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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Giliberti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello rubricata al N°725/2023 R.G. tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Attilio Trane (c.f. ) C.F._2
ed avv. Giovanni Donativi (c.f. ); C.F._3
appellante contro
(p.iva c.f. ), in persona del Controparte_1 C.F._4
legale rapp.te, contumace;
nonchè
p.iva ), in persona del legale rapp.te, CP_2 P.IVA_1
contumace; appellate
Oggetto: appello a sentenza GdP avente ad oggetto indebito soggettivo;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28/03/2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1163/2022 depositata il Parte_1
31.08.2022, con la quale il G.d.P. di Brindisi aveva rigettato la domanda proposta dall' odierno
1 appellante, tesa ad ottenere il pagamento dalle odierne appellate ed CP_3 [...] della somma di €. 1.115,59 a titolo di costi Controparte_4
indebitamente trattenuti a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione n. 74450W stipulato il 7 novembre 2007 ed € 600,00 per n. 2 rate senza titolo addebitate, per un totale di € 1660,09.
In primo grado l'intermediario finanziario imaneva contumace, mentre CP_3
l'istituto di credito , ritualmente costituitosi aveva domandato Controparte_4
il rigetto della avversa domanda ritenendo satisfattivo quanto già liquidato.
Il giudice di prime cure con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato la domanda attorea ritenendo che nel caso di specie non trovi applicazione l'art. 125 sexies T.U.B. in virtù di quanto disposto dall'art 30 della direttiva 2008/48/CE a cui il D. Lgs. 141/10
Il ha affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi: 1) Errata Parte_1
individuazione e mancato rispetto della normativa applicabile;
2) … nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole vessatorie che prevedono la non rimborsabilità di costi non interamente maturati, in caso di estinzione anticipata del contratto.
Nel presente grado non si è costituito nessuna delle parti appellate e convenute nel giudizio di prime cure.
L'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto evidenziato che l'attore ed odierno appellante ha rinunciato implicitamente alla parte della domanda riguardante la soma di € 600,00 pari a due rate che lo stesso riteneva erroneamente versate ed illegittimamente trattenute: ne consegue che il giudizio di appello ha avuto ad oggetto solo spese trattenute senza titolo a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.
Va premesso in fatto, che risulta pacifico fra le parti che l'odierno appellante T_
ha stipulato con la per il tramite della
[...] Controparte_1
mandataria convenuta, in data 17/11/2010, un contratto di finanziamento con CP_2
delegazione di pagamento con cessione del quinto dello stipendio mensile n.74450W, per il complessivo importo di € 36.000,00 da restituire in 120 rate da € 300,00, estinto in data
09.12.2014, allo scadere della rata n. 83 del 31.12.2014 con un importo per l'estinzione del finanziamento richiesto dalla pari ad € 10.987,90 ovvero circa € 13.886,44 in meno CP_2 rispetto all'importo del credito erogato, pari a € 24.874,34.
In sede di indicazione del conto residuo del debito per anticipata estinzione, la
[...]
” con nota dell'1/12/2014, aveva determinato il residuo debito in €.10.987,90, di cui ( CP_5
quali importi rilevanti ai fini del presente giudizio ): € 600,00 per “n. 2 quote insolute totalmente
2 insolute” (rinunciate in questo grado); € 74,34 per interessi di mora per ritardati pagamenti;
€
677,33 per “Commissioni finanziarie” (lettera C); € 493,95 “Commissione di intermediazione
(Lettera E ex art. 106 TUB); € 281,31 per “Premi assicurativi” ed € 77,08 per “rimborso spese contrattuali (lettera F).
Tanto precisato in fatto, in diritto va osservato che l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. prevede che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Come è noto, tale disposizione, introdotta con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e segnatamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Peraltro la Corte di Giustizia Europea, con la decisione 11 settembre 2019 ( c.d.
"Sentenza Lexitor", pronunciata nella causa C-383/18 ), ha avuto modo di affermare che "l'articolo
16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Tale pronuncia ha dunque superato il dibattito relativo alla rimborsabilità ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. anche dei costi c.d. "up front" (es: spese di istruttoria, costi di apertura della pratica, commissioni all'agente, etc.) ovvero di quei costi che vengono sostenuti dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito ( laddove era pacifica la rimborsabilità dei costi c.d. "recurring" e cioè dei costi ripetibili ex lege secondo regole di diritto comune, anche, prescindendo dalla previsione dell'art.125-sexies TUB, costituendo dei costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto e quindi non dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, quali ad es. le polizze assicurative, i costi di incasso delle rate, ecc…).
La giurisprudenza di merito espressasi successivamente alla sopra richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, ha ritenuto che il cliente-consumatore che, a seguito dell'estinzione anticipata, domandi il rimborso dei costi del finanziamento, sia esonerato dall'onere di allegazione
3 e prova sulla natura ("recurring" ovvero "up front" ) dei predetti costi. Alla luce della interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, chi giudica ritiene che l'art. 125-sexies T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sussista il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. "up front", nel senso che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ha comportato la sostituzione alla generica locuzione di "equa riduzione" quella, più precisa ed omnicomprensiva, di "riduzione del costo totale del credito", con la ulteriore specificazione secondo la quale tale riduzione debba riguardare "gli interessi e i costi". Del resto, secondo quanto asserito dalla Corte di Giustizia, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sottesa alla norma, verrebbe ad essere sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi che dovessero essere riportati nei contratti come dipendenti dalla loro durata ( ex multis Tribunale Torino, 22.09.2020; Tribunale Torino,
21.03.2020; Tribunale Torino, 29.06.2020; Tribunale Savona, 18.11.2020; Tribunale Roma,
16.09.2020).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte ed in accoglimento del motivo di appello sub.1), la sentenza di prime cure appare errata nella parte in cui operando la anacronistica – in quanto superata dalla introduzione dell'art. 125-sexies TUB - distinzione fra costi "recurring" ovvero "up front", ha ritenuto ( oltre che già rimborsati i primi ) non rimborsabili i secondi, laddove avrebbe dovuto riconoscere il diritto del a seguito della estinzione anticipata del T_
finanziamento, al rimborso anche di questi.
Nel quantum restitutorio si conviene con parte appellante circa l'applicabilità del criterio del c.d. "pro rata temporis". Invero il suddetto criterio di calcolo, pare rispondere al dato letterale contenuto nell'art. 125 sexies T.U.B., nella parte in cui la norma prevede che il rimborso avvenga
"per la vita residua del contratto" e, dunque, in proporzione al residuo tempo di durata.
In ordine all'applicazione alla fattispecie in argomento della richiamata normativa, si evidenza la fondatezza della primo motivo di impugnativa atteso non solo quanto dedotto dall'appellante in tale gravame ed altresì espresso in premessa, ma soprattutto in virtù che non corrisponde al vero la circostanza rappresentato al giudice di prime cure. Rileva il giudice di prime cure che l'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misura nazionali di attuazione”. Ne discende che, nel caso in esame, trovandoci di fronte ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all'invocato art. 125 sexies T.U.B., ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data
4 di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché, si verrebbe a violare il principio di irretroattività delle leggi. Del resto, la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata, non può portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi, per contro, ritenersi ammissibile e giustificazione, l'applicazione solo ai contratti stipulati in un periodo antecedente ma ancora in corso”.
Le ragioni espresse in premessa confutano tale conclusioni sotto il profilo giuridico in ordine alla non applicabilità, mentre sotto il profilo temporale emerge per tabulas dalla documentazione allegata che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 17 novembre
2007 ed estinto in data in data 09.12.2014, nell'ambito della vigenza della citata normativa.
Deve trovare pertanto accoglimento la domanda attorea per complessivi € 1.115,09 poiché indebitamente trattenuti a danno dell'appellante per le causali di cui in premessa (ovvero € 207,74
a “titolo di oneri e commissioni non godute”, € 549,45 a titolo di “commissione di intermediazione”, € 77,08 a titolo di “rimborso spese contrattuali”, ”, € 87,18 a “titolo di costi assicurativi” ed € 194,34 a titolo di “assicurazione rischio di impiego” ) e per l'effetto le appellate vanno condannate in solido alla restituzione delle predette somme in favore del oltre T_
interessi legali dalla domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo nella misura di cui ai parametri medi contenuti nel D.M.55/2014, ponendo le stesse a carico dei convenuti appellati e distrazione a beneficio dei procuratori.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, nei confronti di e della
[...] CP_2 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, disattesa ogni diversa o contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accolto l'appello, riforma la sentenza n.1163/2022 depositata il 31/8/2022, dal G.d.P. di
Brindisi e per l'effetto accoglie la domanda attorea e condanna e della CP_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di €. 1.115, 59 oltre gli interessi legali dalla domanda;
5 2) Condanna in solido altresì e CP_2 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali per il
[...] Parte_1 doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura di €. 125,00 per esborsi ed €. 457,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA e per il presente grado di appello nella misura di €. 174,00 per esborsi ed €. 852,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e
IVA con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Donativi ed Avv. Attilio Trane dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Brindisi in data 26.05.2025
IL GIUDICE dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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