Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente Rel. Est.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 671 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del
27.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 24.10.1979) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]) entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Albano, giusta procura in atti, presso il cui studio in via Argine Destro Calopinace n.3 Reggio Calabria, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato in data 13.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 30/04/2012;
-considerato che con decreto del 26/03/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 27/05/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 27.05.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 30/04/2012; b) dal matrimonio
è nata una GL, (24/12/2013), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 01/04/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
13/03/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 51, parte 2, serie A, u.1, anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori;
conseguentemente si danno atto reciprocamente che adotteranno ogni misura necessaria per evitare il minimo disagio possibile, derivante dalla separazione, alla propria GL, lasciandola libera di determinare le modalità di frequentazione dell'altro genitore;
2) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e di rinunciare all'assegno di mantenimento essendo in grado ciascuno di provvedere a sé stesso;
3) i ricorrenti, concordemente, dichiarano che i beni mobili e gli arredi ed elettrodomestici, acquistati in costanza di matrimonio e presenti nell'abitazione, sita in Reggio Calabria via Privata Marra – Gallico n. 23, già dimora coniugale, rimarranno, con la sottoscrizione del presente ricorso, nella disponibilità di entrambi a corredo della casa, in uso a chi vi abiterà;
4) la GL minore, , nata in data [...], è affidata Per_1
congiuntamente a entrambi i genitori, secondo le regole della bigenitorialità;
5) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria via Privata Marra –
Gallico n. 23, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da nota di trascrizione allegata (all. n. 3), rimane assegnata alla IG.ra , sino al completamento di altro Parte_2
appartamento in costruzione e di proprietà esclusiva della stessa;
6) la GL è collocata in via prevalente presso il domicilio della Per_1
madre, anche quando la stessa si trasferirà nell'abitazione in costruzione, sita in Reggio Calabria in via Atrio Comi Trav. VI – 89135
Gallico – Reggio Calabria;
7) quando la IG.ra si trasferirà nell'altro domicilio, Parte_2
l'appartamento di Via Privata Marra – Gallico n. 23 sarà consegnato al IG. il quale avrà diritto d'uso sull'intero immobile, Parte_1
sino a quando lo stesso non trasferirà il proprio domicilio in altra abitazione di proprietà;
8) entrambi si obbligano a rispettare le superiori PATTUIZIONI senza avanzare diverse pretese in anticipo rispetto ai tempi e alle modalità concordate;
9) il IG. verserà alla moglie la somma di € 250,00, Parte_1
contributo che si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), a titolo di contributo al mantenimento della GL , somma che sarà versata entro e non Per_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, versando la detta somma su c.c. bancario – IBAN: [...];
10) l'assegno unico mensile per la GL sarà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
11) entrambi i genitori dovranno partecipare alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della GL nella misura del 50% e, segnatamente, essi si faranno carico, nella misura del 50% (spese mediche, sanitarie, per visite specialistiche, farmaci non soggetti a rimborso dal SSN, interventi ecc. che si renderanno necessari) secondo il vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria da aversi qui per interamente richiamato e di cui i coniugi dichiarano di averne conoscenza;
12) le modalità di visita della minore da parte del padre saranno esercitate come di seguito:
a) il padre terrà con sè la GL nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle ore 21.00, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti;
b) nei week-end, a settimane alternate, la GL starà con il padre dal venerdì pomeriggio (ore 16,30) alla domenica, pernottando presso il domicilio del padre, con rientro a casa della madre alle 19,30, salvo diverse intese da concordare con congruo anticipo;
c) nel periodo estivo, pur rimanendo invariate le giornate di incontro padre - GL, il IG. terrà con sè la GL per due Parte_1
settimane (la seconda e la terza) nel mese di agosto,
d) la madre, sempre per il periodo estivo, avrà diritto a due settimane di vacanze da trascorrere consecutivamente con la GL, periodo che provvederà a comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto o in caso di disaccordo tra le parti, con alternanza annuale, la GL starà con il padre nella II e III settimana di agosto e con la madre dal 21 luglio al 31 luglio e dal 21 al 31 agosto.
Con riferimento alle festività natalizie, la GL festeggerà con il padre con alternanza annuale, la vigilia di Natale o il Santo Natale, la vigilia di Capodanno o il primo giorno dell'anno, e così anche il 6 gennaio.
Nelle giornate di Natale, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania, il padre preleverà la minore alle ore 10,00 riconducendola a casa della madre alle 20,00; nelle giornate di vigilia di Natale, la vigilia di capodanno la prenderà con sé alle ore 11,00 riconducendola dalla madre il giorno successivo sempre alle 11,00.
E cosi, con alternanza annuale, rimarrà con il padre il giorno di Per_1
Pasqua ed il Lunedi de1l'Angelo, prelevandola alle ore 11 della domenica e riaccompagnandola alle ore 20,00 del lunedì.
In occasione della celebrazione Cresima della GL, le parti si accorderanno per festeggiare separatamente a pranzo o a cena;
per il suo compleanno starà a pranzo con il padre e a cena con la madre, sempre con il regime dell'alternanza, ovvero i genitori saranno entrambi con la GL se concorderanno in tal senso;
nel giorno del compleanno dei genitori, festeggerà con la mamma o Per_1
il padre a pranzo o a cena a discrezione del genitore.
Le condizioni sopra indicate potranno essere modificate su accordo delle parti, vigendo in difetto quanto sopra riportato.
Con riferimento ad attività estiva da far svolgere alla minore al termine dell'anno scolastico, i genitori si impegnano a far iscrivere ad un campo estivo la GL se necessiterà per motivi di lavoro di entrambi, adempiendo al 50% delle spese.
Per le attività sportive ed extrascolastiche (danza – piscina – musica o altro a richiesta della GL) i genitori si impegnano a pagare le spese nella misura del 50%;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna