CA
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 428 / 2024 RG promossa da spa Parte_1 avv. Paola Pezzali appellante principale / appellata incidentale contro
Controparte_1 avv. YA SE appellato principale / appellante incidentale
[...]
CP_2 contumaci appellate avente ad oggetto: appello della sentenza n. 320 / 2024 del Tribunale di Arezzo quale giudice del Lavoro, pubblicata in data 26.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Arezzo, con la decisione qui impugnata, aveva accolto in parte il ricorso di Controparte_1 nei confronti di e così motivando: Controparte_3 CP_2
- accertava essere fittizi gli appalti di servizi endo-aziendali stipulati nel tempo da nella Parte_1
Con provincia di Arezzo, prima con nel 2022/2023 e poi con nel 2024, nell'ambito dei quali egli CP_2 aveva lavorato con mansioni di autista addetto al trasporto di effetti postali da una struttura all'altra della società committente, dal 13 dicembre 2022 e che erano ancora in atto al momento della domanda, con pagina 1 di 11 regime part time;
tuttavia, dichiarava che al lavoratore spettava l'inquadramento al livello IV CCNL 2007
Servizi Postali in appalto (respingendo la domanda tesa ad ottenere l'inquadramento nell'ambito del CCNL dei dipendenti di non dirigenti, prima al livello E addetto junior, e poi al livello D Parte_1 addetto senior)
- dichiarava che il rapporto di lavoro di fatto era ancora in essere, e che il ricorrente aveva diritto di essere riammesso in servizio alle dipendenze di , che condannava al pagamento delle differenze Parte_1 di retribuzione fra l'inquadramento contrattuale riconosciuto in sentenza e quello invece attribuito nel corso del rapporto
- condannava al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. Parte_1
8.815,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, e distratte in favore della procuratrice antistataria.
aveva appellato la sentenza con quattro motivi di merito, chiedendone la riforma Parte_1 integrale con rigetto della domanda del lavoratore, ed un quinto in punto spese chiedendone la compensazione.
i era costituito chiedendo il rigetto dell'appello di nel merito ed Controparte_1 Parte_1 in punto spese. A sua volta, aveva proposto appello incidentale in punto di contratto collettivo applicabile e livello di inquadramento.
Le e pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello, erano rimaste entrambe contumaci. CP_2 CP_2
§§§
Appello principale motivo 1) Interpretazione delle prove documentali (mod. MPT) in merito al potere organizzativo delle imprese appaltatrici LID e CP_2
Secondo la società, il Tribunale aveva ritenuto che la prova della interposizione derivasse dal contenuto dei modelli di pianificazione trasporti (cd MPT) prodotti dal lavoratore, assumendo che avessero un Coen tenuto coercitivo rispetto alla prestazione ponendo in una posizione dominante nel gestire Parte_1 organizzare e controllare le prestazioni dell'autista. Per contro, tale valutazione aveva del tutto trascurato il dato essenziale che tali modelli non erano rivolti ai singoli dipendenti, bensì trasmessi da
[...]
alle imprese appaltatrici, in funzione di mera pianificazione dei servizi appaltati poiché Pt_1 contenevano informazioni relative ai trasporti richiesti (indicazione della tipologia del veicolo, dei punti di partenza e di arrivo, delle tappe intermedie e dei relativi orari da rispettare). Sulla base di tale documentazione poi erano le stesse imprese appaltatrici che organizzavano il servizio dei propri dipendenti quali autisti, regolando la loro turnazione e i rispettivi orari di lavoro. I modelli, quindi, erano coerenti con il contratto commerciale di appalto, e rimanevano del tutto estranei all'esercizio dei poteri di eterodirezione della prestazione dei dipendenti, unici in relazione ai quali doveva essere verificata la pretesa interposizione delle imprese appaltatrici. pagina 2 di 11 Appello principale motivo 2) Interpretazione dei fatti e delle prove documentali in merito alle attività direttive e organizzative della committente Parte_1
Secondo la società, il Tribunale aveva erroneamente affermato l'esistenza di attività direttive e organizzative svolte da personale di sui dipendenti delle imprese appaltatrici, nonostante che il dato Parte_1 non avesse ottenuto alcuna conferma in giudizio, non emergendo dai documenti e non essendo stata assunta prova orale. In proposito, peraltro, il ricorso aveva sviluppato deduzioni generiche a proposito di ordini e controlli ai quali gli autisti delle imprese appaltatrici sarebbero stati sottoposti da parte di personale della committente, senza peraltro indicare circostanze concrete né alcun nominativo.
Al contrario nessuna prova era emersa su ipotetici contatti diretti fra responsabili e/o preposti di
[...]
nei confronti dei dipendenti e delle imprese appaltatrici, mentre nemmeno la sentenza aveva Pt_1 spiegato in cosa sarebbero consistite tali asserite direttive. A maggior ragione, quindi, non solo i modelli di pianificazione dei trasporti non dimostravano alcuna ingerenza della committente sulla prestazione dei singoli autisti, ma tra le circostanza nemmeno risultava altrimenti.
Appello principale motivo 3) Interpretazione dei fatti in ordine alla organizzazione e alla gestione dei beni e dei mezzi di lavoro
Secondo la società, il Tribunale aveva erroneamente affermato che gli strumenti di lavoro necessari alla prestazione di autista sarebbero stati nella disponibilità esclusiva di poste, i cui dipendenti li avrebbero gestiti occupandosi della loro consegna agli autisti e della conseguente restituzione alla fine della prestazione. Così motivando, il Tribunale aveva trascurato la circostanza fondamentale che i servizi appaltati erano labour intensive, e quindi si caratterizzavano fondamentalmente per il potere organizzativo e direttivo sulla prestazione dei lavoratori, piuttosto che per la disponibilità di mezzi e strumenti, purché il rischio di impresa connesso alla necessità di garantire il servizio di trasporto in modo continuativo ed efficiente rimanga in capo all'appaltatore e non si trasferisca sul committente. In concreto, infatti, il rischio di impresa ricadeva sulle appaltatrici che dovevano organizzare in modo adeguato i trasporti ricevuti in appalto attraverso il proprio personale e con i propri veicoli destinati al medesimo servizio, pacificamente di proprietà delle stesse appaltatrici.
Secondo il Collegio, i motivi 1), 2) e 3) dell'appello principale vanno respinti, seguendo il consolidato orientamento di questa Corte d'Appello in tema di interposizione nei rapporti con , con Parte_1 particolare riferimento alla prestazione degli autisti, formalmente dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto degli effetti postali fra una struttura e l'altra della formale committente (fra le tante, sentenze n. 1012/2017, n. 758/2018 e n. 84/2023).
Fondamentalmente, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ricostruire in fatto e qualificare in diritto la situazione controversa accogliendo la domanda del lavoratore, mentre avrebbe dovuto pagina 3 di 11 Con riconoscere la legittimità degli appalti dei servizi di trasporto di prodotti postali conferiti a e CP_2 nei quali il lavoratore nel tempo era stato impiegato come autista. Questo perché le uniche circostanze emerse in giudizio riguarderebbero il controllo esercitato da sulla regolare esecuzione Parte_1 dei servizi appaltati alle imprese esterne, e non certo sulla prestazione del lavoratore appellato nell'ambito delle medesime attività, dal momento che la committente non esercitava alcuna direzione tecnica ed organizzativa sui trasporti appaltati, mentre i turni e gli orari degli autisti erano stabiliti dalle rispettive datrici di lavoro. Non era necessario che il ciclo produttivo di fosse totalmente Parte_1 indipendente da quello delle imprese appaltatrici, essendo sufficiente la rispettiva differenziazione di modo che i servizi appaltati rimassero soggetti a rischio di impresa e gestione autonoma esclusivamente in capo alle imprese esterne. Una volta che aveva dimostrato l'esistenza di legittimi contratti di Parte_1 appalto, sarebbe stato onere del lavoratore appellato provare l'eventuale illegittimità nella loro esecuzione concreta, che in concreto sarebbe smentita dal fatto che le stesse imprese mettevano a disposizione degli autisti propri veicoli, e quindi organizzavano e gestivano il servizio di trasporto appaltato, in vista del quale selezionavano il personale, lo dirigevano ed eventualmente lo sostituivano.
L'appello riguarda il nucleo della questione di merito, relativa alla legittimità dell'appalto di servizi Con conferito nel tempo da a e a per le quali l'appellato aveva lavorato come Parte_1 CP_2 autista nell'intero arco di tempo dal dicembre 2022 all'introduzione del giudizio di primo grado.
In diritto) Il divieto di fornitura di mere prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960 non è stato abrogato né dal D.L.gs. 276/2003 né dal D.L.gs. 81/2015. Anche dopo tali disposizioni, è comunque condizione di liceità del contratto di somministrazione la titolarità delle prescritte autorizzazioni in capo al somministratore (così
l'art. 20 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 30 del D.L.gs. 81/2015), mentre l'art. 27 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 38 del D. Lgs. 81/2015 affermano il diritto del lavoratore somministrato a ottenere giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore ove la somministrazione sia avvenuta fuori dei casi previsti dalla legge. Quindi, la vicenda in esame ove sia qualificata (come ha fatto il
Tribunale) quale appalto di mere prestazioni di lavoro dovrebbe dirsi senz'altro illecita, poiché le formali appaltatrici non erano certo abilitate all'intermediazione di manodopera.
Ciò detto, secondo l'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cc, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
pagina 4 di 11 Una piana lettura della disposizione consente di rilevare subito, in accordo con la nozione codicistica di appalto, la centralità quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile, appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge. La relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione del servizio appaltato, è allora centrale nell'indagine in ordine alla liceità dell'appalto sotto due profili perché, da un lato, è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, nozione che sul piano semantico rimanda a un insieme di operazioni connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile e, dall'altro lato, va considerata la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo, così che l'organizzazione potrà risultare anche nell'esercizio del potere conformativo della prestazione dei lavoratori impiegati nell'appalto, qualora sia il lavoro umano (più che gli altri fattori della produzione) l'elemento decisivo ai fini della realizzazione del servizio.
E proprio la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio di cui dice l'art. 29 consente alla giurisprudenza di richiamare, ai fini dell'indagine in ordine alla liceità degli appalti anche dopo l'entrata in vigore del D. L.gs. 276/2003, la consolidata elaborazione formatasi nel periodo di vigenza della
L. 1369/1960, secondo la quale l'imprenditore può appaltare “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (Cass. n.
14302/2002). E' quindi lecito affidare a terzi anche attività “concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo” (Cass. sez. un. n. 446/96), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. n. 634/98).
In particolare, per gli appalti endo-aziendali (quale quello qui in esame), la qualificazione come ipotesi lecita ex art. 3 della L. 1369/1969, ovvero vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente appunto dal qualificare l'oggetto dell'appalto come servizio, astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi. Invece, non varrebbe ad escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa
(per essere piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto), e neppure la stipula di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e pagina 5 di 11 gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (Cass. sez. un. n. 2517/97).
In conclusione, la consolidata giurisprudenza finora richiamata riteneva illeciti appalti “il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”(Cass. n.
14302/2002; n. 7089/2000; n. 7917/2000, n. 11040/2000).
Questo orientamento era ribadito anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgvo n. 276/2003. “Ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell che pu anche risultare in relazione alle esigenze o del servizio dedotti contratto dall potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell nonch per la assunzione medesimo appaltatore rischio>
d'impresa>>” (Cass. n. 15615/2011). Così anche da ultimo Cass. n. 7796/2017 desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità già detta, chiara dal testo normativo ed utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite, anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa. Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio, e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora perché
l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio. Si tratta di un potere di direzione, ovvero di conformazione del lavoro nel servizio che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore esercita nel rapporto contrattuale con il lavoratore, e che lo autorizzano pagina 6 di 11 tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente (autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro).
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente - sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con a nozione codicistica di appalto - un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (il tema emerge frequentemente nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 18808/2017). Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di un referente operativo dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione. Con In fatto) L'oggetto dei contratti di appalto stipulati da con e e le relative modalità di Pt_1 CP_2 esecuzione per come ricostruiti in concreto con i documenti, avevano ad oggetto servizi di trasporto di prodotti postali (da e per gli uffici di ), ed attività collegate. Parte_1
Nel senso della qualificazione della vicenda in termini di interposizione fittizia, è decisivo considerare le circostanze documentate, a proposito del fatto che i medesimi servizi appaltati dovevano essere svolti come dettagliatamente prescritto nei Modelli di pianificazione Trasporti (cd MPT), emessi da Parte_1 in relazione a ciascun appalto, i quali stabilivano orari, tragitti con luoghi di partenza ed arrivo e relative soste intermedie, centri postali coinvolti e chilometraggi da percorrere, nonché tipologia di veicoli da impiegare.
Quindi, tali modelli regolavano non solo il servizio di trasporto, bensì ogni decisivo profilo tecnico ed organizzativo del medesimo, con riferimento ai tragitti ed alla successione delle soste intermedie, agli orari di arrivo e di partenza in ciascuna singola destinazione, al contenuto dei trasporti fino alle caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare. E tale complessiva attività di trasporto oggetto dei cd MPT era soggetta a controllo puntuale da parte dei dipendenti di addetti agli uffici serviti dai trasporti svolti dalle imprese Pt_1 esterne, controllo che non riguardava solo il risultato del servizio appaltato, bensì anche i tempi ed i modi con cui erano state svolte le singole fasi dello stesso servizio.
Secondo il Collegio, quanto ai servizi di trasporto formalmente appaltati, nella ricostruzione del fatto è centrale la funzione dei cd MPT che, per le caratteristiche già dette - secondo il programma negoziale descritto dalla società appellante, documentato dai contratti commerciali e relativi allegati - erano lo strumento attraverso il quale la prestazione dei dipendenti delle formali appaltatrici, impiegati nei servizi commessi, veniva preventivamente regolata nella maniera più stringente dalla committente.
pagina 7 di 11 E proprio il dettaglio con cui vi erano prescritte le operazioni richieste agli autisti, dipendenti delle appaltatrici, avrebbe reso del tutto superflua l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di un referente operativo delle società appaltatrici, che del resto è pacifico che in concreto mancasse. Ma, se anche si fosse stato, nemmeno si capirebbe quale poteva essere l'eventuale ruolo di un referente operativo delle appaltatrici nel determinare l'organizzazione di servizi, che invece erano già tutti prestabiliti nel dettaglio dai cd MPT.
Come già ritenuto dal Tribunale, il regolamento contrattuale dell'appalto attesta che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendeva, ed era effettivamente organizzata, diretta e controllata solo in conseguenza delle esigenze dell'organizzazione di impresa della formale committente, e variasse con il variare di quelle, non diversamente da quanto avveniva per la generalità dei dipendenti di
[...]
. E ciò in effetti riflette necessariamente la stessa natura delle attività oggetto dell'appalto, Pt_1 consistenti non in un autonomo servizio, bensì in singole fasi (ritiro, trasporto, consegna ecc.) del processo di recapito, come tali in toto integrate nel più esteso processo produttivo soggetto al potere datoriale della formale committente.
Il ragionamento finora esposto trova conferma in Cass. n. 13782/2021, resa proprio in materia di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro nell'ambito di appalti di analoghi servizi di trasporto di prodotti postali, la quale confermava la sentenza n. 1012/2017 di questa Corte d'Appello, di contenuto analogo alla presente. < In base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è emersa, infatti, la direzione della prestazione lavorativa da parte di tramite l'elaborazione di uno schema predefinito Controparte_4 predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto >.
E ancora, lo stesso ragionamento trova conferma in Cass. n. 17627/2023, la quale ribadiva che per la genuinità dell'appalto di servizi di trasporto in ambito postale è decisivo il requisito della direzione autonoma del personale (come del resto discende dalla stessa affermazione della società appellante a proposito del fatto che si trattava di appalti il labour intensive, nei quali è quindi essenziale il profilo organizzativo della prestazione, più che quello strumentale dei mezzi destinati al suo svolgimento).
In conclusione, i dati essenziali ai fini della decisione che emergevano dai documenti dimostravano che le società formalmente appaltatrici - vincolate al rispetto del programma di dettaglio prestabilito nei MPT, e prive di personale con funzione di referente del singolo appalto presso la committente - si limitavano alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, nel senso che preparavano i turni degli autisti, assegnavano i rispettivi orari, autorizzavano ferie e permessi, ricevevano la comunicazione di eventuali malattie ecc. Si tratta tuttavia di profili irrilevanti per qualificare come genuino un appalto, e che anzi abitualmente pagina 8 di 11 accompagnano l'interposizione fittizia, nella quale la gestione effettiva dei dipendenti appartiene al committente mentre quella amministrativa è riservata all'appaltatore.
Nel caso in esame viene quindi smentita la contraria affermazione di Cass. n. 24386/2020 secondo la quale i medesimi MPT non proverebbero l'ingerenza di nella gestione del servizio da parte della società Pt_1 appaltatrice, limitandosi piuttosto a standardizzare il servizio perché fosse svolto con parametri di omogeneità e qualità uniformi su tutto il territorio nazionale. Quest'ultimo argomento, infatti, sembra presupporre da parte di l'adozione e l'utilizzo di una modulistica destinata Parte_1 esclusivamente a coordinare i servizi esternalizzati con l'organizzazione della committente.
E ancora, il caso in esame si differenzia anche da quelli decisi da Cass. n. 1493/2021 e n. 22796/2020 nei quali nel contratto di appalto erano predeterminate in modo analitico le modalità operative del servizio, in modo funzionale alla corretta esecuzione dello stesso servizio. Ma (a differenza del caso in esame) nelle due pronunce ora citate era invece pacifica la presenza in loco di preposti della società appaltatrice, i quali coordinavano a più livelli il lavoro dei dipendenti addetti al servizio appaltato e/o l'utilizzo di materiali ed attrezzature proprie da parte della stessa appaltatrice. In quei casi, quindi, in concreto era risultato che fosse la stessa appaltatrice a dare direttive sullo svolgimento del servizio, da coordinare con l'attività di impresa della committente.
Appello principale motivo 4) Applicazione del CCNL e livello di inquadramento
La società appellante aveva censurato inoltre la sentenza per avere affermato - in modo contraddittorio - prima l'interposizione nei rapporti di lavoro e di conseguenza la subordinazione nei confronti della committente , e poi la applicazione al rapporto controverso del CCNL servizi postali in Parte_1 appalto, destinato invece al personale effettivamente dipendente delle imprese appaltatrici.
Qualora il rapporto controverso fosse risultato subordinato nei confronti di (ovvero Parte_1 qualora fossero respinti i precedenti motivi 1, 2 e 3), il contratto collettivo da applicare non poteva essere che quello del personale non dirigente di , nel quale l'inquadramento è graduato dal livello Parte_1
A) al livello F). Ed in concreto, al lavoratore appellato, quale autista, competeva eventualmente solo il livello
E) addetto junior, per essere invece infondata la domanda di inquadramento superiore al livello D).
Appello incidentale motivo unico) Erronea applicazione del CCNL di riferimento e del livello di inquadramento
Anche il lavoratore aveva censurato il capo della decisione oggetto del motivo 4) della società.
Sosteneva che il Tribunale aveva respinto la propria domanda di inquadramento nell'ambito del contratto collettivo applicabile al personale non dirigente dipendente da (prima al livello E Parte_1 addetto junior, e poi al livello D addetto senior), solo per averla confusa con una diversa domanda di pagina 9 di 11 inquadramento superiore, in relazione alla quale il lavoratore non avrebbe assolto l'onere di allegazione e prova.
Per contro, le richieste di applicazione del CCNL dei dipendenti di , e del relativo Parte_2 inquadramento, erano lo sviluppo della stessa interposizione fittizia di LID e di nel rapporto di CP_2 lavoro fra e , e quindi non erano soggette al rigoroso onere della prova CP_1 Parte_1 dell'inquadramento superiore, bensì chiedevano esclusivamente di individuare i livelli corrispondenti alla, Con pacifica, mansione di autista sempre svolta alle formali dipendenze di e di CP_2
Una volta individuata la corretta fonte collettiva che regolava il rapporto, al lavoratore quale autista doveva essere riconosciuto:
- il livello E) addetto junior dall'assunzione del dicembre 2022 fino al giugno 2023
- dal giugno 2023 in poi il superiore livello D) addetto senior che, in modo automatico, competeva agli autisti dopo sei mesi di servizio.
Secondo il Collegio, il motivo 4) di appello principale ed il motivo unico di appello incidentale vanno accolti, correggendo la palese contraddizione insita nella sentenza appellata ed affermando quindi che al rapporto di lavoro alle dipendenze di fatto di deve di necessità applicarsi il contratto Parte_1 collettivo del personale non dirigente della stessa società.
Nell'ambito di tale fonte, va accolta la domanda del lavoratore tesa ad ottenere l'attribuzione prima del livello E) e poi del superiore livello D), considerando che il passaggio fra i due è regolato in modo automatico dopo sei mesi di servizio come autista. Infatti, non vi sono dubbi che tale sia sempre stata la Con prestazione svolta negli anni dal lavoratore appellato alle formali dipendenze di (da dicembre 2022) e di
(da gennaio 2024), e di conseguenza già dal giugno 2023 egli aveva maturato il diritto al passaggio CP_2 automatico.
In tal senso Cass. n. 17627/2023, al punto 15 della motivazione, ha interpretato il contratto collettivo dei dipendenti non dirigenti di poste con particolare riferimento al passaggio dal livello E al livello D sulla base di sei mesi continuativi di mansioni come autista.
5) Condanna alle spese di lite di primo grado
Infine, l'appello principale della società aveva censurato il riparto delle spese di lite disposto in sentenza, considerando che - di riflesso al rigetto della domanda di inquadramento superiore - si sarebbe imposta una compensazione, in misura congrua se non addirittura integrale.
Secondo il Collegio, anche l'ultimo motivo di appello principale va respinto.
Infatti, l'unico argomento con il quale la società invocava la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite di primo grado era relativo alla infondatezza della domanda di inquadramento, e respinta dal
Tribunale. pagina 10 di 11 Ma tale argomento è caduto una volta che sono stati accolti il motivo 4) di appello principale, e lo speculare motivo unico di appello incidentale, per avere appurato che la domanda di inquadramento era diversa da quella che erroneamente il Tribunale aveva respinto, e per di più doveva essere accolta. E, di conseguenza, non vi era alcuna altra ragione perché le spese di primo grado non dovessero essere poste per intero a carico della società soccombente in toto.
Spese di lite di secondo grado
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza prevalente di sul complesso delle questioni Pt_1 devolute in appello da entrambe le parti, e sono liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione delle cause di appello di valore indeterminabile di complessità bassa (esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta nel presente giudizio, che si è esaurito in una unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti); nonché infine distratte in favore della procuratrice che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale del motivo 4) di appello principale di , ed in accoglimento dell'appello Pt_1 incidentale di in riforma parziale della sentenza appellata, Controparte_1 dichiara che:
- in luogo del CCNL Servizio Postale in appalto, al rapporto di lavoro fra le parti è applicabile il CCNL
Personale non dirigente di Parte_1
- il lavoratore ha diritto all'inquadramento nel corrispondente livello E addetto junior dalla data di assunzione fino al 13.6.2023, e quindi al livello D addetto senior dal 14.6.2023.
Per il resto, conferma la sentenza appellata nel merito ed in punto spese.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del lavoratore appellato delle spese di secondo grado, liquidate in € 3.347,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cap e contributo unificato – da distrarre in favore della procuratrice antistataria YA SE.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado nei confronti delle appellate e CP_2 CP_2
Firenze, 1° aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 11 di 11
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 428 / 2024 RG promossa da spa Parte_1 avv. Paola Pezzali appellante principale / appellata incidentale contro
Controparte_1 avv. YA SE appellato principale / appellante incidentale
[...]
CP_2 contumaci appellate avente ad oggetto: appello della sentenza n. 320 / 2024 del Tribunale di Arezzo quale giudice del Lavoro, pubblicata in data 26.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Arezzo, con la decisione qui impugnata, aveva accolto in parte il ricorso di Controparte_1 nei confronti di e così motivando: Controparte_3 CP_2
- accertava essere fittizi gli appalti di servizi endo-aziendali stipulati nel tempo da nella Parte_1
Con provincia di Arezzo, prima con nel 2022/2023 e poi con nel 2024, nell'ambito dei quali egli CP_2 aveva lavorato con mansioni di autista addetto al trasporto di effetti postali da una struttura all'altra della società committente, dal 13 dicembre 2022 e che erano ancora in atto al momento della domanda, con pagina 1 di 11 regime part time;
tuttavia, dichiarava che al lavoratore spettava l'inquadramento al livello IV CCNL 2007
Servizi Postali in appalto (respingendo la domanda tesa ad ottenere l'inquadramento nell'ambito del CCNL dei dipendenti di non dirigenti, prima al livello E addetto junior, e poi al livello D Parte_1 addetto senior)
- dichiarava che il rapporto di lavoro di fatto era ancora in essere, e che il ricorrente aveva diritto di essere riammesso in servizio alle dipendenze di , che condannava al pagamento delle differenze Parte_1 di retribuzione fra l'inquadramento contrattuale riconosciuto in sentenza e quello invece attribuito nel corso del rapporto
- condannava al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. Parte_1
8.815,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, e distratte in favore della procuratrice antistataria.
aveva appellato la sentenza con quattro motivi di merito, chiedendone la riforma Parte_1 integrale con rigetto della domanda del lavoratore, ed un quinto in punto spese chiedendone la compensazione.
i era costituito chiedendo il rigetto dell'appello di nel merito ed Controparte_1 Parte_1 in punto spese. A sua volta, aveva proposto appello incidentale in punto di contratto collettivo applicabile e livello di inquadramento.
Le e pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello, erano rimaste entrambe contumaci. CP_2 CP_2
§§§
Appello principale motivo 1) Interpretazione delle prove documentali (mod. MPT) in merito al potere organizzativo delle imprese appaltatrici LID e CP_2
Secondo la società, il Tribunale aveva ritenuto che la prova della interposizione derivasse dal contenuto dei modelli di pianificazione trasporti (cd MPT) prodotti dal lavoratore, assumendo che avessero un Coen tenuto coercitivo rispetto alla prestazione ponendo in una posizione dominante nel gestire Parte_1 organizzare e controllare le prestazioni dell'autista. Per contro, tale valutazione aveva del tutto trascurato il dato essenziale che tali modelli non erano rivolti ai singoli dipendenti, bensì trasmessi da
[...]
alle imprese appaltatrici, in funzione di mera pianificazione dei servizi appaltati poiché Pt_1 contenevano informazioni relative ai trasporti richiesti (indicazione della tipologia del veicolo, dei punti di partenza e di arrivo, delle tappe intermedie e dei relativi orari da rispettare). Sulla base di tale documentazione poi erano le stesse imprese appaltatrici che organizzavano il servizio dei propri dipendenti quali autisti, regolando la loro turnazione e i rispettivi orari di lavoro. I modelli, quindi, erano coerenti con il contratto commerciale di appalto, e rimanevano del tutto estranei all'esercizio dei poteri di eterodirezione della prestazione dei dipendenti, unici in relazione ai quali doveva essere verificata la pretesa interposizione delle imprese appaltatrici. pagina 2 di 11 Appello principale motivo 2) Interpretazione dei fatti e delle prove documentali in merito alle attività direttive e organizzative della committente Parte_1
Secondo la società, il Tribunale aveva erroneamente affermato l'esistenza di attività direttive e organizzative svolte da personale di sui dipendenti delle imprese appaltatrici, nonostante che il dato Parte_1 non avesse ottenuto alcuna conferma in giudizio, non emergendo dai documenti e non essendo stata assunta prova orale. In proposito, peraltro, il ricorso aveva sviluppato deduzioni generiche a proposito di ordini e controlli ai quali gli autisti delle imprese appaltatrici sarebbero stati sottoposti da parte di personale della committente, senza peraltro indicare circostanze concrete né alcun nominativo.
Al contrario nessuna prova era emersa su ipotetici contatti diretti fra responsabili e/o preposti di
[...]
nei confronti dei dipendenti e delle imprese appaltatrici, mentre nemmeno la sentenza aveva Pt_1 spiegato in cosa sarebbero consistite tali asserite direttive. A maggior ragione, quindi, non solo i modelli di pianificazione dei trasporti non dimostravano alcuna ingerenza della committente sulla prestazione dei singoli autisti, ma tra le circostanza nemmeno risultava altrimenti.
Appello principale motivo 3) Interpretazione dei fatti in ordine alla organizzazione e alla gestione dei beni e dei mezzi di lavoro
Secondo la società, il Tribunale aveva erroneamente affermato che gli strumenti di lavoro necessari alla prestazione di autista sarebbero stati nella disponibilità esclusiva di poste, i cui dipendenti li avrebbero gestiti occupandosi della loro consegna agli autisti e della conseguente restituzione alla fine della prestazione. Così motivando, il Tribunale aveva trascurato la circostanza fondamentale che i servizi appaltati erano labour intensive, e quindi si caratterizzavano fondamentalmente per il potere organizzativo e direttivo sulla prestazione dei lavoratori, piuttosto che per la disponibilità di mezzi e strumenti, purché il rischio di impresa connesso alla necessità di garantire il servizio di trasporto in modo continuativo ed efficiente rimanga in capo all'appaltatore e non si trasferisca sul committente. In concreto, infatti, il rischio di impresa ricadeva sulle appaltatrici che dovevano organizzare in modo adeguato i trasporti ricevuti in appalto attraverso il proprio personale e con i propri veicoli destinati al medesimo servizio, pacificamente di proprietà delle stesse appaltatrici.
Secondo il Collegio, i motivi 1), 2) e 3) dell'appello principale vanno respinti, seguendo il consolidato orientamento di questa Corte d'Appello in tema di interposizione nei rapporti con , con Parte_1 particolare riferimento alla prestazione degli autisti, formalmente dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di trasporto degli effetti postali fra una struttura e l'altra della formale committente (fra le tante, sentenze n. 1012/2017, n. 758/2018 e n. 84/2023).
Fondamentalmente, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ricostruire in fatto e qualificare in diritto la situazione controversa accogliendo la domanda del lavoratore, mentre avrebbe dovuto pagina 3 di 11 Con riconoscere la legittimità degli appalti dei servizi di trasporto di prodotti postali conferiti a e CP_2 nei quali il lavoratore nel tempo era stato impiegato come autista. Questo perché le uniche circostanze emerse in giudizio riguarderebbero il controllo esercitato da sulla regolare esecuzione Parte_1 dei servizi appaltati alle imprese esterne, e non certo sulla prestazione del lavoratore appellato nell'ambito delle medesime attività, dal momento che la committente non esercitava alcuna direzione tecnica ed organizzativa sui trasporti appaltati, mentre i turni e gli orari degli autisti erano stabiliti dalle rispettive datrici di lavoro. Non era necessario che il ciclo produttivo di fosse totalmente Parte_1 indipendente da quello delle imprese appaltatrici, essendo sufficiente la rispettiva differenziazione di modo che i servizi appaltati rimassero soggetti a rischio di impresa e gestione autonoma esclusivamente in capo alle imprese esterne. Una volta che aveva dimostrato l'esistenza di legittimi contratti di Parte_1 appalto, sarebbe stato onere del lavoratore appellato provare l'eventuale illegittimità nella loro esecuzione concreta, che in concreto sarebbe smentita dal fatto che le stesse imprese mettevano a disposizione degli autisti propri veicoli, e quindi organizzavano e gestivano il servizio di trasporto appaltato, in vista del quale selezionavano il personale, lo dirigevano ed eventualmente lo sostituivano.
L'appello riguarda il nucleo della questione di merito, relativa alla legittimità dell'appalto di servizi Con conferito nel tempo da a e a per le quali l'appellato aveva lavorato come Parte_1 CP_2 autista nell'intero arco di tempo dal dicembre 2022 all'introduzione del giudizio di primo grado.
In diritto) Il divieto di fornitura di mere prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960 non è stato abrogato né dal D.L.gs. 276/2003 né dal D.L.gs. 81/2015. Anche dopo tali disposizioni, è comunque condizione di liceità del contratto di somministrazione la titolarità delle prescritte autorizzazioni in capo al somministratore (così
l'art. 20 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 30 del D.L.gs. 81/2015), mentre l'art. 27 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 38 del D. Lgs. 81/2015 affermano il diritto del lavoratore somministrato a ottenere giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore ove la somministrazione sia avvenuta fuori dei casi previsti dalla legge. Quindi, la vicenda in esame ove sia qualificata (come ha fatto il
Tribunale) quale appalto di mere prestazioni di lavoro dovrebbe dirsi senz'altro illecita, poiché le formali appaltatrici non erano certo abilitate all'intermediazione di manodopera.
Ciò detto, secondo l'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cc, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
pagina 4 di 11 Una piana lettura della disposizione consente di rilevare subito, in accordo con la nozione codicistica di appalto, la centralità quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile, appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge. La relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione del servizio appaltato, è allora centrale nell'indagine in ordine alla liceità dell'appalto sotto due profili perché, da un lato, è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, nozione che sul piano semantico rimanda a un insieme di operazioni connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile e, dall'altro lato, va considerata la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo, così che l'organizzazione potrà risultare anche nell'esercizio del potere conformativo della prestazione dei lavoratori impiegati nell'appalto, qualora sia il lavoro umano (più che gli altri fattori della produzione) l'elemento decisivo ai fini della realizzazione del servizio.
E proprio la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio di cui dice l'art. 29 consente alla giurisprudenza di richiamare, ai fini dell'indagine in ordine alla liceità degli appalti anche dopo l'entrata in vigore del D. L.gs. 276/2003, la consolidata elaborazione formatasi nel periodo di vigenza della
L. 1369/1960, secondo la quale l'imprenditore può appaltare “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (Cass. n.
14302/2002). E' quindi lecito affidare a terzi anche attività “concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo” (Cass. sez. un. n. 446/96), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. n. 634/98).
In particolare, per gli appalti endo-aziendali (quale quello qui in esame), la qualificazione come ipotesi lecita ex art. 3 della L. 1369/1969, ovvero vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente appunto dal qualificare l'oggetto dell'appalto come servizio, astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi. Invece, non varrebbe ad escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa
(per essere piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto), e neppure la stipula di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e pagina 5 di 11 gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (Cass. sez. un. n. 2517/97).
In conclusione, la consolidata giurisprudenza finora richiamata riteneva illeciti appalti “il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”(Cass. n.
14302/2002; n. 7089/2000; n. 7917/2000, n. 11040/2000).
Questo orientamento era ribadito anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgvo n. 276/2003. “Ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell che pu anche risultare in relazione alle esigenze o del servizio dedotti contratto dall potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell nonch per la assunzione medesimo appaltatore rischio>
d'impresa>>” (Cass. n. 15615/2011). Così anche da ultimo Cass. n. 7796/2017 desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità già detta, chiara dal testo normativo ed utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite, anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa. Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio, e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora perché
l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio. Si tratta di un potere di direzione, ovvero di conformazione del lavoro nel servizio che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore esercita nel rapporto contrattuale con il lavoratore, e che lo autorizzano pagina 6 di 11 tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente (autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro).
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente - sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con a nozione codicistica di appalto - un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (il tema emerge frequentemente nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 18808/2017). Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di un referente operativo dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione. Con In fatto) L'oggetto dei contratti di appalto stipulati da con e e le relative modalità di Pt_1 CP_2 esecuzione per come ricostruiti in concreto con i documenti, avevano ad oggetto servizi di trasporto di prodotti postali (da e per gli uffici di ), ed attività collegate. Parte_1
Nel senso della qualificazione della vicenda in termini di interposizione fittizia, è decisivo considerare le circostanze documentate, a proposito del fatto che i medesimi servizi appaltati dovevano essere svolti come dettagliatamente prescritto nei Modelli di pianificazione Trasporti (cd MPT), emessi da Parte_1 in relazione a ciascun appalto, i quali stabilivano orari, tragitti con luoghi di partenza ed arrivo e relative soste intermedie, centri postali coinvolti e chilometraggi da percorrere, nonché tipologia di veicoli da impiegare.
Quindi, tali modelli regolavano non solo il servizio di trasporto, bensì ogni decisivo profilo tecnico ed organizzativo del medesimo, con riferimento ai tragitti ed alla successione delle soste intermedie, agli orari di arrivo e di partenza in ciascuna singola destinazione, al contenuto dei trasporti fino alle caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare. E tale complessiva attività di trasporto oggetto dei cd MPT era soggetta a controllo puntuale da parte dei dipendenti di addetti agli uffici serviti dai trasporti svolti dalle imprese Pt_1 esterne, controllo che non riguardava solo il risultato del servizio appaltato, bensì anche i tempi ed i modi con cui erano state svolte le singole fasi dello stesso servizio.
Secondo il Collegio, quanto ai servizi di trasporto formalmente appaltati, nella ricostruzione del fatto è centrale la funzione dei cd MPT che, per le caratteristiche già dette - secondo il programma negoziale descritto dalla società appellante, documentato dai contratti commerciali e relativi allegati - erano lo strumento attraverso il quale la prestazione dei dipendenti delle formali appaltatrici, impiegati nei servizi commessi, veniva preventivamente regolata nella maniera più stringente dalla committente.
pagina 7 di 11 E proprio il dettaglio con cui vi erano prescritte le operazioni richieste agli autisti, dipendenti delle appaltatrici, avrebbe reso del tutto superflua l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di un referente operativo delle società appaltatrici, che del resto è pacifico che in concreto mancasse. Ma, se anche si fosse stato, nemmeno si capirebbe quale poteva essere l'eventuale ruolo di un referente operativo delle appaltatrici nel determinare l'organizzazione di servizi, che invece erano già tutti prestabiliti nel dettaglio dai cd MPT.
Come già ritenuto dal Tribunale, il regolamento contrattuale dell'appalto attesta che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendeva, ed era effettivamente organizzata, diretta e controllata solo in conseguenza delle esigenze dell'organizzazione di impresa della formale committente, e variasse con il variare di quelle, non diversamente da quanto avveniva per la generalità dei dipendenti di
[...]
. E ciò in effetti riflette necessariamente la stessa natura delle attività oggetto dell'appalto, Pt_1 consistenti non in un autonomo servizio, bensì in singole fasi (ritiro, trasporto, consegna ecc.) del processo di recapito, come tali in toto integrate nel più esteso processo produttivo soggetto al potere datoriale della formale committente.
Il ragionamento finora esposto trova conferma in Cass. n. 13782/2021, resa proprio in materia di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro nell'ambito di appalti di analoghi servizi di trasporto di prodotti postali, la quale confermava la sentenza n. 1012/2017 di questa Corte d'Appello, di contenuto analogo alla presente. < In base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è emersa, infatti, la direzione della prestazione lavorativa da parte di tramite l'elaborazione di uno schema predefinito Controparte_4 predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto >.
E ancora, lo stesso ragionamento trova conferma in Cass. n. 17627/2023, la quale ribadiva che per la genuinità dell'appalto di servizi di trasporto in ambito postale è decisivo il requisito della direzione autonoma del personale (come del resto discende dalla stessa affermazione della società appellante a proposito del fatto che si trattava di appalti il labour intensive, nei quali è quindi essenziale il profilo organizzativo della prestazione, più che quello strumentale dei mezzi destinati al suo svolgimento).
In conclusione, i dati essenziali ai fini della decisione che emergevano dai documenti dimostravano che le società formalmente appaltatrici - vincolate al rispetto del programma di dettaglio prestabilito nei MPT, e prive di personale con funzione di referente del singolo appalto presso la committente - si limitavano alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, nel senso che preparavano i turni degli autisti, assegnavano i rispettivi orari, autorizzavano ferie e permessi, ricevevano la comunicazione di eventuali malattie ecc. Si tratta tuttavia di profili irrilevanti per qualificare come genuino un appalto, e che anzi abitualmente pagina 8 di 11 accompagnano l'interposizione fittizia, nella quale la gestione effettiva dei dipendenti appartiene al committente mentre quella amministrativa è riservata all'appaltatore.
Nel caso in esame viene quindi smentita la contraria affermazione di Cass. n. 24386/2020 secondo la quale i medesimi MPT non proverebbero l'ingerenza di nella gestione del servizio da parte della società Pt_1 appaltatrice, limitandosi piuttosto a standardizzare il servizio perché fosse svolto con parametri di omogeneità e qualità uniformi su tutto il territorio nazionale. Quest'ultimo argomento, infatti, sembra presupporre da parte di l'adozione e l'utilizzo di una modulistica destinata Parte_1 esclusivamente a coordinare i servizi esternalizzati con l'organizzazione della committente.
E ancora, il caso in esame si differenzia anche da quelli decisi da Cass. n. 1493/2021 e n. 22796/2020 nei quali nel contratto di appalto erano predeterminate in modo analitico le modalità operative del servizio, in modo funzionale alla corretta esecuzione dello stesso servizio. Ma (a differenza del caso in esame) nelle due pronunce ora citate era invece pacifica la presenza in loco di preposti della società appaltatrice, i quali coordinavano a più livelli il lavoro dei dipendenti addetti al servizio appaltato e/o l'utilizzo di materiali ed attrezzature proprie da parte della stessa appaltatrice. In quei casi, quindi, in concreto era risultato che fosse la stessa appaltatrice a dare direttive sullo svolgimento del servizio, da coordinare con l'attività di impresa della committente.
Appello principale motivo 4) Applicazione del CCNL e livello di inquadramento
La società appellante aveva censurato inoltre la sentenza per avere affermato - in modo contraddittorio - prima l'interposizione nei rapporti di lavoro e di conseguenza la subordinazione nei confronti della committente , e poi la applicazione al rapporto controverso del CCNL servizi postali in Parte_1 appalto, destinato invece al personale effettivamente dipendente delle imprese appaltatrici.
Qualora il rapporto controverso fosse risultato subordinato nei confronti di (ovvero Parte_1 qualora fossero respinti i precedenti motivi 1, 2 e 3), il contratto collettivo da applicare non poteva essere che quello del personale non dirigente di , nel quale l'inquadramento è graduato dal livello Parte_1
A) al livello F). Ed in concreto, al lavoratore appellato, quale autista, competeva eventualmente solo il livello
E) addetto junior, per essere invece infondata la domanda di inquadramento superiore al livello D).
Appello incidentale motivo unico) Erronea applicazione del CCNL di riferimento e del livello di inquadramento
Anche il lavoratore aveva censurato il capo della decisione oggetto del motivo 4) della società.
Sosteneva che il Tribunale aveva respinto la propria domanda di inquadramento nell'ambito del contratto collettivo applicabile al personale non dirigente dipendente da (prima al livello E Parte_1 addetto junior, e poi al livello D addetto senior), solo per averla confusa con una diversa domanda di pagina 9 di 11 inquadramento superiore, in relazione alla quale il lavoratore non avrebbe assolto l'onere di allegazione e prova.
Per contro, le richieste di applicazione del CCNL dei dipendenti di , e del relativo Parte_2 inquadramento, erano lo sviluppo della stessa interposizione fittizia di LID e di nel rapporto di CP_2 lavoro fra e , e quindi non erano soggette al rigoroso onere della prova CP_1 Parte_1 dell'inquadramento superiore, bensì chiedevano esclusivamente di individuare i livelli corrispondenti alla, Con pacifica, mansione di autista sempre svolta alle formali dipendenze di e di CP_2
Una volta individuata la corretta fonte collettiva che regolava il rapporto, al lavoratore quale autista doveva essere riconosciuto:
- il livello E) addetto junior dall'assunzione del dicembre 2022 fino al giugno 2023
- dal giugno 2023 in poi il superiore livello D) addetto senior che, in modo automatico, competeva agli autisti dopo sei mesi di servizio.
Secondo il Collegio, il motivo 4) di appello principale ed il motivo unico di appello incidentale vanno accolti, correggendo la palese contraddizione insita nella sentenza appellata ed affermando quindi che al rapporto di lavoro alle dipendenze di fatto di deve di necessità applicarsi il contratto Parte_1 collettivo del personale non dirigente della stessa società.
Nell'ambito di tale fonte, va accolta la domanda del lavoratore tesa ad ottenere l'attribuzione prima del livello E) e poi del superiore livello D), considerando che il passaggio fra i due è regolato in modo automatico dopo sei mesi di servizio come autista. Infatti, non vi sono dubbi che tale sia sempre stata la Con prestazione svolta negli anni dal lavoratore appellato alle formali dipendenze di (da dicembre 2022) e di
(da gennaio 2024), e di conseguenza già dal giugno 2023 egli aveva maturato il diritto al passaggio CP_2 automatico.
In tal senso Cass. n. 17627/2023, al punto 15 della motivazione, ha interpretato il contratto collettivo dei dipendenti non dirigenti di poste con particolare riferimento al passaggio dal livello E al livello D sulla base di sei mesi continuativi di mansioni come autista.
5) Condanna alle spese di lite di primo grado
Infine, l'appello principale della società aveva censurato il riparto delle spese di lite disposto in sentenza, considerando che - di riflesso al rigetto della domanda di inquadramento superiore - si sarebbe imposta una compensazione, in misura congrua se non addirittura integrale.
Secondo il Collegio, anche l'ultimo motivo di appello principale va respinto.
Infatti, l'unico argomento con il quale la società invocava la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite di primo grado era relativo alla infondatezza della domanda di inquadramento, e respinta dal
Tribunale. pagina 10 di 11 Ma tale argomento è caduto una volta che sono stati accolti il motivo 4) di appello principale, e lo speculare motivo unico di appello incidentale, per avere appurato che la domanda di inquadramento era diversa da quella che erroneamente il Tribunale aveva respinto, e per di più doveva essere accolta. E, di conseguenza, non vi era alcuna altra ragione perché le spese di primo grado non dovessero essere poste per intero a carico della società soccombente in toto.
Spese di lite di secondo grado
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza prevalente di sul complesso delle questioni Pt_1 devolute in appello da entrambe le parti, e sono liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione delle cause di appello di valore indeterminabile di complessità bassa (esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta nel presente giudizio, che si è esaurito in una unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti); nonché infine distratte in favore della procuratrice che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale del motivo 4) di appello principale di , ed in accoglimento dell'appello Pt_1 incidentale di in riforma parziale della sentenza appellata, Controparte_1 dichiara che:
- in luogo del CCNL Servizio Postale in appalto, al rapporto di lavoro fra le parti è applicabile il CCNL
Personale non dirigente di Parte_1
- il lavoratore ha diritto all'inquadramento nel corrispondente livello E addetto junior dalla data di assunzione fino al 13.6.2023, e quindi al livello D addetto senior dal 14.6.2023.
Per il resto, conferma la sentenza appellata nel merito ed in punto spese.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del lavoratore appellato delle spese di secondo grado, liquidate in € 3.347,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cap e contributo unificato – da distrarre in favore della procuratrice antistataria YA SE.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado nei confronti delle appellate e CP_2 CP_2
Firenze, 1° aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 11 di 11