TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 09.10
2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7075/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Schettino presso il quale Parte_1
domicilia in Nola alla Strada Statale 7 bis via Giacomo Imbroda n. 62
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario di in persona del l.r.p.r rappresentato CP_2
e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente
Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avvocato Gennaro Porpora presso cui domicilia in Scafati alla via Dante Alighieri
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 11.12.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2013 90343840 37 000 notificato alla data del 23.11.2023 in merito a un avviso di addebito n. 371 2017 0016077292000 notificato alla data del CP_ 10.01.2018 attinenti il mancato pagamento di contributi gestione separata .
Assumeva di avere impugnato già in precedenza detto avviso di pagamento innanzi al Tribunale di Nola e che pendeva giudizio N. 901/2018, che nelle more CP_ nonostante la sospensiva , l' pignorava somme della ricorrente presso l' CP_4
Avverso il pignoramento proponeva tempestiva opposizione N. 2373/19 R.G.E.,
Il Giudice dell'esecuzione dopo aver pronunciato ordinanza di sospensione rimetteva, il giudizio innanzi al Giudice del merito. Riassunto il procedimento e successivamente alla riunione dei due giudizi il Giudice emetteva la sentenza n.
1037/22 del 18.05.22 decidendo sia sull'opposizione all'avviso di addebito impugnato (RG 901/18) che sull'opposizione a pignoramento presso terzi (RG
2373/19) accogliendo parzialmente la domanda e dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito, limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzione e compensando per intero le spese di giudizio. Aggiunge che con pec del 26.05.22 comunicava inutilmente ai procuratori costituiti degli enti convenuti la possibilità di definire la vicenda mediante compensazione tra il dare ed avere, che anzi riceveva la notifica dell'opposta intimazione di pagamento di un importo maggiorato degli interessi e delle spese di esecuzione che contesta in quanto ritenute non dovute, che non nota del 24.11.23 chiedeva in via di autotutela la rideterminazione di detti importi e la comunicazione del residuo dovuto senza ricevere riscontro. Eccepisce per tali ragioni l'illegittimità dell'intimazione impugnata, previa preliminare sua sospensione con declaratoria di illegittimità e rideterminazione degli importi richiesti. Vinte le spese.
Si costituiva l' con proprio atto di costituzione Controparte_3 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l'Ente Previdenziale che nel riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento in cui veniva riportato l'avviso di addebito n. 371 2017 0016077292 000 ( oggetto di impugnazione nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 1037/2022) chiedendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento essendo errati i calcoli in merito agli interessi moratori e le spese di esecuzione. Per cui l' ha notificato alla ricorrente CP_4 una nuova intimazione di pagamento scaturita proprio dalla sentenza indicata dalla ricorrente con la quale il Giudice emittente nel dispositivo dichiarava l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa limitatamente alle somme recate dall'avviso di addebito n. 317 2016 0022597425 000. Mentre in merito all'avviso di addebito n. 371 2017
001677292 000 dichiarava l'illegittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni.
Prendendo le mosse dalla proposta domanda occorre rilevare se siano del tutto illegittime le somme di cui nell'intimazione di pagamento attinenti agli interessi moratori ed alle spese di esecuzione.
Ciò posto occorre rilevare che gli interessi moratori dovuti dal contribuente sono gli interessi dovuti dal contribuente per il ritardo nel pagamento successivamente alla notifica della cartella e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in cartella . Sono disciplinati dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973
("Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Tale misura trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Quet'ultima norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602". Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).
In merito alle spese di esecuzione riportate nell'intimazione di pagamento esse sono i costi sostenuti per le attività cautelari ed esecutive necessarie per il recupero delle somme che il contribuente non ha versato spontaneamente , anche dopo la notifica della cartella e si aggiungono al debito principale se l'ente creditore, tramite l'
[...]
, deve attivare un'azione esecutiva per riscuotere l'importo dovuto. Controparte_3
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte opponente al rimborso in favore degli Enti Costituiti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte opponente al pagamento in favore degli Enti Costituiti delle spese processuali che si liquidano in euro 620,20 oltre IVA , Cap e spese generale
Così deciso in Nola lì 14.10.2025
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 09.10
2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7075/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Schettino presso il quale Parte_1
domicilia in Nola alla Strada Statale 7 bis via Giacomo Imbroda n. 62
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario di in persona del l.r.p.r rappresentato CP_2
e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente
Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avvocato Gennaro Porpora presso cui domicilia in Scafati alla via Dante Alighieri
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 11.12.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti , la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2013 90343840 37 000 notificato alla data del 23.11.2023 in merito a un avviso di addebito n. 371 2017 0016077292000 notificato alla data del CP_ 10.01.2018 attinenti il mancato pagamento di contributi gestione separata .
Assumeva di avere impugnato già in precedenza detto avviso di pagamento innanzi al Tribunale di Nola e che pendeva giudizio N. 901/2018, che nelle more CP_ nonostante la sospensiva , l' pignorava somme della ricorrente presso l' CP_4
Avverso il pignoramento proponeva tempestiva opposizione N. 2373/19 R.G.E.,
Il Giudice dell'esecuzione dopo aver pronunciato ordinanza di sospensione rimetteva, il giudizio innanzi al Giudice del merito. Riassunto il procedimento e successivamente alla riunione dei due giudizi il Giudice emetteva la sentenza n.
1037/22 del 18.05.22 decidendo sia sull'opposizione all'avviso di addebito impugnato (RG 901/18) che sull'opposizione a pignoramento presso terzi (RG
2373/19) accogliendo parzialmente la domanda e dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito, limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzione e compensando per intero le spese di giudizio. Aggiunge che con pec del 26.05.22 comunicava inutilmente ai procuratori costituiti degli enti convenuti la possibilità di definire la vicenda mediante compensazione tra il dare ed avere, che anzi riceveva la notifica dell'opposta intimazione di pagamento di un importo maggiorato degli interessi e delle spese di esecuzione che contesta in quanto ritenute non dovute, che non nota del 24.11.23 chiedeva in via di autotutela la rideterminazione di detti importi e la comunicazione del residuo dovuto senza ricevere riscontro. Eccepisce per tali ragioni l'illegittimità dell'intimazione impugnata, previa preliminare sua sospensione con declaratoria di illegittimità e rideterminazione degli importi richiesti. Vinte le spese.
Si costituiva l' con proprio atto di costituzione Controparte_3 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio l'Ente Previdenziale che nel riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento in cui veniva riportato l'avviso di addebito n. 371 2017 0016077292 000 ( oggetto di impugnazione nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 1037/2022) chiedendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento essendo errati i calcoli in merito agli interessi moratori e le spese di esecuzione. Per cui l' ha notificato alla ricorrente CP_4 una nuova intimazione di pagamento scaturita proprio dalla sentenza indicata dalla ricorrente con la quale il Giudice emittente nel dispositivo dichiarava l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa limitatamente alle somme recate dall'avviso di addebito n. 317 2016 0022597425 000. Mentre in merito all'avviso di addebito n. 371 2017
001677292 000 dichiarava l'illegittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni.
Prendendo le mosse dalla proposta domanda occorre rilevare se siano del tutto illegittime le somme di cui nell'intimazione di pagamento attinenti agli interessi moratori ed alle spese di esecuzione.
Ciò posto occorre rilevare che gli interessi moratori dovuti dal contribuente sono gli interessi dovuti dal contribuente per il ritardo nel pagamento successivamente alla notifica della cartella e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in cartella . Sono disciplinati dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973
("Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Tale misura trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Quet'ultima norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602". Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).
In merito alle spese di esecuzione riportate nell'intimazione di pagamento esse sono i costi sostenuti per le attività cautelari ed esecutive necessarie per il recupero delle somme che il contribuente non ha versato spontaneamente , anche dopo la notifica della cartella e si aggiungono al debito principale se l'ente creditore, tramite l'
[...]
, deve attivare un'azione esecutiva per riscuotere l'importo dovuto. Controparte_3
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte opponente al rimborso in favore degli Enti Costituiti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte opponente al pagamento in favore degli Enti Costituiti delle spese processuali che si liquidano in euro 620,20 oltre IVA , Cap e spese generale
Così deciso in Nola lì 14.10.2025
Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino