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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1058/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. PRUDENTE CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRUDENTE CARMELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALZA Controparte_1 C.F._1 RT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CERTOSA, 46 20155 MILANO presso il difensore avv. SALZA RT
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ut sopra - la quale aveva chiesto ed Parte_1 ottenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi del IG. , ut sopra, per l'importo di euro 1.600,00 CP_1 in relazione ad un contratto per trattamenti di rimodellamento fisico sottoscritto con la prima – ha impugnato la sentenza n. 798 emessa in data 26.09.2024 dal Giudice di Pace di Legnano in seguito all'opposizione promossa dal IG. (causa avente n. R.g. 715/2021), la quale così statuiva: CP_1
“Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: per i motivi sopra esposti revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara l'annullamento del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, condanna a restituire all'opponente € 1450,00, oltre Parte_1 interessi dal fatto al saldo Condanna a rifondere in favore dell'opponente € 1.000,00 a Parte_1 titolo di spese legali, oltre al 15% di spese generali, iva se dovuta e cassa, oltre alle spese esenti per contributo unificato”.
A fondamento dell'impugnazione l'appellante deduceva la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1418 cc (contestando che il contratto presentasse un oggetto generico ed indeterminato, la mancata programmazione di “un calendario di sedute a favore del IG. ” e CP_1 l'omessa indicazione di un “esperto impegnato nei trattamenti“); per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1352 cc. (contestando la configurabilità del recesso per facta concludentia e la violazione del dovere di buona fede) e per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 34 codice del consumo quanto allo squilibrio del sinallagma contrattuale.
Nel merito, ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Per tali ragioni rassegnava le ss. conclusioni:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: confermare il D.I. n. 288/2021 emesso dal Giudice di Pace di Legnano, previo rigetto dell'opposizione proposta dal sig. avverso il suddetto Controparte_1 decreto.
3) IN SUBORDINE, riconoscere il diritto della ad ottenere il Controparte_2 versamento del saldo dell'importo pattuito e, per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_3 Pt_1 Parte_1 1.600,00 oltre interessi di legge sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio“.
Formato il contraddittorio, si costituiva il IG , il quale contestava quanto ex adverso esposto CP_1 formulando le ss. conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra, il IG. , per il tramite del sottoscritto procuratore, chiede Controparte_1 che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:
Rigettare integralmente l'appello proposto da perché CP_2 Parte_3 inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
Confermare integralmente la sentenza n. 798/2024 emessa dal Giudice di Pace di Legnano;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio anche per il presente grado“.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni pagina 2 di 4 rassegnate dalle parti.
Nullità del contratto per indeterminatezza
La pronuncia oggetto di impugnazione afferma, nella parte motiva, che “il contratto sottoscritto dal IG. tuttavia è del tutto generico ed indeterminato, mancando l'indicazione del contenuto del CP_1 programma di dimagrimento, del metodo applicato e delle modalità con cui i trattamenti rimodellanti e coadiuvanti verranno eseguiti…Light non ha dimostrato di aver eseguito un piano Pt_1 calendarizzato e personalizzato per l'opponente, né di aver proposto via mail date di appuntamenti, né di averlo sollecitato a recarsi presso il Centro a mezzo corrispondenza telematica”.
Secondo l'appellante tale affermazione è destituita di fondamento in quanto “nel contratto sono riportati i trattamenti richiesti dal sig. (rimodellante e coadiuvante) con l'indicazione, per CP_1 ognuno di essi, del relativo costo e del numero delle sedute previste” e, “per quanto concerne il
“periodo di frequenza”, nel contratto è specificamente indicato che “il Cliente ha la facoltà di frequentare liberamente il Centro per tutto il periodo necessario per completare i trattamenti, usufruendo del personale preposto all'assistenza per l'esecuzione del programma prescelto” (art.1)”, aggiungendo che, “sempre all'art.1 è, inoltre, precisato che “il numero dei trattamenti è stabilito in base alle esigenze del caso dal consulente che potrà modificare le sedute in altre metodiche del Centro qualora lo dovesse ritenere necessario” ed infine che “il Centro si riserva la facoltà di far svolgere i trattamenti presso le sedi di via Grigna n. 12 e via Brunelleschi n. 1 a Milano”.
Ciò premesso, osserva lo scrivente quanto segue.
Ai sensi dell'art . 1325, n. 3, cpc, tra i requisiti del contratto vi è anche l'oggetto, la cui assenza determina la nullità del contratto ex art. 1418 cc.
Più precisamente l'art. 1346 c.c. prevede che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Nel caso di specie il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi rientranti nell'ambito di due tipologie distinte: “trattamenti modellanti” e “trattamenti coadiuvanti”.
Orbene, prima di considerare gli altri aspetti su cui si sofferma la pronuncia impugnata (inerenti il
“piano calendarizzato e personalizzato” a favore del IG. ), occorre comprendere se il CP_1 contratto indichi in modo sufficientemente determinato il contenuto di tali trattamenti ovvero, in difetto, se questo possa essere ricostruito sulla base degli elementi forniti all'appellato.
Al primo quesito va data risposta negativa posto che il contratto non specifica in che cosa consistano i trattamenti in questione nell'ambito dell'ampia varietà di proposte per favorire il dimagrimento reperibili in commercio e delle diverse metodologie utilizzate a tal fine.
Alla stessa conclusione, tuttavia, si perviene anche in relazione al secondo quesito tanto è vero che non ha chiarito, nemmeno in questa sede, quali potessero essere i trattamenti Parte_1 proposti (oltretutto distinti rispetto alle due tipologie) non essendo sufficiente l'indicazione del loro numero e del costo di ogni singola seduta (aspetti rilevanti, ma non sotto il profilo in esame).
La genericità delle formule adottate dal contratto non consente dunque di comprendere quali trattamenti abbia concretamente acquistato l'attore e cioè cosa avrebbe avuto diritto a chiedere (e cosa invece era legittimato a rifiutare in quanto estraneo alla prestazioni concordate).
Non a caso nell'atto di opposizione al DI il IG. ha lamentato che “durante i pochi CP_1 trattamenti effettuati …ha dovuto indossare una sorta di sacca di plastica e pedalare su una cyclette, con un enorme sforzo fisico che ha indotto il ben presto ad abbandonare il centro”, CP_1 circostanza che non è stata contestata. pagina 3 di 4 Orbene già rispetto a questa prestazione (ma lo stesso discorso potrebbe porsi per altre di diverso tipo, di natura attiva o passiva) non vi sono elementi per comprendere se essa rientri tra quelle previste dal contratto salvo dilatare i confini della nozione di “trattamenti modellanti e coadiuvanti” fino a renderla sostanzialmente priva di consistenza e quindi idonea a comprendere qualsiasi tipo di trattamento finalizzabile al dimagrimento scelto in modo discrezionale dal prestatore d'opera.
Peraltro dal contratto si evince che i trattamenti proposti dalla ai potenziali clienti Parte_1 sono di cinque tipi e tra questi, oltre ai due in esame, vi è anche la “ginnastica”, al quale però il IG.
non aderiva (e pertanto da ritenersi estraneo al contratto). CP_1
Dunque appare anomalo che, pur avendo scartato tale trattamento (privilegiando quelli “modellanti e coadiuvanti”), egli si sia trovato poi a fare, in concreto, una prestazione di natura prettamente ginnica (che invece aveva rifiutato).
Il chè dimostra che la discrezionalità che l'appellante assume debba essergli riconosciuta nella scelta del trattamento (al di là del numero delle sedute) si traduce di fatto in arbitrio, minando in radice i fondamenti del sinallagma contrattuale.
Infatti, non essendo predeterminata la prestazione dovuta, non è nemmeno valutabile il valore della stessa in termini personali ed economici (e quindi l'adeguatezza/inadeguatezza del corrispettivo).
Per tali ragioni, di natura assorbente (integrative, nella motivazione, di quanto esposto nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure), l'appello non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'appellante deve rifondere all'appellato anche le spese del presente procedimento nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 850,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1058/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. PRUDENTE CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRUDENTE CARMELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALZA Controparte_1 C.F._1 RT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CERTOSA, 46 20155 MILANO presso il difensore avv. SALZA RT
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , ut sopra - la quale aveva chiesto ed Parte_1 ottenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi del IG. , ut sopra, per l'importo di euro 1.600,00 CP_1 in relazione ad un contratto per trattamenti di rimodellamento fisico sottoscritto con la prima – ha impugnato la sentenza n. 798 emessa in data 26.09.2024 dal Giudice di Pace di Legnano in seguito all'opposizione promossa dal IG. (causa avente n. R.g. 715/2021), la quale così statuiva: CP_1
“Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: per i motivi sopra esposti revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara l'annullamento del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, condanna a restituire all'opponente € 1450,00, oltre Parte_1 interessi dal fatto al saldo Condanna a rifondere in favore dell'opponente € 1.000,00 a Parte_1 titolo di spese legali, oltre al 15% di spese generali, iva se dovuta e cassa, oltre alle spese esenti per contributo unificato”.
A fondamento dell'impugnazione l'appellante deduceva la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1418 cc (contestando che il contratto presentasse un oggetto generico ed indeterminato, la mancata programmazione di “un calendario di sedute a favore del IG. ” e CP_1 l'omessa indicazione di un “esperto impegnato nei trattamenti“); per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1352 cc. (contestando la configurabilità del recesso per facta concludentia e la violazione del dovere di buona fede) e per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 34 codice del consumo quanto allo squilibrio del sinallagma contrattuale.
Nel merito, ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Per tali ragioni rassegnava le ss. conclusioni:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: confermare il D.I. n. 288/2021 emesso dal Giudice di Pace di Legnano, previo rigetto dell'opposizione proposta dal sig. avverso il suddetto Controparte_1 decreto.
3) IN SUBORDINE, riconoscere il diritto della ad ottenere il Controparte_2 versamento del saldo dell'importo pattuito e, per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_3 Pt_1 Parte_1 1.600,00 oltre interessi di legge sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio“.
Formato il contraddittorio, si costituiva il IG , il quale contestava quanto ex adverso esposto CP_1 formulando le ss. conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra, il IG. , per il tramite del sottoscritto procuratore, chiede Controparte_1 che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:
Rigettare integralmente l'appello proposto da perché CP_2 Parte_3 inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
Confermare integralmente la sentenza n. 798/2024 emessa dal Giudice di Pace di Legnano;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio anche per il presente grado“.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni pagina 2 di 4 rassegnate dalle parti.
Nullità del contratto per indeterminatezza
La pronuncia oggetto di impugnazione afferma, nella parte motiva, che “il contratto sottoscritto dal IG. tuttavia è del tutto generico ed indeterminato, mancando l'indicazione del contenuto del CP_1 programma di dimagrimento, del metodo applicato e delle modalità con cui i trattamenti rimodellanti e coadiuvanti verranno eseguiti…Light non ha dimostrato di aver eseguito un piano Pt_1 calendarizzato e personalizzato per l'opponente, né di aver proposto via mail date di appuntamenti, né di averlo sollecitato a recarsi presso il Centro a mezzo corrispondenza telematica”.
Secondo l'appellante tale affermazione è destituita di fondamento in quanto “nel contratto sono riportati i trattamenti richiesti dal sig. (rimodellante e coadiuvante) con l'indicazione, per CP_1 ognuno di essi, del relativo costo e del numero delle sedute previste” e, “per quanto concerne il
“periodo di frequenza”, nel contratto è specificamente indicato che “il Cliente ha la facoltà di frequentare liberamente il Centro per tutto il periodo necessario per completare i trattamenti, usufruendo del personale preposto all'assistenza per l'esecuzione del programma prescelto” (art.1)”, aggiungendo che, “sempre all'art.1 è, inoltre, precisato che “il numero dei trattamenti è stabilito in base alle esigenze del caso dal consulente che potrà modificare le sedute in altre metodiche del Centro qualora lo dovesse ritenere necessario” ed infine che “il Centro si riserva la facoltà di far svolgere i trattamenti presso le sedi di via Grigna n. 12 e via Brunelleschi n. 1 a Milano”.
Ciò premesso, osserva lo scrivente quanto segue.
Ai sensi dell'art . 1325, n. 3, cpc, tra i requisiti del contratto vi è anche l'oggetto, la cui assenza determina la nullità del contratto ex art. 1418 cc.
Più precisamente l'art. 1346 c.c. prevede che “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Nel caso di specie il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi rientranti nell'ambito di due tipologie distinte: “trattamenti modellanti” e “trattamenti coadiuvanti”.
Orbene, prima di considerare gli altri aspetti su cui si sofferma la pronuncia impugnata (inerenti il
“piano calendarizzato e personalizzato” a favore del IG. ), occorre comprendere se il CP_1 contratto indichi in modo sufficientemente determinato il contenuto di tali trattamenti ovvero, in difetto, se questo possa essere ricostruito sulla base degli elementi forniti all'appellato.
Al primo quesito va data risposta negativa posto che il contratto non specifica in che cosa consistano i trattamenti in questione nell'ambito dell'ampia varietà di proposte per favorire il dimagrimento reperibili in commercio e delle diverse metodologie utilizzate a tal fine.
Alla stessa conclusione, tuttavia, si perviene anche in relazione al secondo quesito tanto è vero che non ha chiarito, nemmeno in questa sede, quali potessero essere i trattamenti Parte_1 proposti (oltretutto distinti rispetto alle due tipologie) non essendo sufficiente l'indicazione del loro numero e del costo di ogni singola seduta (aspetti rilevanti, ma non sotto il profilo in esame).
La genericità delle formule adottate dal contratto non consente dunque di comprendere quali trattamenti abbia concretamente acquistato l'attore e cioè cosa avrebbe avuto diritto a chiedere (e cosa invece era legittimato a rifiutare in quanto estraneo alla prestazioni concordate).
Non a caso nell'atto di opposizione al DI il IG. ha lamentato che “durante i pochi CP_1 trattamenti effettuati …ha dovuto indossare una sorta di sacca di plastica e pedalare su una cyclette, con un enorme sforzo fisico che ha indotto il ben presto ad abbandonare il centro”, CP_1 circostanza che non è stata contestata. pagina 3 di 4 Orbene già rispetto a questa prestazione (ma lo stesso discorso potrebbe porsi per altre di diverso tipo, di natura attiva o passiva) non vi sono elementi per comprendere se essa rientri tra quelle previste dal contratto salvo dilatare i confini della nozione di “trattamenti modellanti e coadiuvanti” fino a renderla sostanzialmente priva di consistenza e quindi idonea a comprendere qualsiasi tipo di trattamento finalizzabile al dimagrimento scelto in modo discrezionale dal prestatore d'opera.
Peraltro dal contratto si evince che i trattamenti proposti dalla ai potenziali clienti Parte_1 sono di cinque tipi e tra questi, oltre ai due in esame, vi è anche la “ginnastica”, al quale però il IG.
non aderiva (e pertanto da ritenersi estraneo al contratto). CP_1
Dunque appare anomalo che, pur avendo scartato tale trattamento (privilegiando quelli “modellanti e coadiuvanti”), egli si sia trovato poi a fare, in concreto, una prestazione di natura prettamente ginnica (che invece aveva rifiutato).
Il chè dimostra che la discrezionalità che l'appellante assume debba essergli riconosciuta nella scelta del trattamento (al di là del numero delle sedute) si traduce di fatto in arbitrio, minando in radice i fondamenti del sinallagma contrattuale.
Infatti, non essendo predeterminata la prestazione dovuta, non è nemmeno valutabile il valore della stessa in termini personali ed economici (e quindi l'adeguatezza/inadeguatezza del corrispettivo).
Per tali ragioni, di natura assorbente (integrative, nella motivazione, di quanto esposto nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure), l'appello non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'appellante deve rifondere all'appellato anche le spese del presente procedimento nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 850,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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