetti
Elenchi, per l'anno e le giornate innanzi indicati, con annullamento delle note di indebito datate
02.04.2023 e riguardanti le indennità di ds relative agli anni dal 2016 al 2020,legittimamente
percepite, con consequenziale restituzione di quanto nelle more del giudizio trattenuto e corresponsione della indennità di ds relativa all'anno 2021 • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito la decadenza CP_1
dall'azione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
E' fondata l'eccezione sollevata dall' in mancanza di previa impugnazione CP_1
amministrativa, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970.
Si richiama, condividendola, ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Bari
in diversa composizione n. 970/2025.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la tempestiva impugnazione della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli.
In punto di diritto deve rilevarsi che Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6229 ha di recente ribadito quanto segue: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione
previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del
provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all' art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”.
Ebbene, in assenza di prova della impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei braccianti agricoli, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso e ritenersi
3 corretta la richiesta dell' di restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione CP_1
in agricoltura, beneficio che non può essere riconosciuto senza previa iscrizione in detti elenchi.
Resta assorbita ogni altra questione.
In ragione della natura della controversia, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 10050/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10050/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Zaccaria per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t,) per Email_2
procura generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro dipendente in agricoltura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto in data 4.4.2023 comunicazione dell' con cui - a seguito di riesame - l' ha rigettato la domanda di disoccupazione CP_1 CP_1
agricola relativamente agli anni 2016, 2017, 2028, 2019 e 2020 e accerto l'esistenza a suo carico di un indebito a titolo di indennità di disoccupazione agricola, non spettante per mancata iscrizione (o, meglio, successiva cancellazione) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “• Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività
2 come bracciante agricolo, con le modalità in premessa specificate, sub 1) ,2), 3); 4); 5) • quindi, dichiarare che essa ricorrente ha diritto ad essere iscritto, nell'anno 2016 per 102 gg;
nell'anno 2017
per le 102 gg e nell'anno 2018 per le 156 gg;
nell'anno 2019 per le 118 gg;
nel 2020 per le 116 gg e
nell'anno 2021 per 151 gg lavorate negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo
Comune di residenza-; • per l'effetto, ordinare all' in Controparte_1
persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante, di iscrivere il ricorrente nei predetti
Elenchi, per l'anno e le giornate innanzi indicati, con annullamento delle note di indebito datate
02.04.2023 e riguardanti le indennità di ds relative agli anni dal 2016 al 2020,legittimamente
percepite, con consequenziale restituzione di quanto nelle more del giudizio trattenuto e corresponsione della indennità di ds relativa all'anno 2021 • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito la decadenza CP_1
dall'azione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
E' fondata l'eccezione sollevata dall' in mancanza di previa impugnazione CP_1
amministrativa, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970.
Si richiama, condividendola, ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Bari
in diversa composizione n. 970/2025.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la tempestiva impugnazione della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli.
In punto di diritto deve rilevarsi che Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6229 ha di recente ribadito quanto segue: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione
previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del
provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all' art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”.
Ebbene, in assenza di prova della impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei braccianti agricoli, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso e ritenersi
3 corretta la richiesta dell' di restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione CP_1
in agricoltura, beneficio che non può essere riconosciuto senza previa iscrizione in detti elenchi.
Resta assorbita ogni altra questione.
In ragione della natura della controversia, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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