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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5446/2019, assunta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato AR NI c.f. presso il cui studio in Napoli, CodiceFiscale_2 alla via Chiesa di Polvica n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello e NI AR, nata a [...] il [...], c.f. quale CodiceFiscale_2 procuratrice di sé stessa, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio sopra menzionato, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difesa dall'Avvocato Giuseppe Faggella c.f. e dall'Avvocato Maria C.F._4
Lombardi, presso il cui studio in Napoli alla via Ruoppolo, n. 121 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2
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APPELLATA
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti a causa della costruzione di opere illegittime.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 5 dicembre 2019 e AR NI Parte_1 hanno impugnato la sentenza n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, con cui il
Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta contro di loro da Controparte_1
per sentire dichiarare illegittime le opere e le modifiche all'appartamento - mansarda di loro proprietà, ubicato al quinto piano della scala F del fabbricato condominiale di via Aldo
Moro n. 37 in ZA (in catasto al sub 255 della particella 647), sovrastante quello dell'attrice, condannandoli al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti tramite il pagamento di € 1800,00, oltre IVA e interessi legali con decorrenza dalla decisione all'effettivo soddisfo sulle diverse somme come determinate in motivazione. Con la prefata sentenza il primo giudice ha posto le spese dell'espletata C.T.U. a carico dei convenuti, in solido tra loro, condannandoli anche al pagamento delle spese di lite liquidate in € 100,00 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1. Il Tribunale partenopeo, apprezzata l'ammissibilità e procedibilità della domanda attrice, ha invece riscontrato l'inammissibilità di quella riconvenzionale perché proposta tardivamente, senza il rispetto del termine per la costituzione ai sensi dell'art. 167 c.p.c..
Per l'accertamento dei fatti dedotti ha richiamato la C.T.U. espletata dall'ing. PE
, seguita all'escussione dei testimoni e agli interrogatori formali. Dalle verifiche del
[...] proprio ausiliare ha appreso che i convenuti hanno eseguito lavori forieri di danno alla sottostante proprietà e ha ascritto le procurate infiltrazioni alla responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Il Tribunale di Napoli ha condiviso la perizia dell'ing. , le cui prescrizioni sono state ordinate dal dispositivo. Persona_1
1.2. Con i motivi di appello e AR NI hanno impugnato la prefata Parte_1
sentenza eccependo la mancanza di motivazione;
l'omesso esame su un punto decisivo della controversia e l'errata interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Hanno eccepito la mancanza di prova e la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'illegittimità della statuizione per violazione del disposto normativo degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. Hanno opinato la 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nullità della C.T.U. espletata, sia per avere il suo autore esorbitato dai limiti del mandato ricevuto, sia per la mancanza e insufficienza degli argomenti addotti. Hanno eccepito l'errata liquidazione del danno disposta dal Tribunale di Napoli. Hanno proposto istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
1.3. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione (su cui oltre) gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: previa sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, riformarla rigettando tutte le domande avversarie, condannando CP_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
in via
[...] subordinata, accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. disposta in primo grado e ordinarne la rinnovazione o, in via subordinata, chiamare il suo autore: ing. PE
perché renda chiarimenti, il tutto con il favorevole regolamento delle spese del
[...] doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 aprile 2020 si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte distrettuale di rigettare l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Non ha proposto appello incidentale.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata rinunciata a seguito delle assicurazioni dell'appellata che non avrebbe messo in esecuzione il titolo.
È stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
È stata verificata anche la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2013 ha evocato Controparte_1 in giudizio il nipote ex fratre e il coniuge AR NI, proprietari Parte_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'immobile sovrastante il proprio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere e conseguenti modifiche allo stato dei luoghi realizzate dai convenuti e, per l'effetto, sentirli condannare al ripristino nella condizione antecedente alle modifiche e al risarcimento dei danni conseguiti alle alterazioni, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4.2. e AR NI, nella propria comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, a loro parere inammissibile, improponibile e infondata, con la conseguente condanna dell'avversaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione della veranda posta sul balcone dell'attrice, condannandola all'abbattimento. Hanno anche chiesto di accertare e dichiarare che le immissioni di odori molesti eccedenti la normale tollerabilità nel vano bagno dell'appartamento di loro proprietà promanano dal vano bagno sottostante e, per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni in misura giusta ed equa ai sensi dell'art. 1226
c.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
4.3. Dopo l'espletamento della prova per testi sull'esecuzione dei lavori ascritti ai convenuti e dopo aver sentito le parti personalmente nel deferito interrogatorio formale, il giudice di primo grado ha conferito incarico peritale all'ing. di effettuare il Persona_1
sopralluogo per descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori eseguiti e denunciati in citazione, verificarne la regolarità ed accertare se abbiano cagionato danni all'attrice, con eventuale loro quantificazione. All'esito la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
5. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio innanzi a sé con sentenza n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019 che ha accolto la domanda dell'attrice e dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta da e AR NI, Parte_1
condannando quest'ultimi, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi tenendo conto delle prescrizioni stabilite dal C.T.U. ing. quanto alla , al PE Parte_2 convogliamento del tubo in pvc e al ripristino del decoro del fabbricato leso dall'apposizione delle due pensiline e della prefata tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale ha anche condannato i convenuti al pagamento all'attrice della somma di €
1.800,00 su cui conteggiare l'IVA, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della pronuncia fino all'effettivo soddisfo sulle diverse somme come determinate in motivazione a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni procurate con gli interventi edilizi dai convenuti.
Ha quindi posto le spese dell'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido, gravandoli anche delle spese di lite liquidate in € 100,00 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge.
5.1. Il giudice ha rilevato, preliminarmente, che l'atto introduttivo del giudizio risulta essere ammissibile e procedibile, in quanto proposto nel rispetto dei termini di legge, nonché proposto da attivamente legittimata all'azione e titolare della posizione Controparte_1 giudica azionata perché titolare dell'immobile oggetto dei deplorati inferti danneggiamenti.
IN ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti costituiti tardivamente.
5.2. Le doglianze attoree sono state scrutinate tramite la C.T.U. espletata dall'ing. PE
, seguita alla prova testimoniale, confermativa dei lavori eseguiti dai convenuti
[...] nell'appartamento sovrastante quello dell'attrice.
I danni da costei patiti per effetto delle lavorazioni e della proprietà superiore sono stati ascritti a responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Dopo averne ricordato il carattere oggettivo, per cui è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, il primo giudice ha osservato come sia in onere di chi agisce provare il prefato nesso eziologico, per dinamismo connaturato alla res o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso, anche esterno. Ha quindi ritenuto che la consulenza eseguita tramite accesso diretto in situ abbia individuato la causa dei danni dalla pensilina che copre il balcone dell'attrice. Il Tribunale ha quindi condiviso le conclusioni dell'ing. PE
, richiamando nella motivazione il suo elaborato. Ha ricordato che l'ing. ,
[...] PE
visionando l'appartamento all'ultimo piano dei coniugi – NI, ha riscontrato Pt_1 talune difformità tra quanto realizzato e quanto denunciato al Comune di ZA con la SCIA prot. n. 11764 del 16 dicembre 2011 nell'allineamento del tramezzo d'ingresso con l'abbaino. Ha confermato la rimozione dell'infisso all'abbaino stesso e l'apposizione in sua vece di una persiana – tapparella in alluminio, con funzione oscurante e protettiva
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'ambiente interno, ma inidonea a impedire l'ingresso d'acqua piovana sul terrazzino interno e da qui al solaio non adeguatamente isolato. Ha osservato come il deflusso d'acqua dal terrazzino stesso avvenga tramite un tubo in pvc ma che, per evitare ristagli d'acqua sulla pensilina che copre il balcone dell'attrice al piano inferiore, occorra imboccarlo nella grondaia, immettendone il flusso nella pluviale. Ancora, ha condiviso l'opinione del suo ausiliare quanto al fatto che l'apposizione delle due pensiline, della tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale ha modificato l'aspetto esterno dell'edificio, interferendo con la simmetria, l'estetica e l'aspetto esteriore dell'edificio, oltre che con la sua architettura generale. In breve, ha rilevato l'alterazione del decoro. Infine, tramite il computo del tecnico designato, ha quantificato i danni procurati dalle infiltrazioni precisando che questi, ancorché non più visibili per essere stato tinteggiato il soffitto degli ambienti infiltrati (soggiorno – salone e balcone), sono ricostruibili dalle fotografie, commisurandoli al costo della riparazione (tramite spicconatura di intonaco a vivo di muro nelle zone interessate dall'umidità; intonaco civile;
raschiatura, stuccatura, rasatura, carteggiatura e pitturazione). Sulla somma finale di € 1.800,00 con IVA ha conteggiato interessi e rivalutazione.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante.
6.1. L'atto di appello principale è stato notificato in data 5 dicembre 2019, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 8 maggio 2019 e mai notificata. Tenuto conto della sospensione dei termini feriali l'appello è avvenuto rispettando l'art. 327 c.p.c.. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 13 dicembre 2019.
6.2. La statuizione che ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai coniugi e AR NI è definitiva in quanto contro di Parte_1
essa non è stata proposta impugnazione in via incidentale.
6.3. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo di gravame (da pag. 6 a seguire della citazione in appello) gli impugnanti hanno eccepito l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza gravata, il mancato esame di un punto decisivo della controversia e l'errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Hanno eccepito la mancanza della prova e la violazione del disposto normativo dell'art. 2697 c.c. relativo all'onere di questa, dolendosi del mancato riferimento all'esito della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale e insorgendo contro la decisione di assumere quale unico elemento di convincimento la consulenza tecnica. Hanno richiamato la deposizione dell'ing. , teste di parte attrice, Testimone_1 che avrebbe escluso la provenienza di infiltrazioni dai lavori eseguiti nell'appartamento sovrastante e l'esistenza di esse. Hanno evidenziato come l'atro teste di controparte –
[...]
– abbia riconosciuto di non essere mai entrato nell'appartamento di Tes_2 CP_1
. Hanno invece evidenziato quanto emerso dalle dichiarazioni dei propri testimoni
[...]
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
( e ) riguardo al fatto che i lavori da loro eseguiti si sono Testimone_3 Testimone_4
limitati alla zona balcone – abbaino, con la sostituzione del vecchio infisso con altro di nuova generazione, con la sostituzione della pavimentazione e dell'ammalorata ringhiera con parapetto in muratura e con la posa in opera di un tubo per lo smaltimento delle acque meteoriche. Hanno stigmatizzato la litigiosità dell'attrice, odierna appellata, valorizzando anche quanto da loro dichiarato in occasione dell'interrogatorio formale riguardo all'immutata condizione dell'impianto idrico e all'assenza d'intervento sulla trave portante paventata pericolosamente scarnificata in citazione. Hanno anche evidenziato la parvità della documentazione fotografica versata in atti dall'attrice e la sua inidoneità a dimostrare il nesso causale tra le macchie d'umido riattate e il sito dei loro interventi, per nulla ovviata dal consulente dell'ufficio né - prima - dal tecnico di parte.
8. Con il secondo motivo di gravame (da pagina 13 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito l'illegittimità della sentenza appellata per violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
9. I primi due motivi, passibili d'essere trattati unitariamente, sono privi di fondamento.
Insorgendo contro la decisione, gli appellanti hanno censurato una sostanziale violazione dei principi dispositivo (art. 115 c.p.c.) e del libero convincimento giudiziale quante volte esso serva - assertivamente e non probatoriamente - a recepire le conclusioni del proprio ausiliare senza confrontarsi con le obiezioni critiche a questi elevate, in patente contrasto con i noti criteri di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). In breve gli appellanti hanno opinato contrasto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022 e eccesso dai limiti propri di una C.T.U. deducente.
Letti gli atti di causa, la bozza della consulenza, la sua stesura definitiva in cui è contenuta esauriente risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte;
confrontatone l'esito con il materiale probatorio acquisito, inclusa la prova orale di cui a torto è denunciata l'omessa valutazione;
la relazione di parte redatta dall'ing. e finanche la Testimone_1
relazione di accertamento tecnico preventivo a firma dell'arch. (considerata Persona_2 dal Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza n. 953/2021 pubblicata il 9 aprile 2021 e passata in giudicato, ha definito altro contenzioso promosso da contro Controparte_1
il in ZA), il Collegio ritiene inesistenti le prefate Controparte_2 violazioni.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9.1. La prova testimoniale, complessivamente valutata, ha dimostrato che realmente gli appellanti sono intervenuti sul loro immobile che sovrasta l'appartamento dell'attrice, oggi appellata, che da allora ha patito infiltrazioni.
Sebbene il Tribunale abbia sinteticamente riferito delle testimonianze raccolte, inferendone la realtà degli interventi strutturali descritti dall'attrice, non ne ha affatto omesso la disamina.
Del resto, l'esecuzione delle opere, con la sola esclusione del temuto taglio della trave, non
è stata neanche negata dai coniugi i quali, nel corso del loro Parte_3 interrogatorio formale, hanno solo precisato essersi trattato di ordinaria e non straordinaria manutenzione, negando d'essere intervenuti su parti strutturali dell'edificio.
La correlazione tra tale intervento e la comparsa dei fenomeni d'umidità nell'appartamento sottostante è stata domandata al C.T.U., mentre la coerenza temporale è stata confermata – sebbene senza indicazione della provenienza dell'acqua - anche dall'amministratore del
. CP_2 Parte_4
Data la necessità di verifiche tecniche da professionista munito delle idonee competenze, è stata quindi ammessa, con l'accordo delle parti in lite, una consulenza tecnica.
Al suo ausiliare, il Tribunale ha rimesso la verifica di correlazioni fattuali altrimenti ostici per chi abbia cognizioni ordinarie, nulla di utile in senso dirimente avendo potuto evincere dalla prova orale.
Dal suo esito è stato - piuttosto – desunto l'elemento che, sebbene non sia da escludere la concorrente inefficienza del manto impermeabilizzante del solaio di copertura del balcone
(delle cui conseguenze è stato chiamato a rispondere il , proprio con CP_2
l'esecuzione delle opere al piano superiore si è evidenziata la presenza d'umidità sui cieli del balcone e della veranda sottostante.
Così si mutua anche dalla testimonianza dell'ing. , autore della relazione Testimone_1
tecnica di parte affoliata in atti, cui non nuoce il fatto che costui abbia riconosciuto di non avere ispezionato anche l'appartamento degli appellanti, né l'avere questi localizzato le macchie d'umido solo sul cielo del balcone - veranda e non nell'intero appartamento dell'attrice.
Parvi elementi si traggono complessivamente dalle prove raccolte su indicazione degli allora convenuti, per lo più frequentatori dell'appartamento dei coniugi – NI, Pt_1
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a carico del quale hanno riferito le molestie e gli inconvenienti indicati provenire dall'appartamento sottostante, oggetto della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile per sua intempestività.
Di nessun ausilio probatorio è - invece - la prova per interrogatorio formale che non ha provocato la confessione di alcuna tra le parti in lite.
9.2. Correttamente - quindi - il Tribunale ha definito la lite avvalendosi di un consulente tecnico, il riferimento al cui elaborato, in quanto condiviso e immune da vizi processuali e logici, soddisfa il minimo motivazionale della pronuncia giudiziale la quale - quindi - non può affatto ritenersi omessa.
Altrettanto dicasi del vizio di motivazione protestata solo “apparente” che sarebbe dipeso dall'acritico recepimento dal giudice di prime cure delle conclusioni del suo consulente tecnico.
Per morigerare la questione va osservato come null'altro che una suggestione sia l'argomento (scritto a pagina 7 della citazione in appello) con cui gli appellanti hanno riferito che il decreto di liquidazione dei compensi all'ing. nominato dal Persona_1
Tribunale di Napoli nonostante la sua iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli Nord, sia stato oggetto di importante falcidia dal Tribunale partenopeo (con l'ordinanza del 4 dicembre 2018 depositata con l'appello). Nulla di documentato in atti nuoce alla validità e sincerità della relazione peritale e le questioni riguardanti il compenso esulano dalla presente controversia.
In primo luogo va richiamato il principio delle Sezioni Unite a mente del quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio”, dettando regole per le acquisizioni documentali, da distinguere dalle possibilità in sede di ispezioni e sopralluoghi direttamente eseguiti in esecuzione del mandato.
Va - poi - rilevato che la reprimenda contenuta in appello non attiene ad un fatto principale oggetto di onere probatorio gravante sulla appellata la quale ha indicato la causa del danno patito e delle lesioni a suo carico (inclusa quella al decorro architettonico, su cui oltre),
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fornendo a conferma sia la relazione di parte dell'ing. con le fotografie allegate sia Tes_1
la prova orale assunta.
I convenuti odierni appellanti non hanno opposto al fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria dell'attrice un diverso fatto impeditivo, modificativo o estintivo idoneo a paralizzare gli effetti, ma hanno piuttosto indicato una diversa provenienza delle medesime infiltrazioni per le quali la avrebbe ottenuto tutela contro il Pt_1 CP_2
in altra sede evocato.
Nondimeno, la lettura della già ricordata consulenza per accertamento tecnico preventivo e della sentenza che ha definito nel merito l'azione seguitane dimostra la diversa origine delle infiltrazioni e la sede delle stesse, per cui da questo punto di vista la mera difesa dei coniugi
, secondo cui si tratterebbe di un bis in idem e del tentativo di una Parte_3 Pt_1 locupletazione per ottenere due volte lo stesso ristoro non coglie nel segno.
9.3. Neanche il difetto motivazionale esiste.
Il consulente dott. ing. , nel rilevare l'esistenza di una sequenza causale tra le opere PE realizzate dai convenuti nel proprio immobile e le infiltrazioni patite dall'appartamento sottostante, ancorché non più visibili per la recente tinteggiatura del soffitto, ha dato conferma di un fatto già munito di evidenza probatoria con la perizia di parte e la prova per testi raccolta dal Tribunale.
Dalla relazione tecnica - piuttosto - è emerso un dato dirimente: oltre all'accertamento positivo della causa del fenomeno infiltrativo, l'accertamento negativo che quel fenomeno non è causalmente correlabile ad altro.
Anche per questo ausilio squisitamente tecnico che completa l'allegazione e la prova aliunde offerta non può temersi il mancato rispetto dei criterî di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., donde l'infondatezza della censura sotto tale profilo formulata.
9.4. Neanche esiste la violazione dell'art. 115 c.p.c., per altro dedotta al di fuori dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalla sentenza della III sezione civile della Cassazione n. 11892 del 10 giugno 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, dalle Sezioni Unite n. 16598/2016 e, ex multis, da Cassazione n. 20867 del 30 settembre 2020.
In via preliminare si osserva che per dedurre la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, si deve denunciare che nella sentenza impugnata manca fisicamente la motivazione oppure essa
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esiste ma ha tenore tale da ridondare in una motivazione del tutto apparente per il modo in cui è enunciata o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi, sì da equivalere ad una motivazione inesistente (Cassazione, SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014).
Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.). Va - infatti - escluso che detta violazione possa ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza persuasiva a talune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., dedicato alla “valutazione delle prove”. È principio comune che “Se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili
d'ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall'art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie”
(Cassazione n. 2141/1970).
Per dedurre invece la violazione dell'art. 116 c.p.c. non va trascurato il fatto che la disposizione in commento “prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti” per cui essa sussiste quante volte “il giudice di merito abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come,
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ad esempio, valore di prova legale); se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” (Cassazione civile, n. 26965/2007; Cassazione civile, n. 20119/2009;
Cassazione civile, n. 13960/2014).
Ebbene, è palese come l'avere il Tribunale aderito alle conclusioni del proprio ausiliare tecnico cui è stato demandato l'accertamento del fatto allegato (e nella sua verità fattuale aliunde provato) e la verifica della sua relazione causale con le opere eseguite dai convenuti non cade affatto nella superiore violazione.
9.5. È infondata anche l'obiezione per la quale il Tribunale avrebbe omesso di accedere alla valutazione delle contestazioni critiche del consulente di parte, sia in quanto non è chiaro a quali critiche del geom. l'ing. non abbia dato risposta, avendo Controparte_3 PE
dedicato nella stesura definitiva della sua relazione due interi paragrafi (n. 6 e 7, pagine da
28 a 32), né è spiegato per qual motivo le prime non possano intendersi confutate.
Ad ogni modo, va riferito che secondo i condivisibili principi nomofilattici, l'eventuale insufficienza argomentativa della consulenza può eventualmente riflettersi sulla motivazione della sentenza in quanto impeditiva di una corretta ed esaustiva ricognizione del fatto, ma non genera affatto inosservanza del dovere motivazionale.
9.6. Venendo allora alle obiezioni di merito che riguardano la correttezza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha condiviso le conclusioni del suo ausiliare, il Collegio ritiene che l'ing. , all'esito delle ispezioni e dei sopralluoghi di cui ha dato ampiamente conto PE
in perizia, sia giunto a conclusioni convincenti e persuasive, affatto scalfite dalle obiezioni degli appellanti e ancor prima del loro consulente di parte. Il parere tecnico acquisito dal
C.T.U. ha fornito gli elementi che hanno portato al parziale accoglimento della domanda attorea (non ha ricevuto conferma l'ipotesi del taglio della trave che avrebbe cagionato nell'attrice timori di instabilità del suo sottostante immobile). Sono - invero - risultate valide le ipotizzate cause delle infiltrazioni dalle modifiche strutturali praticate agli abbaini e allo smaltimento delle acque dal terrazzino di uno di essi in quanto non protetto da adeguato infisso. Altrettanto, sono risultate verificate le alterazioni al decorro del fabbricato con ragioni espresse in maniera corretta e lineare, tale da delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario.
Anche da questo punto di vista - allora - l'obbligo di motivazione va ritenuto assolto. 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Del resto, il lungo appello, oltre alla contestazione al modus operandi dell'Ufficio di prime cure e all'operato del suo tecnico, non lumeggia fatti specifici potenzialmente decisivi di segno contrario rispetto a quanto evidenziato dal C.T.U. che ne possa screditare le conclusioni e rendere fallace la motivazione assolta con il recepimento, convinto e consapevole, dei risultati della consulenza.
Di questa - dunque - non sussistono ragioni di rinnovazione e neanche di ulteriori chiarimenti dopo quelli acquisiti in sede di contraddittorio tecnico e nel rigoroso rispetto dell'art. 195 c.p.c..
10. Con il terzo motivo di gravame (da pagina 15 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito l'errata interpretazione e l'erronea applicazione de disposto normativo contenuto nell'art. 2051 c.c. da parte del giudice di primo grado.
10.1. Il motivo rasenta l'inammissibilità ed è, in ogni caso, infondato.
Dopo avere condiviso con il Tribunale la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi della responsabilità da cosa in custodia, gli appellanti hanno deplorato che non sarebbe stata dimostrata la causa del danno allegato, salvo - immediatamente dopo - riconoscere che il
C.T.U. l'ha accertata esistente nell'intervento eseguito con l'ampliamento dell'abbaino che ha interferito direttamente sulla pensilina di copertura del balcone sovrastante la proprietà di e nel mancato convogliamento delle acque meteoriche smaltita Controparte_1
tramite il tubo in pvc nella gronda.
A pagina 31 della relazione peritale, in esito alle contestazioni dai consulenti parte, l'ing.
ha infatti precisato che “durante gli accessi il C.T.U., accertato il ripristino dello stato dei PE
luoghi, vista la documentazione fotografica con i danni in atti, vista l'ubicazione nonché la corrispondenza al piano superiore di tali macchie, ritiene fermamente che tali macchie sono riconducibili al lavoro di ampliamento dell'abbaino nonché all'apposizione della tubazione”.
11. Con il quarto motivo di gravame (da pagina 16 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito la nullità della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio a causa del superamento dei limiti del mandato ricevuto dal Tribunale di Napoli. In aggiunta gli stessi hanno eccepito la nullità della perizia a causa della mancanza o insufficienza delle motivazioni poste alle basi delle considerazioni rese dal C.T.U..
11.1. Il motivo è privo di fondamento.
Esso ripete sostanzialmente le critiche già contenute nel primo motivo d'appello per cui va fatto richiamo a quanto scritto al § 9. Occorre solo aggiungere che il consulente non ha 14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda affatto esorbitato dal suo mandato, avendo - al contrario - fornito esaurienti risposte ai quesiti che il Tribunale ha per lui formulato all'udienza del 22 novembre 2016, cui le parti non hanno elevato alcuna obiezione a verbale.
Nel rendere le sue risposte, l'ing. non ha per nulla invaso ambiti riservati alla PE
giurisdizione, né offerto risposte diverse da quelle strettamente tecniche per cui egli è titolato.
Tanto si sostiene, richiamando per il resto le considerazioni già svolte al § 10.1. per le macchie d'umido, anche riguardo alle valutazioni sul decoro architettonico, cui sono destinate le generiche contestazioni scritte a pagina 24 della citazione in appello.
La critica mossa dagli appellanti al riguardo è che il C.T.U. si sarebbe limitato a enunciarne la locuzione, senza riempirla di significato concreto.
La conclusione del Collegio è diversa.
L'ing. ha - invero - fornito in maniera circostanziata elementi per apprezzare questo PE
genere di lesione, evidenziando cosa debba intendersi per “estetica” di un fabbricato e offrendo, anche con l'ausilio di fotografie, conferma alla sua conclusione.
Essa si conforma alla giurisprudenza di legittimità, richiamata dagli appellanti, che sovrappone il decoro all'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano l'immobile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia e una specifica identità.
Al C.T.U. non è affatto sfuggito che per eseguire una valutazione sulla configurabilità di lesione del decoro si deve far riferimento non solo al singolo intervento ma, soprattutto, alla situazione in cui si trovava l'edificio prima dell'intervento stesso;
con la precisazione che non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
Altrettanto non è stato dall'ing. omesso il riferimento al pregio artistico del fabbricato PE
che è concetto eccentrico dal decorro, ad esigere il cui rispetto ogni condomino è titolato.
Le fotografie allegate sub 11, 12 e 13 della consulenza documentano ampiamente la conclusione scritta alla pagina 25 della relazione peritale per cui “Osservando attentamente
l'ultimo piano, si nota come l'apposizione delle due pensiline, della tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale possono modificare l'aspetto esterno dell'edificio”, interferendo con la simmetria, l'estetica e l'architettura generale. 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La conclusione non è perplessa neanche alla luce delle obiezioni del consulente di parte che ha tentato di sminuire l'incidenza delle pensiline, avendo il C.T.U. riferito che dissonante rispetto alle linee del fabbricato è proprio l'ampliamento dell'abbaino, aumentato anche nella sua profondità.
12. Con il quinto motivo di gravame (pagina 26 della citazione in appello) gli impugnanti hanno eccepito l'errata liquidazione del danno disposta dal giudice di primo grado che a loro parere sarebbe incorso in errore liquidando somma di € 1.800,00 e accessoriandola dell'IVA per lavori già eseguiti e comunque non documentata.
12.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il nocumento ristorato è stato parametrato al costo dell'intervento dettagliato dal computo che, secondo il metodo di calcolo non contestato specificamente con il motivo d'appello, applicando i prezziari regionali, avrebbe richiesto la spesa di € 1.800,00 oltre l'IVA.
L'onere fiscale ha dunque integrato la misura della riparazione per equivalente monetario di una spesa che ha già sostenuto e che è stata ritenuta congrua nei Controparte_1 termini espressi dal Tribunale.
La sentenza va dunque confermata e l'appello interamente respinto.
13. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione avviene applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 e sussumendo la lite nel secondo scaglione, adeguato al valore della lite, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non si è celebrata.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede: 16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− rigetta l'appello proposto da e AR NI alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019 e non notificata;
− condanna parte appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in
€ 1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5446/2019, assunta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato AR NI c.f. presso il cui studio in Napoli, CodiceFiscale_2 alla via Chiesa di Polvica n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello e NI AR, nata a [...] il [...], c.f. quale CodiceFiscale_2 procuratrice di sé stessa, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio sopra menzionato, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difesa dall'Avvocato Giuseppe Faggella c.f. e dall'Avvocato Maria C.F._4
Lombardi, presso il cui studio in Napoli alla via Ruoppolo, n. 121 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2
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APPELLATA
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti a causa della costruzione di opere illegittime.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 5 dicembre 2019 e AR NI Parte_1 hanno impugnato la sentenza n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, con cui il
Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta contro di loro da Controparte_1
per sentire dichiarare illegittime le opere e le modifiche all'appartamento - mansarda di loro proprietà, ubicato al quinto piano della scala F del fabbricato condominiale di via Aldo
Moro n. 37 in ZA (in catasto al sub 255 della particella 647), sovrastante quello dell'attrice, condannandoli al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti tramite il pagamento di € 1800,00, oltre IVA e interessi legali con decorrenza dalla decisione all'effettivo soddisfo sulle diverse somme come determinate in motivazione. Con la prefata sentenza il primo giudice ha posto le spese dell'espletata C.T.U. a carico dei convenuti, in solido tra loro, condannandoli anche al pagamento delle spese di lite liquidate in € 100,00 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1. Il Tribunale partenopeo, apprezzata l'ammissibilità e procedibilità della domanda attrice, ha invece riscontrato l'inammissibilità di quella riconvenzionale perché proposta tardivamente, senza il rispetto del termine per la costituzione ai sensi dell'art. 167 c.p.c..
Per l'accertamento dei fatti dedotti ha richiamato la C.T.U. espletata dall'ing. PE
, seguita all'escussione dei testimoni e agli interrogatori formali. Dalle verifiche del
[...] proprio ausiliare ha appreso che i convenuti hanno eseguito lavori forieri di danno alla sottostante proprietà e ha ascritto le procurate infiltrazioni alla responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Il Tribunale di Napoli ha condiviso la perizia dell'ing. , le cui prescrizioni sono state ordinate dal dispositivo. Persona_1
1.2. Con i motivi di appello e AR NI hanno impugnato la prefata Parte_1
sentenza eccependo la mancanza di motivazione;
l'omesso esame su un punto decisivo della controversia e l'errata interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Hanno eccepito la mancanza di prova e la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'illegittimità della statuizione per violazione del disposto normativo degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. Hanno opinato la 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nullità della C.T.U. espletata, sia per avere il suo autore esorbitato dai limiti del mandato ricevuto, sia per la mancanza e insufficienza degli argomenti addotti. Hanno eccepito l'errata liquidazione del danno disposta dal Tribunale di Napoli. Hanno proposto istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
1.3. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione (su cui oltre) gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: previa sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, riformarla rigettando tutte le domande avversarie, condannando CP_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
in via
[...] subordinata, accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. disposta in primo grado e ordinarne la rinnovazione o, in via subordinata, chiamare il suo autore: ing. PE
perché renda chiarimenti, il tutto con il favorevole regolamento delle spese del
[...] doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 aprile 2020 si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte distrettuale di rigettare l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Non ha proposto appello incidentale.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata rinunciata a seguito delle assicurazioni dell'appellata che non avrebbe messo in esecuzione il titolo.
È stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio.
È stata verificata anche la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2013 ha evocato Controparte_1 in giudizio il nipote ex fratre e il coniuge AR NI, proprietari Parte_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'immobile sovrastante il proprio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere e conseguenti modifiche allo stato dei luoghi realizzate dai convenuti e, per l'effetto, sentirli condannare al ripristino nella condizione antecedente alle modifiche e al risarcimento dei danni conseguiti alle alterazioni, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4.2. e AR NI, nella propria comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, a loro parere inammissibile, improponibile e infondata, con la conseguente condanna dell'avversaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione della veranda posta sul balcone dell'attrice, condannandola all'abbattimento. Hanno anche chiesto di accertare e dichiarare che le immissioni di odori molesti eccedenti la normale tollerabilità nel vano bagno dell'appartamento di loro proprietà promanano dal vano bagno sottostante e, per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni in misura giusta ed equa ai sensi dell'art. 1226
c.c., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
4.3. Dopo l'espletamento della prova per testi sull'esecuzione dei lavori ascritti ai convenuti e dopo aver sentito le parti personalmente nel deferito interrogatorio formale, il giudice di primo grado ha conferito incarico peritale all'ing. di effettuare il Persona_1
sopralluogo per descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori eseguiti e denunciati in citazione, verificarne la regolarità ed accertare se abbiano cagionato danni all'attrice, con eventuale loro quantificazione. All'esito la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
5. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio innanzi a sé con sentenza n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019 che ha accolto la domanda dell'attrice e dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta da e AR NI, Parte_1
condannando quest'ultimi, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi tenendo conto delle prescrizioni stabilite dal C.T.U. ing. quanto alla , al PE Parte_2 convogliamento del tubo in pvc e al ripristino del decoro del fabbricato leso dall'apposizione delle due pensiline e della prefata tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale ha anche condannato i convenuti al pagamento all'attrice della somma di €
1.800,00 su cui conteggiare l'IVA, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della pronuncia fino all'effettivo soddisfo sulle diverse somme come determinate in motivazione a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni procurate con gli interventi edilizi dai convenuti.
Ha quindi posto le spese dell'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido, gravandoli anche delle spese di lite liquidate in € 100,00 per spese ed € 1.300,00 per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge.
5.1. Il giudice ha rilevato, preliminarmente, che l'atto introduttivo del giudizio risulta essere ammissibile e procedibile, in quanto proposto nel rispetto dei termini di legge, nonché proposto da attivamente legittimata all'azione e titolare della posizione Controparte_1 giudica azionata perché titolare dell'immobile oggetto dei deplorati inferti danneggiamenti.
IN ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti costituiti tardivamente.
5.2. Le doglianze attoree sono state scrutinate tramite la C.T.U. espletata dall'ing. PE
, seguita alla prova testimoniale, confermativa dei lavori eseguiti dai convenuti
[...] nell'appartamento sovrastante quello dell'attrice.
I danni da costei patiti per effetto delle lavorazioni e della proprietà superiore sono stati ascritti a responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Dopo averne ricordato il carattere oggettivo, per cui è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, il primo giudice ha osservato come sia in onere di chi agisce provare il prefato nesso eziologico, per dinamismo connaturato alla res o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso, anche esterno. Ha quindi ritenuto che la consulenza eseguita tramite accesso diretto in situ abbia individuato la causa dei danni dalla pensilina che copre il balcone dell'attrice. Il Tribunale ha quindi condiviso le conclusioni dell'ing. PE
, richiamando nella motivazione il suo elaborato. Ha ricordato che l'ing. ,
[...] PE
visionando l'appartamento all'ultimo piano dei coniugi – NI, ha riscontrato Pt_1 talune difformità tra quanto realizzato e quanto denunciato al Comune di ZA con la SCIA prot. n. 11764 del 16 dicembre 2011 nell'allineamento del tramezzo d'ingresso con l'abbaino. Ha confermato la rimozione dell'infisso all'abbaino stesso e l'apposizione in sua vece di una persiana – tapparella in alluminio, con funzione oscurante e protettiva
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'ambiente interno, ma inidonea a impedire l'ingresso d'acqua piovana sul terrazzino interno e da qui al solaio non adeguatamente isolato. Ha osservato come il deflusso d'acqua dal terrazzino stesso avvenga tramite un tubo in pvc ma che, per evitare ristagli d'acqua sulla pensilina che copre il balcone dell'attrice al piano inferiore, occorra imboccarlo nella grondaia, immettendone il flusso nella pluviale. Ancora, ha condiviso l'opinione del suo ausiliare quanto al fatto che l'apposizione delle due pensiline, della tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale ha modificato l'aspetto esterno dell'edificio, interferendo con la simmetria, l'estetica e l'aspetto esteriore dell'edificio, oltre che con la sua architettura generale. In breve, ha rilevato l'alterazione del decoro. Infine, tramite il computo del tecnico designato, ha quantificato i danni procurati dalle infiltrazioni precisando che questi, ancorché non più visibili per essere stato tinteggiato il soffitto degli ambienti infiltrati (soggiorno – salone e balcone), sono ricostruibili dalle fotografie, commisurandoli al costo della riparazione (tramite spicconatura di intonaco a vivo di muro nelle zone interessate dall'umidità; intonaco civile;
raschiatura, stuccatura, rasatura, carteggiatura e pitturazione). Sulla somma finale di € 1.800,00 con IVA ha conteggiato interessi e rivalutazione.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante.
6.1. L'atto di appello principale è stato notificato in data 5 dicembre 2019, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 8 maggio 2019 e mai notificata. Tenuto conto della sospensione dei termini feriali l'appello è avvenuto rispettando l'art. 327 c.p.c.. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 13 dicembre 2019.
6.2. La statuizione che ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai coniugi e AR NI è definitiva in quanto contro di Parte_1
essa non è stata proposta impugnazione in via incidentale.
6.3. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo di gravame (da pag. 6 a seguire della citazione in appello) gli impugnanti hanno eccepito l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza gravata, il mancato esame di un punto decisivo della controversia e l'errata interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Hanno eccepito la mancanza della prova e la violazione del disposto normativo dell'art. 2697 c.c. relativo all'onere di questa, dolendosi del mancato riferimento all'esito della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale e insorgendo contro la decisione di assumere quale unico elemento di convincimento la consulenza tecnica. Hanno richiamato la deposizione dell'ing. , teste di parte attrice, Testimone_1 che avrebbe escluso la provenienza di infiltrazioni dai lavori eseguiti nell'appartamento sovrastante e l'esistenza di esse. Hanno evidenziato come l'atro teste di controparte –
[...]
– abbia riconosciuto di non essere mai entrato nell'appartamento di Tes_2 CP_1
. Hanno invece evidenziato quanto emerso dalle dichiarazioni dei propri testimoni
[...]
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
( e ) riguardo al fatto che i lavori da loro eseguiti si sono Testimone_3 Testimone_4
limitati alla zona balcone – abbaino, con la sostituzione del vecchio infisso con altro di nuova generazione, con la sostituzione della pavimentazione e dell'ammalorata ringhiera con parapetto in muratura e con la posa in opera di un tubo per lo smaltimento delle acque meteoriche. Hanno stigmatizzato la litigiosità dell'attrice, odierna appellata, valorizzando anche quanto da loro dichiarato in occasione dell'interrogatorio formale riguardo all'immutata condizione dell'impianto idrico e all'assenza d'intervento sulla trave portante paventata pericolosamente scarnificata in citazione. Hanno anche evidenziato la parvità della documentazione fotografica versata in atti dall'attrice e la sua inidoneità a dimostrare il nesso causale tra le macchie d'umido riattate e il sito dei loro interventi, per nulla ovviata dal consulente dell'ufficio né - prima - dal tecnico di parte.
8. Con il secondo motivo di gravame (da pagina 13 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito l'illegittimità della sentenza appellata per violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
9. I primi due motivi, passibili d'essere trattati unitariamente, sono privi di fondamento.
Insorgendo contro la decisione, gli appellanti hanno censurato una sostanziale violazione dei principi dispositivo (art. 115 c.p.c.) e del libero convincimento giudiziale quante volte esso serva - assertivamente e non probatoriamente - a recepire le conclusioni del proprio ausiliare senza confrontarsi con le obiezioni critiche a questi elevate, in patente contrasto con i noti criteri di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). In breve gli appellanti hanno opinato contrasto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022 e eccesso dai limiti propri di una C.T.U. deducente.
Letti gli atti di causa, la bozza della consulenza, la sua stesura definitiva in cui è contenuta esauriente risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte;
confrontatone l'esito con il materiale probatorio acquisito, inclusa la prova orale di cui a torto è denunciata l'omessa valutazione;
la relazione di parte redatta dall'ing. e finanche la Testimone_1
relazione di accertamento tecnico preventivo a firma dell'arch. (considerata Persona_2 dal Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza n. 953/2021 pubblicata il 9 aprile 2021 e passata in giudicato, ha definito altro contenzioso promosso da contro Controparte_1
il in ZA), il Collegio ritiene inesistenti le prefate Controparte_2 violazioni.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9.1. La prova testimoniale, complessivamente valutata, ha dimostrato che realmente gli appellanti sono intervenuti sul loro immobile che sovrasta l'appartamento dell'attrice, oggi appellata, che da allora ha patito infiltrazioni.
Sebbene il Tribunale abbia sinteticamente riferito delle testimonianze raccolte, inferendone la realtà degli interventi strutturali descritti dall'attrice, non ne ha affatto omesso la disamina.
Del resto, l'esecuzione delle opere, con la sola esclusione del temuto taglio della trave, non
è stata neanche negata dai coniugi i quali, nel corso del loro Parte_3 interrogatorio formale, hanno solo precisato essersi trattato di ordinaria e non straordinaria manutenzione, negando d'essere intervenuti su parti strutturali dell'edificio.
La correlazione tra tale intervento e la comparsa dei fenomeni d'umidità nell'appartamento sottostante è stata domandata al C.T.U., mentre la coerenza temporale è stata confermata – sebbene senza indicazione della provenienza dell'acqua - anche dall'amministratore del
. CP_2 Parte_4
Data la necessità di verifiche tecniche da professionista munito delle idonee competenze, è stata quindi ammessa, con l'accordo delle parti in lite, una consulenza tecnica.
Al suo ausiliare, il Tribunale ha rimesso la verifica di correlazioni fattuali altrimenti ostici per chi abbia cognizioni ordinarie, nulla di utile in senso dirimente avendo potuto evincere dalla prova orale.
Dal suo esito è stato - piuttosto – desunto l'elemento che, sebbene non sia da escludere la concorrente inefficienza del manto impermeabilizzante del solaio di copertura del balcone
(delle cui conseguenze è stato chiamato a rispondere il , proprio con CP_2
l'esecuzione delle opere al piano superiore si è evidenziata la presenza d'umidità sui cieli del balcone e della veranda sottostante.
Così si mutua anche dalla testimonianza dell'ing. , autore della relazione Testimone_1
tecnica di parte affoliata in atti, cui non nuoce il fatto che costui abbia riconosciuto di non avere ispezionato anche l'appartamento degli appellanti, né l'avere questi localizzato le macchie d'umido solo sul cielo del balcone - veranda e non nell'intero appartamento dell'attrice.
Parvi elementi si traggono complessivamente dalle prove raccolte su indicazione degli allora convenuti, per lo più frequentatori dell'appartamento dei coniugi – NI, Pt_1
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a carico del quale hanno riferito le molestie e gli inconvenienti indicati provenire dall'appartamento sottostante, oggetto della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile per sua intempestività.
Di nessun ausilio probatorio è - invece - la prova per interrogatorio formale che non ha provocato la confessione di alcuna tra le parti in lite.
9.2. Correttamente - quindi - il Tribunale ha definito la lite avvalendosi di un consulente tecnico, il riferimento al cui elaborato, in quanto condiviso e immune da vizi processuali e logici, soddisfa il minimo motivazionale della pronuncia giudiziale la quale - quindi - non può affatto ritenersi omessa.
Altrettanto dicasi del vizio di motivazione protestata solo “apparente” che sarebbe dipeso dall'acritico recepimento dal giudice di prime cure delle conclusioni del suo consulente tecnico.
Per morigerare la questione va osservato come null'altro che una suggestione sia l'argomento (scritto a pagina 7 della citazione in appello) con cui gli appellanti hanno riferito che il decreto di liquidazione dei compensi all'ing. nominato dal Persona_1
Tribunale di Napoli nonostante la sua iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Napoli Nord, sia stato oggetto di importante falcidia dal Tribunale partenopeo (con l'ordinanza del 4 dicembre 2018 depositata con l'appello). Nulla di documentato in atti nuoce alla validità e sincerità della relazione peritale e le questioni riguardanti il compenso esulano dalla presente controversia.
In primo luogo va richiamato il principio delle Sezioni Unite a mente del quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio”, dettando regole per le acquisizioni documentali, da distinguere dalle possibilità in sede di ispezioni e sopralluoghi direttamente eseguiti in esecuzione del mandato.
Va - poi - rilevato che la reprimenda contenuta in appello non attiene ad un fatto principale oggetto di onere probatorio gravante sulla appellata la quale ha indicato la causa del danno patito e delle lesioni a suo carico (inclusa quella al decorro architettonico, su cui oltre),
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fornendo a conferma sia la relazione di parte dell'ing. con le fotografie allegate sia Tes_1
la prova orale assunta.
I convenuti odierni appellanti non hanno opposto al fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria dell'attrice un diverso fatto impeditivo, modificativo o estintivo idoneo a paralizzare gli effetti, ma hanno piuttosto indicato una diversa provenienza delle medesime infiltrazioni per le quali la avrebbe ottenuto tutela contro il Pt_1 CP_2
in altra sede evocato.
Nondimeno, la lettura della già ricordata consulenza per accertamento tecnico preventivo e della sentenza che ha definito nel merito l'azione seguitane dimostra la diversa origine delle infiltrazioni e la sede delle stesse, per cui da questo punto di vista la mera difesa dei coniugi
, secondo cui si tratterebbe di un bis in idem e del tentativo di una Parte_3 Pt_1 locupletazione per ottenere due volte lo stesso ristoro non coglie nel segno.
9.3. Neanche il difetto motivazionale esiste.
Il consulente dott. ing. , nel rilevare l'esistenza di una sequenza causale tra le opere PE realizzate dai convenuti nel proprio immobile e le infiltrazioni patite dall'appartamento sottostante, ancorché non più visibili per la recente tinteggiatura del soffitto, ha dato conferma di un fatto già munito di evidenza probatoria con la perizia di parte e la prova per testi raccolta dal Tribunale.
Dalla relazione tecnica - piuttosto - è emerso un dato dirimente: oltre all'accertamento positivo della causa del fenomeno infiltrativo, l'accertamento negativo che quel fenomeno non è causalmente correlabile ad altro.
Anche per questo ausilio squisitamente tecnico che completa l'allegazione e la prova aliunde offerta non può temersi il mancato rispetto dei criterî di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., donde l'infondatezza della censura sotto tale profilo formulata.
9.4. Neanche esiste la violazione dell'art. 115 c.p.c., per altro dedotta al di fuori dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalla sentenza della III sezione civile della Cassazione n. 11892 del 10 giugno 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, dalle Sezioni Unite n. 16598/2016 e, ex multis, da Cassazione n. 20867 del 30 settembre 2020.
In via preliminare si osserva che per dedurre la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, si deve denunciare che nella sentenza impugnata manca fisicamente la motivazione oppure essa
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esiste ma ha tenore tale da ridondare in una motivazione del tutto apparente per il modo in cui è enunciata o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi, sì da equivalere ad una motivazione inesistente (Cassazione, SS.UU. n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014).
Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.). Va - infatti - escluso che detta violazione possa ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza persuasiva a talune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., dedicato alla “valutazione delle prove”. È principio comune che “Se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili
d'ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall'art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie”
(Cassazione n. 2141/1970).
Per dedurre invece la violazione dell'art. 116 c.p.c. non va trascurato il fatto che la disposizione in commento “prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti” per cui essa sussiste quante volte “il giudice di merito abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come,
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ad esempio, valore di prova legale); se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” (Cassazione civile, n. 26965/2007; Cassazione civile, n. 20119/2009;
Cassazione civile, n. 13960/2014).
Ebbene, è palese come l'avere il Tribunale aderito alle conclusioni del proprio ausiliare tecnico cui è stato demandato l'accertamento del fatto allegato (e nella sua verità fattuale aliunde provato) e la verifica della sua relazione causale con le opere eseguite dai convenuti non cade affatto nella superiore violazione.
9.5. È infondata anche l'obiezione per la quale il Tribunale avrebbe omesso di accedere alla valutazione delle contestazioni critiche del consulente di parte, sia in quanto non è chiaro a quali critiche del geom. l'ing. non abbia dato risposta, avendo Controparte_3 PE
dedicato nella stesura definitiva della sua relazione due interi paragrafi (n. 6 e 7, pagine da
28 a 32), né è spiegato per qual motivo le prime non possano intendersi confutate.
Ad ogni modo, va riferito che secondo i condivisibili principi nomofilattici, l'eventuale insufficienza argomentativa della consulenza può eventualmente riflettersi sulla motivazione della sentenza in quanto impeditiva di una corretta ed esaustiva ricognizione del fatto, ma non genera affatto inosservanza del dovere motivazionale.
9.6. Venendo allora alle obiezioni di merito che riguardano la correttezza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha condiviso le conclusioni del suo ausiliare, il Collegio ritiene che l'ing. , all'esito delle ispezioni e dei sopralluoghi di cui ha dato ampiamente conto PE
in perizia, sia giunto a conclusioni convincenti e persuasive, affatto scalfite dalle obiezioni degli appellanti e ancor prima del loro consulente di parte. Il parere tecnico acquisito dal
C.T.U. ha fornito gli elementi che hanno portato al parziale accoglimento della domanda attorea (non ha ricevuto conferma l'ipotesi del taglio della trave che avrebbe cagionato nell'attrice timori di instabilità del suo sottostante immobile). Sono - invero - risultate valide le ipotizzate cause delle infiltrazioni dalle modifiche strutturali praticate agli abbaini e allo smaltimento delle acque dal terrazzino di uno di essi in quanto non protetto da adeguato infisso. Altrettanto, sono risultate verificate le alterazioni al decorro del fabbricato con ragioni espresse in maniera corretta e lineare, tale da delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario.
Anche da questo punto di vista - allora - l'obbligo di motivazione va ritenuto assolto. 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Del resto, il lungo appello, oltre alla contestazione al modus operandi dell'Ufficio di prime cure e all'operato del suo tecnico, non lumeggia fatti specifici potenzialmente decisivi di segno contrario rispetto a quanto evidenziato dal C.T.U. che ne possa screditare le conclusioni e rendere fallace la motivazione assolta con il recepimento, convinto e consapevole, dei risultati della consulenza.
Di questa - dunque - non sussistono ragioni di rinnovazione e neanche di ulteriori chiarimenti dopo quelli acquisiti in sede di contraddittorio tecnico e nel rigoroso rispetto dell'art. 195 c.p.c..
10. Con il terzo motivo di gravame (da pagina 15 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito l'errata interpretazione e l'erronea applicazione de disposto normativo contenuto nell'art. 2051 c.c. da parte del giudice di primo grado.
10.1. Il motivo rasenta l'inammissibilità ed è, in ogni caso, infondato.
Dopo avere condiviso con il Tribunale la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi della responsabilità da cosa in custodia, gli appellanti hanno deplorato che non sarebbe stata dimostrata la causa del danno allegato, salvo - immediatamente dopo - riconoscere che il
C.T.U. l'ha accertata esistente nell'intervento eseguito con l'ampliamento dell'abbaino che ha interferito direttamente sulla pensilina di copertura del balcone sovrastante la proprietà di e nel mancato convogliamento delle acque meteoriche smaltita Controparte_1
tramite il tubo in pvc nella gronda.
A pagina 31 della relazione peritale, in esito alle contestazioni dai consulenti parte, l'ing.
ha infatti precisato che “durante gli accessi il C.T.U., accertato il ripristino dello stato dei PE
luoghi, vista la documentazione fotografica con i danni in atti, vista l'ubicazione nonché la corrispondenza al piano superiore di tali macchie, ritiene fermamente che tali macchie sono riconducibili al lavoro di ampliamento dell'abbaino nonché all'apposizione della tubazione”.
11. Con il quarto motivo di gravame (da pagina 16 a seguire della citazione in appello), gli impugnanti hanno eccepito la nullità della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio a causa del superamento dei limiti del mandato ricevuto dal Tribunale di Napoli. In aggiunta gli stessi hanno eccepito la nullità della perizia a causa della mancanza o insufficienza delle motivazioni poste alle basi delle considerazioni rese dal C.T.U..
11.1. Il motivo è privo di fondamento.
Esso ripete sostanzialmente le critiche già contenute nel primo motivo d'appello per cui va fatto richiamo a quanto scritto al § 9. Occorre solo aggiungere che il consulente non ha 14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda affatto esorbitato dal suo mandato, avendo - al contrario - fornito esaurienti risposte ai quesiti che il Tribunale ha per lui formulato all'udienza del 22 novembre 2016, cui le parti non hanno elevato alcuna obiezione a verbale.
Nel rendere le sue risposte, l'ing. non ha per nulla invaso ambiti riservati alla PE
giurisdizione, né offerto risposte diverse da quelle strettamente tecniche per cui egli è titolato.
Tanto si sostiene, richiamando per il resto le considerazioni già svolte al § 10.1. per le macchie d'umido, anche riguardo alle valutazioni sul decoro architettonico, cui sono destinate le generiche contestazioni scritte a pagina 24 della citazione in appello.
La critica mossa dagli appellanti al riguardo è che il C.T.U. si sarebbe limitato a enunciarne la locuzione, senza riempirla di significato concreto.
La conclusione del Collegio è diversa.
L'ing. ha - invero - fornito in maniera circostanziata elementi per apprezzare questo PE
genere di lesione, evidenziando cosa debba intendersi per “estetica” di un fabbricato e offrendo, anche con l'ausilio di fotografie, conferma alla sua conclusione.
Essa si conforma alla giurisprudenza di legittimità, richiamata dagli appellanti, che sovrappone il decoro all'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano l'immobile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia e una specifica identità.
Al C.T.U. non è affatto sfuggito che per eseguire una valutazione sulla configurabilità di lesione del decoro si deve far riferimento non solo al singolo intervento ma, soprattutto, alla situazione in cui si trovava l'edificio prima dell'intervento stesso;
con la precisazione che non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
Altrettanto non è stato dall'ing. omesso il riferimento al pregio artistico del fabbricato PE
che è concetto eccentrico dal decorro, ad esigere il cui rispetto ogni condomino è titolato.
Le fotografie allegate sub 11, 12 e 13 della consulenza documentano ampiamente la conclusione scritta alla pagina 25 della relazione peritale per cui “Osservando attentamente
l'ultimo piano, si nota come l'apposizione delle due pensiline, della tapparella in sostituzione dell'infisso e del pannello verticale possono modificare l'aspetto esterno dell'edificio”, interferendo con la simmetria, l'estetica e l'architettura generale. 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La conclusione non è perplessa neanche alla luce delle obiezioni del consulente di parte che ha tentato di sminuire l'incidenza delle pensiline, avendo il C.T.U. riferito che dissonante rispetto alle linee del fabbricato è proprio l'ampliamento dell'abbaino, aumentato anche nella sua profondità.
12. Con il quinto motivo di gravame (pagina 26 della citazione in appello) gli impugnanti hanno eccepito l'errata liquidazione del danno disposta dal giudice di primo grado che a loro parere sarebbe incorso in errore liquidando somma di € 1.800,00 e accessoriandola dell'IVA per lavori già eseguiti e comunque non documentata.
12.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il nocumento ristorato è stato parametrato al costo dell'intervento dettagliato dal computo che, secondo il metodo di calcolo non contestato specificamente con il motivo d'appello, applicando i prezziari regionali, avrebbe richiesto la spesa di € 1.800,00 oltre l'IVA.
L'onere fiscale ha dunque integrato la misura della riparazione per equivalente monetario di una spesa che ha già sostenuto e che è stata ritenuta congrua nei Controparte_1 termini espressi dal Tribunale.
La sentenza va dunque confermata e l'appello interamente respinto.
13. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione avviene applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 e sussumendo la lite nel secondo scaglione, adeguato al valore della lite, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non si è celebrata.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede: 16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
− rigetta l'appello proposto da e AR NI alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4762/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019 e non notificata;
− condanna parte appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in
€ 1.923,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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