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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/02/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 639/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 639/2020 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Daina Squilloni, elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Roviello, elettivamente domiciliato in Prato, viale Montegrappa n. 13 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Ricorrente: (…) In via preliminare, dichiarare inammissibile in questa sede l'avversa domanda di risarcimento del danno, confermando quanto già rilevato sul punto dal Presidente del Tribunale con ordinanza ex art. 708 c. 3 cpc in data 11/12/2020. Nel merito - Assegnare la casa coniugale alla moglie. - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2
abituale e collocazione prevalente presso la madre. - Disporre che il marito versi alla moglie la somma mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€. 250,00 per ciascun figlio), ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa sottoscritto dal
Presidente del Tribunale, dai giudici della famiglia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Prato. - Pagamento del residuo mutuo, gravante sull'immobile già casa coniugale, al 50% tra i coniugi. - Assegni familiari, oggi assegno unico ex legge delega 46/2021, alla madre. - I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - un week-end,
a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, o dall'orario concordato con la madre, fino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui i minori non trascorreranno con il padre il week-end, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportarli a scuola;
un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui la prole trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare la prole presso l'istituto scolastico. Quanto alle festività, ricorrenze e vacanze estive, disporre le seguenti modalità: - i figli trascorreranno ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro
(un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorreranno rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio: A) Quanto alla domanda di addebito se ne chiede la reiezione poiché
pagina 2 di 17 infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. B) Respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale al padre. Peraltro si rileva come non sussista alcun valido motivo per modificare quanto richiesto dalla stessa controparte sotto forma di provvedimenti temporanei ed urgenti (mantenere il diritto d'uso equivale ad assegnare la casa coniugale alla moglie) e quanto si intenderebbe richiedere nella fase di merito. C) Sul diritto di visita, valga quanto già ampiamente dedotto. Riguardo il contributo al mantenimento dei minori, la somma di euro 150,00 ex adverso indicata è da ritenersi del tutto insufficiente, considerato anche il notevole divario tra i redditi dei coniugi. In via istruttoria Per l'ipotesi di avversa richiesta di riapertura della fase istruttoria, salvo quanto già espletato, si conclude come da memorie 183 c. 6 nn 2 e 3, richiamando tutte le eccezioni, opposizioni e deduzioni ivi svolte, da intendersi di seguito integralmente trascritte, richiamando altresì quanto già disposto in proposito dal G.I. nell' ordinanza istruttoria del 23.05.2022, confermata con ordinanza del 16.02.2023, di cui si chiede, occorrendo, conferma. Vittoria di spese
Convenuto: (…) - IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa sul ruolo e ammettere le prove istruttorie avanzate e non ammesse, tempestivamente richieste in atti e/o a verbali di causa, anche in ragione della domanda di addebito avanzata dal non valutata dal Tribunale. CP_1
- NEL MERITO, come da “Memoria di costituzione per la fase di merito in procedimento per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie” depositata in atti in data 12/05/2021
(di reiterazione delle conclusioni rassegnate in calce alla comparsa per la fase presidenziale del
14/11/2020), e che si riportano a seguire, con le piccole variazioni poc'anzi segnalate: A) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie ex art. 151 c. 2 c.c. per violazione dei doveri nascenti dal
[...]
matrimonio (morali, materiali e di fedeltà coniugale) e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di in ordine alla causazione degli eventi dannosi subiti da Parte_1
anche alla persona e alla salute, meglio descritti in atti, accogliere la domanda Controparte_1
di risarcimento danni dal formulata condannando al pagamento CP_1 Parte_1
in favore del marito di una somma pari ad €20.000,00 o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento danni tutti alla persona
(passati, presenti e futuri) alla vita di relazione, alla salute, morale, biologico, ecc. B) assegnare la casa coniugale al marito che ivi riprenderà a vivere con i propri figli, potendo la moglie recarsi a vivere con la propria madre rimasta vedova;
C) la migliore regolamentazione del diritto di visita dei figli minori, come da provvedimento Presidenziale, e conferma del contributo di mantenimento dei minori a carico del in €250,00 complessivi mensili (che con CP_1
pagina 3 di 17 rivalutazione ISTAT è già arrivato ad €288,82) oltre 50% spese straordinarie necessarie o concordate;
D) con vittoria di spese e competenze di lite.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17/11/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2020, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato a Torre Annunziata (NA) il Controparte_1
23/08/2005, unione dalla quale sono nati i figli il 2/08/2007 e il 26/11/2010, Per_1 Per_2 domandando altresì: che sia disposto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
che sia previsto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 500,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'intesa in uso a questo Tribunale;
che sia disciplinata la frequentazione padre/figli (week end alternati e il giovedì di ogni settimana fino al venerdì mattina, oltre ai periodi di vacanza); con pagamento del mutuo al 50%, assegni familiari alla ricorrente e il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La ricorrente ha premesso di lavorare come commessa presso il negozio di Prato, con uno Org_1 stipendio di € 915,59 mensili, mentre il marito lavora presso la con uno stipendio mensile Org_2
di € 1.818,36, oltre straordinari e assegni familiari, e che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, è gravata da mutuo per cui viene versata una rata di € 530,00 al mese. Tanto premesso ha allegato: che il marito ha assunto un atteggiamento impositivo nei confronti della famiglia e accusatorio nei confronti della moglie, comunicando con lei solo attraverso la figlia dodicenne;
che inoltre da maggio 2019 ha cessato di contribuire ai bisogni familiari nella Controparte_1
misura concordata con la moglie, ossia con il pagamento della rata di mutuo e il versamento di €
400,00 al mese per il mantenimento della famiglia, limitandosi a versare la rata del mutuo e a pagare le spese alimentari solo dal giorno 29 di ogni mese, quando percepisce lo stipendio, fino al giorno 10 del mese successivo, quando viene accreditato lo stipendio della moglie, la quale pertanto, oltre a pagare le spese delle utenze, è maggiormente gravata della spesa alimentare.
Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione e Controparte_1 chiedendo che sia pronunciato l'addebito di questa alla moglie, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti a causa della violazione dei doveri coniugali;
che sia disciplinata in modo paritario la frequentazione genitori/figli; che sia posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate.
pagina 4 di 17 Il convenuto ha premesso che i coniugi, da fidanzati, vivevano a Torre Annunziata;
che il marito si trasferì in Emilia per cercare lavoro e dal 10/03/2003 venne assunto dall'azienda di Org_2
Firenze; che la moglie lo raggiunse nel maggio 2002 e iniziò a lavorare presso la catena di supermercati . Org_1
Riguardo alla responsabilità della crisi coniugale, da addebitare alla moglie, ha allegato quanto segue: una prima frattura nell'unione coniugale venne causata dalla ricorrente quando, al momento della nascita del secondogenito, sebbene i genitori avessero già deciso di chiamarlo come il padre di propose di dargli un nome diverso;
ulteriore causa Per_2 Controparte_1
della crisi è da ricercarsi nella presenza costante e invadente dei genitori della moglie, che hanno sempre condizionato le scelte della figlia, si sono spesso recati presso la casa coniugale rimandovi come ospiti anche per lunghi periodi, sebbene l'immobile fosse di soli 65 mq e il suocero fosse gravemente malato di Alzheimer, destabilizzando l'equilibrio familiare, e hanno preteso consistenti aiuti economici, soprattutto dopo la morte della nonna materna della sig.ra
; infine, la moglie ha violato il dovere di fedeltà coniugale, tradendo il marito con il Parte_1
suo caporeparto, tradimento scoperto dal convenuto leggendo in data 17/05/2017 un messaggio sul telefono cellulare della moglie e ammesso sia da quest'ultima che dall'amante, dopo che la ricorrente, dagli anni 2014-2015, in concomitanza con un trasferimento della sede di lavoro a
Pistoia, aveva reso il marito comprensibilmente geloso, avendo cambiato orari e iniziato a truccarsi e a vestirsi in modo più curato, e anche telefonato al marito per comunicargli di volersi separare.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno, il convenuto ha allegato di essere stato colpito da depressione e di essere dimagrito di oltre 10 kg a causa del tradimento della moglie, del suo disinteresse e della sua freddezza, delle sue aggressioni verbali (talvolta anche fisiche), anche alla presenza dei figli.
Ha infine esposto il convenuto che, anche di recente, proseguendo nel suo atteggiamento prepotente e aggressivo, la moglie ha anche ostacolato il rapporto del padre con i figli, impendendo allo stesso di accompagnare ad acquistare l'abito per la prima comunione e Per_2
di incontrare i bambini nel giorno di Santo Stefano, sebbene lui avesse la giornata libera.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 25/11/2020, il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, ha affidato i figli in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ha disciplinato la frequentazione padre/figli facendo salvi i diversi accordi tra i genitori;
ha posto a carico del marito un assegno perequativo pagina 5 di 17 per il mantenimento dei figli di complessivi € 250,00 al mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. Il Presidente ha infine rilevato l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dal convenuto e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa è stata istruita con ordine alle parti di depositare dichiarazioni dei redditi e buste paga e con una c.t.u. volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e a verificare la sussistenza di situazioni rilevanti per l'affidamento condiviso, con specifica delega all'ascolto dei minori ex art. 336-bis c.p.c,, non essendo state ammesse le altre prove richieste dalle parti, in particolare prova testi, interrogatorio formale e ordine di esibizione dedotti dal convenuto.
Dopo il deposito della relazione di c.t.u., è stata rigettata la richiesta della ricorrente di chiamare il CTU a rendere chiarimenti ed è stata riservata al collegio la decisione sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica formulata dalla stessa . È stata inoltre rigettata la richiesta Parte_1
del convenuto di modificare il calendario delle visite padre/figli, sostituendo il giorno del martedì con il mercoledì (fino al giovedì).
Con sentenza non definitiva n. 853/2021 del 15/12/2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
***
Domande inammissibili
Sono inammissibili, per difetto di connessione c.d. forte con la domanda di separazione personale, le domande della ricorrente relative al mutuo, all'«assegno unico e universale per i figli a carico» ex d.l.vo n. 230/2021, al passaporto e documenti equipollenti, così come la domanda del convenuto di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali. Infatti, trattandosi di domande soggette a riti diversi connesse solo parzialmente per causa petendi, riconducibili all'art. 33 c.p.c., non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.. (cfr. ex plurimis Cass., n. 18870 del 08/09/2014).
Status
È stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 709-bis c.p.c..
Addebito della separazione
Il convenuto ha insistito nella domanda di addebito della separazione alla moglie.
pagina 6 di 17 Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass., n. 9074 del 20/04/2011;
Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del 22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
nello stesso senso Cass., n. 3925 del 19/02/2018; n. 31351 del 24/10/2022).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che
richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
pagina 7 di 17 Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Venendo al caso di specie, allega tre condotte ascrivibili alla moglie le quali, a suo Controparte_1
avviso, avrebbero causato la crisi matrimoniale: in primo luogo, l'avere proposto di dare al secondogenito un nome diverso da quello concordato ( , nome del padre del convenuto); in Per_2 secondo luogo, l'avere consentito alla propria famiglia di origine di alterare negativamente gli equilibri del proprio nucleo familiare, accettando il condizionamento dei genitori, specie della madre,
rispetto alle decisioni interessanti la vita familiare, tollerando la loro presenza in casa anche per lunghi periodi, rispondendo alle loro frequenti richieste di aiuto economico;
in terzo luogo, l'avere intrattenuto una relazione amorosa con un collega di lavoro.
Quanto alla prima condotta, non contestata dalla ricorrente, anche volendo qualificare il comportamento della moglie come contrastante con il dovere di collaborazione nell'interesse della pagina 8 di 17 famiglia (art. 142 c.c.) e di concordare l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.) – il che è dubbio sotto il profilo interpretativo -, si tratterebbe di una violazione di lieve entità, di cui (oggettivamente, essendo irrilevante il sentimento puramente soggettivo del convenuto) è da escludere l'efficienza causale rispetto alla crisi matrimoniale, tanto più che il figlio della coppia è stato poi chiamato effettivamente . L'assenza di collegamento eziologico si desume anche dal fatto che Per_2 CP_1
si è allontanato dalla casa coniugale circa dieci anni dopo la nascita di .
[...] Per_2
La seconda categoria di condotte è rimasta indimostrata. Infatti, sebbene la ricorrente non abbia contestato di avere qualche volta ospitato i genitori a casa e di aver dato loro un supporto economico, ella ha negato che ciò sia avvenuto con abitualità. La prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili in quanto i capitoli
(da 2 a 7), oltre a contenere valutazioni precluse ai testimoni, sono formulati in modo generico soprattutto sotto il profilo temporale, che sarebbe stato essenziale sia per apprezzare la frequenza degli episodi che per verificare la collocazione temporale di essi rispetto alla decisione del sig.
[...] di separarsi di fatto dalla moglie, in funzione dell'accertamento del nesso di causalità tra i CP_1 fatti e la crisi matrimoniale. Generico è anche il capitolo di prova (n. 5) sul consenso e sull'opinione del marito, indispensabile per accertare se l'atteggiarsi dei rapporti con la famiglia di origine della moglie fosse stato da lui contrastato e subito per la prevaricazione della moglie e se al contrario fosse parte dell'indirizzo della vita familiare concordato (e solo ex post criticato).
Nella comparsa conclusionale il convenuto ha enfatizzato l'atteggiamento tenuto dalla madre della ricorrente, , che in corso di c.t.u., parlando con la consulente, avrebbe manifestato Persona_3
aperta ostilità nei confronti del genero. La circostanza viene in effetti riportata nella relazione peritale
(pagine 47-48) in cui la dott. evidenzia di avere «“riportato” la nonna materna a rispondere Per_4 alla domanda posta, circa il rapporto coi suoi nipoti e non a dilungarsi circa le sue opinioni personali verso l'ex genero». La circostanza è tuttavia irrilevante ai fini della pronuncia di addebito, sia perché si riferisce a una condotta della suocera e non della moglie, sia perché, in ogni caso, come sopra rilevato, non è dimostrato il collegamento eziologico tra tale comportamento e, più in generale,
il rapporto tra il sig. e i genitori della sig.ra , e la cessazione della comunione CP_1 Parte_1 spirituale tra i coniugi.
Anche la terza condotta è rimasta sprovvista di supporto probatorio.
La prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili perché i capitoli formulati (da 8 a 13), oltre a essere in gran parte generici, si riferiscono per lo più a circostanze irrilevanti che, ove anche confermate, non sarebbero idonee a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti del tradimento della moglie: il fatto di vestirsi in modo più curato o femminile, o di avere «cambiato orari» (senza specificare come tali orari fossero stati modificati), o il fatto di essersi trattenuta un solo giorno più a lungo a lavoro, o di pagina 9 di 17 non voler mostrare il proprio telefono al marito (peraltro di fronte a terzi) non costituiscono neppure meri indizi di una relazione extraconiugale.
Nulla provano, poi, i due messaggi di cui al documento n. 7 prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposto perché sono decontestualizzati - anche assumendo che siano stati scritti ed inviati da , non si leggono i messaggi precedenti né la risposta del destinatario -, Parte_1
privi di data e generici nel contenuto.
Significativa è poi la considerazione che non abbia chiesto di provare né la Controparte_1
confessione che la moglie gli avrebbe reso sulla relazione extraconiugale né le dichiarazioni dell'amante, che avrebbero confermato i sospetti d'infedeltà.
Quanto agli ulteriori documenti richiamati dal sig. nella comparsa conclusionale, si rileva CP_1 che i contenuti audio di cui al doc. 39 prodotto dal convenuto mediante CD sono irrilevanti perché
non è provato a quando risalgono le registrazioni delle conversazioni tra i coniugi e, in ogni caso, potrebbero al più dimostrare un'elevata conflittualità tra le parti, pacifica in atti;
i messaggi e-mail di cui al doc. 40 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono parimenti irrilevanti, in quanto sono stati scambiati nel settembre 2020, quando era stato già introdotto il presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, la domanda riconvenzionale di addebito proposta da Controparte_1 dev'essere rigettata.
Esercizio della responsabilità genitoriale
In punto di affidamento dei figli, loro collocamento prevalente e frequentazione, le domande delle parti, così come formulate al momento della precisazione delle conclusioni, sono in parte convergenti.
In particolare, entrambi instano per l'affidamento condiviso di e e aderiscono alla Per_1 Per_2
disciplina della frequentazione padre/figli stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti del
Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c..
Tuttavia, mentre la ricorrente chiede che i figli siano collocati in via prevalente presso di sé, il convenuto, peraltro in contrasto con quanto chiesto in tema di frequentazione, chiede che sia disposta la collocazione dei minori presso il padre (con ripercussioni sull'assegnazione della casa coniugale, v. infra).
Il Collegio, tenuto conto delle risultanze della c.t.u., ritiene, da un lato, che non vi siano ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, considerato preferibile dal legislatore per garantire ai figli di conservare rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori e ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione ed assistenza morale (art. 337-ter, comma 1, c.c.); dall'altro lato, che debba essere confermata la collocazione prevalente di Per_1
pagina 10 di 17 e presso la madre, attuata di fatto dal momento dell'allontanamento del padre dalla casa Per_2
familiare e poi formalmente in forza dell'ordinanza presidenziale emessa in data 11/12/2020.
Quanto al primo profilo, il CTU nominato dott. all'esito di un'approfondita Persona_5
indagine incentrata su tutti i componenti di questa famiglia disgregata ed estesa alle rispettive famiglie di origine, con un ragionamento articolato e immune da vizi logici, ha verificato che entrambi i genitori possiedono adeguate capacità genitoriali, pur avendo rilevato delle criticità, legate sia alla personalità di ciascuno (sebbene esente da psicopatologie), che all'interazione altamente conflittuale tra loro, tali da creare nella figlia un conflitto di lealtà; criticità Per_1
tuttavia superabili attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi, all'interno del quale possa riservarsi adeguato spazio individuale (si vedano su Controparte_1 quest'ultimo aspetto le conclusioni del consulente e, a pagina 47 della relazione peritale, le repliche alle osservazioni del procuratore del c.t.p. di ). Parte_1
I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto consentito dal terzo periodo del terzo comma dell'art. 337-ter c.c..
Quanto al secondo profilo, sarebbe causa di un brusco e immotivato sconvolgimento delle abitudini di vita dei figli il mutamento della loro collocazione rispetto a quella attuale, attuata ormai da quasi quattro anni: lo stesso convenuto, peraltro, in nessuno dei suoi scritti difensivi, ha motivato la domanda di collocazione dei figli presso di sé, avendo al contrario argomentato sulla frequentazione padre/figli sul presupposto che questi siano collocati prevalentemente presso la madre. La richiesta, pertanto, appare più strumentale a vedersi assegnata la casa coniugale che dettata da un effettivo intendimento del convenuto.
Tale era la reale posizione del convenuto che neppure la c.t.u. ha approfondito questo tema, concludendo comunque per la collocazione prevalente dei figli presso la madre.
In ogni caso, dall'analisi delle dichiarazioni rese da e al c.t.u. si evince Per_1 Per_2 chiaramente che i minori si trovano bene con l'attuale sistemazione: ha sentito il bisogno Per_1
di puntualizzare di stare bene con la mamma e di voler continuare a stare con lei, ha Per_2
detto di stare bene anche col padre, ma nessuno dei ragazzi ha espresso il desiderio di trasferirsi presso l'abitazione di quest'ultimo o ha riferito di malesseri correlati alla coabitazione con la madre, che neppure il convenuto allega.
pagina 11 di 17 Circa la frequentazione padre/figli, non vi sono ragioni per modificare la regolamentazione posta dal Presidente del Tribunale, a cui entrambi i genitori si sono adeguati, nella difficoltà di accordarsi autonomamente per stabilire un diverso palinsesto (per esempio per conciliare le esigenze di lavoro di entrambi o impegni imprevisti), possibilità che comunque dev'essere confermata e incoraggiata, nell'auspicio che le difficoltà di interazione e comunicazione tra i genitori col tempo vengano superate.
Assegnazione della casa coniugale
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c., la casa coniugale dev'essere assegnata alla moglie, in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori, così che questi ultimi possano continuare a trascorrere la maggior parte del loro tempo nell'ambiente nel quale sono cresciuti, costituente il centro dei loro interessi.
Mantenimento della prole
Sul punto, mentre la ricorrente ha insistito nella domanda proposta con il ricorso (per un assegno perequativo a carico del padre di € 500,00 mensili), il convenuto ha modificato la propria domanda in adesione a quanto statuito nei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. (contributo mensile di € 250,00).
L'accertamento circa la necessità di prevedere un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e la quantificazione dello stesso si basano sui criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.p.c..
Quanto al primo punto, si presume che, con il trascorrere degli anni e l'avvento dell'adolescenza anche per il figlio , le esigenze dei figli siano divenute più onerose per i genitori. Per_2
Quanto al secondo punto, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori era presumibilmente medio-basso in quanto i redditi della famiglia non superavano € 2.000,00 mensili ed erano gravati dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di circa € 500,00 mensili.
Quanto al terzo e al quinto punto, considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sebbene sia assicurata un'ampia frequentazione del padre, deve rilevarsi come i compiti domestici e di cura nei confronti di e siano assolti in via prevalente dalla madre. Per_1 Per_2
Quanto, infine, al quarto punto, le condizioni economiche dei coniugi sono le seguenti, rimaste pressoché invariate dall'introduzione del giudizio.
Essi sono comproprietari della casa coniugale, acquistata con l'accensione di un mutuo non ancora estinto, con una rata mensile di circa € 500,00 che in costanza di convivenza veniva pagata dal marito e che oggi è egualmente sostenuta da entrambi.
pagina 12 di 17 , lavoratrice dipendente, nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta Parte_1
(730/2022, anno 2021), ha dichiarato un reddito annuo imponibile di € 13.915,00 (circa €
1.110,00 netti per 12 mensilità); le buste paga in atti attestano uno stipendio mensile di circa €
1.000/1.100,00, che arriva a € 1.600/1.800,00 con gli straordinari (cfr. deposito del 27/09/2022).
anche lui lavoratore subordinato, nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta Controparte_1
(730/2022, anno 2021), ha dichiarato un reddito annuo imponibile di € 27.490,00 (circa €
1.941,00 netti per 12 mensilità); le buste paga in atti indicano uno stipendio mensile di circa €
1.600,00, che aumenta con gli straordinari (cfr. deposito del 30/09/2022).
Il marito deve pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, di € 550,00 al mese, al netto di utenze e oneri condominiali (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Entrambi i coniugi sono proprietari di un'autovettura.
Riguardo all'assegno unico, che in base alla legge [art. 1, comma 2, lett. f), legge n. 46/2021 e art. 2, comma 2, d.l.vo n. 230/2021], in caso di affidamento condiviso, spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, sul quale il Tribunale non può statuire, ci si limita rilevare che ciascun coniuge percepisce il 50% dell'emolumento, pari a € 221,60 mensili (secondo quanto allegato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale senza contestazione del convenuto).
Tutto ciò considerato, tenuto conto anche della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al
Org_ consumo per famiglie operai e impiegati rilevato dall' maturata da gennaio 2021, il
Tribunale giudica equo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei figli di € 300,00, importo annualmente automaticamente rivalutabile secondo lo stesso indice
Org_
Le spese straordinarie sostenute per i figli, purché documentate, sono ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo la disciplina stabilita nel Protocollo d'intesa siglato tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, riportata in dispositivo.
Spese processuali
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate per un terzo, mentre per la restante quota di due terzi è posta a carico del convenuto, che si è visto rigettare la domanda di addebito, la domanda sulla collocazione prevalente dei figli e sull'assegnazione della casa coniugale.
I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della causa (scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura pagina 13 di 17 ridotta per le fasi istruttoria (€ 1.500,00) e decisionale (€ 1.595,00), tenuto conto che non sono state espletate prove orali, con conseguente semplificazione (anche) delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande della ricorrente relative al mutuo, all'«assegno unico e universale per i figli a carico» ex d.l.vo n. 230/2021, al passaporto e documenti equipollenti, e la domanda del convenuto di risarcimento del danno;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da CP_1
[...]
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i Per_1 Persona_6
genitori: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre Parte_1
;
[...]
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo Controparte_1
quanto concordato con la madre, in considerazione delle esigenze dei minori e dei rispettivi impegni lavorativi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: il week-end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o dall'orario concordato con la madre fino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui i minori non trascorreranno con il padre il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare la prole a scuola;
un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui la prole trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina pagina 14 di 17 successiva, quando avrà cura di riportare la prole presso l'istituto scolastico. I periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, i figli trascorreranno ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i minori durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, poi, trascorreranno il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorreranno la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale i figli saranno raggiungibile;
6) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che comprenda anche sedute individuali dedicate a , con gli obiettivi evidenziati nella Persona_7
relazione del CTU depositata il 6/01/2023;
7) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
8) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 pe ciascun figlio), soggetta a rivalutazione
Org_ annuale secondo gli indici
9) le spese straordinarie per i figli sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, in base a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra questo Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, secondo cui:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale pagina 15 di 17 scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
10) dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della restante quota di due terzi, che liquida in €
pagina 16 di 17 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
11) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 14/02/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 639/2020 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Daina Squilloni, elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Roviello, elettivamente domiciliato in Prato, viale Montegrappa n. 13 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 17 Ricorrente: (…) In via preliminare, dichiarare inammissibile in questa sede l'avversa domanda di risarcimento del danno, confermando quanto già rilevato sul punto dal Presidente del Tribunale con ordinanza ex art. 708 c. 3 cpc in data 11/12/2020. Nel merito - Assegnare la casa coniugale alla moglie. - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2
abituale e collocazione prevalente presso la madre. - Disporre che il marito versi alla moglie la somma mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€. 250,00 per ciascun figlio), ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa sottoscritto dal
Presidente del Tribunale, dai giudici della famiglia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Prato. - Pagamento del residuo mutuo, gravante sull'immobile già casa coniugale, al 50% tra i coniugi. - Assegni familiari, oggi assegno unico ex legge delega 46/2021, alla madre. - I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - un week-end,
a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, o dall'orario concordato con la madre, fino al lunedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui i minori non trascorreranno con il padre il week-end, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportarli a scuola;
un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui la prole trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare la prole presso l'istituto scolastico. Quanto alle festività, ricorrenze e vacanze estive, disporre le seguenti modalità: - i figli trascorreranno ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro
(un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorreranno rispettivamente la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio: A) Quanto alla domanda di addebito se ne chiede la reiezione poiché
pagina 2 di 17 infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. B) Respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale al padre. Peraltro si rileva come non sussista alcun valido motivo per modificare quanto richiesto dalla stessa controparte sotto forma di provvedimenti temporanei ed urgenti (mantenere il diritto d'uso equivale ad assegnare la casa coniugale alla moglie) e quanto si intenderebbe richiedere nella fase di merito. C) Sul diritto di visita, valga quanto già ampiamente dedotto. Riguardo il contributo al mantenimento dei minori, la somma di euro 150,00 ex adverso indicata è da ritenersi del tutto insufficiente, considerato anche il notevole divario tra i redditi dei coniugi. In via istruttoria Per l'ipotesi di avversa richiesta di riapertura della fase istruttoria, salvo quanto già espletato, si conclude come da memorie 183 c. 6 nn 2 e 3, richiamando tutte le eccezioni, opposizioni e deduzioni ivi svolte, da intendersi di seguito integralmente trascritte, richiamando altresì quanto già disposto in proposito dal G.I. nell' ordinanza istruttoria del 23.05.2022, confermata con ordinanza del 16.02.2023, di cui si chiede, occorrendo, conferma. Vittoria di spese
Convenuto: (…) - IN VIA ISTRUTTORIA: rimettere la causa sul ruolo e ammettere le prove istruttorie avanzate e non ammesse, tempestivamente richieste in atti e/o a verbali di causa, anche in ragione della domanda di addebito avanzata dal non valutata dal Tribunale. CP_1
- NEL MERITO, come da “Memoria di costituzione per la fase di merito in procedimento per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie” depositata in atti in data 12/05/2021
(di reiterazione delle conclusioni rassegnate in calce alla comparsa per la fase presidenziale del
14/11/2020), e che si riportano a seguire, con le piccole variazioni poc'anzi segnalate: A) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie ex art. 151 c. 2 c.c. per violazione dei doveri nascenti dal
[...]
matrimonio (morali, materiali e di fedeltà coniugale) e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di in ordine alla causazione degli eventi dannosi subiti da Parte_1
anche alla persona e alla salute, meglio descritti in atti, accogliere la domanda Controparte_1
di risarcimento danni dal formulata condannando al pagamento CP_1 Parte_1
in favore del marito di una somma pari ad €20.000,00 o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento danni tutti alla persona
(passati, presenti e futuri) alla vita di relazione, alla salute, morale, biologico, ecc. B) assegnare la casa coniugale al marito che ivi riprenderà a vivere con i propri figli, potendo la moglie recarsi a vivere con la propria madre rimasta vedova;
C) la migliore regolamentazione del diritto di visita dei figli minori, come da provvedimento Presidenziale, e conferma del contributo di mantenimento dei minori a carico del in €250,00 complessivi mensili (che con CP_1
pagina 3 di 17 rivalutazione ISTAT è già arrivato ad €288,82) oltre 50% spese straordinarie necessarie o concordate;
D) con vittoria di spese e competenze di lite.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17/11/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2020, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato a Torre Annunziata (NA) il Controparte_1
23/08/2005, unione dalla quale sono nati i figli il 2/08/2007 e il 26/11/2010, Per_1 Per_2 domandando altresì: che sia disposto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
che sia previsto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 500,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo d'intesa in uso a questo Tribunale;
che sia disciplinata la frequentazione padre/figli (week end alternati e il giovedì di ogni settimana fino al venerdì mattina, oltre ai periodi di vacanza); con pagamento del mutuo al 50%, assegni familiari alla ricorrente e il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La ricorrente ha premesso di lavorare come commessa presso il negozio di Prato, con uno Org_1 stipendio di € 915,59 mensili, mentre il marito lavora presso la con uno stipendio mensile Org_2
di € 1.818,36, oltre straordinari e assegni familiari, e che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, è gravata da mutuo per cui viene versata una rata di € 530,00 al mese. Tanto premesso ha allegato: che il marito ha assunto un atteggiamento impositivo nei confronti della famiglia e accusatorio nei confronti della moglie, comunicando con lei solo attraverso la figlia dodicenne;
che inoltre da maggio 2019 ha cessato di contribuire ai bisogni familiari nella Controparte_1
misura concordata con la moglie, ossia con il pagamento della rata di mutuo e il versamento di €
400,00 al mese per il mantenimento della famiglia, limitandosi a versare la rata del mutuo e a pagare le spese alimentari solo dal giorno 29 di ogni mese, quando percepisce lo stipendio, fino al giorno 10 del mese successivo, quando viene accreditato lo stipendio della moglie, la quale pertanto, oltre a pagare le spese delle utenze, è maggiormente gravata della spesa alimentare.
Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione e Controparte_1 chiedendo che sia pronunciato l'addebito di questa alla moglie, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti a causa della violazione dei doveri coniugali;
che sia disciplinata in modo paritario la frequentazione genitori/figli; che sia posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate.
pagina 4 di 17 Il convenuto ha premesso che i coniugi, da fidanzati, vivevano a Torre Annunziata;
che il marito si trasferì in Emilia per cercare lavoro e dal 10/03/2003 venne assunto dall'azienda di Org_2
Firenze; che la moglie lo raggiunse nel maggio 2002 e iniziò a lavorare presso la catena di supermercati . Org_1
Riguardo alla responsabilità della crisi coniugale, da addebitare alla moglie, ha allegato quanto segue: una prima frattura nell'unione coniugale venne causata dalla ricorrente quando, al momento della nascita del secondogenito, sebbene i genitori avessero già deciso di chiamarlo come il padre di propose di dargli un nome diverso;
ulteriore causa Per_2 Controparte_1
della crisi è da ricercarsi nella presenza costante e invadente dei genitori della moglie, che hanno sempre condizionato le scelte della figlia, si sono spesso recati presso la casa coniugale rimandovi come ospiti anche per lunghi periodi, sebbene l'immobile fosse di soli 65 mq e il suocero fosse gravemente malato di Alzheimer, destabilizzando l'equilibrio familiare, e hanno preteso consistenti aiuti economici, soprattutto dopo la morte della nonna materna della sig.ra
; infine, la moglie ha violato il dovere di fedeltà coniugale, tradendo il marito con il Parte_1
suo caporeparto, tradimento scoperto dal convenuto leggendo in data 17/05/2017 un messaggio sul telefono cellulare della moglie e ammesso sia da quest'ultima che dall'amante, dopo che la ricorrente, dagli anni 2014-2015, in concomitanza con un trasferimento della sede di lavoro a
Pistoia, aveva reso il marito comprensibilmente geloso, avendo cambiato orari e iniziato a truccarsi e a vestirsi in modo più curato, e anche telefonato al marito per comunicargli di volersi separare.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno, il convenuto ha allegato di essere stato colpito da depressione e di essere dimagrito di oltre 10 kg a causa del tradimento della moglie, del suo disinteresse e della sua freddezza, delle sue aggressioni verbali (talvolta anche fisiche), anche alla presenza dei figli.
Ha infine esposto il convenuto che, anche di recente, proseguendo nel suo atteggiamento prepotente e aggressivo, la moglie ha anche ostacolato il rapporto del padre con i figli, impendendo allo stesso di accompagnare ad acquistare l'abito per la prima comunione e Per_2
di incontrare i bambini nel giorno di Santo Stefano, sebbene lui avesse la giornata libera.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 25/11/2020, il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente, ha affidato i figli in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ha disciplinato la frequentazione padre/figli facendo salvi i diversi accordi tra i genitori;
ha posto a carico del marito un assegno perequativo pagina 5 di 17 per il mantenimento dei figli di complessivi € 250,00 al mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. Il Presidente ha infine rilevato l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dal convenuto e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa è stata istruita con ordine alle parti di depositare dichiarazioni dei redditi e buste paga e con una c.t.u. volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e a verificare la sussistenza di situazioni rilevanti per l'affidamento condiviso, con specifica delega all'ascolto dei minori ex art. 336-bis c.p.c,, non essendo state ammesse le altre prove richieste dalle parti, in particolare prova testi, interrogatorio formale e ordine di esibizione dedotti dal convenuto.
Dopo il deposito della relazione di c.t.u., è stata rigettata la richiesta della ricorrente di chiamare il CTU a rendere chiarimenti ed è stata riservata al collegio la decisione sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica formulata dalla stessa . È stata inoltre rigettata la richiesta Parte_1
del convenuto di modificare il calendario delle visite padre/figli, sostituendo il giorno del martedì con il mercoledì (fino al giovedì).
Con sentenza non definitiva n. 853/2021 del 15/12/2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
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Domande inammissibili
Sono inammissibili, per difetto di connessione c.d. forte con la domanda di separazione personale, le domande della ricorrente relative al mutuo, all'«assegno unico e universale per i figli a carico» ex d.l.vo n. 230/2021, al passaporto e documenti equipollenti, così come la domanda del convenuto di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali. Infatti, trattandosi di domande soggette a riti diversi connesse solo parzialmente per causa petendi, riconducibili all'art. 33 c.p.c., non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.. (cfr. ex plurimis Cass., n. 18870 del 08/09/2014).
Status
È stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 709-bis c.p.c..
Addebito della separazione
Il convenuto ha insistito nella domanda di addebito della separazione alla moglie.
pagina 6 di 17 Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis: Cass., n. 9074 del 20/04/2011;
Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del 22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
nello stesso senso Cass., n. 3925 del 19/02/2018; n. 31351 del 24/10/2022).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che
richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018; Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
pagina 7 di 17 Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Venendo al caso di specie, allega tre condotte ascrivibili alla moglie le quali, a suo Controparte_1
avviso, avrebbero causato la crisi matrimoniale: in primo luogo, l'avere proposto di dare al secondogenito un nome diverso da quello concordato ( , nome del padre del convenuto); in Per_2 secondo luogo, l'avere consentito alla propria famiglia di origine di alterare negativamente gli equilibri del proprio nucleo familiare, accettando il condizionamento dei genitori, specie della madre,
rispetto alle decisioni interessanti la vita familiare, tollerando la loro presenza in casa anche per lunghi periodi, rispondendo alle loro frequenti richieste di aiuto economico;
in terzo luogo, l'avere intrattenuto una relazione amorosa con un collega di lavoro.
Quanto alla prima condotta, non contestata dalla ricorrente, anche volendo qualificare il comportamento della moglie come contrastante con il dovere di collaborazione nell'interesse della pagina 8 di 17 famiglia (art. 142 c.c.) e di concordare l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.) – il che è dubbio sotto il profilo interpretativo -, si tratterebbe di una violazione di lieve entità, di cui (oggettivamente, essendo irrilevante il sentimento puramente soggettivo del convenuto) è da escludere l'efficienza causale rispetto alla crisi matrimoniale, tanto più che il figlio della coppia è stato poi chiamato effettivamente . L'assenza di collegamento eziologico si desume anche dal fatto che Per_2 CP_1
si è allontanato dalla casa coniugale circa dieci anni dopo la nascita di .
[...] Per_2
La seconda categoria di condotte è rimasta indimostrata. Infatti, sebbene la ricorrente non abbia contestato di avere qualche volta ospitato i genitori a casa e di aver dato loro un supporto economico, ella ha negato che ciò sia avvenuto con abitualità. La prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili in quanto i capitoli
(da 2 a 7), oltre a contenere valutazioni precluse ai testimoni, sono formulati in modo generico soprattutto sotto il profilo temporale, che sarebbe stato essenziale sia per apprezzare la frequenza degli episodi che per verificare la collocazione temporale di essi rispetto alla decisione del sig.
[...] di separarsi di fatto dalla moglie, in funzione dell'accertamento del nesso di causalità tra i CP_1 fatti e la crisi matrimoniale. Generico è anche il capitolo di prova (n. 5) sul consenso e sull'opinione del marito, indispensabile per accertare se l'atteggiarsi dei rapporti con la famiglia di origine della moglie fosse stato da lui contrastato e subito per la prevaricazione della moglie e se al contrario fosse parte dell'indirizzo della vita familiare concordato (e solo ex post criticato).
Nella comparsa conclusionale il convenuto ha enfatizzato l'atteggiamento tenuto dalla madre della ricorrente, , che in corso di c.t.u., parlando con la consulente, avrebbe manifestato Persona_3
aperta ostilità nei confronti del genero. La circostanza viene in effetti riportata nella relazione peritale
(pagine 47-48) in cui la dott. evidenzia di avere «“riportato” la nonna materna a rispondere Per_4 alla domanda posta, circa il rapporto coi suoi nipoti e non a dilungarsi circa le sue opinioni personali verso l'ex genero». La circostanza è tuttavia irrilevante ai fini della pronuncia di addebito, sia perché si riferisce a una condotta della suocera e non della moglie, sia perché, in ogni caso, come sopra rilevato, non è dimostrato il collegamento eziologico tra tale comportamento e, più in generale,
il rapporto tra il sig. e i genitori della sig.ra , e la cessazione della comunione CP_1 Parte_1 spirituale tra i coniugi.
Anche la terza condotta è rimasta sprovvista di supporto probatorio.
La prova per testi e l'interrogatorio formale dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili perché i capitoli formulati (da 8 a 13), oltre a essere in gran parte generici, si riferiscono per lo più a circostanze irrilevanti che, ove anche confermate, non sarebbero idonee a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti del tradimento della moglie: il fatto di vestirsi in modo più curato o femminile, o di avere «cambiato orari» (senza specificare come tali orari fossero stati modificati), o il fatto di essersi trattenuta un solo giorno più a lungo a lavoro, o di pagina 9 di 17 non voler mostrare il proprio telefono al marito (peraltro di fronte a terzi) non costituiscono neppure meri indizi di una relazione extraconiugale.
Nulla provano, poi, i due messaggi di cui al documento n. 7 prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposto perché sono decontestualizzati - anche assumendo che siano stati scritti ed inviati da , non si leggono i messaggi precedenti né la risposta del destinatario -, Parte_1
privi di data e generici nel contenuto.
Significativa è poi la considerazione che non abbia chiesto di provare né la Controparte_1
confessione che la moglie gli avrebbe reso sulla relazione extraconiugale né le dichiarazioni dell'amante, che avrebbero confermato i sospetti d'infedeltà.
Quanto agli ulteriori documenti richiamati dal sig. nella comparsa conclusionale, si rileva CP_1 che i contenuti audio di cui al doc. 39 prodotto dal convenuto mediante CD sono irrilevanti perché
non è provato a quando risalgono le registrazioni delle conversazioni tra i coniugi e, in ogni caso, potrebbero al più dimostrare un'elevata conflittualità tra le parti, pacifica in atti;
i messaggi e-mail di cui al doc. 40 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono parimenti irrilevanti, in quanto sono stati scambiati nel settembre 2020, quando era stato già introdotto il presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, la domanda riconvenzionale di addebito proposta da Controparte_1 dev'essere rigettata.
Esercizio della responsabilità genitoriale
In punto di affidamento dei figli, loro collocamento prevalente e frequentazione, le domande delle parti, così come formulate al momento della precisazione delle conclusioni, sono in parte convergenti.
In particolare, entrambi instano per l'affidamento condiviso di e e aderiscono alla Per_1 Per_2
disciplina della frequentazione padre/figli stabilita nei provvedimenti temporanei e urgenti del
Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c..
Tuttavia, mentre la ricorrente chiede che i figli siano collocati in via prevalente presso di sé, il convenuto, peraltro in contrasto con quanto chiesto in tema di frequentazione, chiede che sia disposta la collocazione dei minori presso il padre (con ripercussioni sull'assegnazione della casa coniugale, v. infra).
Il Collegio, tenuto conto delle risultanze della c.t.u., ritiene, da un lato, che non vi siano ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, considerato preferibile dal legislatore per garantire ai figli di conservare rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori e ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione ed assistenza morale (art. 337-ter, comma 1, c.c.); dall'altro lato, che debba essere confermata la collocazione prevalente di Per_1
pagina 10 di 17 e presso la madre, attuata di fatto dal momento dell'allontanamento del padre dalla casa Per_2
familiare e poi formalmente in forza dell'ordinanza presidenziale emessa in data 11/12/2020.
Quanto al primo profilo, il CTU nominato dott. all'esito di un'approfondita Persona_5
indagine incentrata su tutti i componenti di questa famiglia disgregata ed estesa alle rispettive famiglie di origine, con un ragionamento articolato e immune da vizi logici, ha verificato che entrambi i genitori possiedono adeguate capacità genitoriali, pur avendo rilevato delle criticità, legate sia alla personalità di ciascuno (sebbene esente da psicopatologie), che all'interazione altamente conflittuale tra loro, tali da creare nella figlia un conflitto di lealtà; criticità Per_1
tuttavia superabili attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i coniugi, all'interno del quale possa riservarsi adeguato spazio individuale (si vedano su Controparte_1 quest'ultimo aspetto le conclusioni del consulente e, a pagina 47 della relazione peritale, le repliche alle osservazioni del procuratore del c.t.p. di ). Parte_1
I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto consentito dal terzo periodo del terzo comma dell'art. 337-ter c.c..
Quanto al secondo profilo, sarebbe causa di un brusco e immotivato sconvolgimento delle abitudini di vita dei figli il mutamento della loro collocazione rispetto a quella attuale, attuata ormai da quasi quattro anni: lo stesso convenuto, peraltro, in nessuno dei suoi scritti difensivi, ha motivato la domanda di collocazione dei figli presso di sé, avendo al contrario argomentato sulla frequentazione padre/figli sul presupposto che questi siano collocati prevalentemente presso la madre. La richiesta, pertanto, appare più strumentale a vedersi assegnata la casa coniugale che dettata da un effettivo intendimento del convenuto.
Tale era la reale posizione del convenuto che neppure la c.t.u. ha approfondito questo tema, concludendo comunque per la collocazione prevalente dei figli presso la madre.
In ogni caso, dall'analisi delle dichiarazioni rese da e al c.t.u. si evince Per_1 Per_2 chiaramente che i minori si trovano bene con l'attuale sistemazione: ha sentito il bisogno Per_1
di puntualizzare di stare bene con la mamma e di voler continuare a stare con lei, ha Per_2
detto di stare bene anche col padre, ma nessuno dei ragazzi ha espresso il desiderio di trasferirsi presso l'abitazione di quest'ultimo o ha riferito di malesseri correlati alla coabitazione con la madre, che neppure il convenuto allega.
pagina 11 di 17 Circa la frequentazione padre/figli, non vi sono ragioni per modificare la regolamentazione posta dal Presidente del Tribunale, a cui entrambi i genitori si sono adeguati, nella difficoltà di accordarsi autonomamente per stabilire un diverso palinsesto (per esempio per conciliare le esigenze di lavoro di entrambi o impegni imprevisti), possibilità che comunque dev'essere confermata e incoraggiata, nell'auspicio che le difficoltà di interazione e comunicazione tra i genitori col tempo vengano superate.
Assegnazione della casa coniugale
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c., la casa coniugale dev'essere assegnata alla moglie, in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori, così che questi ultimi possano continuare a trascorrere la maggior parte del loro tempo nell'ambiente nel quale sono cresciuti, costituente il centro dei loro interessi.
Mantenimento della prole
Sul punto, mentre la ricorrente ha insistito nella domanda proposta con il ricorso (per un assegno perequativo a carico del padre di € 500,00 mensili), il convenuto ha modificato la propria domanda in adesione a quanto statuito nei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. (contributo mensile di € 250,00).
L'accertamento circa la necessità di prevedere un assegno perequativo per il mantenimento dei figli e la quantificazione dello stesso si basano sui criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.p.c..
Quanto al primo punto, si presume che, con il trascorrere degli anni e l'avvento dell'adolescenza anche per il figlio , le esigenze dei figli siano divenute più onerose per i genitori. Per_2
Quanto al secondo punto, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori era presumibilmente medio-basso in quanto i redditi della famiglia non superavano € 2.000,00 mensili ed erano gravati dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di circa € 500,00 mensili.
Quanto al terzo e al quinto punto, considerati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sebbene sia assicurata un'ampia frequentazione del padre, deve rilevarsi come i compiti domestici e di cura nei confronti di e siano assolti in via prevalente dalla madre. Per_1 Per_2
Quanto, infine, al quarto punto, le condizioni economiche dei coniugi sono le seguenti, rimaste pressoché invariate dall'introduzione del giudizio.
Essi sono comproprietari della casa coniugale, acquistata con l'accensione di un mutuo non ancora estinto, con una rata mensile di circa € 500,00 che in costanza di convivenza veniva pagata dal marito e che oggi è egualmente sostenuta da entrambi.
pagina 12 di 17 , lavoratrice dipendente, nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta Parte_1
(730/2022, anno 2021), ha dichiarato un reddito annuo imponibile di € 13.915,00 (circa €
1.110,00 netti per 12 mensilità); le buste paga in atti attestano uno stipendio mensile di circa €
1.000/1.100,00, che arriva a € 1.600/1.800,00 con gli straordinari (cfr. deposito del 27/09/2022).
anche lui lavoratore subordinato, nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta Controparte_1
(730/2022, anno 2021), ha dichiarato un reddito annuo imponibile di € 27.490,00 (circa €
1.941,00 netti per 12 mensilità); le buste paga in atti indicano uno stipendio mensile di circa €
1.600,00, che aumenta con gli straordinari (cfr. deposito del 30/09/2022).
Il marito deve pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, di € 550,00 al mese, al netto di utenze e oneri condominiali (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Entrambi i coniugi sono proprietari di un'autovettura.
Riguardo all'assegno unico, che in base alla legge [art. 1, comma 2, lett. f), legge n. 46/2021 e art. 2, comma 2, d.l.vo n. 230/2021], in caso di affidamento condiviso, spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, sul quale il Tribunale non può statuire, ci si limita rilevare che ciascun coniuge percepisce il 50% dell'emolumento, pari a € 221,60 mensili (secondo quanto allegato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale senza contestazione del convenuto).
Tutto ciò considerato, tenuto conto anche della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al
Org_ consumo per famiglie operai e impiegati rilevato dall' maturata da gennaio 2021, il
Tribunale giudica equo porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei figli di € 300,00, importo annualmente automaticamente rivalutabile secondo lo stesso indice
Org_
Le spese straordinarie sostenute per i figli, purché documentate, sono ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo la disciplina stabilita nel Protocollo d'intesa siglato tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, riportata in dispositivo.
Spese processuali
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate per un terzo, mentre per la restante quota di due terzi è posta a carico del convenuto, che si è visto rigettare la domanda di addebito, la domanda sulla collocazione prevalente dei figli e sull'assegnazione della casa coniugale.
I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della causa (scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura pagina 13 di 17 ridotta per le fasi istruttoria (€ 1.500,00) e decisionale (€ 1.595,00), tenuto conto che non sono state espletate prove orali, con conseguente semplificazione (anche) delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande della ricorrente relative al mutuo, all'«assegno unico e universale per i figli a carico» ex d.l.vo n. 230/2021, al passaporto e documenti equipollenti, e la domanda del convenuto di risarcimento del danno;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da CP_1
[...]
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i Per_1 Persona_6
genitori: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre Parte_1
;
[...]
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo Controparte_1
quanto concordato con la madre, in considerazione delle esigenze dei minori e dei rispettivi impegni lavorativi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: il week-end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o dall'orario concordato con la madre fino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarli a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui i minori non trascorreranno con il padre il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare la prole a scuola;
un giorno infrasettimanale durante la settimana in cui la prole trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina pagina 14 di 17 successiva, quando avrà cura di riportare la prole presso l'istituto scolastico. I periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, i figli trascorreranno ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i minori durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. I figli, poi, trascorreranno il proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
trascorreranno la giornata di compleanno e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'uno o dell'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale i figli saranno raggiungibile;
6) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che comprenda anche sedute individuali dedicate a , con gli obiettivi evidenziati nella Persona_7
relazione del CTU depositata il 6/01/2023;
7) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
8) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1
(dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 pe ciascun figlio), soggetta a rivalutazione
Org_ annuale secondo gli indici
9) le spese straordinarie per i figli sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, in base a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra questo Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, secondo cui:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale pagina 15 di 17 scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
10) dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della restante quota di due terzi, che liquida in €
pagina 16 di 17 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
11) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 14/02/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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