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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 696/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi Parte_1
della legge professionale e rappresentata e difesa, dal Controparte_1
predetto avv. elettivamente domiciliati in San Sossio Parte_1
Baronia (AV) alla Via Camposanto n. 22, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA N. CALANDRA, 5 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. COLETTA PAOLA giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Benevento al Viale Antonio Mellusi, 93, presso l'Avv. Ernesto CANELLI del
Foro di Benevento
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/2/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 15.2.24 parte ricorrente ed Parte_1
eredi dell'Avv. , nato il [...] a Controparte_1 Persona_1
San Sossio Baronia ed ivi deceduto il giorno 25.4.2011 hanno impugnato le cartelle di pagamento (la n. 012 2021 00070548 62 502 per Parte_1
e la n. 012 2021 00070548 62 501 per ) relative
[...] Controparte_1
ai contributi anno 2010 dovuti dal de cuius. .
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo preteso, assumendo che nessun idoneo atto interruttivo è intervenuto.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione dei provvedimenti impugnati dichiararsi la intervenuta prescrizione del debito contributivo e la conseguente nullità delle cartelle esattoriali opposte per violazione di legge, non potendo la CP_2
acquisire versamenti di contributi prescritti.
2.
Con memoria del 4.7.24 si è costituita la , confermando, da un lato, CP_2
come prospettato ex adverso, che nel caso il termine prescrizionale da applicarsi sia di natura decennale per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 66 della Legge n.
247/2012, e che, tale termine decorre dalla data di trasmissione a CP_2
dei dati reddituali dell'iscritto, da inviarsi mediante l'apposita dichiarazione
Modello 5 indicata in norma. Ha però precisato che il ricorrente ha omesso di inviare il Modello 5/2008 contenente i dati reddituali dell'anno 2010 e che, per tale ragione, la ha dovuto acquisire tali dati mediante l'accesso all'anagrafe CP_2
tributaria, avvenuto solo nel 2016, in virtù di apposita convenzione stipulata con nello stesso anno. Pertanto, ha contestato l'eccezione Controparte_3
avversaria di intervenuta prescrizione del credito svolta nel ricorso in opposizione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c. per ciò che attiene ai vizi procedurali.
2 Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell' , che nel costituirsi in CP_4
giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.
3.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall alla luce delle eccezioni formali e sostanziali formulate dai CP_4
ricorrenti.
Va invece accolta invece l'eccezione di inammissibilità ex art. 617 c.p.c. con riguardo alle contestate violazioni procedurali delle cartelle e dell'iscrizione a ruolo perché non precedute da alcun avviso per tardività del ricorso, essendo pacifico che quest'ultimo è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici – a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 – la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto, dal momento che il ruolo e la cartella di pagamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto (Cass. Sez. L, Ord. n. 4225 del
21/02/2018, Sez. L, Sentenza n. 3269 del 10/02/2009).
3 La mancanza dell'avviso non rende quindi nulla la procedura di riscossione avviata con l'iscrizione a ruolo, né tale conseguenza è prevista dal regolamento della CP_2
4.
Il ricorso è infondato, e come tale, va rigettato, con conferma delle cartelle esattoriali opposte.
Occorre anzitutto rilevare che l'art. 66 della l. 247/2012, richiamato in atti, ha disposto che "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ", Controparte_2
comportando l'inapplicabilità del termine quinquennale ex art. 3 della l. 335/1995 alla e la reintegrazione del termine ordinario decennale a mente CP_2
dell'art. 19 della legge n. 576/1980; quest'ultima norma specifica, altresì, al II c. , che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12si è, peraltro, pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ove ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso
4 del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (v. Suprema
Corte, nella sentenza n. 18953/2014).
5.
Ciò premesso, secondo le allegazioni dei ricorrenti la prescrizione per i crediti intimati sarebbe in ogni caso maturata, atteso che controparte non ha notificato alcun atto prima della notifica della cartella che potesse validamente interromperne la decorrenza della stessa.
Tuttavia, occorre precisare che non ha ottemperato Persona_1
all'obbligo dichiarativo prescritto dal comma II della l. 576/1980, non consentendo di fatto alla di attivarsi tempestivamente per far CP_2
valere le proprie pretese, il che è avvenuto solamente nel 2016 (doc. 1 all. memoria), giorno in cui è entrata nella disponibilità dei dati reddituali dell'iscritto, mediante accesso all'anagrafe tributaria effettuato in virtù dell'apposita convenzione stipulata con l in atti. Controparte_3
Per tale ragione, il dies a quo per la prescrizione del credito deve farsi coincidere con il giorno 30.9.2016 ex art. 2935 c.c., in quanto l'ente resistente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni solo dopo esser entrato in possesso dei dati relativi alla posizione contributiva del ricorrente afferenti all'anno 2010.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che nell'arresto del 22/11/2021 n.
35873 ha ribadito che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Controparte_2
un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e
23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di
5 trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione
(Cass. n. 6259 del 2011)" ed ha aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
6.
La notifica delle cartelle esattoriali impugnate, effettuata in data 8.1.24, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2945 c.c.
7.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le cartelle esattoriali opposte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 15/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 696/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi Parte_1
della legge professionale e rappresentata e difesa, dal Controparte_1
predetto avv. elettivamente domiciliati in San Sossio Parte_1
Baronia (AV) alla Via Camposanto n. 22, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA N. CALANDRA, 5 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. COLETTA PAOLA giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Controparte_3
Benevento al Viale Antonio Mellusi, 93, presso l'Avv. Ernesto CANELLI del
Foro di Benevento
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/2/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 15.2.24 parte ricorrente ed Parte_1
eredi dell'Avv. , nato il [...] a Controparte_1 Persona_1
San Sossio Baronia ed ivi deceduto il giorno 25.4.2011 hanno impugnato le cartelle di pagamento (la n. 012 2021 00070548 62 502 per Parte_1
e la n. 012 2021 00070548 62 501 per ) relative
[...] Controparte_1
ai contributi anno 2010 dovuti dal de cuius. .
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo preteso, assumendo che nessun idoneo atto interruttivo è intervenuto.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione dei provvedimenti impugnati dichiararsi la intervenuta prescrizione del debito contributivo e la conseguente nullità delle cartelle esattoriali opposte per violazione di legge, non potendo la CP_2
acquisire versamenti di contributi prescritti.
2.
Con memoria del 4.7.24 si è costituita la , confermando, da un lato, CP_2
come prospettato ex adverso, che nel caso il termine prescrizionale da applicarsi sia di natura decennale per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 66 della Legge n.
247/2012, e che, tale termine decorre dalla data di trasmissione a CP_2
dei dati reddituali dell'iscritto, da inviarsi mediante l'apposita dichiarazione
Modello 5 indicata in norma. Ha però precisato che il ricorrente ha omesso di inviare il Modello 5/2008 contenente i dati reddituali dell'anno 2010 e che, per tale ragione, la ha dovuto acquisire tali dati mediante l'accesso all'anagrafe CP_2
tributaria, avvenuto solo nel 2016, in virtù di apposita convenzione stipulata con nello stesso anno. Pertanto, ha contestato l'eccezione Controparte_3
avversaria di intervenuta prescrizione del credito svolta nel ricorso in opposizione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c. per ciò che attiene ai vizi procedurali.
2 Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell' , che nel costituirsi in CP_4
giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.
3.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall alla luce delle eccezioni formali e sostanziali formulate dai CP_4
ricorrenti.
Va invece accolta invece l'eccezione di inammissibilità ex art. 617 c.p.c. con riguardo alle contestate violazioni procedurali delle cartelle e dell'iscrizione a ruolo perché non precedute da alcun avviso per tardività del ricorso, essendo pacifico che quest'ultimo è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici – a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 – la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto, dal momento che il ruolo e la cartella di pagamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto (Cass. Sez. L, Ord. n. 4225 del
21/02/2018, Sez. L, Sentenza n. 3269 del 10/02/2009).
3 La mancanza dell'avviso non rende quindi nulla la procedura di riscossione avviata con l'iscrizione a ruolo, né tale conseguenza è prevista dal regolamento della CP_2
4.
Il ricorso è infondato, e come tale, va rigettato, con conferma delle cartelle esattoriali opposte.
Occorre anzitutto rilevare che l'art. 66 della l. 247/2012, richiamato in atti, ha disposto che "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ", Controparte_2
comportando l'inapplicabilità del termine quinquennale ex art. 3 della l. 335/1995 alla e la reintegrazione del termine ordinario decennale a mente CP_2
dell'art. 19 della legge n. 576/1980; quest'ultima norma specifica, altresì, al II c. , che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12si è, peraltro, pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ove ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso
4 del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (v. Suprema
Corte, nella sentenza n. 18953/2014).
5.
Ciò premesso, secondo le allegazioni dei ricorrenti la prescrizione per i crediti intimati sarebbe in ogni caso maturata, atteso che controparte non ha notificato alcun atto prima della notifica della cartella che potesse validamente interromperne la decorrenza della stessa.
Tuttavia, occorre precisare che non ha ottemperato Persona_1
all'obbligo dichiarativo prescritto dal comma II della l. 576/1980, non consentendo di fatto alla di attivarsi tempestivamente per far CP_2
valere le proprie pretese, il che è avvenuto solamente nel 2016 (doc. 1 all. memoria), giorno in cui è entrata nella disponibilità dei dati reddituali dell'iscritto, mediante accesso all'anagrafe tributaria effettuato in virtù dell'apposita convenzione stipulata con l in atti. Controparte_3
Per tale ragione, il dies a quo per la prescrizione del credito deve farsi coincidere con il giorno 30.9.2016 ex art. 2935 c.c., in quanto l'ente resistente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni solo dopo esser entrato in possesso dei dati relativi alla posizione contributiva del ricorrente afferenti all'anno 2010.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che nell'arresto del 22/11/2021 n.
35873 ha ribadito che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Controparte_2
un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e
23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di
5 trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione
(Cass. n. 6259 del 2011)" ed ha aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
6.
La notifica delle cartelle esattoriali impugnate, effettuata in data 8.1.24, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2945 c.c.
7.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 II c. c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per la compensazione tra le parti delle spese processuali, considerato che i crediti pretesi sono molto risalenti rispetto alla notifica dell'atto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le cartelle esattoriali opposte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 15/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6