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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/11/2024, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via C. Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 18.12.2020;
attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Re di Roma 21 presso lo studio dell'avv. Angelo
Fiumara, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.10.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 18.12.2020, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale da stante il matrimonio con lei contratto in Paola il 21.05.2011 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 19, parte II, serie A, anno
2011), in costanza del quale sono nati due figli minori, l'1.02.2013 e il Per_1 Per_2
1 17.04.2018. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la separazione dei Parte_1 coniugi con addebito alla moglie;
2. disporre l'affido esclusivo dei figli minori al padre con colloca zione presso lo stesso nella casa in cui sono residenti dalla nascita;
3. stabilire i tempi
e le modalità di frequentazione della madre con i figli;
4. assegnare la casa coniugale al sig.
;
5. stabilire un assegno di mantenimento di € 200,00 per il mantenimento dei minori che Pt_1 la madre dovrà versare in favore del;
6. le spese straordinarie per i figli saranno Pt_1 equamente divise al 50% fra i coniugi:
7. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio
e/o rinnovo del passaporto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e clausola come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20.01.2021. La stessa, Controparte_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Rigettare tutte le richieste contenute nel ricorso introduttivo poiché infondate sia in fatto che in diritto per come si è avuto modo di rappresentare in premessa.
2. E, per
l'effetto, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del sig. Pt_1
, perché con il suo atteggiamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, in
[...] particolare quello della assistenza morale e spirituale, avendo e continuando a manifestare la propria aggressività e violenza contro la moglie, ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
3. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ed Per_1
alla madre con diritto di abitazione preferenziale con la stessa, stabilendo i tempi e Per_2 le modalità di visita del padre;
4. Porre a carico del sig. un assegno di Parte_1 mantenimento nei confronti dei figli pari ad € 600,00 e nei confronti della sig.ra pari CP_1 ad € 300,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese, e rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Del pari obbligare il ricorrente al pagamento delle spese straordinarie, che verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge;
5. Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito che ha anticipato le prime e non riscosso
i secondi”.
Incardinata la fase presidenziale, sentite le parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza dell'1.07.2021 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, è stato disposto: “che in via provvisoria i minori
e siano affidati congiuntamente ai due genitori, con domicilio Persona_3 Controparte_2 preferenziale presso il padre e facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita del padre ) a settimane
2 alterne dalle ore 10.00 del sabato (o durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno settimanale) alle ore 20.00 della domenica (ore 21,00 nel periodo estivo), ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni
a Pasqua dalle ore 10.00 alle 20.00, una settimana a giugno dopo la chiusura dell'anno scolastico, per quindici giorni consecutivi a luglio e ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio;
- che in via provvisoria la casa coniugale, situata in Praia a
Mare alla via E. Montale, sia assegnata a affinché possa abitarvi con i figli Parte_1 minori;
- che in via provvisoria i coniugi (quanto a , una persona di famiglia da Parte_1 lui incaricata, fino alla vigenza delle restrizioni derivanti dalla misura cautelare in atto a salvaguardia della moglie), salvo diverso accordo tra loro, si alternino nell'accompagnare i figli dal proprio domicilio a quello dell'altro coniuge;
- che in via provvisoria , Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, versi un assegno di mantenimento pari complessivamente a
€ 150,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie CP_1
- che in via provvisoria provveda per intero al mantenimento dei figli
[...] Parte_1 minori;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno relative alle figlie (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale)”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi con visto del 9.07.2021 nulla ha opposto.
Incardinata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c..
Con ordinanza del 20.12.2021, il Giudice istruttore, nel modificare parzialmente i provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale dell'1.07.2021, ha disposto la revoca del mantenimento posto a carico di in favore di e ha previsto che, Parte_1 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, versasse al coniuge un assegno pari alla Controparte_1 somma complessiva di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento dei due figli minori, confermando la partecipazione in pari misura dei genitori alle spese extra assegno occorrenti per la prole.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata assunta la prova orale chiesta dalle parti, come ammessa con ordinanza del 17.0.2022, nonché, all'udienza del 15.05.2023, è stata dichiarata la cessazione del contendere relativamente al sub-procedimento iscritto al R.G. n.
1508-1/2020, avendo le parti aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore alla medesima udienza.
Ascoltato il minore all'udienza del 20.11.2023 ed acquisite le relazioni trasmesse Persona_3 dal Servizio di NPI di Scalea, con provvedimento del 4.07.2024 sono state adottate nuove
3 disposizioni in ordine al diritto di visita e frequentazione dei due figli minori da parte di CP_1
quale genitore non collocatario.
[...]
Quindi, all'udienza del 4.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, rinunciando congiuntamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione ai fini della pronuncia della separazione personale dei coniugi con trasmissione degli atti al Collegio, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 ed . Controparte_1
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo ai fini della risoluzione delle ulteriori questioni oggetto del contendere, anche in considerazione degli atti depositati dalle parti in vista dell'udienza del 4.11.2024. Segue, quindi, alla presente pronuncia l'emissione di un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1508/2020, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi ed , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in Paola il 21.05.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 19, parte II, serie A, anno 2011);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola per quanto di sua competenza;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Paola il 19/11/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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