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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1113/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1113
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Nino
Longobardi (C.F. ) – PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) in viale Europa n. 160,
-intimante-
1 E
(p. iva Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Meta (NA) al Corso Italia n. 21, in persona dei legali rappresentanti p.t.
nato a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 Controparte_1
il 12.12.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pane (C.F.
) - PEC in uno all'avv. C.F._3 Email_2
Veronica Castellano (C.F. ) – PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
studio in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 145,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità, contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento , nella qualità di locatrice Parte_1
dell'immobile sito in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 124/A, citava in giudizio la conduttrice società al fine di ottenere il rilascio del predetto Controparte_1
immobile per mancato pagamento di due canoni di locazione.
A fondamento della propria domanda deduceva che il già menzionato immobile era stato concesso in locazione, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
in data 06.03.2023, con protocollo telematico n. 23030618553329796 per il canone mensile di € 1.800,00 e che la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di novembre 2023 e dicembre 2023.
2 Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
deducendo l'insussistenza: 1) della morosità; 2) dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di rilascio e 3) della grave inadempienza contrattuale.
Nella fase sommaria, all'udienza del 20.02.2024, non veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e, in ragione dell'opposizione, disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio fissando per la discussione l'udienza del
18.11.2024, con i termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e documenti.
L'intimante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e per il pagamento dei canoni e degli accessori dovuti fino al rilascio.
Anche la resistente depositava memoria integrativa riportandosi alle conclusioni della comparsa di costituzione depositata nella fase sommaria.
Alla prima udienza del mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Non ammessi i mezzi istruttori articolati dall'intimata, la causa veniva rinviata per la discussione essendo matura per la sua decisione.
La domanda dell'intimante è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda è procedibile essendo stato esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013.
Sulla risoluzione del contratto per morosità.
3 L'art. 1456 c.c. prevede che: “I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola”.
È pacifico in giurisprudenza che, in presenza della clausola, la risoluzione del contratto operi di diritto e non è consentito al giudice la valutazione circa la gravità
dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. (cfr. tra le altre Cass. 23879/2021).
Valutazione giudiziale che è invece richiesta nelle ipotesi, come quella in esame,
nelle quali sorgano contestazioni circa l'esistenza e l'operatività della clausola stessa in relazione ad uno dei suoi elementi costitutivi o dei presupposti (ad esempio la mancata indicazione specifica delle prestazioni e le loro relative modalità la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione) ed il cui giudizio richiede una pronuncia accertativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, va osservato che nel contratto di locazione per cui è causa all'art 13, in relazione al pagamento del canone alle scadenze, le parti hanno così convenuto nella rubrica “Inadempimenti”:
“l'inadempienza da parte del conduttore ad uno qualsiasi dei patti e condizioni
contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato pagamento, anche
parziale, della pigione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, produrrà, ipso
iure, la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore, ed il conseguente
risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.
1456 c.c.”.
invocava tale clausola ai fini dell'effetto risolutivo di diritto del Parte_1
contratto ex art. 1456 c.c., mentre l'intimata, sul punto, deduceva l'inoperatività di tale clausola sostenendo: 1) la scarsa importanza dell'adempimento riferendosi
4 quest'ultimo ad una sola mensilità canone;
2) l'esistenza di una prassi tra le parti per il pagamento del canone a scadenze differite.
Orbene “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa rende irrilevante l'indagine sull'importanza dell'inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti” (Cass. 29301/2019) per cui la circostanza che l'adempimento sia di scarsa importanza non rivela ai fini della risoluzione del caso di specie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda e dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di locazione per cui è causa, per inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, l'intimata deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione in favore dell'intimante, libero e vuoto da persone e cose.
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa per inadempimento della conduttrice;
b) condanna la società in persona dei l.r.p.t., all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile commerciale sito in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 124/A libero e vuoto da persone e cose;
c) condanna la società ', in persona dei l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1
di delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € Parte_1
5 1.270,00 di cui €. 170,00 per spese ed €. 1.100,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1113
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Nino
Longobardi (C.F. ) – PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) in viale Europa n. 160,
-intimante-
1 E
(p. iva Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Meta (NA) al Corso Italia n. 21, in persona dei legali rappresentanti p.t.
nato a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 Controparte_1
il 12.12.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pane (C.F.
) - PEC in uno all'avv. C.F._3 Email_2
Veronica Castellano (C.F. ) – PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
studio in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 145,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità, contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento , nella qualità di locatrice Parte_1
dell'immobile sito in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 124/A, citava in giudizio la conduttrice società al fine di ottenere il rilascio del predetto Controparte_1
immobile per mancato pagamento di due canoni di locazione.
A fondamento della propria domanda deduceva che il già menzionato immobile era stato concesso in locazione, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
in data 06.03.2023, con protocollo telematico n. 23030618553329796 per il canone mensile di € 1.800,00 e che la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di novembre 2023 e dicembre 2023.
2 Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
deducendo l'insussistenza: 1) della morosità; 2) dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di rilascio e 3) della grave inadempienza contrattuale.
Nella fase sommaria, all'udienza del 20.02.2024, non veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e, in ragione dell'opposizione, disposto il mutamento di rito da ordinario a speciale locatizio fissando per la discussione l'udienza del
18.11.2024, con i termini perentori per l'integrazione degli atti introduttivi e documenti.
L'intimante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e per il pagamento dei canoni e degli accessori dovuti fino al rilascio.
Anche la resistente depositava memoria integrativa riportandosi alle conclusioni della comparsa di costituzione depositata nella fase sommaria.
Alla prima udienza del mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Non ammessi i mezzi istruttori articolati dall'intimata, la causa veniva rinviata per la discussione essendo matura per la sua decisione.
La domanda dell'intimante è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda è procedibile essendo stato esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013.
Sulla risoluzione del contratto per morosità.
3 L'art. 1456 c.c. prevede che: “I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola”.
È pacifico in giurisprudenza che, in presenza della clausola, la risoluzione del contratto operi di diritto e non è consentito al giudice la valutazione circa la gravità
dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. (cfr. tra le altre Cass. 23879/2021).
Valutazione giudiziale che è invece richiesta nelle ipotesi, come quella in esame,
nelle quali sorgano contestazioni circa l'esistenza e l'operatività della clausola stessa in relazione ad uno dei suoi elementi costitutivi o dei presupposti (ad esempio la mancata indicazione specifica delle prestazioni e le loro relative modalità la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione) ed il cui giudizio richiede una pronuncia accertativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, va osservato che nel contratto di locazione per cui è causa all'art 13, in relazione al pagamento del canone alle scadenze, le parti hanno così convenuto nella rubrica “Inadempimenti”:
“l'inadempienza da parte del conduttore ad uno qualsiasi dei patti e condizioni
contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato pagamento, anche
parziale, della pigione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, produrrà, ipso
iure, la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore, ed il conseguente
risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.
1456 c.c.”.
invocava tale clausola ai fini dell'effetto risolutivo di diritto del Parte_1
contratto ex art. 1456 c.c., mentre l'intimata, sul punto, deduceva l'inoperatività di tale clausola sostenendo: 1) la scarsa importanza dell'adempimento riferendosi
4 quest'ultimo ad una sola mensilità canone;
2) l'esistenza di una prassi tra le parti per il pagamento del canone a scadenze differite.
Orbene “La pattuizione di una clausola risolutiva espressa rende irrilevante l'indagine sull'importanza dell'inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti” (Cass. 29301/2019) per cui la circostanza che l'adempimento sia di scarsa importanza non rivela ai fini della risoluzione del caso di specie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda e dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di locazione per cui è causa, per inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, l'intimata deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione in favore dell'intimante, libero e vuoto da persone e cose.
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa per inadempimento della conduttrice;
b) condanna la società in persona dei l.r.p.t., all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile commerciale sito in Sorrento (NA) in via degli Aranci n. 124/A libero e vuoto da persone e cose;
c) condanna la società ', in persona dei l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1
di delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € Parte_1
5 1.270,00 di cui €. 170,00 per spese ed €. 1.100,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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