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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Presidente, dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1196 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Giovanni a Piro (SA), in Piazza Aquila n. 2, presso lo studio dell'avv.
Paolo Costantini, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
INDIVIDUALE ” CP_1 Controparte_2 Controparte_3 domiciliata in Roccagloriosa (SA) in Via SP SSP Variante n. 430;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 03.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2019, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta individuale
”, in persona del legale rapp.te p.t. , Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentir dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 10.05.2018 al 17.12.2018 e, per l'effetto, sentir condannare la ditta resistente, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente il trattamento retributivo, il versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data di inizio del lavoro subordinato, ossia dal 10.05.2018, oltre vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è
a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “barista”.
Pag. 2 di 5 I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la CP_ propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di barista per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009,
n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La giurisprudenza di Pt_1 legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
Pag. 3 di 5 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del
CTU pari ad € complessivi € 9.870,68, in applicazione del Persona_1 contratto collettivo nazionale di lavoro, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06).
La ditta convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.870,68, oltre ulteriori Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 4 di 5 Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta. Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte ricorrente, parte che ha richiesta la consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro , in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 28.05.2019 da nei confronti Parte_1 della , ogni Controparte_4 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente Parte_1 CP_2
” è intercorso un rapporto di lavoro
[...] Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di barista, per l'effetto, condanna la ditta resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.870,68 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- nulla sulle spese di lite;
- Pone il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico definitivo di parte ricorrente.
Così deciso in Vallo della Lucania 03 ottobre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Presidente, dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1196 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Giovanni a Piro (SA), in Piazza Aquila n. 2, presso lo studio dell'avv.
Paolo Costantini, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
INDIVIDUALE ” CP_1 Controparte_2 Controparte_3 domiciliata in Roccagloriosa (SA) in Via SP SSP Variante n. 430;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 03.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.05.2019, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta individuale
”, in persona del legale rapp.te p.t. , Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentir dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 10.05.2018 al 17.12.2018 e, per l'effetto, sentir condannare la ditta resistente, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente il trattamento retributivo, il versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data di inizio del lavoro subordinato, ossia dal 10.05.2018, oltre vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è
a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “barista”.
Pag. 2 di 5 I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la CP_ propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con mansioni di barista per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009,
n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La giurisprudenza di Pt_1 legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
Pag. 3 di 5 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009).
Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente quest'ultima rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del
CTU pari ad € complessivi € 9.870,68, in applicazione del Persona_1 contratto collettivo nazionale di lavoro, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06).
La ditta convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.870,68, oltre ulteriori Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo.
Pag. 4 di 5 Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta. Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte ricorrente, parte che ha richiesta la consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro , in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 28.05.2019 da nei confronti Parte_1 della , ogni Controparte_4 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente Parte_1 CP_2
” è intercorso un rapporto di lavoro
[...] Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di barista, per l'effetto, condanna la ditta resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.870,68 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- nulla sulle spese di lite;
- Pone il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico definitivo di parte ricorrente.
Così deciso in Vallo della Lucania 03 ottobre 2024
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
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